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TheDevil
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23/11/2006 4254
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 14:14:14
  
Chorus ha scritto:
Più leggo e più sono frastornato, sono rimasto al portatutto, adibito anche a portamoto, con targa staccata dalla parete del camper e applicata sulla barra del portamoto...
  
==============================
  
In questo forum condividiamo strenuamente l'esigenza di utilizzare tèrmini che risultino ufficialmente definiti.

Mi spiace quindi il tuo ricorrente ricorso al termine portatutto, di esclusiva gènesi commerciale, attribuito ad una struttura che lo stesso produttore identifica come portapacchi (EN:luggage-rack, FR:porte-bagages) nella domanda di omologazione per una entita' tecnica separata ai sensi del Regolamento UN/ECE n. 26 (oppure dell'abrogata Direttiva 74/483/CEE).

In un precedente intervento ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla "targatura" di una struttura portamoto in Italia ed in proposito mi piacerebbe conoscere le tue osservazioni, specie se in disaccordo.
  
 
16
chorus
chorus
05/10/2006 10103
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 17:09:27
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/02/2021 alle 14:14:14

   Chorus ha scritto: Più leggo e più sono frastornato, sono rimasto al portatutto, adibito anche a portamoto, con targa staccata dalla parete del camper e applicata sulla barra del portamoto...    ==============================
   In questo forum condividiamo strenuamente l'esigenza di utilizzare tèrmini che risultino ufficialmente definiti. Mi spiace quindi il tuo ricorrente ricorso al termine portatutto, di esclusiva gènesi commerciale, attribuito ad una struttura che lo stesso produttore identifica come portapacchi (EN:luggage-rack, FR:porte-bagages) nella domanda di omologazione per una entita' tecnica separata ai sensi del Regolamento UN/ECE n. 26 (oppure dell'abrogata Direttiva 74/483/CEE). In un precedente intervento ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla targatura di una struttura portamoto in Italia ed in proposito mi piacerebbe conoscere le tue osservazioni, specie se in disaccordo.     
...
Va bene, colpito e affondato, un professore mi avrebbe giustamente bocciato a un esame per mancato utilizzo di termini tecnico-giuridici appropriati.
Tuttavia io mi riferisco alla circolare MIT 69402/08/03, dove ciò che volgarmente (ti va bene?) chiamato portamoto viene piuttosto definito "talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modificazioni e integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali portamoto".
La circolare conclude che l'installazione dei portabagagli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.
Ho ripreso la sottolineatura della circolare.

E' questo il motivo per cui sono frastornato: qualcuno sa se questa circolare è superata?
grazie
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TheDevil
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23/11/2006 4254
Rispondi Abuso
Inserito il 07/02/2021 alle: 17:17:17
  
IZ4DJI ha scritto:
La differenza la fa se:
- è scritto sul libretto come "portamoto";
- non è scritto sul libretto e quindi è un "portatutto".

Sul "portatutto" si puo' portare tutto, anche la moto, mentre sul "portamoto" si puo' portare la moto, e quindi neppure una bici o altro.
  
Chorus ha scritto:
Più leggo e più sono frastornato, sono rimasto al portatutto, adibito anche a portamoto...
... io mi riferisco alla circolare MIT 69402/08/03, dove [...si legge...] "talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modificazioni e integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali portamoto".
La circolare conclude che l'installazione dei portabagagli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.
E' questo il motivo per cui sono frastornato: qualcuno sa se questa circolare è superata?

  
==============================
   
Non mi risulta che il MIT sia ulteriormente intervenuto in materia dopo la circolare da te citata e non comprendo il motivo per cui ti ritieni frastornato.

Hai un certificato di omologazione (qui a pag. 19 il modello) rilasciato per una entita' tecnica identificata ufficialmente all'epoca [1] come portabagagli.

Hai una circolare ministeriale che fa riferimento a talune strutture portabagagli, commercializzate quali portamoto, la cui installazione sui veicoli non comporta l'aggiornamento della CdC.

Non vorrei che il frastornamento lamentato discenda dalla trasformazione lessicale per cui un "portabagagli" omologato viene considerato un "portatutto" da molti camperisti, te compreso, anche al fine di individuare i possibili utilizzi secondo il succitato assunto di IZ4DJI.

