Inserito il 11/09/2009 alle: 11:33:30
Questa è la mail mandata al Sindaco,alla polizia urbana ed alla proloco
Egregio Signor Sindaco!
Sono stato a Marina di Casal Velino giovedì 30 e
venerdì 31 luglio col mio camper e mi è stato detto che non era possibile
sostare nel grande parcheggio sul porto ( infatti il giorno dopo è apparso un
cartello di divieto per camper e caravan) e ho sostato nell'area indicata come
area di sosta camper ( si fa per dire ).
Detta area , dal costo di ben 15 euro,
servizi esclusi (i servizi sarebbero acqua e corrente a 220V per i quali
vengono richiesti ulteriori 5 euro )non ha proprio nulla a che vedere con
un'area di sosta camper degna di tale nome per vari motivi.
1) Non è riservata
ai camper ma ci possono entrare anche le auto -
2) Non è provvista di pozzetto
di scarico.
3) E' recintata parzialmente e di notte non è custodita.
4) Non è
provvista di servizi igienici.
5) Al suo interno c'è una postazione ecologica
(nome d'arte dei bidoni dell'immondizia) composta da vari bidoni che in questo
periodo sono sempre stracolmi anche se periodicamente svuotati.
In poche
parole, non si può assolutamente definire area di sosta camper, ma al massimo
area di parcheggio per tutti i mezzi e il costo di 15/20 euro è assolutamente
ingiustificato e discriminatorio, visto che le auto pagano 4 euro per tutta la
giornata e anche quelle trasportano da 2 a 5 passeggeri.
Quello che però non
capisco è il divieto di sosta per camper e caravan nel parcheggio sul porto,
visto che c'è talmente tanto spazio che nemmeno in altissima stagione quel
parcheggio si riempie e comunque gli stalli sono tanto ampi che un camper ne
occupa solamente uno .
Frequento il vostro comune da vari anni e cioè da
quando ho il camper ed è sempre stata una meta gradevole e tranquilla, tanto da
venirci spesso anche in inverno e durante tutto l'anno in genere, sono sempre
stato ben accolto, ho sempre cercato di dare meno fastidio possibile agli
abitanti e mi sono spesso servito di supermercati, ristoranti, distributori e
altri negozi del vostro paese e come me , sicuramente anche gli altri
camperisti.
Per questi motivi, non comprendo la politica anticamper del vostro
comune, forse ci sarà stato qualche camperista scorretto o maleducato? Se è
così, perchè punire tutta la categoria anzicchè il singolo?
Non tutti gli
automobilisti sono corretti, eppure il divieto per le auto non c'è.
L'unico
divieto di sosta è quello per camper e caravan, cosa che tra l'altro è in netto
contrasto con una circolare che il ministero dei trasporti ha inviato a tutti
i comuni d'Italia in relazione alla sosta degli autocaravan e che la Polizia
Urbana sicuramente conosce.
Spero comunque che il divieto di sosta venga
rimosso, in modo da avere una alternativa all'"area di sosta" sopra menzionata,
come in effetti hanno gli automobilisti che almeno possono scegliere se
fermarsi in quell'area o da un'altra parte, cosa che noi , non abbiamo. O ci
fermiamo lì o andiamo via, cosa assolutamente ingiusta!
Alla luce di quanto
sopra, mi vedo costretto, mio malgrado , a disertare Marina di Casalvelino
almeno per i mesi di Agosto e forse anche Settembre e mi spiace sinceramente
di non poter godere delle vostre spiagge per il rimanente periodo estivo, ma
purtroppo costringete me ed altri camperisti a soggiornare in altre località
della zona dove è permesso sostare liberamente o dove ci sia un'area camper
degna di tale nome.
Cordiali saluti
Michele Esposito
michele-
esposito@libero.it
tel 3388218265
Circ. Min. interno 14 gennaio 2008, n.
277 - Direttiva del Ministero dei trasporti ai sensi dell’art. 35, comma 1 del
Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle
autocaravan.
Il Ministero dei trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti
in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il
potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di
precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinché ne tengano conto nell’
esercizio delle relative competenze.
Il documento in questione parte da una
serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della
materia. In particolare:
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una
speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al
trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente
(art. 54, c. 1, lett. m) del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Ai
fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui
agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, c. 1).
La loro sosta, ove
consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano
sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non
occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185, c.
2).
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere
maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona (art. 185, c. 3).
È vietato lo scarico di
residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di
fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185, c. 4).
Nel Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992) sono stabiliti i criteri per la
realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’
Ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali (art. 5, c. 3)
Fuori dei centri abitati l’Ente
proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, c. 3,
stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o
permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie
di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade (art. 6, c. 4, lett. b).
Esso può, inoltre, vietare o
limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei
veicoli (art. 6, c. 4, lett. d).
Esso può, infine, vietare temporaneamente la
sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di
pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri
mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6, c. 4, lett. f).
