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ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 11/07/2008 alle: 13:25:28
Dal DeMauro di IvanoPP: campéggio: s.m.: forma di turismo caratterizzata dal dormire all’aria aperta sotto una tenda o anche in roulotte e sim.: praticare il campéggio, essere appassionato di campéggio, fare campéggio al mare, al lago. campeggiare: stare in campeggio in tenda, in roulotte o sim.: campeggiare sul lago, al mare, in montagna. soggiórno s.m.: il soggiornare temporaneamente in un luogo per turismo, svago, riposo e sim.: località di s., s. estivo, invernale, fare un lungo s. in montagna, vincere in premio un s. negli Stati Uniti. Dalla Cassazione (quella di Roma, diversa da quella della sezione distaccata di Strambino). Campeggio: "vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente" (6574/96).
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 11/07/2008 alle: 13:57:46
OK, la prima volta che ti vedo in sosta con il frigo acceso ti denuncio [:D] Pensa un po’ che invece il Min dei Trasporti Spagnolo riguardo alla sosta dei camper scrive "…non è rilevante il fatto che i suoi occupanti siano presenti all'interno dello stesso…". E' vero che noi viviamo in Italia, ma e' tanto per fare dei paragoni su come la pensano gli altri... (diversamente da come la pensi tu) Dimenticavo... riguardo alla sentenza di cassazione (6574/1996) da te citata per la millesima volta (un disco rotto...) tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... id="blue">

Modificato da IvanoPP il 11/07/2008 alle 14:00:24
17
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 11/07/2008 alle: 14:06:53
X IVANOPP Le tue interpretazioni sono acute e pertinenti. Ma sono, per l'appunto interpretazioni, proprio come le mie. Il che, calato nel topic di questo 3ad, dimostra che negli anni passati l'amministrazione di Cortina ha interpretato l'art.185 del C.d.S. nel modo più permissimo (quindi simile al tuo). Se ora cambia atteggiamento adottando un'interpretazione più restrittiva (e, purtroppo, altrettanto legittima) deve essere successo qualcosa, del tipo comportamenti scorretti di qualche camperista, assembramenti, occupazione di spazi eccedenti gli stalli, togliendo posto ai pendolari. Tieni conto che ormai sono ben pochi i lavoratori di Cortina che abitano a Cortina. A causa degli esorbitanti quotazioni del mattone, sono costretti a trovar casa nei paesi limitrofi e farsi anche 80 km di strada di montagna ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro. Nel valutare adeguatamente l'operare di talune amministrazioni occorre avere il quadro completo della situazione. Molte volte i divieti sottendono a logiche speculative sul turismo, ma in questo caso mi sembra che i termini siano diversi, perchè l'area è stata semplicemente spostata, ferma restando l'Area Attrezza che è in posizione più che dignitosa. Personalmente ho visto Aree tanto decantate dai camperisti che mi hanno dato una sensazione di squallore unico.... Ciao.
18
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 11/07/2008 alle: 14:17:19
Conosco molto bene cortina e concordo con quello attuato dalla polizia municipale. Oltretutto lo stadio del ghiaccio e' comodissimo al centro e comodissimo in inverno perche' funge da parcheggio della funivia. L'altra area di cui si parla e' un po' piu' distante dal centro ma 10 minuti a piedi. Cortina, come molti altri paesi dovrebbe pero' farlo anche con le auto che, per agevolare le strutture alberghiere, sono parcheggiate un po' ovunque. In ogni caso in camper vedrete che ci si andrà lo stesso e molto meglio. Un saluto Resma
Belgio e Paesi Bassi in camper
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Natale in Alsazia
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Cornovaglia in Camper
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Reno e Mosella in camper, estate 2025
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Spagna del Nord e Portogallo
Spagna del Nord e Portogallo
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 11/07/2008 alle: 18:26:38
quote:Originally posted by maxpd1