--------------------
[1] ho scritto "all'epoca" perche' il passaggio dalla Direttiva 74/483/CEE al Regolamento UN/ECE n.26, quale fonte normativa di riferimento, ha comportato la sostituzione del tèrmine "portabagagli" con quello di "portapacchi" nella traduzione dell'espressione luggage rack dal testo ufficiale in lingua inglese.

 
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IZ4DJI
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12/11/2006 51856
Rispondi Abuso
Inserito il 07/02/2021 alle: 18:16:08
dipende cosa si intende per " bagagli",  io intendo tutte le cose di mia proprietà che ho necessità di portarmi appresso, attrezzatura da campeggio, ma anche le bici o un ciclomotore.  Per quello che viene chiamato discorsivamente portatutto, ma la sostanza, secondo me non cambia.

Per similitudine, Anche sul portabagagli che ho sul tetto dell auto, posso portare tutto cio di mia proprietà che devo portarmi appresso, bici, canoa, gommoncino, (stando nel peso massimo che la struttura puo portare). Infatti il portabagagli sul tetto dell auto viene venduto come barre portatutto anche se la definizione del codice sarebbe portabagagli.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it


16
TheDevil
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23/11/2006 4254
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 13:13:13
  
Dalle circolari riportate al link https://forum.camperonline.it/x... ritengo opportuno trascrivere, ancora una volta, le parti relative alle strutture portamoto con alcune evidenziazioni.
----------
[1] Circolare MIT n. 2522/4332-D.C.IV n. B103 del 27-11-1998
Si comunica infine che, per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti...
----------
[2] Circolare MIT n. 1906/4120-D.C.IV n. B041 del 06-05-1999
La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture, destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli, applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.
La formulazione del penultimo capoverso della circolare n. B103/MOT del 1998 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.
E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.
E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan.
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovra' essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.

----------
[3] Circolare MIT n. 01/M368 del 02-01-2003
L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine.
La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, e' finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ±5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione e' a totale carico dell'utente del veicolo.
Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ..."

----------
[4] Circolare MIT n. 69402/08/03 del 02-09-2008, oggetto "Strutture portabagagli"
Con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".
Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilita' di omologare i portabagagli quale entita' tecniche indipendenti.
I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio.
L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformita' a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.
Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture [...] omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.

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parte 1/3
  
 
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23/11/2006 4254
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 14:14:14
  
Di sèguito alcune considerazioni sulle circolari emanate dal MIT riguardo alle strutture portamoto.

Dopo aver vietato nel 1998 l'ulteriore installazione di strutture portamoto posteriormente a sbalzo sui veicoli per ragioni di sicurezza, l'anno successivo il MIT ne consente l'installazione (in fabbrica o successivamente all'immatricolazione) limitatamente ai modelli di autocaravan per i quali il costruttore abbia presentato all'omologazione una versione dotata della struttura portamoto, nell'assunto che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.

Dieci anni dopo, nel 2008, il MIT precisa che l'installazione delle entita' tecniche omologate come portabagagli non comporta l'aggiornamento della CdC e dispone inoltre che eventuali richieste di annotazione vengano rifiutate da parte degli UMC.

In sostanza, pur avendo piena conoscenza che queste strutture portabagagli vengono
- commercializzate dai produttori
- utilizzate primariamente dagli acquirenti
come portamoto, il MIT "se ne lava le mani" e si dichiara estraneo alla regolamentazione della relativa installazione, senza fornire inoltre alcuna indicazione in ordine all'utilizzo dei gruppi ottici e del portatarga presenti sulla barra paraurti di dette strutture.

In dieci anni il MIT e' passato dal divieto assoluto del portamoto a sbalzo per ragioni di sicurezza alla liberalizzazione dell'utilizzo senza alcun preventivo controllo tecnico da parte dei competenti UMC, dietro la giustificazione che ufficialmente si tratta di un'entita' tecnica omologata ai sensi della Direttiva 74/483/CEE (adesso abrogata) o del vigente Regolamento UN/ECE n.26.

Nel frattempo alcuni costruttori hanno cessato di produrre in proprio le strutture portamoto e, per i modelli di autocaravan per i quali ne prevedono l'installazione d'origine, indicano nella relativa scheda di omologazione i riferimenti alle prescelte entita' tecniche, ufficialmente omologate quali "portabagagli".

