quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 10/12/2010 10:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Fortuna che le modifiche al codice della strada introdotte quest'estate parlano di precedenza da dare ai pedoni che si ACCINGONO ad attraversare la strada.
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 10/12/2010 12:08:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Siamo alle solite, la legge dice che....poi arriva un magistrato e dice la legge prevede che....però io la interpreto così.... e in questo modo chi ha i soldi per un buon avvocato dimezza la pena se non viene assolto. Brutta storia [}:)] Marco
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 10/12/2010 10:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dall'ultimo CdS: articolo 190: Comportamento dei pedoni 1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazioneid="red">. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggiid="red">. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamentoid="red">, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolareid="red">, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri[id="red">. 3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmenteid="red"> le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonaliid="red">, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2id="red">. 4. È vietato ai pedoni sostare o indugiareid="red"> sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 5. I pedoniid="red"> che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonaliid="red"> devono dare la precedenza ai conducentiid="red">. 6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1) 8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. 9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120 Non direi quindi che la CASSAZIONE, per altro confermando quanto stabilito in APPELLO, abbia detto una stupidaggine. Anzi io approvo al 100%. Leggiti il comma 4.id="size4"> Il comma 4 non è stato modificato di recente, ma è identico a quello che è da parecchi anni! id="blue"> Sempre dal CdS: articolo 191: Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni: 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggioid="red">. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. (3) 2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedoneid="red">, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezzaid="red">. 3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fattoid="red">. (1) 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599 (2) (1) Comma modificato decreto legge 20 giugno 2002 n.121 convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2002 n.168 (2) Comma modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 convertito, con modificazioni, con legge 1 agosoto 2003 n.214 (3) Comma sostituito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 11/12/2010 09:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo la notizia Ansa non analizza nel dettaglio la fattispecie. Non si sa se il povero pedone si stava accingendo ad attraversare sulle strisce o meno. Per le poche nozioni giuridice penali che ho (ma esorto un avvocato ad intervenire qualora legga questo mio messaggio) evidentemente la cassazione ha applicato il cosiddetto principio del favor rei. Se il fatto fosse successo dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al cds, probabilmente la Cassazione avrebbe deciso diversamente. Rammento infatti che oggi è punibile l'automobilista che non dà la precedenza al pedone che si ACCINGE ad attraversare sulle strisce pedonali (ex art. 191, co. 1 cds). Precedentmente alla modifica, la precedenza ai pedoni doveva essere data soltanto se transitavano sulle strisce pedonali. Rammento inoltre che in caso di violazione dell'art. 191, co. 1 del cds, è prevista una sanzione accessoria a quella amministrativa con la sottrazione di 8 punti; in precedenza la sottrazione dei punti era di 5.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/12/2010 09:50:51 Purtroppo la notizia Ansa non analizza nel dettaglio la fattispecie. Non si sa se il povero pedone si stava accingendo ad attraversare sulle strisce o meno. Per le poche nozioni giuridice penali che ho (ma esorto un avvocato ad intervenire qualora legga questo mio messaggio) evidentemente la cassazione ha applicato il cosiddetto principio del favor rei. >> Confermando la decisione della Corte di APPELLO. Quindi due tribunali hanno sentenziato nella stessa maniera!
quote: Se il fatto fosse successo dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al cds, probabilmente la Cassazione avrebbe deciso diversamente. Rammento infatti che oggi è punibile l'automobilista che non dà la precedenza al pedone che si ACCINGE ad attraversare sulle strisce pedonali (ex art. 191, co. 1 cds). Precedentmente alla modifica, la precedenza ai pedoni doveva essere data soltanto se transitavano sulle strisce pedonali. >> Non leggere le norme solo come ti interessa! Esiste anche il comma 4 che OBBLIGA i pedoni a NON INDUGIARE sulla carreggiata! Come definiresti il pedone che, stando a quanto riportato dall'ANSA, "si e' dimostrato indeciso ed ha fatto su e giu' dal marciapiede"?
