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IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Rispondi Abuso
Inserito il 10/02/2021 alle: 09:04:31
In risposta al messaggio di salito del 09/02/2021 alle 10:26:36

Onesto nel dichiarare di avere cancellato i tuoi post alla faccia di chi lo fa di nascosto e altrettanto di nascosto fa cancellare i post degli altri .
yes

Vittorio
--------------------------------------
La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 10/02/2021 alle: 11:22:58
In risposta al messaggio di salito del 10/02/2021 alle 03:27:37

Trovate questa riguardo il concetto sostare ''''' Che cos’è un danno da circolazione? Che cosa dice la legge e che cos’è in ambito assicurativo Per danno da circolazione si intende un qualunque danno avvenuto durante
la circolazione del veicolo. Nel concetto di circolazione stradale (ex art. 2054 Codice Civile) vanno ricompresi tanto lo stato di movimento, quanto la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa: in altre parole il danno può avvenire anche in fase di sosta o di fermata del veicolo perché, occupando di fatto l’area stradale, esiste la possibilità di interferenza e incontro con la circolazione delle altre auto. '''''''''' Che i vigili sorvolino sembra una loro interpretazione tollerante''
...
Infatti: se è vietata la circolazione è vietata anche la sosta, è vietato anche portare a spasso il cane.
A parte l'art. 2054 del codice civile, che parla dei danni provocati dalla circolazione dei veicoli, c'è l'art. 3 del codice della strada: «9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.»

C'è da dire che il cosiddetto "legislatore" non è un campione di chiarezza e di coerenza. Ad esempio, il ben noto art. 185 del codice della strada è intitolato "circolazione e sosta delle autocaravan", come se la sosta fosse qualcosa di diverso dalla circolazione. Ci sono poi i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi pesanti, che se non "circolano" devono pur "sostare" da qualche parte...

Modificato da SergioRM il 10/02/2021 alle 11:35:21
11
paco99
paco99
25/07/2014 108
Rispondi Abuso
Inserito il 10/02/2021 alle: 12:52:37
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/01/2021 alle 13:41:13

Hai scritto:  Però, perchè a particolari condizioni da chiarire ovviamente, chi possiede o affitta una seconda casa può accedervi ed io con la mia seconda casa mobile non posso farlo? Che differenza fa... Fa molta differenza,
moltissima. La seconda casa è sempre lì, tutto l'anno. Il camper oggi è qui e domani è là. Nell'immaginario collettivo cambia in modo fondamentale. Tu che non hai il camper (esempio) te ne devi stare chiuso in casa od al massimo arrivare al confine del tuo comune. Poi vedi nella piazza davanti a te uno, dieci camper parcheggiati, certamente di persone che a differenza di te, non devono restare chiuse in casa o nei confini del loro comune. In questo periodo di sofferenza collettiva, vedere che alcuni possono muoversi come vogliono, crea malessere e, penso, un amministratore pubblico deve ridurre al minimo questo rischio. Ecco perché tra seconda casa e camper c'è una enorme differenza. Mio parere, ovviamente. Giovanni  
...
Io sono un neo camperista,preso l'altro giorno nel vero senso della parola...e abito in un paese turistico delle Dolomiti...personalmente non vedo alcuna differenza tra seconda casa e camper,perchè vedo questi villegianti che arrivano e girano per il paese e nei negozi con e SENZA mascherina tranquillamente...quindi? Vero,come ripete in innumerevoli post Ezio per legge non sono definiti come seconda casa...ma quante leggi sono coerenti allora? Detto questo,non mi comporto appositamente per andar contro ad una legge seguendo il mio pensiero,era per discutere... smiley
5
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 697
Rispondi Abuso
Inserito il 10/02/2021 alle: 13:06:37
per fortuna c'è ancora tolleranza a questo mondo.
la sola intransigenza non aiuta. del resto anche nei tribunali, fino alla cassazione, si parla di interpretazione della legge. E l'italiano è la lingua dell'interpretazione (il tedesco è molto meno interpretabile del resto :-) )

faccio una riflessione, essendo stato in qualche modo chiamato in causa :-) e ci terrei a fare un po' di chiarezza.

il dpcm del 14/01/2021 (testo dal sito del governo) parla di spostamenti. Non di circolazione. 
riporta all'art.1 per le zone a rischio 1:
"È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
."
quindi se mi muovo verso un Campeggio od un AA, servizi non sospesi in quanto accessibili (come evidenziato a pagina 32 dell'inifito allegato al DPCM di 289pagine...) con specifico protocollo di sicurezza e igiene, posso farlo.

