AUTOVEICOLI ATTREZZATI AD USO ABITAZIONE.

ABROGAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 375/D1 - A025 DELL'8.5.1978.

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 43

Prot. n. 2142/4332 - A068

Roma, 8 settembre 1987

Circolare Prot. n. 2142/4332 - A068 del 8 settembre 1987

OGGETTO: Autoveicoli attrezzati ad uso abitazione. Abrogazione circolare prot. n. 375/D1 - A025 dell'8.5.1978.

E' stato qui richiesto se autoveicoli attrezzati per alloggio ed eventuale trasporto di persone, ma non rispondenti alle caratteristiche tecniche per essere classificati autocaravan, possano beneficiare delle disposizioni contenute nella lettera circolare prot. n. 375/D1 - A025 dell'8 maggio 1978, conservando la loro classificazione originaria (promiscuo o autocarro) con semplice annotazione, sulla carta di circolazione, della presenza di suppellettili che rendano il veicolo anche idoneo ad utilizzazione parziale per uso abitazione.

Al riguardo si osserva che la circolare di cui sopra è stata emanata prima della promulgazione della legge 10.2.1982, n. 38, che, modificando l'articolo 26 del testo unico circ. strad., ha introdotto le autocaravan definendole quali autoveicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.

Decorsi ormai i termini di cui al D.M. 9.4.1982, le caratteristiche costruttive delle autocaravan da immatricolare in Italia, ancorché già immatricolate come tali all'estero, debbono essere conformi al D.M. 16.6.1983, particolarmente per quanto riguarda la classe internazionale di appartenenza, nonché all'allegato tecnico al D.M. 28.5.1985, di cui alla circolare n. 100/85 del 17.6.1985.

La suddetta circolare prot. n. 375/D1 - A025 dell'8.5.1978 deve pertanto considerarsi abrogata e le conseguenti annotazioni già riportate sulle carte di circolazione dovranno essere annullate appena possibile, in occasione di visita e prova dei veicoli interessati o di rinnovo delle relative carte di circolazione.

Si osserva infine che l'eventuale installazione di una cellula abitativa rimovibile su di un autocarro, purché non abitata durante il trasporto, si configura come autotrasporto di cose, regolamentato, sotto l'aspetto della sistemazione del carico, dall'articolo 119 C.d.S e, sotto l'aspetto delle cose trasportate, dall'articolo 10 del D.P.R. 16.9.1977, n. 783, relativo ad ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, semprechè non si ricada nei casi di non applicabilità della legge n. 298/74, di cui all'articolo 6 del D.L. 6.2.1987, n. 16, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30.3.1987, n. 132.

IL DIRETTORE CENTRALE

dr. ing. Ubaldo Quaranta