">id="quote"> Infatti. Come ho cercato di esporre
qui
, il "turismo" e' stato materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni fino al 7 novembre 2001. Fino a quella data il CdS, quale norma nazionale, poteva quindi contenere disposizioni anche in materia di "turismo" (ancorche' OT rispetto agli scopi dello stesso CdS). Dal giorno successivo, la presenza di disposizioni concernenti strutture ricettive nel CdS (e relativo Regolamento) puo' essere motivo per far sollevare questione di legittimita' costituzionale da parte di qualunque giudice che si trovi ad esaminare controversie relative all'articolo 378 del Regolamento. In particolare, per tutti i camperisti interessati, c'e' da evidenziare che le strutture ricettive denominate CAMPEGGI non hanno piu' alcun obbligo di mettere il proprio ISIS a disposizione degli autocaravan in transito (come previsto nel comma 6 del citato art. 378) a meno che detto obbligo non sia disposto nella pertinente Legge Regionale sul turismo. Come per i servizi di qualunque esercizio pubblico, anche per l'ISIS nei campeggi il gestore potra' riservare l'utilizzo soltanto ai clienti. E cosi', un'altra "leggenda metropolitana" puo' andare in archivio. In calce riporto i commi degli artt. 185 CdS e 378 Reg. contenenti disposizioniid="blue"> sulle quali puo' essere sollevata questione di legittimita' costituzionale. NOTA BENE (ad integrazione del testo originale nella data sottoriportata) Il presente messaggio contiene alcune mie opinioni, da semplice cittadino utente della strada. Le opinioni sono state maturate in base a ragionamenti miei ed anche altrui (cfr. citazioni soprariportate), secondo il mio livello di conoscenza delle vigenti normative. A coloro che lèggono il presente messaggio rivolgo pertanto invito, qualora interessati all'argomento e qualora: - titolari/gestori di campeggio, a voler interpellare il proprio legale sull'attendibilita' delle opinioni qui espresse, prima di condividerne eventualmente i relativi contenuti; - camperisti cui venga rifiutato l'utilizzo dell'ISIS in un campeggio dove non sono registrati (ex art. 109 TULPS), a voler sollecitamente chiedere l'intervento delle FF.OO. affinche' provvedano ad accertare la violazione dell'òbbligo di cui al comma 6 dell'art. 378 DPR 495/92.id="red"> ------------------------------ CdS, art. 185 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggiid="blue">, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'àmbito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.id="green">id="size1"> Regolamento, art. 378 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggiid="blue">, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impiantoid="blue">. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.id="blue"> 6. I proprietari o gestori dei campeggi oid="blue"> delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.id="size1">id="green">quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/12/2010 15:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra) In particolare, per tutti i camperisti interessati, c'e' da evidenziare che le strutture ricettive denominate CAMPEGGI non hanno piu' alcun obbligo di mettere il proprio ISIS a disposizione degli autocaravan in transito (come previsto nel comma 6 del citato art. 378) a meno che detto obbligo non sia disposto nella pertinente Legge Regionale sul turismo. Come per i servizi di qualunque esercizio pubblico, anche per l'ISIS nei campeggi il gestore potra' riservare l'utilizzo soltanto ai clienti. E cosi', un'altra "leggenda metropolitana" puo' andare in archivio. >> Ovviamente POTREBBE (v. messaggio successivo di ippocampo2009, con cui concordo) andare in archivio: a) solo per quelle regioni che non fanno espresso riferimento al 185 e/o al 378 quando definiscono le aree di sosta (quindi sicuramente non è "leggenda" per la Valle d'Aosta, per la Lombardia, per il Veneto, per l'Emilia-Romagna, per l'Umbria ecc.); b) solo dopo un'effettiva pronuncia della Corte Costituzionale (hai i riferimenti?). Nel contempo, è evidente che è già incostituzionale (e dovresti conoscere la relativa sentenza della Corte) qualsiasi definizione di campeggio che non sia quella contenuta in una legge regionale, quindi anche le definizioni contenute in sentenze della Cassazione antecedenti alla modifica dell'art. 117 della Costituzione [;)]
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/12/2010 15:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come per i servizi di qualunque esercizio pubblico, anche per l'ISIS nei campeggi il gestore potra' riservare l'utilizzo soltanto ai clienti. >> Sinceramente non sono d'accordo con te. A mio parere l'obbligatorietà da parte dei gestori dei campeggi di concedere la possibilità di scarico alle autocaravan non ha nulla a che vedere con il turismo inteso come tale, ma può anche farsi rientrare nell'ambito della tutela dell'ambiente che, ai sensi del citato art. 117 Costituzione, è materia esclusiva dello Stato.Altrimenti sarebbe come dire che le Regioni, avvalendosi di loro poteri derivanti dall'avere competenza esclusiva in materia di turismo, possano, ad esempio, dare la possibilità alle strutture ricettive di non comunicare all'Autorità di P.S. le generalità degli alloggiati/turisti.
