From: camper [camper@email.it]
Sent: lunedì 2 giugno 2003 23:07
To: info@camperonline.it
Subject: INFO GANCIO TRAINO
Vi invio copia della mia corrispondenza col ministero dei trasporti che grazie alla circolare fuga ogni dubbio riguardo ai pesi max trainabili.
Carlo Costantini
Sassuolo (MO)
Gentile Signore,
il punto da Lei indicato afferma correttamente "anche se trainanti un rimorchi leggero" e "ovvero(oppure) un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t".
Il Suo caso riguarda, veda il comma 4, un rimorchio leggero e quindi si è autorizzati al traino del complesso con la sola patente B.
Le alleghiamo comunque una circolare che esamina i dubbi inerenti quanto di Suo interesse con delucidazioni anche per quello che riguarda l'estensione E della patente.Non faccia caso alla dicitura patente per TATS che non la riguarda direttamente(è stata così archiviata per facilitare le nostre ricerche).
 
Cordiali saluti
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Settore Trasporti Navigazione
Ministero Infrastrutture e Trasporti
 
-----Messaggio originale-----
Da: cost [mailto:c.cost@libero.it]
Inviato: lunedì 26 maggio 2003 22.21
A: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Oggetto: Re: info traino

GRAZIE, però la parte in rosso del punto B dell'art 116 da voi mandatami sembrerebbe affermare il contrario. Attendo vs risposta.

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

----- Original Message -----
From: Ufficio Relazioni con il Pubblico
To: cost
Sent: Monday, May 26, 2003 12:47 PM
Subject: R: info traino

Gentile Signore,
la risposta è affermativa; Lei può trainare con il Suo camper di 3,4 T il rimorchio di 400 kg a pieno carico poichè il rimorchio e classificato come "leggero".
Il riferimento normativo è da rintracciarsi nell'art. 116 del Codice della Strada.
 
Cordiali saluti
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Settore Trasporti Navigazione
Ministero Infrastrutture e Trasporti
 

116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.

 

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi .

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento .

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice .

14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.

16. [abrogato]

17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

-----Messaggio originale-----
Da: cost [mailto:c.cost@libero.it]
Inviato: martedì 20 maggio 2003 15.19
A: urp@trasportinavigazione.it
Oggetto: info traino

Ho la patente B e un camper di massa complessiva a pieno carico di 34 quintali.
Posso trainare un rimorchio di massa complessiva a pieno carco di 4 quintali?
(34+4=38)
Se affermativo, quale è l'articolo del codice della strada che contempla queste norme?
 
Grazie
Carlo Costantini

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 46

 

 

Prot. n. 4494/4630

Roma, 25 maggio 1994

 

OGGETTO:

Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.

 

 

        A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:

        L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:

        "La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

 

omissis

 

B

-

Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".

 

 

 

omissis

 

        La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116  comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).

        Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.

        Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.

        Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

 

        IL DIRETTORE DI DIVISIONE

        dr. ing. Giovanni Fiore

 

Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994

 

N.B. Esempi:

 

a)

Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);

b)

Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);

c)

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;

d)

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.

        IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

        dr. ing. Giovanni Fiore

 

 

 

116.2.5. Categoria E

        L'età minima per il suo conseguimento varia da 18 a 21 anni a seconda della patente a cui è associata: la patente di cat. E, infatti, non può esistere da sola ma deve essere sempre conseguita da persona già in possesso della patente di cat. B, C o D. In generale si può dire soltanto che la patente di cat. E abilita a condurre gli autoveicoli della categoria a cui è associata quando trainano un rimorchio che supera 750 kg o che non può essere trainato con la sola patente di base; ciò vale anche quando il rimorchio è un veicolo in avaria (art. 308 Reg., c. 4), salvo quanto detto al punto 2.4 del commento all'art. 165.

        In relazione alle varie combinazioni che si possono avere è opportuno elencare i veicoli che in pratica si possono guidare con le varie patenti (BE, CE, DE).

1.

Patente BE. Abilita a condurre tutti gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a 3,5 t e numero massimo di posti non superiore a 9 quando trainano un rimorchio non leggero (> 750 kg) avente massa complessiva tale da:

 

 

-

superare quella a vuoto della motrice;

 

 

oppure

 

-

da costituire con la motrice un complesso di massa superiore a 3,5 t.

 

 

 

        Alcuni esempi possono aiutare a chiarire questo complesso argomento.

Es. 1:

autoveicolo di massa a vuoto di 500 kg con rimorchio di 700 kg. E' necessaria la sola patente B in quanto il rimorchio pur essendo più pesante della motrice è rimorchio leggero cioè pesa meno di 750 kg.

Es. 2:

autovettura di massa a vuoto di 900 kg con rimorchio di 850 kg. E' necessaria la sola patente B in quanto il rimorchio, pur non essendo leggero, ha massa inferiore a quella della motrice ed il complesso non supera le 3,5 t

Es. 3:

autoveicolo di massa a vuoto di 700 kg con rimorchio di 800 kg. E' necessaria la patente BE in quanto il rimorchio non è leggero ed è più pesante della motrice.

Es. 4:

autocarro di massa a vuoto 2600 kg con rimorchio di massa complessiva 1300 Kg. E' necessaria la patente BE in quanto, pur essendo il rimorchio più leggero della motrice, il complesso supera le 3,5 t.

Es. 5:

autocarro di massa 3 t con rimorchio di 700 kg. E' necessaria la sola patente B giacché, anche se il complesso supera la massa di 3,5 t, il rimorchio è leggero.

        In tutti i casi la massa rimorchiabile non può superare il valore indicato nella carta di circolazione della motrice, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 63 C.d.S..

        Sempre con riferimento ai veicoli che abilita a condurre la patente BE, il traino di rimorchi T.A.T.S. (trasporto attrezzature turistiche o sportive, quali rimorchi per trasporto cavalli, imbarcazioni, tende, ecc.) richiede particolari precisazioni. Infatti, mentre per tutti gli altri veicoli la massa complessiva da considerare ai fini della patente necessaria alla guida è quelle riportata sulla carta di circolazione e non quella reale accertata al momento del controllo (e cioè si prescinde dal fatto che il veicolo sia carico o scarico), per i rimorchi T.A.T.S., ai fini dell'art. 116, vale la massa accertata nella circostanza concreta e non quella riportata sulla carta di circolazione. In questo senso si è espresso il Dipartimento Trasporti Terrestri (v. lett. circ. Min. trasp. prot. 4494/4630 del 25.5.1995), secondo cui "il controllo... inteso ad accertare che la massa del rimorchio non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t deve essere effettuato sulla bascula.... e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso". Tutto ciò perché i rimorchi in esame possono essere immatricolati con due masse complessive una minima ed una massima (tale doppio limite figura anche sulla carta di circolazione).

        Esempio: un complesso formato da un rimorchio TATS avente massa complessiva massima (indicata sulla carta di circolazione) di Kg. 2.000 e minima di 1.200 agganciato ad un'autoveicolo di massa di Kg. 2.000 (e tara 1.500: Kg):

-

può essere condotto da persona munita della sola patente B se al momento del controllo la massa complessiva (accertata con pesatura) del rimorchio non supera i 1.400 Kg: il complesso infatti non supera 3,5 t;

-

deve essere guidato da persona munita di patente BE se il rimorchio, per effetto degli oggetti su di esso caricati, al momento del controllo ha massa accertata di 1.900 Kg: infatti, non solo il rimorchio eccede la massa a vuoto della motrice, ma il complesso supera le 3,5 t.