Nei
centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i
provvedimenti di cui all’art. 6, c. 4 (art. 7, c. 1, lett. a).
Essi, inoltre,
possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli
(art. 7, c. 1, lett. e).
Essi possono, altresì, previa determinazione della
giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli
è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di
controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7, c. 1, lett.
f).
Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7, c. 1, lett. h).
Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza
motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche
strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità,
può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio.
Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la
particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di
autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza
emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura
eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli.
Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può
interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di
circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali
non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7
(regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
Richiamando una
precedente circolare, il Ministero dei trasporti illustra i vizi più ricorrenti
dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale.
A
seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune
associazioni, in particolare l’Associazione nazionale ************* **********,
il Ministero dei trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di
regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli
autoveicoli in argomento.
Già con la legge n. 336 del 1991 il legislatore era
intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’
autoveicolo Autocaravan e pubblici amministratori, con una ratio semplice e
chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei
seguenti punti fondamentali:
- la conferma che le autocaravan sono
autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;
- la netta
distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
- l’obbligo all’allestimento
di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di
tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le
acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan;
- la
possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare
il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli.
Un intervento,
pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione
alle autocaravan. Tali principi, contenuti nella legge sopracitata, sono stati
in toto recepiti nel nuovo Codice della strada.
L’art. 185 dello stesso
("Circolazione e sosta delle autocaravan") al 1° comma stabilisce che i veicoli
di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti
dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 ("Regolamentazione della
circolazione fuori dei centri abitati") e 7 ("Regolamentazione della
circolazione nei centri abitati"), sono soggetti alla stessa disciplina
prevista per gli altri veicoli.
Analizzando nel dettaglio talune fattispecie
concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che
prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei trasporti
ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica
Il
concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede
legislativa nell’art. 159, comma 2 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è «inteso come il
complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari
sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale
...». Il Ministero dei trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza
pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e
integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.
Sarebbero, pertanto,
viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei
provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato
dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della
sicurezza e della quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la sosta e la
circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla
necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità
pubblica.
Il pubblico amministratore giustifica il proprio provvedimento
sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare «... abusi di
carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla
pubblica via ...», ovvero di «.... prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni
virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’
incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che
dei rifiuti solidi ...».
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze
contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene
pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di
qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle
autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle
affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le
autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle
acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente
utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene
pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione
adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non
appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale
violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15,
comma 1, lett. f) e g) ("Atti vietati") del Codice della strada (D.Lgs. n. 285
del 1992), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e
4.
Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto
preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è
palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione
di illegittimità che la norma prevede in astratto.
Anche il comma 6 dell’
articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del
medesimo articolo: «è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque
chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di
smaltimento igienico-sanitari».
Da quanto sopra si evince che i comuni sono in
possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene
pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal
senso alle autocaravan.
Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di
sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare
il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine
“campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella
implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti
permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le
consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art.
185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorchè si occupi
lo spazio esterno al veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto
previsto dal suddetto articolo 185 del Codice della strada, laddove si
ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In
caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere
sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è
campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo,
costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il
campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della strada ("Arresto, fermata
e sosta dei veicoli").
È indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di
intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso
le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo
comma dell'art. 185 del Codice della strada, il quale stabilisce che le
autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del
secondo comma in base al quale «la sosta delle stesse, dove consentita, non
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul
suolo salvo che con le ruote ...».
Pertanto, nel caso di autocaravan che
poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi
propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio
ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.
Divieto alle
autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture
non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche
tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della strada non si può escludere dalla
circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice
della strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo
consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.
Per quanto
detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a
disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata
nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano,
possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare
un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli
simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a
distanza ragionevole dalla zona interessata.
È altresì auspicata l’
ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli,
aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area
di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta
ed installando specifica segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a
legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che
interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in
stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture
e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.
Talvolta i Comuni, allo scopo di
impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per
far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad
altezza ridotta dal suolo.
Al riguardo viene osservato che l’installazione di
una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale,
anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o
limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza
quali ambulanze, veicoli dei Vigili del fuoco, veicoli della Protezione civile,
ecc. .....
Un'ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura
con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).
Inoltre, tale
dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come
definito dall’art. 180 ("Dissuasori di sosta") del Regolamento di esecuzione (D.
P.R. n. 495 del 1992), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da
utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende
necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di
veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per
tornare indietro.
In tali casi viene posta in essere una indebita
differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non
congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non
effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni
che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione
stradale.
In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da
eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le
finalità per cui viene emanato.
Tenuto conto delle potenziali situazioni di
contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali
possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare
attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo
come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di
ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi
accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale
della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’
articolo 12.