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Sbarre per camper... vergogna!

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17
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 20/10/2011 alle: 20:09:13
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 19/10/2011  09:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito di "leggi", aggiungi anche questa nota del Ministero dei Trasporti ai documenti da utilizzare per contrastare l'installazione di sbarre limitatrici... MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 8 Prot. n. 1026 Roma, 17 luglio 2006 OGGETTO: Esposto presentato ..... per la rimozione dei limitatori d’altezza e segnaletica illegittima posta a ..... In merito all’esposto in oggetto, indirizzato anche a codesta Amministrazione, si riferisce quanto segue. In via preliminare, per quanto concerne la presenza delle sbarre limitatrici presenti - come da fotografie allegate all’esposto - si richiama il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 35 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285). In dettaglio, l’installazione di barre limitatrici d’altezza, definite arbitrariamente quali "manufatti stradali", non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all’art. 118 c. 1 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l’altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all’altezza dei veicoli definita dall’art. 61 del Codice, e non nel modo surrettizio qui segnalato. Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previsto dall’art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall’art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l’installazione di barre limitatrici d’altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione. A tal riguardo, inoltre, è opportuno puntualizzare come, nella fattispecie in esame, non vi sia connessione logica tra la dimensione in pianta del veicolo e la sua altezza; difatti verrebbe impedito l’accesso anche ad una autovettura - anche di dimensione ridotte - che trasporta sul tettuccio un qualsiasi carico consentito entro le sagome legali (per es. una bicicletta). Inoltre, l’apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc. Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000 , ai sensi dell’art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione"), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale. Tra l’altro, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in esercizio delle suddette barre ricadono sul comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, potendosi inoltre configurare l’ipotesi di danno erariale per eventuali risarcimenti di danni da questa disposto. Per quanto riguarda la segnaletica stradale apposta relativa al solo divieto di sosta per le autocaravan, presente in località ..., si puntualizza quanto segue: L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art. 185 c. 3). È vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c. 1 lett. f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h)). Da quanto sopra esposto si deduce che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo. A tale riguardo si richiama ancora quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 , in particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti"), dove si pone l’accento espressamente sulle ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. Pertanto, in merito a quanto suesposto si invita il Comune a verificare la coerenza dei provvedimenti emanati in proposito rispetto alle norme richiamate e, se del caso, provvedere al conseguente adeguamento della segnaletica installata. Per quanto riguarda la segnaletica stradale indicante il divieto di sosta per autocarri e autocaravan - ovvero solamente autocaravan - in via preliminare si fa presente che dalla documentazione fotografica allegata all’esposto in oggetto emerge una irregolarità formale in quanto priva sul retro dei dati della ordinanza istitutiva e delle altre informazioni di cui all’art. 77 , comma 7, del DPR 495/92. Per quanto concerne la legittimità sostanziale della stessa, l’Ufficio scrivente si riserva di esprimere eventuali valutazioni fin quando non avrà preso visione dell’ordinanza istitutiva nonché del verbale di installazione che, si ricorda, deve contenere le indicazioni contenute nel documento in allegato. Si ritiene comunque utile osservare che la segnaletica in esame per come realizzata, appare oltremodo singolare, in quanto sembrerebbe consentire la sosta a veicoli di massa e sagoma di gran lunga superiori, tipo autoarticolati, autotreni, autobus, ecc. Pertanto si richiede, in tempi brevi; la trasmissione dell’Ordinanza e/o delle ordinanze relative alle segnaletiche stradali in oggetto, al fine di consentire a questa Amministrazione una più compiuta valutazione dell’esposto. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini id="size4">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 20/10/2011 alle: 23:24:26
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 20/10/2011  20:09:13 (

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)
>
> Grazie. Aggiorno il topic in

https://forum.camperonline.it/#...

dove sono raccolti, oltre ai ricorsi vinti, anche i principali documenti di interesse sulla vigente normativa Ivanoid="blue">
francesco.1
francesco.1
-
Inserito il 24/10/2011 alle: 12:46:16
Bisognerebbe sapere la storia del perché di ogni sbarra limitatrice di altezza, forse si dovrebbe vergognare piu` di un camperista.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:17:46
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 24/10/2011  12:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1) le sbarre limitatrici di altezza oltre ad essere ILLEGITTIME (cosi' come chiarmente indicato dai ministeri competenti) sono pure PERICOLOSE nel caso sia necessario l'intervento di veicoli di soccorso (VV.UU. , autoambulanze, ...) 2) anche i sindaci (anche se/quando/dove vogliono fare gli "sceriffi") devono attenersi alla vigente normativa , ovvero non possono fare quello che vogliono Ivanoid="blue">
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francesco.1
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-
Inserito il 24/10/2011 alle: 20:39:32
Intanto lo fanno e a ben ragione, poi tu puoi cantare le favolette che vuoi ma sai che sei inefficace e inutile, basta vedere che le sbarre aumentano di anno in anno sempre di più altro che rimosse...[:D][:D][:D] La realtà è questa per cui...tu fai parole parole parole e i Comuni giustamente fanno i fatti, fatti, fatti....[;)]
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 24/10/2011 alle: 21:09:47
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 24/10/2011  20:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E allora mettiamola cosi' : le amm. comunali fanno quello che vogliono violando la legge ? [:(!][xx(] e allora se le "carte bollate" dovessero servire a poco non rimane che il "flessibile" et voliaì le sbarre illegittime non ci sono piu' ... [:D] Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 29/12/2011 alle: 14:23:19
Ennesima nuova nota del MiT datata 15/12/2011 riguardante l' ILLEGITTIMITA' delle sbarre limitatrici di altezza , vedasi in

https://forum.camperonline.it/#...

Ivanoid="blue">
sergiozh
sergiozh
-
Inserito il 29/12/2011 alle: 15:38:31
CUT niente politica fuori dagli appositi spazi. Grazie. Il Team di Moderazioneid="red">
18
ferroduro
ferroduro
rating

22/01/2008 1771
Inserito il 30/12/2011 alle: 00:39:36
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 24/10/2011  20:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sa' che tu sia amico dei sindaci e nemico dei camperisti se fosse cosi limitati a dare risposte negative di gente come te ne' abbiamo gia' a sufficenza
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