X IVANOPP Le tue interpretazioni sono acute e pertinenti. Ma sono, per l'appunto interpretazioni, proprio come le mie. Il che, calato nel topic di questo 3ad, dimostra che negli anni passati l'amministrazione di Cortina ha interpretato l'art.185 del C.d.S. nel modo più permissimo (quindi simile al tuo). Se ora cambia atteggiamento adottando un'interpretazione più restrittiva (e, purtroppo, altrettanto legittima) deve essere successo qualcosa, del tipo comportamenti scorretti di qualche camperista, assembramenti, occupazione di spazi eccedenti gli stalli, togliendo posto ai pendolari. Tieni conto che ormai sono ben pochi i lavoratori di Cortina che abitano a Cortina. A causa degli esorbitanti quotazioni del mattone, sono costretti a trovar casa nei paesi limitrofi e farsi anche 80 km di strada di montagna ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro. Nel valutare adeguatamente l'operare di talune amministrazioni occorre avere il quadro completo della situazione. Molte volte i divieti sottendono a logiche speculative sul turismo, ma in questo caso mi sembra che i termini siano diversi, perchè l'area è stata semplicemente spostata, ferma restando l'Area Attrezza che è in posizione più che dignitosa. Personalmente ho visto Aree tanto decantate dai camperisti che mi hanno dato una sensazione di squallore unico.... Ciao.>
> E' verissimo, sono interpretazioni le mie, le tue e quelle di altri... Ma il vietare la sosta senza valide/suff motivazioni (e obbligare ad andare solo ed esclusivamente in AA e/o camping che tra l'altro sono sempre a pagamento mentre invece l'attuale normativa prevede che vi debbano essere obbligatoriamente anche parcheggi gratuiti) e' illegittimo. E per concludere si deve sanzionare le singole infrazioni e non vietare a tutti "punendo" cosi' anche chi si comporta a norma e soprattutto civilmente. Ciaoid="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/07/2008 alle: 19:43:12
quote:Originally posted by IvanoPP
Dimenticavo... riguardo alla sentenza di cassazione (6574/1996) da te citata per la millesima volta (un disco rotto...) tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente...id="blue">>
> Assolutamente FALSO!id="red">id="size3">
viking1900
viking1900
-
Inserito il 13/07/2008 alle: 08:47:29
SCUSATE MA IN TUTTO QUESTO CHIACCHIERARE NON AVETE PENSATO CHE ANCHE NOI SIAMO DEI TURISTI? E COME TUTTI GLI AUTOMOBILISTI CI SONO I CIVILI E GLI INCIVILI. BUONI KM.A.TUTTI
21
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 13/07/2008 alle: 11:26:40
Sarà, ma io non mi sono mai sentito un'autovettura, nè ho la pretesa di essere tal quale... Esistono situazioni assurde per cui si è cacciati anche quando non ne esistono assolutamente i presupposti. Ma esistono anche comuni tutto sommato corretti, che tengono conto di alcuni aspetti innegabili... la sagoma di un autocaravan è molto + vicina a quella di un piccolo pullman che ad una vettura. Assurdo pretendere di parcheggiare ovunque... A Cortina ci sono sempre andato, tempo fa la mia famiglia aveva una casa in Cadore e ci passavo lunghi periodi. Ciononostante ci sono andato tante volte anche in camper, perchè magari facevo tappa per andare in val Pusteria (anche quest'inverno), e non posso dire che sia inaccessibile ai camper per divieti. E' sempre un paese di montagna, e gli spazi non sono poi così ampi... Mi ritengo un turista, ma i turisti non sono mica tutti uguali. Chi sceglie il camper non va in albergo. Sono diverso per scelta, la mia scelta è diversa da quella di altri. Talvolta basterebbe un sano senso pratico, e non vedere dietro a ordinanze sindacali tutto sommato equilibrate una logica persecutoria. Se tutti i comuni fossero come Cortina, viaggiare in camper sarebbe davvero + piacevole. E' giusto pretendere di avere un'area di sosta in centro? e il nostro spirito di mobilità integrata (parlo di bici, mezzi pubblici e quant'altro) dove va a finire? Da Fiames c'è un servizio navetta abbastanza efficiente. e come detto una bella pista ciclabile di collegamento. Esattamente le condizioni che ho spesso trovato nelle tanto osannate land tedesche e in alcune città francesi. Infine, proprio a Cortina, almeno fino all'anno scorso ho trovato massima disponibilità per gli invalidi, anche se camperisti, quindi nessuna discriminazione preconcetta. Scusate se parlo in questi termini. Ma quando viaggio in moto ho un senso di mobilità diverso da quando viaggio in auto. Idem quando viaggio in camper. Buoni km a tutti Vittorio
