Perché su alcune si e altre no? Questa è la mia risposta.
Quale situazione è ammessa su un’area di sosta?
Questa è una domanda che centra un problema che molti non conoscono. Su un’area di sosta si può stare in situazione di campeggio?
In diversi articoli ho affrontato questo tema e lo ha affrontato anche l'avvocato Costa, date un occhio qui:
http://www.turismoitinerante.co...
e qui:
http://www.turismoitinerante.co...
Questo è il mio pensiero.
Dobbiamo distinguere due tipi di Area di Sosta (da codice della strada e da legge regionale su autorizzazione comunale) il fatto che sia attrezzata (pozzetto per scarico acque grigie e nere e fontaina) fa poca differenza come fa poca differenza se l’area è di proprietà del comune ma data in gestione ad un privato o se privata. Occorre vedere solo se il comune l’ha autorizzata in base alla legge regionale sulle infrastrutture ricettive o se l’ha definita in base all’art. 7 lettera h codice della strada.
Aree art. 7 Codice della strada
Le aree di sosta sono definite nel codice della strada art. 7 lettera h (definizione implicita perché non è dichiarata nell’articolo 3 che da tutte le definizioni delle strade etc.).
Orbene le aree definite ai sensi dell'art. 7 lettera h possono consentire solo la sosta perché il predetto articolo recita testualmente: Il Sindaco può ….. istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185.
Mentre l’art. 3 del codice definisce il parcheggio e la fascia di sosta: Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli; Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
Pertanto l’uso del parcheggio e della fascia di sosta è riservata alla sosta come definita dall’art. 157 del codice della strada. Si badi bene quando in Italia si parla di sosta dei veicoli si deve intendere tecnicamente quella nelle condizioni previste dall’art. 157 e per l’autocaravan dall’art. 185.
L’art. 7 del CDS stabilisce anche le violazioni e le relative sanzioni, pertanto chi dovesse campeggiare in un parcheggio o in una fascia di sosta, ove anche un divieto di campeggio nel comune non esistesse, sarebbe comunque soggetto alla sanzione di cui all’art. 7 comma 14 (sanzione residuale “qualsiasi altra violazione”) che include anche l’uso improprio del parcheggio a della fascia di sosta perché non si rispetta la limitazione “sosta”. Questo comma 14 dell’articolo 7 dice:
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 .
Salvo ovviamente altre specifiche contestazioni relative ad infrazioni più gravi.
Aree di sosta definite in base alle leggi regionali che prevedono le infrastrutture ricettive all’aperto
Le aree attrezzate private autorizzate dal comune in base alle leggi regionali sulle infrastrutture ricettive all’aperto potrebbero permettere la situazione di campeggio. Tuttavia ciò non è chiaro, il condizionale è d’obbligo, perché moltissime leggi regionali parlano anch'esse e di aree di sosta e per sosta si deve sempre intendere la condizione di cui all’art. 157 CDS e 185 per l’autocaravan non quindi il campeggio.
Una sola legge regionale che io ho visto (Calabria) parla di aree di sosta e campeggio non quindi solo di aree di sosta. Pertanto occorre riferirsi ad eventuali altre interpretazioni della norma. Ad esempio alcune leggi regionali dicono “e’ vietato il campeggio fuori dalle strutture di cui agli art. .....” articoli in cui si comprendono le aree di sosta, anche alcune ordinanze dei comuni dicono la stessa cosa, in tal caso la situazione di campeggio sull’area non è vietata ma neppure pacificamente ammessa.
Se su un’area è consentito il campeggio quest'area deve rispettare tutti i requisiti dei campeggi quindi di fatto e di diritto non sarebbe un’area ma un campeggio (TAR Umbria) e per aversi licenza di campeggio il suolo deve rispondere a determinati requisiti tra cui anche impianti a norma, vie di fuga, impianti antincendio etc. tutte cose che limitano il rischio per equipaggi dormienti all’interno dell’autocaravan.