quote:Originally posted by m1971b ... ma al punto 6 del art. 378 del regolamento si legge che: "6. I proprietari o gestori dei campeggi ... con gli impianti igienico-sanitari SONO OBBLIGATI ...">> Ma al comma 4 dell'art. 117 della Costituzione si legge anche che il "turismo" e' materia di potesta' legislativa esclusiva delle Regioni a far tempo dall'8 novembre 2001. Di conseguenza l'esercizio di una struttura ricettiva denominata CAMPEGGIO e' adesso soggetta alle disposizioni della pertinente L.R. in materia di "turismo" e NON a disposizioni nazionali che regolamentano la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle stradeid="green">, come da comma 2 dell'art. 1 CdS. A far tempo dall'8 novembre 2001 il comma 6 dell'art. 378 Reg. non riguarda piu' i proprietari/gestori dei CAMPEGGI, che devono rendere conto della propria attivita' "turistica" soltanto alla Regione. Come da successiva osservazione di Ippocampo2009, che condivido, la normativa nazionale in materia ambientale (e non in materia di circolazione stradale) potrebbe contenere qualche disposizione di tutela dell'ambiente nella quale ricomprendere anche l'obbligo, per i gestori di strutture ricettive dotate di ISIS, di mettere detto impianto a disposizione degli autocaravan in transito. Resta soltanto da individuare quale possa essere questa disposizione, emanata nell'àmbito della normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente.
quote:Originally posted by SergioRM Ovviamente POTREBBE (v. messaggio successivo di ippocampo2009, con cui concordo) andare in archivio: a) solo per quelle regioni che non fanno espresso riferimento al 185 e/o al 378 quando definiscono le aree di sosta ...[1]id="red"> Nel contempo, è evidente che è già incostituzionale (e dovresti conoscere la relativa sentenza della Corte) qualsiasi definizione di campeggioid="red"> che non sia quella contenuta in una legge regionale ... [2]id="red">>> [1]id="red"> Non comprendo il nesso tra la definizione delle AREE DI SOSTA (con riferimento al 185/CdS e/o al 378/Reg. in alcune normative regionali) e l'obbligo per i CAMPEGGI di mettere il proprio ISIS a disposizione degli autocaravan in transito. [2]id="red"> Non comprendo se tu intenda riferirti alla definizione di "campeggio" quale struttura ricettiva (camping) oppure quale attivita' delle persone (campeggiare).
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 27/12/2010 14:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Guarda che il senso del tutto è molto più semplice: ci sono casi in cui una pronuncia della Corte Costituzionale ESISTE (viola il nuovo art. 117 della Costituzione qualsiasi definizione o fissazione di standard inerente al turismo che non sia formulata da una regione o da una provincia autonoma) e casi in cui forse esiste, forse no. Quindi, premesso e ribadito che il tuo discorso SICURAMENTE non si applica alle leggi regionali che definiscono le aree di sosta facendo espresso riferimento al 185 e/o al 378, quanto alle altre i casi sono due: a) esiste una sentenza della Corte Costituzionale: citation needed, come dicono su Wikipedia; b) non esiste: fumosità da libagioni natalizie non ancora smaltite [;)]
quote:Come ho cercato di esporre qui, il "turismo" e' stato materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni fino al 7 novembre 2001. >> Scusate l'intrusione, ma se io il camper lo uso per lavoro, avrò bisogno di poter sostare dove mi serve sostare e dormirci dentro dove mi pare, come fa un autorasportatore col suo autocarro? Forse il CdS limita l'uso del camper al solo turismo?
