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Gaga
Gaga
03/01/2004 335
Inserito il 03/09/2006 alle: 13:43:31
Il condominio dove abito ha diversi spazi delineati con righe bianche per il parcheggio di autoveicoli (se ci stanno anche v.r, succede anche se di rado), ed altri posti in cui viene tollerata la sosta perchè, di fatto, non è di impedimento alcuno. Il problema è che i parcheggi non sono sufficienti (c'è chi ha 4 automobili ed il garage adibito ad officina o studio personale...), e, come ogni anno, da qualche giorno è spuntata unba piccola caravan, piccola ma che comunque "ruba" il posto ad un altro veicolo. Non essendo un veicolo esclusivamente trainante, so per certo che non può essere parcheggiato in un posto auto pubblico...ma nel parcheggio di un condominioo, credo sia vietato in ogni caso, che ne dite?
maanibal I
maanibal I
-
Inserito il 04/09/2006 alle: 10:27:13
Le norme che regolano il parcheggio in un condominio sono dettate: 1 dal regolamento di condominio 2 dall'Assemblea dei Condòmini 3 dal diritto privato. Se non espressamente contemplato nei primi due casi vale il diritto privato, pertanto la caravan può esser tenuta in sosta se non lede il diritto di altri condòmini a poter fare lo stesso uso della cosa comune. Naturalmente una delibera assembleare che vieti espressamente tale uso e regolamenti la sosta nel cortile può abrogare tale diritto.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2148
Inserito il 04/09/2006 alle: 10:54:07
per regolare l'uso della cosa comune non basta una semplice delibera. Sopratutto se questo lede i diritti di un condomino. Luigi
maanibal I
maanibal I
-
Inserito il 04/09/2006 alle: 15:48:33
Varie sentenze di cassazione stabiliscono che la regolamentazione del parcheggio in un cortile può esser decisa con una maggioranza pari ad 1/3 dei rappresentanti il condominio, poichè si tratta di decisioni spicciole che servono appunto a regolamentare l'uso della cosa comune. Il deposito di caravan (al contrario delle autocaravan) equivale all'occupazione, se non permanente comunque non momentanea, quale può essere il parcheggio per cui, se tale uso va a limitare i diritti di altri condomini che vogliono fare lo stesso utilizzo (in pratica dovrebbero entrare nel cortile tante caravan per quanti sono i condomini, senza compromettere il parcheggio auto), è comunque proibito (art. 1102 CC).
PDR
PDR
01/12/2003 3874
Inserito il 04/09/2006 alle: 16:23:44
quote:Originally posted by maanibal I
Varie sentenze di cassazione stabiliscono che la regolamentazione del parcheggio in un cortile può esser decisa con una maggioranza pari ad 1/3 dei rappresentanti il condominio, poichè si tratta di decisioni spicciole che servono appunto a regolamentare l'uso della cosa comune. Il deposito di caravan (al contrario delle autocaravan) equivale all'occupazione, se non permanente comunque non momentanea, quale può essere il parcheggio per cui, se tale uso va a limitare i diritti di altri condomini che vogliono fare lo stesso utilizzo (in pratica dovrebbero entrare nel cortile tante caravan per quanti sono i condomini, senza compromettere il parcheggio auto), è comunque proibito (art. 1102 CC). >
> Non credo sia così; non vedo perché chiamarlo "deposito" se è parcheggio, più o meno lunga sosta ma sempre parcheggio (ti assicuro che esco molto + spesso con la mia caravan che i camper miei vicini di stallo al rimessaggio); inoltre il ragionamento non regge: se fosse vero quello che dici potrebbero sostare solo gli AC che occupano stalli per auto, ma quanti ce ne sono in giro? La faccenda deve essere prevista nel regolamento contrattuale o votata all'unanimità per quello che ne so.