Di conseguenza, in contrasto con le conclusioni della circolare MIT del 2008, le strutture portabagagli scelte dai costruttori risultano annotate sulle CdC di alcuni camper e ne e' prevista la relativa visita e prova in caso di installazione successiva all'immatricolazione (in assoluta analogia ai ganci-traino), come dalle seguenti immagini:



La seconda immagine e' tratta da un intervento di Ezio59 a pagina 4 della discussione.

Auspico che altri camperisti vogliano contribuire alla discussione con l'immagine della CdC dei propri veicoli se contenenti annotazioni riguardo a dispositivi portamoto, in modo da documentare opportunamente un successivo intervento sul MIT.
     
parte 2/3
  
 
4
Steu851
Steu851
27/08/2018 1885
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 14:50:02
Mi mi inserisco io, tanto per ribadire la confusione esistente, è indicata la lunghezza massima (un metro visto che il camper è 5999) e lo sbalzo, senza numero di omologazione, Immatricolazione maggio 2009
image(2411).png
 
Adria Coral Compact, il camper coupè - Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/channel...

Modificato da Steu851 il 11/02/2021 alle 14:51:36
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TheDevil
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23/11/2006 4254
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 15:15:15
  
Adesso una breve digressione sugli "sviluppi" di un altro argomento che ha presentato, nella fase iniziale, una sostanziale coincidenza con quello qui discusso e cioe' il serbatoio GPL uso riscaldamento (cd "bombolone"):
1) il MIT si dichiara estraneo a regolamentare la relativa installazione;
2) i produttori dei serbatoi e gli esperti della materia si impegnano a redigere e divulgare l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza del serbatoio sul veicolo;
2a)il sottoscritto avanza la proposta di sostituire il "mucchietto di carte" con l'opportuna annotazione del serbatoio sulla CdC del veicolo;
3) il Ministero dell'Interno interviene per disporre che i distributori stradali di GPL possono rifornire soltanto i serbatoi GPL annotati sulle CdC;
4) il MIT e' costretto ad annullare la scelta sub 1 ed a ricondurre l'installazione del serbatoio GPL uso riscaldamento nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg.

Relativamente alle strutture portabagagli utilizzate come portamoto (o discorsivamente portatutto ) gli "sviluppi" sono attualmente fermi al punto 2:
1) il MIT si dichiara estraneo alla regolamentazione della relativa installazione con la circolare del 2008;
2) i produttori di dette strutture e gli esperti della materia forniscono/redigono l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza della struttura (e del relativo carico) sul veicolo.

Da parte mia, quale successivo punto 2a, non ho alcun dubbio che la soluzione al problema della "targatura" per le strutture portabagagli qui discusse non possa che consistere nella relativa annotazione sulla CdC del veicolo, secondo le richiamate disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. ed in stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino.

In entrambi i casi, infatti, l'installazione dei due dispositivi (gancio-traino e portamoto) presuppone lo stabile ancoraggio di un corrispondente sottotelaio al telaio oppure alla carrozzeria portante del veicolo.

A loro volta i due dispositivi possono risultare fissi oppure amovibili rispetto al pertinente sottotelaio, che costituisce una integrazione alla struttura omologata dell'intero veicolo.

A questo punto qualche lettore manifestera' la sua obiezione perche' e' beninformato su una prossima liberalizzazione di tutte le installazioni della specie sui veicoli immatricolati.

Nell'attesa di vedere se, quando e come saranno emanati gli occorrenti decreti delegati, si tratta di valutare se far intervenire prima il Ministero dell'Interno oppure se sollecitare direttamente il MIT a riconsiderare i vari aspetti della materia (a cominciare dalla sicurezza stradale di cui all'art. 1 CdS) al fine di aggiornare opportunamente le disposizioni del 2008.

parte 3/3
  
 
4
Steu851
Steu851
27/08/2018 1885
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 16:06:24
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/02/2021 alle 15:15:15

