quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 25/10/2012 08:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Infatti... sono semplici opinioni che all'atto giuridico e pratico, non trovano riscontri... Io seguo quello che mi dice il codice della strada e non sarà ne devil e ne o nonno a farmi cambiare idea...[;)] BUONA GIORNATA
Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti quote: CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Pres. Senofonte - Est. Luccioli - P.M. Delli Priscoli (conf.) - Ric. Radoni (avv. Valenti Stocco) - c. Comune Auronzo di Cadore (avv.ti Tentori Montalto e Ronzon) Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale.>> Se non vi è chiara la portata della definizione a questo punto non posso fare nient'altro per voi. Prendo atto del vostro punto di vista che però è totalmente infondato. E non servono ragionamenti a-tecnici come quelli di vagabondo. Consultatevi con il vostro legale. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di vagabondo romano inserito in data 25/10/2012 08:49:23 (> Concordo, difatti la sent n. 6574/1996 tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza ha nulla a che vedere con il camperismo e art 185 CdS Inoltre, di seguito le altre sentenze di cassazione note (almeno a me), che direi che centrano poco (nulla...) con quanto si discute relativamente alla condizione di sosta/campeggio indicata dall'art. 185 del CdS e dei relativi ILLEGITTIMI divieti di sosta per camper : - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza ha nulla a che vedere con il camperismo e art 185 CdS - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza ha nulla a che vedere con l' ATTUALE art 185 CdS - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta e con riferimento alla vigente normativa (art. 185 CdS) si puo' affermare che la sua validita' e' da discutere perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle indicate dall'art. 185 CdS che non consentono di vietare la circolazione/sosta solo ai camper (cosi' come tra l'altro anche ribadito dai Min. competenti in piu' occasioni tra cui p.e. nella circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 disponibile p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
) ma io credo che quella senteza si riferisse a qualcosa di specifico>
http://www.movimentocamperisti....
e se in piu' occasioni i Ministeri competenti si sono espressi nel "ricordare" quale deve essere la corretta interpretazione inerente le leggi che normano la circolazione e sosta dei camper qualche motivo ben ci sara' ...). Questo facendo presente che con il camper nelle pubbliche pertinenze stradali (ovvero i normali parcheggi pubbli) nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS si sosta e non si campeggia ed in tale situazione nulla vieta di dormire/mangiare dentro al camper e di usarne le utenze di bordo. Anche perche’ se si dovesse p.e. spegnere il frigo a gas quando si e’ in sosta, indipendentemente se nel camper c’e’ qualcuno oppure no in quanto magari si e’ in giro a visitare una citta o un museo, in spiaggia o a fare una passeggiata in montagna, a cena/pranzo al ristorante/pizzeria, le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosi’ come non sarebbe possibile conservare medicinali che necessitano di basse temperature, ovvero assurdo e illogico. Inoltre essendo le AA pubbliche pertinenze stradali (così come definite nell’art. 185 CdS) al pari dei normali parcheggi pubblici, se fosse (come da qualcuno, pochi ma pur sempre troppi, erroneamente sostenuto) vietato dormire/mangiare dentro al camper e usarne le utenze di bordo quando si sosta (e non si campeggia, con riferimento al comma 2 dell’art. 185 CdS) in pubblici parcheggi dovrebbe esserlo anche nelle AA (ovvero, o si può dormire/mangiare dentro al camper e usarne le utenze di bordo sia quando si sosta in pubblici parcheggi che nelle AA oppure non si può in entrambi i casi. Ivanoid="blue">
Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/10/2012 15:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se per disgrazia la tua casa è situata in un luogo in cui per mesi si susseguono scosse di terremoto, e tu hai un camper che fai?. Probabilmente lo parcheggi nel centro di una piazza lontano da muri e quant'altro e come minimo ci trascorri le notti. Forse il censimento si rivolgeva ai tanti sfollati dai terremoti, e forse , secondo la tesi di qualcuno quelle persone bisognerebbe pure multarle, in quanto esiste una sentenza un po farlocca che fa da linea guida . Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 26/10/2012 13:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La Cassazione ha dato una "massima" (per chi comprende il termine Massima, Massimario di Cassazione) ad un ricorrente che aveva eccepito ... anche il CDS dice che non è campeggio... e la cassazione ha risposto,
quote:Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. >> Dicendo, quello non significa ciò che ci leggi. Dice solo fino a che punto parliamo di circolazione ma campeggio è questo. Se non ti entra... quindi ti tollerano non ne hai diritto. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.