quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dal momento che come ho detto è scritto su un libro specifico per patente C potrebbe anche essere vero, negli articoli da Lei citati non ho avuto la matematica certezza di quello che Lei sostiene, anche se in Italia la confusione burocratica è la prassi. Scusi Professore ma sembra che ne stia facendo una questione personale,spero di sbagliarmi. Per curiosità, permetta la domanda, professore in cosa? Comunque riporto gli articoli magari evidenzi quello che Lei intende. Art. 54. Autoveicoliid="red"> 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: 1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 2. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; 3. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a tra zione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quel lo del conducente; 4. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; 5. trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; 6. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condi zioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di spe ciali attrezzature relative a tale scopo; 7. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'esse re muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 8. autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' conside rato eccezionale; 9. autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; 10. autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; 11. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; 12. mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altres, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. articolo 47: Classificazione dei veicoliid="red"> 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .
Lo staff di camper-on-line ha chiuso un 3D che effettivamente stava degenerando. Resta una dichiarazione fatta da un utente: "Sto facendo la patente C e sul libro " L'autista di professione" è riportato che gli autocaravan sono nella categoria N1 N2 ed N3 senza specificare il peso." Peccato che lo Staff abbia cancellato anche la risposta che avevo dato in merito alle castronerie sparate da chi dovrebbe INSEGNARE le leggi che regolano il CdS. id="blue"> Consiglio a tal proposito di leggere del CdS: Art. 47, comma 2, lettera "b" e "c". Art. 54. comma 1, letera "m". Questo per fugare dubbi sulla categoria dei Camper!!! Altro che categoria N (trasporto merci). Ciao a tutti >
quote:Originally posted by serdan> Allora non li HAI letti bene (diamoci del tu! siamo o non siamo entrambi camperisti?)
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dal momento che come ho detto è scritto su un libro specifico per patente C potrebbe anche essere vero, negli articoli da Lei citati non ho avuto la matematica certezza di quello che Lei sostiene, anche se in Italia la confusione burocratica è la prassi.
Lo staff di camper-on-line ha chiuso un 3D che effettivamente stava degenerando. Resta una dichiarazione fatta da un utente: "Sto facendo la patente C e sul libro " L'autista di professione" è riportato che gli autocaravan sono nella categoria N1 N2 ed N3 senza specificare il peso." Peccato che lo Staff abbia cancellato anche la risposta che avevo dato in merito alle castronerie sparate da chi dovrebbe INSEGNARE le leggi che regolano il CdS. id="blue"> Consiglio a tal proposito di leggere del CdS: Art. 47, comma 2, lettera "b" e "c". Art. 54. comma 1, letera "m". Questo per fugare dubbi sulla categoria dei Camper!!! Altro che categoria N (trasporto merci). Ciao a tutti >
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quote: Scusi Professore ma sembra che ne stia facendo una questione personale,spero di sbagliarmi. Per curiosità, permetta la domanda, professore in cosa? >> Professore di violino.
quote: Comunque riporto gli articoli magari evidenzi quello che Lei intende. Art. 54. Autoveicoliid="red"> >> Li hai riportati con NUMERAZIONI. Invece sono a lettere e le correggo tutte (in rosso) e in grassetto indico l'articolo che ti farà capire che i camper non possono essere categoria N.
quote: 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: aid="red">. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; bid="red">. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; cid="red">. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a tra zione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quel lo del conducente; did="red">. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; eid="red">. trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; fid="red">. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condi zioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di spe ciali attrezzature relative a tale scopo; gid="red">. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'esse re muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; hid="red">. autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' conside rato eccezionale; iid="red">. autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; lid="red">. autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; mid="red">. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimoid="size4">, compreso il conducente; (...OMISSIS....) articolo 47: Classificazione dei veicoliid="red"> 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;id="size4"> - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t . >> Come vedi le categorie "N" sono solo per trasporto MERCI. Le categorie M sono solo per trasporto passeggeri. M1 FINO A 9 compreso l'autista M2 oltre le 9 persone (fino a 5 tonnellate) M3 oltre le 9 persone (oltre le 5 tonnellate). In questo caso la legge è chiara ed inequivocabile!!!
quote:Originally posted by Startiger> Su queste pagine abbiamo parlato decine di volte di questo argomento. Ecco un copia/incolla dell'allegato II della direttiva Cee che citi: Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Domanda: ma i camper sono veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone? Inoltre, l'appendice 1 della precedente direttiva titola: "Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri". Posto che le ambulanze e le autofunebri sono considerate veicoli ad uso speciale dall'allegato II della precedente direttiva, non vedo perchè non lo devono essere anche le autocaravan. Allora il dubbio che negli "altri usi" previsti dall'art. 142, co. 3. lett. g), che obbliga al limite di 100 km/h in autostrada, rientrino anche le autocaravan > a 3,5 tonnellate è veramente forte.
Che gli autocaravan siano inquadrati in categoria M risulta anche dall'allegato XI alla direttiva 2001/116/CE che ne definisce le caratteristiche costruttive di tipo "automobilistico". Avendo la limitazione di 7 posti complessivi non possono che essere in M1 >
quote:Originally posted by chorus> Ti consiglio di leggere per intero questi tre topic: Numerosi camperisti sono finora intervenuti nei seguenti 'topic': - https://www.camperonline.it/for... (sulla definizione di veicolo per uso speciale) - https://www.camperonline.it/for... (sulla periodicita' del controllo tecnico) - https://www.camperonline.it/for... (sul limite di velocita' massima in autostrada) e, sulla base dei relativi interventi, li ho suddivisi in due gruppi distinti.
quote:Originally posted by Startiger> Su queste pagine abbiamo parlato decine di volte di questo argomento. Ecco un copia/incolla dell'allegato II della direttiva Cee che citi: Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Domanda: ma i camper sono veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone? Inoltre, l'appendice 1 della precedente direttiva titola: "Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri". Posto che le ambulanze e le autofunebri sono considerate veicoli ad uso speciale dall'allegato II della precedente direttiva, non vedo perchè non lo devono essere anche le autocaravan. Allora il dubbio che negli "altri usi" previsti dall'art. 142, co. 3. lett. g), che obbliga al limite di 100 km/h in autostrada, rientrino anche le autocaravan > a 3,5 tonnellate è veramente forte.
Che gli autocaravan siano inquadrati in categoria M risulta anche dall'allegato XI alla direttiva 2001/116/CE che ne definisce le caratteristiche costruttive di tipo "automobilistico". Avendo la limitazione di 7 posti complessivi non possono che essere in M1 >
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