   Adesso una breve digressione sugli sviluppi di un altro argomento che ha presentato, nella fase iniziale, una sostanziale coincidenza con quello qui discusso e cioe' il serbatoio GPL uso riscaldamento (cd bombolone):
1) il MIT si dichiara estraneo a regolamentare la relativa installazione; 2) i produttori dei serbatoi e gli esperti della materia si impegnano a redigere e divulgare l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza del serbatoio sul veicolo; 2a)il sottoscritto avanza la proposta di sostituire il mucchietto di carte con l'opportuna annotazione del serbatoio sulla CdC del veicolo; 3) il Ministero dell'Interno interviene per disporre che i distributori stradali di GPL possono rifornire soltanto i serbatoi GPL annotati sulle CdC; 4) il MIT e' costretto ad annullare la scelta sub 1 ed a ricondurre l'installazione del serbatoio GPL uso riscaldamento nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. Relativamente alle strutture portabagagli utilizzate come portamoto (o discorsivamente portatutto) gli sviluppi sono attualmente fermi al punto 2: 1) il MIT si dichiara estraneo alla regolamentazione della relativa installazione con la circolare del 2008; 2) i produttori di dette strutture e gli esperti della materia forniscono/redigono l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza della struttura (e del relativo carico) sul veicolo. Da parte mia, quale successivo punto 2a, non ho alcun dubbio che la soluzione al problema della targatura per le strutture portabagagli qui discusse non possa che consistere nella relativa annotazione sulla CdC del veicolo, secondo le richiamate disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. ed in stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino. In entrambi i casi, infatti, l'installazione dei due dispositivi (gancio-traino e portamoto) presuppone lo stabile ancoraggio di un corrispondente sottotelaio al telaio oppure alla carrozzeria portante del veicolo. A loro volta i due dispositivi possono risultare fissi oppure amovibili rispetto al pertinente sottotelaio, che costituisce una integrazione alla struttura omologata dell'intero veicolo. A questo punto qualche lettore manifestera' la sua obiezione perche' e' beninformato su una prossima liberalizzazione di tutte le installazioni della specie sui veicoli immatricolati. Nell'attesa di vedere se, quando e come saranno emanati gli occorrenti decreti delegati, si tratta di valutare se far intervenire prima il Ministero dell'Interno oppure se sollecitare direttamente il MIT a riconsiderare i vari aspetti della materia (a cominciare dalla sicurezza stradale di cui all'art. 1 CdS) al fine di aggiornare opportunamente le disposizioni del 2008. parte 3/3     
...
Cioè, il fatto che la presenza del 'bombolone' vada trascritta a libretto è opera tua o l'avevi solo auspicato qui nel forum?
Dal punto di vista pratico visto che i gestori non hanno ne tempo ne voglia di controllare le carte di circolazione finisce che si rifiutano di rifornire anche chi  sarebbe in regola.
Ma nel resto d'Europa come è normata la cosa?
Se un camper estero richiede il rifornimento in Italia viene lasciato a secco?

Per quanto riguarda il topic, cioè la targa, sarebbe suifficente abrogare la norma che vieta lo spostamento della targa, chi si ritrovasse ad avere un portamoto removibile o portabici potrebbe quindi spostare la targa dal veicolo al portamoto, come viene fatto in altre nazioni europee.
Adria Coral Compact, il camper coupè - Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/channel...

Modificato da Steu851 il 11/02/2021 alle 16:13:30
16
TheDevil
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23/11/2006 4254
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 16:16:16
  
Steu851 ha scritto:
... tanto per ribadire la confusione esistente, è indicata la lunghezza massima [...] e lo sbalzo, senza numero di omologazione...
  
==============================
  
Ti ringrazio per il tuo contributo che non determina alcuna confusione. Anzi.

La struttura portamoto prevista per il tuo camper e' stata direttamente progettata dal costruttore ed alla stessa si applicano, quindi, le disposizioni di cui agli stralci delle circolari MIT riportati sub [2] e [3] in un mio precedente intervento.

Non c'e' il numero di omologazione perche' non si tratta di una entita' tecnica omologata come "portabagagli" ma di una parte componente del modello del tuo camper, ancorche' opzionale.
  
  
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  
  
Steu851 ha scritto:
... sarebbe sufficiente abrogare la norma che vieta lo spostamento della targa [1], chi si ritrovasse ad avere un portamoto removibile o portabici potrebbe quindi spostare la targa dal veicolo al portamoto, come viene fatto in altre nazioni europee [2].
  
==============================
  
[1] Non esiste la norma che vieta lo spostamento della targa posteriore di un veicolo.
Esiste invece la norma per la quale la targa di immatricolazione deve trovarsi sul lato posteriore del veicolo, nell'alloggiamento appositamente predisposto dal costruttore ai sensi del Regolamento (UE) n. 2010/1003.
  