Chantal
Chantal
-
Inserito il 13/07/2008 alle: 16:31:03
quote:Originally posted by IlVagabondo
Sarà, ma io non mi sono mai sentito un'autovettura, nè ho la pretesa di essere tal quale... Esistono situazioni assurde per cui si è cacciati anche quando non ne esistono assolutamente i presupposti. Ma esistono anche comuni tutto sommato corretti, che tengono conto di alcuni aspetti innegabili... la sagoma di un autocaravan è molto + vicina a quella di un piccolo pullman che ad una vettura. Assurdo pretendere di parcheggiare ovunque... A Cortina ci sono sempre andato, tempo fa la mia famiglia aveva una casa in Cadore e ci passavo lunghi periodi. Ciononostante ci sono andato tante volte anche in camper, perchè magari facevo tappa per andare in val Pusteria (anche quest'inverno), e non posso dire che sia inaccessibile ai camper per divieti. E' sempre un paese di montagna, e gli spazi non sono poi così ampi... Mi ritengo un turista, ma i turisti non sono mica tutti uguali. Chi sceglie il camper non va in albergo. Sono diverso per scelta, la mia scelta è diversa da quella di altri. Talvolta basterebbe un sano senso pratico, e non vedere dietro a ordinanze sindacali tutto sommato equilibrate una logica persecutoria. Se tutti i comuni fossero come Cortina, viaggiare in camper sarebbe davvero + piacevole. E' giusto pretendere di avere un'area di sosta in centro? e il nostro spirito di mobilità integrata (parlo di bici, mezzi pubblici e quant'altro) dove va a finire? Da Fiames c'è un servizio navetta abbastanza efficiente. e come detto una bella pista ciclabile di collegamento. Esattamente le condizioni che ho spesso trovato nelle tanto osannate land tedesche e in alcune città francesi. Infine, proprio a Cortina, almeno fino all'anno scorso ho trovato massima disponibilità per gli invalidi, anche se camperisti, quindi nessuna discriminazione preconcetta. Scusate se parlo in questi termini. Ma quando viaggio in moto ho un senso di mobilità diverso da quando viaggio in auto. Idem quando viaggio in camper. Buoni km a tutti Vittorio >
> Bel intervento! Comincio a pensare che certi camperisti abbiano sviluppato un complesso di persecuzione [:0]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 13/07/2008 alle: 20:57:11
quote:Originally posted by IlVagabondo
Sarà, ma io non mi sono mai sentito un'autovettura, nè ho la pretesa di essere tal quale... Esistono situazioni assurde per cui si è cacciati anche quando non ne esistono assolutamente i presupposti. Ma esistono anche comuni tutto sommato corretti, che tengono conto di alcuni aspetti innegabili... la sagoma di un autocaravan è molto + vicina a quella di un piccolo pullman che ad una vettura. Assurdo pretendere di parcheggiare ovunque... A Cortina ci sono sempre andato, tempo fa la mia famiglia aveva una casa in Cadore e ci passavo lunghi periodi. Ciononostante ci sono andato tante volte anche in camper, perchè magari facevo tappa per andare in val Pusteria (anche quest'inverno), e non posso dire che sia inaccessibile ai camper per divieti. E' sempre un paese di montagna, e gli spazi non sono poi così ampi... Mi ritengo un turista, ma i turisti non sono mica tutti uguali. Chi sceglie il camper non va in albergo. Sono diverso per scelta, la mia scelta è diversa da quella di altri. Talvolta basterebbe un sano senso pratico, e non vedere dietro a ordinanze sindacali tutto sommato equilibrate una logica persecutoria. Se tutti i comuni fossero come Cortina, viaggiare in camper sarebbe davvero + piacevole. E' giusto pretendere di avere un'area di sosta in centro? e il nostro spirito di mobilità integrata (parlo di bici, mezzi pubblici e quant'altro) dove va a finire? >
> Non tutti hanno voglia di usare biciclette e mezzi pubblici! Non lo faccio in auto non vedo perché dovrei fare diversamente in camper. Mezzi pubblici solitamente fino a che ora funzionano, sempre che esitano anche di giorno?
quote: Da Fiames c'è un servizio navetta abbastanza efficiente. e come detto una bella pista ciclabile di collegamento. >
> La navetta da che ora e che ora funziona? Per esempio vado a cena al centro finisco di mangiare alle 23 la navetta funziona? Le biciclette non tutti possono usarle!!!