Dove il legislatore ha voluto vietare, lo ha fatto in maniera non interpretabile: "è fatto obbligo"
Inoltre lo spostamento verso servizi non sospesi (un buon ristorante al mare) è ammesso e concesso.
al limite del fatto, che nelle FAQ, si è permesso (in zona arancione) di muoversi verso in un comune diverso da quello di residenza dove ci fosse la neve, per poter svolgere attvità fisica...

veniamo al punto dell'artiocolo 3, comma 9.
Sulle pagine iper-riasuntive del decreto (le 3 zone) si parla di circolazione
Come si è giustamente riportato, per il codice civile la circolazione è tutto ciò che avviene su una strada.
scendendo un po' dentro al codice, stesso articolo, n3,  però è giusto ricordare che per il Codice, la strada è 
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
Infatti akll'articolo2, nella definzione dei tipi di strade si definiscono appunto le strade e le zone di sosta/fermata e parcheggio, indicando dove sono previste per legge "per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate."

Per cui. oltre alla interpretazione, direi che la lettura parziale del codice stesso è di per se un'interpretazione.

Il legislatore infatti, non fa caos quando parla di "circolazione e sosta delle autocaravan", in quanto la circolazione è quella prevista nella sede stradale, la sosta, quella permessa nelle zone adibite e previste dal Codice stesso.

con ciò, non sto dicendo liberi tutti. ma, muoviamoci nel rispetto di distanze, igiene, regole e disposizioni.
vivo in una famiglia di medici...ne ho viste e sentite tante quest'anno. lungi da me voler prolungare il loro supplizio. 
Lollipibus
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Inserito il 10/02/2021 alle: 13:48:10
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SergioRM
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Inserito il 10/02/2021 alle: 14:27:09
In risposta al messaggio di Lollipibus del 10/02/2021 alle 13:06:37

per fortuna c'è ancora tolleranza a questo mondo. la sola intransigenza non aiuta. del resto anche nei tribunali, fino alla cassazione, si parla di interpretazione della legge. E l'italiano è la lingua dell'interpretazione
(il tedesco è molto meno interpretabile del resto :-) ) faccio una riflessione, essendo stato in qualche modo chiamato in causa :-) e ci terrei a fare un po' di chiarezza. il dpcm del 14/01/2021 (testo dal sito del governo) parla di spostamenti. Non di circolazione.  riporta all'art.1 per le zone a rischio 1: È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. quindi se mi muovo verso un Campeggio od un AA, servizi non sospesi in quanto accessibili (come evidenziato a pagina 32 dell'inifito allegato al DPCM di 289pagine...) con specifico protocollo di sicurezza e igiene, posso farlo. Dove il legislatore ha voluto vietare, lo ha fatto in maniera non interpretabile: è fatto obbligo Inoltre lo spostamento verso servizi non sospesi (un buon ristorante al mare) è ammesso e concesso. al limite del fatto, che nelle FAQ, si è permesso (in zona arancione) di muoversi verso in un comune diverso da quello di residenza dove ci fosse la neve, per poter svolgere attvità fisica... veniamo al punto dell'artiocolo 3, comma 9. Sulle pagine iper-riasuntive del decreto (le 3 zone) si parla di circolazione Come si è giustamente riportato, per il codice civile la circolazione è tutto ciò che avviene su una strada. scendendo un po' dentro al codice, stesso articolo, n3,  però è giusto ricordare che per il Codice, la strada è  46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. Infatti akll'articolo2, nella definzione dei tipi di strade si definiscono appunto le strade e le zone di sosta/fermata e parcheggio, indicando dove sono previste per legge per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. Per cui. oltre alla interpretazione, direi che la lettura parziale del codice stesso è di per se un'interpretazione. Il legislatore infatti, non fa caos quando parla di circolazione e sosta delle autocaravan, in quanto la circolazione è quella prevista nella sede stradale, la sosta, quella permessa nelle zone adibite e previste dal Codice stesso. con ciò, non sto dicendo liberi tutti. ma, muoviamoci nel rispetto di distanze, igiene, regole e disposizioni. vivo in una famiglia di medici...ne ho viste e sentite tante quest'anno. lungi da me voler prolungare il loro supplizio. 
...
Guarda che "strada" non coincide con "carreggiata", perché la carreggiata è definita come «parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli» (art. 3). Sono "strada" anche i marciapiedi (sempre art. 3), anche le aree di servizio o di parcheggio (art. 24).