quote: Rammento inoltre che in caso di violazione dell'art. 191, co. 1 del cds, è prevista una sanzione accessoria a quella amministrativa con la sottrazione di 8 punti; in precedenza la sottrazione dei punti era di 5. >> Ovviamente. Ovviamente se colpevole!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 11/12/2010 09:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ribadisco: non sappiamo dove il povero pedone stesse attraversando. Riporto integralmente il periodo dell'art. 191, co. 1 del cds: "Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali". Da utente della strada, nella fattispecie automobilista, regolo il mio comportamento come segue: nel caso in cui un pedone sia fermo sul marciapiede in corrispondenza di un attraversamento pedonale, io rallento, mi fermo in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, e faccio attraversare il pedone. Tu Professore come ti comporti?
quote:Risposta al messaggio di ilusion i670 inserito in data 11/12/2010 11:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sinceramente non ho capito cosa vuoi dire: secondo te un pedone fermo sul marciapiede in corrispondenza di un attraversamento pedonale si sta accingendo ad attraversare oppure no? Se è no, quando un pedone si sta accingendo ad attraversare la strada?
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 10/12/2010 10:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io cerco di rallentare sempre e comunque perchè poi devi pagarli per nuovi 'sti lavativi, anche fuori dalle righe. E poi anche per principio. La Cassazione ogni tanto si esprime in modo "nerchiuto". Ammetto che chi bamblina su e giù dal marciapiede, pur non meritando di essere travolto, una bella pedata nel deretano la richiederebbe.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/12/2010 10:05:03 Riporto integralmente il periodo dell'art. 191, co. 1 del cds: "Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali". >> E io riporto nuovamente l'art. 190, comma 4. "4. È vietato ai pedoni sostare o indugiareid="red"> sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. "
quote:Risposta al messaggio di ilusion i670 inserito in data 11/12/2010 13:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono d'accordo con quanto dici. Accingere ad attraversare la strada significa far capire le proprie intenzioni all'automobilista. E' evidente che il pedone "razionale" non attraversa sulle strisce qualora l'automobilista non dia segni di rallentare la propria marcia come prescritto dal cds e se ne sta sul marciapiede, magari immobile. Che il pedone debba fare un cenno con la mano mi sembra una cosa semplicemente assurda.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 11/12/2010 13:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Embè, oggi ho percorso oltre 20 km in città e non ho visto pedoni indugiare sulla carreggiata. Ho invece visto pedoni non attraversare la strada sulle strisce pedonali per paura della loro incolumità, visto che difficilmente l'automobilista si ferma. Comunque ricordo la sanzione accessoria della sottrazione di 8 punti (dicasi otto punti).
quote:Risposta al messaggio di Enrico_Cialdini inserito in data 11/12/2010 12:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ammetto che chi bamblina su e giù dal marciapiede, pur non meritando di essere travolto, una bella pedata nel deretano la richiederebbe.id="size2">id="red"> Nella fattispecie chi "bamblinava" era un anziano, cioè un signore che non aveva più i riflessi per scattare o schivare un auto che non si ferma, perciò al di là di tutte le leggi e i vari commi del CDS, penso e credo che avere un pò di riguardo per una persona anziana che è titubante anche per colpa della moltitudine di automobilisti che non rallentano in prossimità delle striscie, sia un dovere di chi si ritiene una persona civile, e in Italia di persone incivili che non rallentano sulle strisce nemmeno se ti vedono che stai attraversando, è pieno. Perciò caro Professore Calosci, metta da parte i suoi CDS e cerchi di comportarsi in modo civile quando le capita chi è indeciso sulle striscie, perchè se anche la cassazione le dà ragione, la sua coscienza le darà comunque torto. Marco
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/12/2010 15:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Beh, ti avrei voluto accanto a me oggi in centro ad Ancona! I pedoni a NUVOLA IMPAZZITA neppure col semaforo rosso (per loro) si fermavano. Per fortuna dopo un po' è arrivato il vigile. Niente multe, OVVIAMENTE, ma almeno a suon di fischi li ha fatti stare fermi quando avevano il rosso!!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 11/12/2010 20:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>mi creda,indugiare sulle strisce pedonali,più di una volta mi ha reso felice di averlo fatto e il codice si usa con buon senso,saluti.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 11/12/2010 13:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Caro Proff stia attento quando viene a Pesaro per andare al Conservatorio Rossini, la terrò d'occhio e se non attraversa sulle strisce, la falcio [:)] tanto il CDS e la Cassazione mi darà ragione [:)] OCIO!! Marco