Quindi anche con l’area di sosta attrezzata da legge regionale siamo in un limbo che non è stato fino ad ora chiarito, per cui nelle aree di sosta attrezzate la situazione del campeggio è generalmente tollerata e le leggi regionali nel definirle prevedono anche dei requisiti minimi di sicurezza. C’è un solo ulteriore problema, non tutte le leggi regionali si sono aggiornate in base all’ultima legge quadro sul turismo che demanda alle regioni la declinazione delle infrastrutture turistiche all’aperto. Non mancano pertanto AA come Marinella di Sarzana ad esempio, gestita dalla locale Misericordia, che espongono un regolamento chiaramente rivolto a non ammettere la situazione di campeggio, salvo, per nostra fortuna, a tollerala a due passi dal mare.
Questo tema è sconosciuto da moltissimi camperisti che appunto confondono le possibilità sosta - campeggio.
A voler stare alla lettera delle norme, la legge rende impossibile qualsiasi forma di campeggio sia dei nostri mezzi sia di tende e roulotte sia nei parcheggi sia nella pubblica via, sia nelle AA perché tale condizione (il campeggio) potrebbe essere fruita solo nei campeggi temporanei autorizzati o nei campeggi fissi (infrastrutture ricettive autorizzate) o nelle aree di sosta e campeggio se così definite. Nelle altre strutture definite aree di sosta, che non chiedono documenti per la registrazione, deve intendersi tollerata. Le strutture che amettono il campeggio ammettono il soggiorno e sono soggette a registrazione di PS.
Per tutto questo trovo incomprensibile quelli che contestano i campeggi e poi si ficcano a fare campeggio in AA prive di qualsiasi requisito di sicurezza antincendio. Osservate cosa è accaduto a Numana in un’AA, ove per fortuna la buona progettazione dell’area ha consentito un rapido deflusso dei mezzi presenti (si è distrutto solo quello che ha avviato l’incendio) e immaginatevi Levanto, per chi ci è stato nei ponti tra pasqua ed il due giugno.
Per come visto sopra la libertà di sosta non SIGNIFICA ASSOLUAMENTE NULLA perché i nostri mezzi nel 90% dei casi non si limitano a sostare ma sono da noi posti in situazione di campeggio per il solo fatto che accendiamo il frigo a gas o la stufa. E su questo dobbiamo dire grazie alla Legge Fausti prima ed al Codice della Strada poi che hanno previsto la condizione di campeggio per l’autocaravan in modo restrittivo, forse ci si voleva riferire al generatore ma in realtà chi ha scritto quella norma non sa o non conosce bene l’italiano e per flussi si intende anche lo scarico (detro-fuori) dei fumi di stufa e frigo a gas che testimoniano la situazione di campeggio.
Quindi quando affermiamo di volere la libertà di sosta sapendo bene che molti di noi la utilizzeranno per soggiornare a Roccaraso e sciare (come si fa a non tenere la stufa accesa) o a Bibbona d’estate (come si fa a non tenere il frigo a gas acceso) siamo reticenti facciamo campeggio, mentiamo sapendo di mentire. Abbiamo una bella faccia tosta!
Almeno siamo coerenti e se chiediamo l’applicazione della legge almeno diciamoci le cose come stanno.
Poi da ultimo, ciliegina sulla torta c’è l’art. 12 del DL 4/7/2006 223 cosiddetta manovra Prodi, che consente ai comuni di discriminare i mezzi ai fini dei divieti anche per l’uso che se ne può fare. Questo apre la possibilità di vietare la sosta over-night o la sosta prolungata per oltre un tot di tempo e comunque anche solo alle autocaravan oppure di non ammetterle in una parte del territorio dove il comune intenderà valorizzare le risorse locali. Qualcuno dirà che si riferisce ad un contesto diverso, quale quello dei trasporti pubblici, ma leggete l’art. 12, il secondo comma, che parla in generale senza specifici riferimenti:
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
..comma 1 omissis....
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita' non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Per me l’art. 7 e 6 comma 4 lettera B come sentenziato dalla Cassazione (11278/2001, 7189/200 3126/2002) era già più che sufficiente per poter dire che la situazione normativa non ci dà ragione, ora vedremo come sarà richiamato quest’articolo 12 dai comuni….
Modificato da Anto57 - O Nonno il 17/07/2006 alle 21:00:31