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 06/01/2011 18:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La sosta dei veicoli su pubbliche pertinenze stradali e' normata dal CdS e non dalle leggi regionali sul turismo. Nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS si SOSTA e non si CAMPEGGIA (indipendendemente dalle attivita' svolte all' INTERNO del veicolo e nulla vieta di mangiare/dormire e/o usare le utenze di bordo quando si sosta con il camper in pubbliche pertinenze stradali). Ivanoid="blue">
quote:> Ti ringrazio per la tua premurosa attenzione e per il tempo che hai ritenuto di dedicare ad una ricerca in àmbito penale nel mio interesse. Prima di andare a modificare il mio messaggio iniziale di questo 'topic' in sintonia con i tuoi apprezzati suggerimenti, ne trascrivo di sèguito il testo originale (ovviamente cancellato) perche' anche in questo forum non manca mai qualche utente che rinfaccia ad altri di cambiare i propri interventi "di nascosto".Originally posted by SergioRM
... ma mi pare importante tornare sull'argomento. ... ma un richiamo alla prudenza non mi sembra fuori luogo. ... mi sembrerebbero non solo non fondate, ma anche leggibili come un invito pubblico ai gestori dei campeggi a violare una norma del Regolamento e ai camperisti ad accettare supinamente tale violazione.>
quote:Originally posted by SergioRM
Il CdS non dice e non può direnullaalcunche'id="red"> circa il turismo.Originally posted by SergioRM
Quando si tratta di turismo ..., lo stesso CdS "passa la mano" nonostante sia legge nazionale.>>Infatti. Come ho cercato di esporrequi
, il "turismo" e' stato materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni fino al 7 novembre 2001. Fino a quella data il CdS, quale norma nazionale, poteva quindi contenere disposizioni anche in materia di "turismo" (ancorche' OT rispetto agli scopi dello stesso CdS). Dal giorno successivo, la presenza di disposizioni concernenti strutture ricettive nel CdS (e relativo Regolamento) puo' essere motivo per far sollevare questione di legittimita' costituzionale da parte di qualunque giudice che si trovi ad esaminare controversie relative all'articolo 378 del Regolamento. In particolare, per tutti i camperisti interessati, c'e' da evidenziare che le strutture ricettive denominate CAMPEGGI non hanno piu' alcun obbligo di mettere il proprio ISIS a disposizione degli autocaravan in transito (come previsto nel comma 6 del citato art. 378) a meno che detto obbligo non sia disposto nella pertinente Legge Regionale sul turismo. Come per i servizi di qualunque esercizio pubblico, anche per l'ISIS nei campeggi il gestore potra' riservare l'utilizzo soltanto ai clienti. E cosi', un'altra "leggenda metropolitana" puo' andare in archivio. In calce riporto i commi degli artt. 185 CdS e 378 Reg. contenenti disposizioniid="red"> sulle quali puo' essere sollevata questione di legittimita' costituzionale.id="size1">Nel frattempo, sulla scorta delle ricerche che hai svolto in materia, mi piacerebbe conoscere quale sia la sanzione prevista in caso di accertata violazione dell'òbbligo di cui al comma 6 dell'art. 378 Reg.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 07/01/2011 14:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Nel frattempo, sulla scorta delle ricerche che hai svolto in materia, mi piacerebbe conoscere quale sia la sanzione prevista in caso di accertata violazione dell'òbbligo di cui al comma 6 dell'art. 378 Reg. >> A quanto ne so, l'argomento è controverso: c'è chi sostiene che non c'è sanzione perché non la trova nel Regolamento del CdS, come chi sostiene che si applica invece l'art. 187 del Regolamento del TULPS, in quanto l'utilizzo dell'impianto di scarico, a differenza di quanto avviene per i servizi igienici presso gli esercizi pubblici, costituisce un servizio per il quale è espressamente previsto che venga praticata una tariffa (ma qui si aprono altre questioni). Mi pare quindi un argomento OT in questa sede, nel senso che meriterebbe eventualmente una discussione a parte.