maanibal I
maanibal I
-
Inserito il 04/09/2006 alle: 17:43:01
Per vedere se la caravan è parcheggiata o meno, prova a metterla in uno spazio pubblico dove normalmente sostano le autocaravan e vedi cosa succede. A livello di condominio è la stessa cosa, poichè le classificazioni sono quelle previste dalla Legge. Se poi perliamo di diritto le cose possono anche esser diverse; sta di fatto che la cassazione (sentenze 10289 del 17/10/98 e 21287 dell'8/11/2004, ma ce ne sono altre analoghe) ha espresso il suo parere, nel senso che ho esplicato nel mio precedente intervento, sostenendo che nel regolamentare il parcheggio (in una delle cause si cambiava addirittura la destinazione d'uso di un cortile) non limita il diritto di alcuno ma permette a tutti i condomini di fruire un maniera eguale delle cose comuni.
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AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 16/09/2006 alle: 09:25:43
Ci sono state molte cause legali sull'argomento e hanno sempre dato ragione alle caravan. Invece nel mio condominio è stato fatto rimuovere un camper in quanto usciva con la sagoma dalla segnaletica del parcheggio
maanibal I
maanibal I
-
Inserito il 16/09/2006 alle: 17:02:03
Come ho già detto nei miei interventi precedenti, l'Assemblea dei Condomini può regolamentare e decidere le modalità di parcheggio nel cortile condominiale. La regolamentazione può anche esprimere limitazioni di tipo di veicolo, svincolandosi completamente dalle classificazioni dettate dal CdS, soprattutto quando non si dispone di più di un posto auto per condomino o dove ci siano problemi di spazio nel cortile.
Fun 490tk
Fun 490tk
-
Inserito il 28/09/2006 alle: 18:57:06
Ecco la sentenza: Sentenza Cass. civ., sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649 COMUNIONE E CONDOMINIO 1998 Parti comuni: in genere Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in proposito previsti particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso particolare dalle cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini, per "pari uso" dovendosi intendere non l'uso identico in concreto (atteso che l'identità spaziale e temporale delle utilizzazioni concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue che deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto di ciascun condominio all'uso della cosa comune la delibera con la quale l'assemblea, senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di roulottes) delle aree comuni. Ente giudicante Cass. civ., sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649 Parti in causa Cond. Bosco Verde c. Nussio e altro Riviste Mass., 1998 Rif. ai codici CC art. 1102 CC art. 1117 CC art. 1138 Dunque se il divieto non deriva dal regolamento condominiale che necessita della maggioranza assoluta per essere eventualmente modificato in tal senso qualora il divieto non sussista, la caravan può essere parcheggiata all'interno degli spazi condominiali. E così fa il sottoscritto (ad esempio) Cià

Modificato da Fun 490tk il 28/09/2006 alle 18:58:26
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 29/09/2006 alle: 07:17:09
Infatti mi ricordavo di questa sentenza. W le caravan parcheggiate nei condomini!