[2] Nei casi da te citati manifesto il ragionevole convincimento che il certificato di immatricolazione estero sia opportunamente annotato con la doppia lunghezza del veicolo (senza/con portamoto).
  
 

Modificato da TheDevil il 15/02/2021 alle 16:16:16
SergioRM
SergioRM
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Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 23:37:23
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/02/2021 alle 15:15:15

   Adesso una breve digressione sugli sviluppi di un altro argomento che ha presentato, nella fase iniziale, una sostanziale coincidenza con quello qui discusso e cioe' il serbatoio GPL uso riscaldamento (cd bombolone):
1) il MIT si dichiara estraneo a regolamentare la relativa installazione; 2) i produttori dei serbatoi e gli esperti della materia si impegnano a redigere e divulgare l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza del serbatoio sul veicolo; 2a)il sottoscritto avanza la proposta di sostituire il mucchietto di carte con l'opportuna annotazione del serbatoio sulla CdC del veicolo; 3) il Ministero dell'Interno interviene per disporre che i distributori stradali di GPL possono rifornire soltanto i serbatoi GPL annotati sulle CdC; 4) il MIT e' costretto ad annullare la scelta sub 1 ed a ricondurre l'installazione del serbatoio GPL uso riscaldamento nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. Relativamente alle strutture portabagagli utilizzate come portamoto (o discorsivamente portatutto) gli sviluppi sono attualmente fermi al punto 2: 1) il MIT si dichiara estraneo alla regolamentazione della relativa installazione con la circolare del 2008; 2) i produttori di dette strutture e gli esperti della materia forniscono/redigono l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza della struttura (e del relativo carico) sul veicolo. Da parte mia, quale successivo punto 2a, non ho alcun dubbio che la soluzione al problema della targatura per le strutture portabagagli qui discusse non possa che consistere nella relativa annotazione sulla CdC del veicolo, secondo le richiamate disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. ed in stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino. In entrambi i casi, infatti, l'installazione dei due dispositivi (gancio-traino e portamoto) presuppone lo stabile ancoraggio di un corrispondente sottotelaio al telaio oppure alla carrozzeria portante del veicolo. A loro volta i due dispositivi possono risultare fissi oppure amovibili rispetto al pertinente sottotelaio, che costituisce una integrazione alla struttura omologata dell'intero veicolo. A questo punto qualche lettore manifestera' la sua obiezione perche' e' beninformato su una prossima liberalizzazione di tutte le installazioni della specie sui veicoli immatricolati. Nell'attesa di vedere se, quando e come saranno emanati gli occorrenti decreti delegati, si tratta di valutare se far intervenire prima il Ministero dell'Interno oppure se sollecitare direttamente il MIT a riconsiderare i vari aspetti della materia (a cominciare dalla sicurezza stradale di cui all'art. 1 CdS) al fine di aggiornare opportunamente le disposizioni del 2008. parte 3/3     
...
«Da parte mia, quale successivo punto 2a, non ho alcun dubbio che la soluzione al problema della "targatura" per le strutture portabagagli qui discusse non possa che consistere nella relativa annotazione sulla CdC del veicolo, secondo le richiamate disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. ed in stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino.»

Non è detto.
Girando per la rete mi sono imbattuto per puro caso in una diversa soluzione del problema della "targatura", che tra l'altro sembra smentire chi sostiene che la targa ripetitrice vale solo per i carrelli appendice.

«1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del Codice della Strada con le modalità previste per il carrello appendice»
«1.8. [...] non è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione.»

Intendiamoci, non si tratta di camper ma di autobus con portabiciclette applicati sul gancio di traino,  però forse, chi può dirlo, magari diventerà la soluzione wink
Dimenticavo:
http://www.patente.it/normativa...

Modificato da SergioRM il 12/02/2021 alle 09:30:57
SergioRM
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Inserito il 13/02/2021 alle: 15:09:05
Chiarisco che scherzavo, non credo proprio che si possa applicare ai camper quella misteriosa direttiva dirigenziale relativa agli autobus.
La faccenda, peraltro, è estremamente semplice: se il portamoto indipendente (non il portamoto che va annotato sulla carta di circolazione, ma il portamoto commercializzato come "entità tecnica indipendente", a volte detto portatutto o "portamoto con virgolette") viene omologato con un portatarga illuminato e se le istruzioni di montaggio - che sono elemento essenziale della procedura di omologazione - prevedono lo spostamento di luci e targa, non c'è alcun problema: si spostano luci e targa e si è perfettamente in regola.