quote: Esattamente le condizioni che ho spesso trovato nelle tanto osannate land tedesche e in alcune città francesi. >
> Nelle città tedesche i mezzi pubblici ci sono fino a notte inoltrata e comunque nessuno ti viene a multare se hai parcheggiato in pieno centro. Nelle città tedesche c'è piana libertà di scelta.
quote: Infine, proprio a Cortina, almeno fino all'anno scorso ho trovato massima disponibilità per gli invalidi, anche se camperisti, quindi nessuna discriminazione preconcetta. >
> Lasciamo stare gli handicappati perché anche volendo persino avverso un TIR munito di contrassegno per portatori di handicap un comune non potrebbe fare nulla!!! Comunque, pur non essendo praticamente mai stato a Cortina (solo una volta per un concerto, ma ho solo suonato senza né dormire né mangiare li perché dovevo correre da altra parte a prendere l'aereo per altro concerto), mi sembra di aver letto che il Comune ha fatto una A.A. vicino al centro e questo cambia le cose a favore di Cortina.
19
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 14/07/2008 alle: 00:32:19
Bel intervento! Comincio a pensare che certi camperisti abbiano sviluppato un complesso di persecuzione Non c'è nessun complesso di persecuzione, a mio avviso. Ho inteso sottolineare che hanno usato dei termini superflui, proprio come nel Suo intervento.[:X]id="navy">id="Comic Sans MS">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/07/2008 alle: 14:08:28
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP
Dimenticavo... riguardo alla sentenza di cassazione (6574/1996) da te citata per la millesima volta (un disco rotto...) tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente...id="blue">>
> Assolutamente FALSO!id="red">id="size3">
>
> Per me invece e’ assolutamente vero (anche senza URLARE) , si veda di seguito il testo della sentenza.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Cassazione Civile Sentenza n. 6574id="red"> del 22-07-1996id="red"> Svolgimento del processo Con ricorso depositato l'8 marzo 1988 Bruna Radoni proponeva opposizione dinanzi alla Pretura circondariale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, avverso l'ordinanza ingiunzione in data 20 gennaio 1988, notificata il 9 febbraio 1988, del Sindaco di Auronzo di Cadore con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 700.000 per violazione dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 31 del 1984, per avere nel mese di agosto 1987 campeggiato con una roulotte per quattordici giorni, eccedenti le previste quarantotto ore, in zona non consentita. L'opponente deduceva di essere titolare di diritto reale sul terreno nel quale aveva posteggiato la propria roulotteid="red"> e prospettava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per eccesso di potere, sotto il profilo dell'errata interpretazione della legge regionale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 17 settembre - 23 ottobre 1991 il Pretore rigettava l'opposizione, osservando che l'art. 1 della citata legge regionale prescrive un divieto di campeggio valevole in ogni ipotesi di assenza della disciplina regolamentare locale, sanzionandone l'inosservanza in modo rigido, nell'ambito della potestà legislativa attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost. non solo in materia di turismo, ma anche di polizia locale urbana e rurale; rilevava altresì che il precetto normativo non pone distinzioni tra aree pubbliche e private e disciplina per connessione le c.d. soste occasionali, vietando in via generale e sussidiaria soggiorni con attrezzature da campeggio superiori alle quarantotto ore, senza stabilire alcun nesso tra l'esercizio imprenditoriale di attività nel settore turistico - ricettivo e la limitazione temporale delle soste con attrezzature da campeggio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Radoni deducendo un solo motivo. Resiste con controricorso il Comune di Auronzo di Cadore. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver rilevato che l'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 1984 n. 31 è diretto a disciplinare, in attuazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983 n. 217, unicamente le attività a carattere imprenditoriale e associazionistico che forniscano il servizio di ricettività turistica e non interferisce in alcun modo con il diritto dei singoli alla libera disponibilità dei beni di cui siano titolari. Il motivo di ricorso è infondato. Ed invero la lettura che in esso si propone del citato art. 1 della legge regionale è chiaramente smentita dal preciso tenore degli ultimi due capoversi dello stesso articolo, che nel rimettere alla disciplina dei regolamenti comunali "ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva", ed in assenza di tale disciplina consentendo "solo soste occasionali e non superiori a 48 ore", fanno riferimento ad ogni ulteriore ipotesi di campeggio, estranea all'attività di imprese associazioni disciplinata nei precedenti commi nell'evidente presupposto che il campeggio stesso, comunque esercitato, costituisca un fenomeno attinente al turismo della Regione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio per un tempo superiore alle 48 ore non consente peraltro di ravvisare un limite implicito all'operatività della norma nel diritto di proprietà o in altro diritto reale o di godimento sul suolo nel quale il campeggio è esercitato, ricorrendo anche in tale ipotesi le richiamate esigenze di tutela cui detta norma si ispira, in relazione all'intrinseca nocività di una prolungata attività dì campeggio fuori delle strutture consentite. Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle auto-caravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, "se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo", non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle auto-caravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica dì campeggio, secondo il significato innanzi precisato. La sentenza del pretore di Pieve di Cadore, che ha affermato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta - una volta ritenuta come accertata la protrazione dell'uso della roulotte, secondo la sua destinazione, per un periodo di quattordici giorni, eccedenti le quarantotto ore consentite - si sottrae pertanto alla censura formulata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 103.400, oltre L. 800.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I° sezione civile l'8 marzo 1996. Depositata in Cancelleria il 22 luglio 1996. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/07/2008 alle: 13:54:17
Che non hai letto con attenzione perché questa Sentenza conferma l'orientamento sulla nozione di campeggio data con la precedente che era su STRADA come definito dal CDS: Leggi attentamente ciò che scrive la CASSAZIONE:
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP
Dimenticavo... riguardo alla sentenza di cassazione (6574/1996) da te citata per la millesima volta (un disco rotto...) tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente...id="blue">>
> Assolutamente FALSO!id="red">id="size3">
>
> Per me invece e’ assolutamente vero (anche senza URLARE) , si veda di seguito il testo della sentenza.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Cassazione Civile Sentenza n. 6574id="red"> del 22-07-1996id="red"> Svolgimento del processo Con ricorso depositato l'8 marzo 1988 Bruna Radoni proponeva opposizione dinanzi alla Pretura circondariale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, avverso l'ordinanza ingiunzione in data 20 gennaio 1988, notificata il 9 febbraio 1988, del Sindaco di Auronzo di Cadore con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 700.000 per violazione dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 31 del 1984, per avere nel mese di agosto 1987 campeggiato con una roulotte per quattordici giorni, eccedenti le previste quarantotto ore, in zona non consentita. L'opponente deduceva di essere titolare di diritto reale sul terreno nel quale aveva posteggiato la propria roulotteid="red"> e prospettava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per eccesso di potere, sotto il profilo dell'errata interpretazione della legge regionale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 17 settembre - 23 ottobre 1991 il Pretore rigettava l'opposizione, osservando che l'art. 1 della citata legge regionale prescrive un divieto di campeggio valevole in ogni ipotesi di assenza della disciplina regolamentare locale, sanzionandone l'inosservanza in modo rigido, nell'ambito della potestà legislativa attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost. non solo in materia di turismo, ma anche di polizia locale urbana e rurale; rilevava altresì che il precetto normativo non pone distinzioni tra aree pubbliche e private e disciplina per connessione le c.d. soste occasionali, vietando in via generale e sussidiaria soggiorni con attrezzature da campeggio superiori alle quarantotto ore, senza stabilire alcun nesso tra l'esercizio imprenditoriale di attività nel settore turistico - ricettivo e la limitazione temporale delle soste con attrezzature da campeggio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Radoni deducendo un solo motivo. Resiste con controricorso il Comune di Auronzo di Cadore. