AUTOVEICOLI ATTREZZATI AD USO ABITAZIONE.
ABROGAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 375/D1 - A025 DELL'8.5.1978.
MINISTERO
DEI TRASPORTI
DIREZIONE
GENERALE M.C.T.C.
IV
Direzione Centrale - Div. 43
Prot.
n. 2142/4332 - A068
Roma,
8 settembre 1987
Circolare Prot. n. 2142/4332 -
A068 del 8 settembre 1987
OGGETTO:
Autoveicoli attrezzati ad uso abitazione. Abrogazione circolare prot. n. 375/D1
- A025 dell'8.5.1978.
E'
stato qui richiesto se autoveicoli attrezzati per alloggio ed eventuale
trasporto di persone, ma non rispondenti alle caratteristiche tecniche per
essere classificati autocaravan, possano beneficiare delle disposizioni
contenute nella lettera circolare prot. n. 375/D1 - A025 dell'8 maggio 1978,
conservando la loro classificazione originaria (promiscuo o autocarro) con
semplice annotazione, sulla carta di circolazione, della presenza di
suppellettili che rendano il veicolo anche idoneo ad utilizzazione parziale per
uso abitazione.
Al
riguardo si osserva che la circolare di cui sopra è stata emanata prima della promulgazione
della legge 10.2.1982, n. 38, che, modificando l'articolo 26 del testo unico
circ. strad., ha introdotto le autocaravan definendole quali autoveicoli aventi
una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.
Decorsi
ormai i termini di cui al D.M. 9.4.1982, le caratteristiche costruttive delle
autocaravan da immatricolare in Italia, ancorché già immatricolate come tali
all'estero, debbono essere conformi al D.M. 16.6.1983, particolarmente per
quanto riguarda la classe internazionale di appartenenza, nonché all'allegato
tecnico al D.M. 28.5.1985, di cui alla circolare n. 100/85 del 17.6.1985.
La
suddetta circolare prot. n. 375/D1 - A025 dell'8.5.1978 deve pertanto
considerarsi abrogata e le conseguenti annotazioni già riportate sulle carte di
circolazione dovranno essere annullate appena possibile, in occasione di visita
e prova dei veicoli interessati o di rinnovo delle relative carte di circolazione.
Si
osserva infine che l'eventuale installazione di una cellula abitativa
rimovibile su di un autocarro, purché non abitata durante il trasporto, si
configura come autotrasporto di cose, regolamentato, sotto l'aspetto della
sistemazione del carico, dall'articolo 119 C.d.S e, sotto l'aspetto delle cose
trasportate, dall'articolo 10 del D.P.R. 16.9.1977, n. 783, relativo ad
ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, semprechè non
si ricada nei casi di non applicabilità della legge n. 298/74, di cui
all'articolo 6 del D.L. 6.2.1987, n. 16, nel testo modificato dall'articolo 1
della legge di conversione 30.3.1987, n. 132.
IL
DIRETTORE CENTRALE
dr.
ing. Ubaldo Quaranta