Controprova: «Ho fatto almeno 6 revisioni con un portatutto installato, con ben evidente la targhetta della conformità alla direttiva 74/483/CEE.
Una sola volta mi hanno sollevato eccezioni: prontamente esibì la circolare MIT 69402/08/03, il cui contenuto non mi sembra sia stato evidenziato in questo thread.
La targa era apposta sul portatutto e non sulla parete del camper.» Questa è la testimonianza di chorus (pagina 3 di questo thread). Passare almeno 6 revisioni con un accessorio irregolare è alquanto improbabile...

Soprattutto, se ne era già parlato ben dieci anni fa e le elucubrazioni erano le stesse. Alla fine tutto si placò quando la ************** offrì cortesemente i propri chiarimenti per il tramite del Team di Moderazione:
https://forum.camperonline.it/i...
La***************concludeva: «Chiunque abbia opinioni opposte e desidera far valere le proprie ragioni voglia per cortesia utilizzare gli strumenti che la legge mette a disposizione nelle sedi opportune».
Sì, perché non era elegante accusare alcune aziende di vendere accessori contro legge...

Vogliamo ricominciare daccapo?
 
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TheDevil
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23/11/2006 4254
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Inserito il 13/02/2021 alle: 18:18:18
  
SergioRM ha scritto:
La faccenda, peraltro, è estremamente semplice: "se il portamoto indipendente [...] viene omologato con un portatarga illuminato e se le istruzioni di montaggio - che sono elemento essenziale della procedura di omologazione - prevedono lo spostamento di luci e targa, non c'è alcun problema: si spostano luci e targa e si è perfettamente in regola".
  
==============================
  
C'e' da rammaricarsi che tu abbia notato questa discussione soltanto adesso.

Ci saremmo risparmiati sette pagine di interventi!

Con anticipato ringraziamento mi interesserebbe, comunque, conoscere la fonte della tua risolutiva citazione.
  
 
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 13/02/2021 alle: 21:51:19
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/02/2021 alle 18:18:18

   SergioRM ha scritto: La faccenda, peraltro, è estremamente semplice: se il portamoto indipendente [...] viene omologato con un portatarga illuminato e se le istruzioni di montaggio - che sono elemento essenziale della
procedura di omologazione - prevedono lo spostamento di luci e targa, non c'è alcun problema: si spostano luci e targa e si è perfettamente in regola.    ==============================    C'e' da rammaricarsi che tu abbia notato questa discussione soltanto adesso. Ci saremmo risparmiati sette pagine di interventi! Con anticipato ringraziamento mi interesserebbe, comunque, conoscere la fonte della tua risolutiva citazione.     
...
Sono passati 10 anni e ancora ti sfugge? wink
SergioRM
SergioRM
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Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2021 alle: 22:49:41
***********************************
L'azienda nominata già da molti anni ha richisto di non essere mai, a nessun titolo, citata nei nostri spazi in modo perentorio ed inappellabile con diffida.
Il Team di Moderazione
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23/11/2006 4254
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Inserito il 13/02/2021 alle: 23:23:23
  
SergioRM ha scritto:
Questa è la testimonianza di Chorus (pagina 3 di questo thread).
Passare "almeno 6 revisioni" con un accessorio irregolare è alquanto improbabile...

  
==============================
  
Sono andato a rileggere la pagina 3 della discussione, ed anche le successive, ma non sono riuscito a trovare l'intervento dove hai letto che qualche partecipante ha considerato "irregolare" il portabici di Chorus.
  
 
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Inserito il 13/02/2021 alle: 23:33:31
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/02/2021 alle 23:23:23

   SergioRM ha scritto: Questa è la testimonianza di Chorus (pagina 3 di questo thread). Passare almeno 6 revisioni con un accessorio irregolare è alquanto improbabile...    ==============================    Sono
andato a rileggere la pagina 3 della discussione, ed anche le successive, ma non sono riuscito a trovare l'intervento dove hai letto che qualche partecipante ha considerato irregolare il portabici di Chorus.     
...
Non ho affatto detto di aver letto che qualcuno lo ha considerato irregolare.
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23/11/2006 4254
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Inserito il 15/02/2021 alle: 18:18:18
  
SergioRM ha scritto:
... se ne era già parlato ben dieci anni fa e le elucubrazioni erano le stesse.
Vogliamo ricominciare daccapo?