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver rilevato che l'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 1984 n. 31 è diretto a disciplinare, in attuazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983 n. 217, unicamente le attività a carattere imprenditoriale e associazionistico che forniscano il servizio di ricettività turistica e non interferisce in alcun modo con il diritto dei singoli alla libera disponibilità dei beni di cui siano titolari. Il motivo di ricorso è infondato. Ed invero la lettura che in esso si propone del citato art. 1 della legge regionale è chiaramente smentita dal preciso tenore degli ultimi due capoversi dello stesso articolo, che nel rimettere alla disciplina dei regolamenti comunali "ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva", ed in assenza di tale disciplina consentendo "solo soste occasionali e non superiori a 48 ore", fanno riferimento ad ogni ulteriore ipotesi di campeggio, estranea all'attività di imprese associazioni disciplinata nei precedenti commi nell'evidente presupposto che il campeggio stesso, comunque esercitato, costituisca un fenomeno attinente al turismo della Regione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.id="red">
>
> Questa parte si definisce "conforme" alla precedente sentenza del 1992 e ne conferma la validità. Vale a dire che la Cassazione non ha cambiato parere sulla nozione di campeggio. Nel 1992 si riferiva a fatti antecedenti ma comunque avvenuti su una parte (il "parcheggio Garibali") aperto alla libera circolazione e pertanto STRADA in base al CDS. Motivi per i quale, pur riferendosi a suolo privato in questa circostanza, la definizione di campeggio riguarda sia la strada che il luogo privato oggetto di questa sentenza che conferma la definizione precedente del 1992. Non ci sono storie, questa è la sostanza.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 15/07/2008 alle: 14:09:02
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Che non hai letto con attenzione perché questa Sentenza conferma l'orientamento sulla nozione di campeggio data con la precedente che era su STRADA come definito dal CDS: Leggi attentamente ciò che scrive la CASSAZIONE: Questa parte si definisce "conforme" alla precedente sentenza del 1992 e ne conferma la validità. Vale a dire che la Cassazione non ha cambiato parere sulla nozione di campeggio. Nel 1992 si riferiva a fatti antecedenti ma comunque avvenuti su una parte (il "parcheggio Garibali") aperto alla libera circolazione e pertanto STRADA in base al CDS. Motivi per i quale, pur riferendosi a suolo privato in questa circostanza, la definizione di campeggio riguarda sia la strada che il luogo privato oggetto di questa sentenza che conferma la definizione precedente del 1992. Non ci sono storie, questa è la sostanza.>
> Per l'appunto fatti antecedenti all'entrata in vigore del Nuovo CdS (1992) e relativa introduzione dell'art. 185 che indica la situazione di sosta e campeggio. E poi continua pure a pensarla come ti pare e piace (ovvero che a parer tuo nel camper in sosta non si puo' mangiare/dormire pur rispettando il 185), altri la pensano in modo diverso. E per concludere, riguardo alla CASSAZIONE (oltre ad altre sentenze "chicca" che avevo gia' in prec citato) che dire per il fatto che ha assolto un tizio che aveva un etto di mariuana xche' in quanto Rasta necessita della mariuana per poter meditare e pregare...id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/07/2008 alle: 15:59:29
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Che non hai letto con attenzione perché questa Sentenza conferma l'orientamento sulla nozione di campeggio data con la precedente che era su STRADA come definito dal CDS: Leggi attentamente ciò che scrive la CASSAZIONE: Questa parte si definisce "conforme" alla precedente sentenza del 1992 e ne conferma la validità. Vale a dire che la Cassazione non ha cambiato parere sulla nozione di campeggio. Nel 1992 si riferiva a fatti antecedenti ma comunque avvenuti su una parte (il "parcheggio Garibali") aperto alla libera circolazione e pertanto STRADA in base al CDS. Motivi per i quale, pur riferendosi a suolo privato in questa circostanza, la definizione di campeggio riguarda sia la strada che il luogo privato oggetto di questa sentenza che conferma la definizione precedente del 1992. Non ci sono storie, questa è la sostanza.>
> Per l'appunto fatti antecedenti all'entrata in vigore del Nuovo CdS (1992) e relativa introduzione dell'art. 185 che indica la situazione di sosta e campeggio. E poi continua pure a pensarla come ti pare e piace (ovvero che a parer tuo nel camper in sosta non si puo' mangiare/dormire pur rispettando il 185), altri la pensano in modo diverso. E per concludere, riguardo alla CASSAZIONE (oltre ad altre sentenze "chicca" che avevo gia' in prec citato) che dire per il fatto che ha assolto un tizio che aveva un etto di mariuana xche' in quanto Rasta necessita della mariuana per poter meditare e pregare...id="blue">