Mi viene però un dubbio: forse facendo continuo riferimento al codice della strada commettiamo un errore di fondo.
I decreti vietano gli spostamenti, non la circolazione (nel senso del codice della strada) e nemmeno gli spostamenti solo su strada.
Noi siamo abituati a muoverci sulle strade con i nostri camper, magari con qualche eccezione per chi ha un camper 4x4, ma non è affatto detto che per spostarsi si possano usare solo le strade.
Ricordo che in primavera alcuni violavano la zona rossa di Codogno spostandosi per campi, perché sulle strade c'erano i posti di blocco.
Se i dpcm si limitassero a vietare gli spostamenti su strada sarebbe possibile aggirarli. Sarebbe facile per chi vive in campagna, ma anche chi vive in città potrebbe recarsi a pieno diritto al limite del territorio comunale e poi proseguire evitando le strade. Con un camper magari no, ma con altri veicoli sì. Sarebbero dpcm ridicoli.
Quasi quasi lascerei perdere le elucubrazioni basate sul codice della strada, prenderei "spostamento" per quello che è (un movimento, su strada ma anche no), cercherei altrove argomenti per ragionare sulle soste.
Soprattutto, aspetterei le nuove norme che dovranno dirci cosa fare dopo il 15 febbraio, sperando che siano più chiare.

Modificato da SergioRM il 10/02/2021 alle 15:12:31
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Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 697
Rispondi Abuso
Inserito il 10/02/2021 alle: 15:54:10
parlavo di sede stradale. all'articolo 24 si parla di pertinenze. ma ...in effetti ci si perde nel legalese. motivo per cui nessuno è intransigente al momento.

Quello che volevo sottolineare, è che invece non è vietato. è raccomandato, fortemente per carità, ma raccomandato. se un campeggio è aperto, si aspetterà che qualcuno, fuori dal comune (di residenza :-) )...ci voglia andare

Ora qualcuno protrebbe obiettare che la polizia ha di meglio da fare che controllare tutti e multarne molti (la precedente tolleranza). per cui si è scritto raccomandato e non vietato (perchè dovrebbero starsene lì). 
Io credo che il legislatore abbia molto più buon senso di noi.
Ad una certa non si può vietare alle persone di muoversi in eterno. Siamo arrivati al limite del coprifuoco. onestamente, a me è capitato per motvi lavorativi / famigliari di fare attività fisica quando oggi è vietato di uscire di casa...mi chiedo che fastidio possa dare se io corro tra le 22 e le 5...
Mi rispondo che anche le forze di polizia devono dormire e non possono stare h24 in giro. Corretto.

Del resto mi fa paura (e non parlo di chi in questo thread sta scrivendo..perchè mi pare ci sia una comune visione della situazione) che aspettiamo il liberi tutti. Perchè sarà come ad agosto in sardegna (prove ne sono i video dei we nei centri abitati).
Ecco. Il buon senso e gli obblighi: mascherina, distanza, igiene.
 
 
Lollipibus
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