maanibal I
maanibal I
-
Inserito il 29/09/2006 alle: 09:24:14
Come dicevo nei miei precedenti interventi, il regolamento di condominio è sovrano e può stabilire limitazioni. Il problema è che in genere i regolamenti condominiali non specificano l'uso del cortile, che viene destinato a parcheggio senza alcuna norma specifica o per delibera assembleare. Da questo sentenze contrastanti, anche a distanza di poco tempo l'una dall'altra.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antonio Calosci
-
Inserito il 29/09/2006 alle: 11:41:47
quote:Originally posted by Fun 490tk
(....) Dunque se il divieto non deriva dal regolamento condominiale che necessita della maggioranza assoluta per essere eventualmente modificato in tal senso qualora il divieto non sussista, la caravan può essere parcheggiata all'interno degli spazi condominiali. E così fa il sottoscritto (ad esempio) Cià >
> Desidero aggiungere una cosa importantissima. Il regolamento condominiale non necessita della maggioranza assoluta (che per legge è il 50% + 1 degli aventi diritto al voto), ma della accettazione di tutti i condomini. Il regolamento è un contratto privato che viene sottoscritto da più persone. Chi lo sottoscrive ha l'obbligo di rispettarlo. Dovetti studiare la cosa con i miei avvocati quando comprai l'appartamento dove abito perché l'allora amministratore pretendeva che io sottoscrivessi il regolamento preesistente asserendo che avendo acquistato l'appartamento avevo anche accettato il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. NON È COSÌ. L'appartemento, da contratto notarile, è sempre LIBERO da vincoli di qualunque genere. Potete immaginare che la cosa finì sul tavolo di un tribunale civile che mi diede ragione e condannò i condomini ricorrenti al pagamento delle spese legali. Io non sottoscrissi quel regolamento. In verità provarono a farmene sottoscrivere altri che contenendo regole che ritenevo vessatorie neei miei confronti mi sono sempre rifiutato di sottoscrivere. Quelle regole valgono per chi le ha sottoscritte. Quando riusciranno a fare un regolamento accettabile probabilmente lo sottoscriverò. Cordiali saluti
Fun 490tk
Fun 490tk
-
Inserito il 29/09/2006 alle: 12:48:17
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
[quote]Originally posted by Fun 490tk
Desidero aggiungere una cosa importantissima. Il regolamento condominiale non necessita della maggioranza assoluta (che per legge è il 50% + 1 degli aventi diritto al voto), ma della accettazione di tutti i condomini. Il regolamento è un contratto privato che viene sottoscritto da più persone. Chi lo sottoscrive ha l'obbligo di rispettarlo. Dovetti studiare la cosa con i miei avvocati quando comprai l'appartamento dove abito perché l'allora amministratore pretendeva che io sottoscrivessi il regolamento preesistente asserendo che avendo acquistato l'appartamento avevo anche accettato il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. NON È COSÌ. L'appartemento, da contratto notarile, è sempre LIBERO da vincoli di qualunque genere. Potete immaginare che la cosa finì sul tavolo di un tribunale civile che mi diede ragione e condannò i condomini ricorrenti al pagamento delle spese legali. Io non sottoscrissi quel regolamento. In verità provarono a farmene sottoscrivere altri che contenendo regole che ritenevo vessatorie neei miei confronti mi sono sempre rifiutato di sottoscrivere. Quelle regole valgono per chi le ha sottoscritte. Quando riusciranno a fare un regolamento accettabile probabilmente lo sottoscriverò. Cordiali saluti >
> Si hai ragione. Intendevo in effetti, che è necessaria l'unanimità dei condomini non la maggioranza assoluta. Cià
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 29/09/2006 alle: 12:56:58
Attenzione, perché l'appartamento acquistato non è sempre libero da vincoli riguardanti il regolamento condominiale....è libero quando si tratta di regolamento assembleare, ma se il vecchio proprietario aveva sottoscritto un regolamento condominiale di tipo contrattuale (per il quale è necessaria l'unanimità) allora non c'è nulla da fare e il nuovo proprietario vi deve sottostare. In ogni caso qualunque modifica al regolamento, sia esso assembleare che contrattuale, che limiti la possibilità di un condomino di usufruire degli spazi comuni, purché tale possibilità rientri nele destinazioni d'uso della cosa comune stessa, deve essere approvato all'unanimità.