  
==============================
  
Ti ringrazio per la disponibilita'.
  
In un precedente intervento ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla "targatura" di una struttura portamoto in Italia, secondo le indicazioni espresse in questa discussione da vari partecipanti (3 per la targa del veicolo e 6 per quella ripetitrice, relativamente al caso di "portamoto" non trascritto nella CdC ai sensi della Circolare MIT n. 69402/08/03 del 02-09-2008).
  
Sui contenuti di detto intervento mi piacerebbe conoscere le tue osservazioni, specie se in disaccordo.
  
 
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23/11/2006 4254
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Inserito il 16/02/2021 alle: 20:20:20
   
Massomou ha scritto:
... posso rimettere la targa originale del camper al suo posto e nel portamoto mettere una targa ripetitrice...?
  
Salito ha scritto:
... se il porta-moto/bici/tutto non è iscritto nel libretto si mette targa ripetitrice...
Proibito spostare quella bianca di omologazione...
  
IZ4DJI ha scritto:
Se è un portatutto, quindi non scritto sul libretto, [...] ci metti la targa ripetitrice gialla...
Ritengo che invece sia grave e sanzionabile rimuovere la targa dalla sua posizione originale omologata...
  
Impiegatodelvolante ha scritto:
... non potresti nemmeno spostare la targa originale in quanto fa parte del veicolo e non degli accessori installati.
  
Pascia2 ha scritto:
- la targa del mezzo (quella bianca e blu) non va toccata, rimane dove è.
- monti una targa ripetitrice gialla come quelle che si mettono (mettevano) sui rimorchi.

Io, e parlo per me, ho il portatutto e vi ho messo una targa ripetitrice gialla...

  
Motore_71 ha scritto:
... io ho la targa originale al suo posto sul paraurti del camper e la ripetitrice sul portamoto.
  
==============================
  
In un precedente intervento ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla "targatura" delle strutture portamoto in Italia.

In particolare mi sono avvalso delle vostre indicazioni per definire l' opzione B (ricorso alla targa ripetitrice) per il portatarga predisposto sulla barra-paraurti dei "portamoto" senza trascrizione nella CdC dei veicoli sui quali sono installati.

Di recente, SergioRM ha ricordato il chiarimento fornito da un noto produttore di "portamoto" in occasione di una precedente discussione su analogo argomento, come segue:
Se il portamoto indipendente viene omologato con un portatarga illuminato e se le istruzioni di montaggio - che sono elemento essenziale della procedura di omologazione - prevedono lo spostamento di luci e targa, non c'è alcun problema: si spostano luci e targa e si è perfettamente in regola [ossia l' opzione A nel mio succitato intervento].

Mi piacerebbe sapere se ritenete di condividere il chiarimento del produttore (con passaggio, quindi, all' opzione A) oppure se confermate le vostre indicazioni sul ricorso alla targa ripetitrice.
 
 

Modificato da TheDevil il 17/02/2021 alle 20:20:20
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23/11/2006 4254
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Inserito il 16/02/2021 alle: 21:21:21
  
Nella circolare n.69402/08/03 del 02-09-2008 il MIT ha scritto:
... chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e [...] commercializzate quali "portamoto".
Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilita' di omologare i portabagagli quale entita' tecniche indipendenti.

  
SergioRM ha scritto:
non il portamoto che va annotato sulla carta di circolazione, ma il portamoto commercializzato come "entità tecnica indipendente", a volte detto portatutto o "portamoto con virgolette"

==============================
  
Nella parte evidenziata ti sei espresso in modo totalmente all'opposto del Ministero.

D'altra parte, anche a considerare soltanto la sequenza logica degli eventi:
- prima avviene l'omologazione dell'entita' tecnica indipendente del tipo portabagagli;
- dopo la struttura portabagagli omologata viene commercializzata quale "portamoto".

Per il momento non e' contemplata l'omologazione di un portamoto quale entita' tecnica indipendente. [1]

--------------------
[1] In un precedente intervento ho manifestato l'auspicio che il Regolamento UN/ECE n. 26 possa essere modificato per aggiungere il portabici ed il portamoto (ma anche la scaletta ed il "tendalino") al nòvero dei dispositivi ammessi all'omologazione quale entita' tecnica separata.
  
 
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