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> Non ci incastra nulla tutto quanto hai scritto qui sopra. Il dato negativo che riguarda i camperisti è che la Cassazione nel 1996 in vigenza di fausti e 185 ha confermato che la nozione di campeggio è quella che aveva già dato nel 1992: Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sostaid="red">, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. E come vedi parla di vivere il VEICOLO IN SOSTA ove per sosta non può che intendersi la definizione normativa di sosta di cui all'art. 157 e 185. Quindi anche se il veicolo è in sosta (lo dice la Cassazione, vivere il veicolo in sosta, non stare seduti al posto di guida o fare la sosta tecnica, vivere il veicolo in sosta così dice) l'equipaggio campeggia nelle condizioni dette dalla Cassazione, non sosta, sosta sempre il mezzo ma non l'euipaggio: questo soggiorna. Puoi fare tutti i giri di parole che vuoi ma la parte sulla quale "si" e "ti" attaccheranno nel caso vogliano rovinarti con l'art. 650 cp, è questa e con i tuoi ragionamenti "ministeriali" non vai da nessuna parte. "Inosservanza dell'ordinanza sul divieto di campeggio per aver soggiornato nel veicolo in sosta, con riferimento alla Cassazione, art. 650 cp". Se vogliono possono contestari questo. Non la scampi.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 15/07/2008 alle: 18:06:42
Anche secondo me non ci incastra nulla quanto scrivi tu. E poi se fosse certo quello che tu sostieni (il dormire/mangiare nel camper in sosta pur rispettando il 185 equivale sempre a campeggiare) a Carrara sarebbe bastato il divieto di campeggio invece che "inventarsi" una ordinanza che vieta al sosta ai camper dalla 21 alle 8. E poi anche i giudizi della cassazione possono essere oggetto di ampia ed "interpretabile" discussione (si veda precedente esempio del Rasta assolto pur possedendo 100 grammi di mariuana)id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/07/2008 alle: 18:40:18
quote:Originally posted by IvanoPP
Anche secondo me non ci incastra nulla quanto scrivi tu. E poi se fosse certo quello che tu sostieni (il dormire/mangiare nel camper in sosta pur rispettando il 185 equivale sempre a campeggiare) a Carrara sarebbe bastato il divieto di campeggio invece che "inventarsi" una ordinanza che vieta al sosta ai camper dalla 21 alle 8. E poi anche i giudizi della cassazione possono essere oggetto di ampia ed "interpretabile" discussione (si veda precedente esempio del Rasta assolto pur possedendo 100 grammi di mariuana)id="blue"> >
> Si certo i giudizi della Cassazione possono essere interpretati. Ma in questi due casi, le due sentenze della Cassazione, la seconda conferma la prima. C'è poco da interpretare. Quindi non c'è discussione, le sentenze sono chiare: vivere nel veicolo in sostaid="red"> è campeggio. Questo afferma due volte la Cassazioen in vigenza di fausti richiamando la precednete dle 1992. Non c'è scampo! Finché non te lo contestano non significa nulla. Ma Carrara, se hai capito bene di cosa si tratta, sono andati oltre il divieto di campeggio: di notte ti sfrattano e di giorno ti fanno sostare solo OVE CONSENTITO DAL COMUNE. L'ordinanza di Carrara è più sottile e deleteria di quanto non sia un semplice divieto di campeggio e di quanto tu non abbia ancora compreso!
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 15/07/2008 alle: 19:04:34
se lo dici tuid="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/07/2008 alle: 19:16:56
quote:Originally posted by IvanoPP
se lo dici tuid="blue"> >
> Non io: la Cassazione e l'ordinanza di Carrara che è peggio di un divieto di campeggio.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 15/07/2008 alle: 19:23:03
Scusa, avevo sbagliato: non "se lo dici tu..." ma bensi' "se lo sostieni tu..." E poi a Carrara se non si ha voglia di perder tempo con ricorsi e carte bollate basta non andarci e andare a spendere i propri soldini da altre parti L'altra sera ho sentito al TG che il turismo in Italia e' in calo del 30%. Chissa' che prima o poi chiederanno "per favore" ai camperisti (attualmente turisti di serie B) di contribuire in qualche modo... (p.e. come gia' avviene in bassa staggione quando i camperisti vengono di piu' tollerati xche' in mancanza dei turisti classici i soldini che arrivano fanno sempre comodo... in tali comuni anti-camperisti non bisognerebbe mai andare, comprese le fiere dei camper...) id="blue">

Modificato da IvanoPP il 15/07/2008 alle 19:27:44
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