maanibal I
maanibal I
-
Inserito il 29/09/2006 alle: 13:12:11
quote:Originally posted by andperf
Attenzione, perché l'appartamento acquistato non è sempre libero da vincoli riguardanti il regolamento condominiale....è libero quando si tratta di regolamento assembleare, ma se il vecchio proprietario aveva sottoscritto un regolamento condominiale di tipo contrattuale (per il quale è necessaria l'unanimità) allora non c'è nulla da fare e il nuovo proprietario vi deve sottostare. In ogni caso qualunque modifica al regolamento, sia esso assembleare che contrattuale, che limiti la possibilità di un condomino di usufruire degli spazi comuni, purché tale possibilità rientri nele destinazioni d'uso della cosa comune stessa, deve essere approvato all'unanimità. >
> Concordo in pieno, il regolamento contrattuale impegna ogni acquirente al suo rispetto automaticamente e può essere modificato solo con il consenso di tutti i condomini, anche se alcune sentenze di cassazione, in certi casi, hanno dichiarato legittima la modifica effettuata con la maggioranza del V comma dell'art 1136 CC. Si trattava però di modifiche a cose di ordinaria amministrazione e non importanti dal punto di vista del contratto fra i condomini. La sentenza di cassazione n. 10289 del 17/10/1998 ammette la limitazione delle libertà, nelle aree di parcheggio, anche con consenso non di tutti i condomini, quando si tratti di regolamentazione della sosta atta a permettere a tutti i condomini il godimento del diritto. In poche parole, parlando di roulotte, l'assemblea dei condomini può vietarne la sosta, regolamento a parte, quando nel cortile non ci sia capienza sufficiente alle auto di tutti i condomini o quando l'ingombro invade posti auto adiacenti o, addirittura, quando non ci sia capienza per parcheggi analoghi da parte di tutti gli altri condomini (vedi art. 1102 CC).
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 29/09/2006 alle: 13:19:33
Esattamente e aggiungo ancora che io ad esempio, mi sono ritrovato il posto auto assegnato nel rogito, e questo, unitamente a quanto sopra, taglia la testa al toro. Consiglio una semplice verifica dell'atto di acquisto! Dimenticavo una cosa fondamentale....credo che definire insufficienti i parcheggi perché la gente dispone di quattro macchine non sia considerato valido ai fini della possibilità del condominio di regolamentare il parcheggio senza tener conto degli obblighi di legge di cui si è parlato sopra. Dovrebbe essere sufficiente, per impedire ogni mossa al condominio, che gli stalli siano delimitati (e lo sono) e che ne esista almeno uno per condomino. A tal punto diventa infatti evidente che le possibilità di godimento del parcheggio da parte di tutti i condomini sono paritarie a prescindere dal tipo di mezzo che vi sia parcheggiato.

Modificato da andperf il 29/09/2006 alle 13:25:33
Certosino
Certosino
29/09/2006 2
Inserito il 29/09/2006 alle: 13:30:08
Ci avrei scommesso che il Prof. Calosci una causa l'avesse vinta anche su questo argomento! Penso che se fosse come dice il Prof. Calosci, nei condomini vigerebbe l'Anarchia! Allora perché non dire che non Le andava bene anche la suddivisione delle spese condominali? Mah! Ma se effettivaemte fosse come dice Lei dovrebbe essere anche così cortese da dare tutti gli estermi di questa sentenza, in modo che possa essere citata come un precedente per altre cause simili. Per favore, questa volta, non si trinceri come al solito sotto la ricorrente Sua "banale" scusa che non li trova più. Certo è che potrebbe mandare tutti i sui casi per creare una nuova serie di Perry Mason. Mister Perplesso
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andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 29/09/2006 alle: 14:16:29
Quello che proprio non mi piace di questo forum e che tante, troppe volte, mi induce a non postare tante cose che, forse, anche a qualcuno soltanto, potrebbero essere utili così come lo sono per me tanti post effettuati da altri, sono le continue polemiche e la scarsa tolleranza (anche su argomenti più diversi, come le soste libere, il camper più grande o più piccolo ecc.)!!!! Ognuno dava il suo contributo ad aiutare una persona, ovvio che tanti post sono magari frutto di esperienze personali, sta poi a chi è interessato pensare a ciò che a letto. Che aiuto riceve dal tuo post?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antonio Calosci
-
Inserito il 29/09/2006 alle: 14:21:55
quote:Originally posted by andperf
Attenzione, perché l'appartamento acquistato non è sempre libero da vincoli riguardanti il regolamento condominiale....è libero quando si tratta di regolamento assembleare, ma se il vecchio proprietario aveva sottoscritto un regolamento condominiale di tipo contrattuale (per il quale è necessaria l'unanimità) allora non c'è nulla da fare e il nuovo proprietario vi deve sottostare. In ogni caso qualunque modifica al regolamento, sia esso assembleare che contrattuale, che limiti la possibilità di un condomino di usufruire degli spazi comuni, purché tale possibilità rientri nele destinazioni d'uso della cosa comune stessa, deve essere approvato all'unanimità. >
> No. Mi spiace, ma non è così. Questa era la tesi dell'amministratore che ha perso la causa. Il regolamento non è legato all'appartamento, ma al locatario che ne sottoscrive l'adesione. Quando acquistai l'appartamento feci inserire, anche se non era legalmente necessaria, la clausola che l'appartamento doveva essere libero da vincoli. Una delle motivazioni che mi ha spinto a non firmare nessun successivo regolamento (sono 15 anni che ci provano a farmene firmare uno) è la clausola con la quale mi imporrebbero di vendere l'appartamento solo a chi accetta per iscritto prima della vendita stessa il regolamento. Siccome non sono fesso non firmerò mai tale clausola. Ripeto. il regolamento in base al codice civile (ora non ho voglia di cercare l'articolo esatto) è ad persnam e non ad appartamenum. Cordialmente
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 29/09/2006 alle: 14:26:52
Appunto, fa bene a non firmare. Il suo è evidentemente un regolamento assembleare e firmandolo lo farebbe diventare contrattuale. Mi sono trovato nella stessa situazione ed ho agito allo stesso modo. Il regolamento contrattuale è contemplato dal C.p.C. e non costituisce vincolo sull'appartamento per cui, se non si è ben sicuri, meglio non firmare nulla perché poi ci si attacca!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antonio Calosci
-
Inserito il 29/09/2006 alle: 14:31:56
quote:Originally posted by Certosino
Ci avrei scommesso che il Prof. Calosci una causa l'avesse vinta anche su questo argomento! Penso che se fosse come dice il Prof. Calosci, nei condomini vigerebbe l'Anarchia! Allora perché non dire che non Le andava bene anche la suddivisione delle spese condominali? Mah! Ma se effettivaemte fosse come dice Lei dovrebbe essere anche così cortese da dare tutti gli estermi di questa sentenza, in modo che possa essere citata come un precedente per altre cause simili. Per favore, questa volta, non si trinceri come al solito sotto la ricorrente Sua "banale" scusa che non li trova più. Certo è che potrebbe mandare tutti i sui casi per creare una nuova serie di Perry Mason. Mister Perplesso >
> In nessun caso c'è anarchia perché ove non presente regolamento condominiale vigono le norme stabilite dal codice civile in materia di condomini. Il regolamento è un contratto tra privati teso a disporre per accordo COMUNE variazioni a quanto stabilito dal codice civile. Come acquirente non sono tenuto ad accettare il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. Non dispongo della sentenza anche perché affidai tutto al mio avvocato. I fatti risalgono al 1991-93. Se ha voglia faccia pure una ricerca negli archivi dei tribunali di Ancona. Siccome sono ingegnere (pur se elettronico) quando arrivò la prima quota condominiale volli di persona controllare la ripartizione millesimale. Effettivamente vi trovai degli errori e li contestai. Non andai in causa, ma siccome riguardava anche altri condomini che si "svegliarono" di fronte ad un pur minimo possibile risparmio (che poi sarebbe diventato consistente in occasione di lavori di rifacimento del prospetto del palazzo) fu dato incarico a studio di geometra esterno iscritto all'albo che alla fine della perizia confermò pienamente i dati e le rilevazioni che avevo calcolato. Passai da 145 millesimi di proprietà a soli 130 e per l'ascensore da 299 a 251. A Genova dicono: "son palanche"! Cordiali saluti
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