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natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/05/2010 alle: 10:57:15
a quale categoria appartengono i camper(m1 n1 n2 o n3)?? sto cercando di valutare una legge del cds ma non so proprio a quale categoria apparteniamo Grazie Paolo
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 18/05/2010 alle: 11:19:28
Codice della Strada art. 47, comma 2, lettera b ed art. 54, comma 1 • lettera m) autocaravan categoria M1 veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Ivanoid="blue">
16
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/05/2010 alle: 11:23:16
Grazie mille Ivano
19
chorus
chorus
05/10/2006 12851
Inserito il 18/05/2010 alle: 12:16:42
Personalmente ritengo più appropriata la definizione presente nell'allegato II della Direttiva Cee 2007/46 dove, al paragrafo 5.1 così definisce gli autocaravan: "veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: — posti a sedere e tavolo, — cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, — attrezzatura di cucina, — armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo amovibile."
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 18/05/2010 alle: 13:13:23
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 18/05/2010  10:57:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La norma, mutuata dalla direttiva europea, prevede che i veicoli TRASPORTO PERSONE fino ad un massimo di 8 più l'autista (quindi 9) siano inquadrate nella categoria M1. Il Camper è, stando all'art. 54 comma 1 lettera m, "veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente". Il fatto che sia un veicolo speciale non pregiudica l'appartenenza alla categoria M1. Per inciso le M2 e M3 sono per trasporto persone OLTRE le 9. M3 se la massa supera le 5 t,. Le M1 (fino a 9 persone trasportate) possono essere con qualunque massa. I veicoli M1 INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA viaggiano a regime M1 ovvero secondo art. 142 comma 1. Nel caso un M1 abbia massa superiore ai 35 quintali deve subire la revisione annualmente. Ciao
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chorus
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05/10/2006 12851
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:22:52
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/05/2010  13:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Estratto del messaggio di Prof. Antonio Calosci: I veicoli M1 INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA viaggiano a regime M1 ovvero secondo art. 142 comma 1. Prof, certo che non perdi occasione per ribadire questo concetto. Perchè non ritieni, ogni volta che affronti questo problema, di precisare che è una tua interpretazione della norma che non trova riscontro nelle fonti ufficiali? Grazie per una tua riflessione!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:39:21
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 18/05/2010  17:22:52 certo che non perdi occasione per ribadire questo concetto. Perchè non ritieni, ogni volta che affronti questo problema, di precisare che è una tua interpretazione della norma che non trova riscontro nelle fonti ufficiali? >
> Primo. Non ci sono fonti UFFICIALI che dicono il contrario. Secondo. ACI e manualetto di Protospataro non sono fonti UFFICIALI. Terzo. Non sono il solo a sostenerlo. Quarto. Multato 4 volte per aver superato i 100 km/h, per 4 volte ho ricorso al Prefetto. Per 4 volte (ormai sono passati (circa) più di 18/24 mesi) e nessun ricorso è stato rigettato. Un ricorso se non UFFICIALMENTE rigettato è accolto. Quinto. Non è una mia tesi, ma è quanto scritto nel CdS (LEGGE). Per concludere se hai altre fonti normative fatti avanti, ma non tirar fuori la storia unta e bisunta degli "ALTRI USI" perché un camper M1 non potrà mai essere un ALTRI USI ai sensi dell'art. 87. Se poi, come si legge costantemente su COL, tutti vanno al massimo a 100 è una vostra scelta (salvo verificare che se si va a 100 reali in autostrada ti superano quasi tutti i camper che vanno molto oltre i 100 che tutti dichiarano). La mia scelta è viaggiare col mio camper over 3,5t.: -fino a 130 in autostrada; -fino a 110 in superstrada; -fino a 90 su strade extraurbane. Secondo le fonti, tutto fuorché ufficiali (cui tu credi supinamente), si dovrebbe andare sulle strade NON autostrade a 80 Km/h. Un vero controsenso se si pensa che i Pullman FINO a 8 tonnellate pur limitati dal limitatore (scusa il bisticcio di parole) a 100 Km/h sono AUTORIZZATI a viaggiare sulle strade normali fino a 90 e fino a 100 sulle superstrade!!. Ripeto. Se hai ulteriori FONTI NORMATIVE (non le chiacchiere di chi scrive libri pensando di legiferare) fatti avanti. Spero che il mio pensiero ti sia stato sufficiente. Ciao
19
chorus
chorus
05/10/2006 12851
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:47:40
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/05/2010  17:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prof, grazie per le precisazioni, ad uso e consumo di tutti gli utenti del forum che, ora, hanno tutte le informazioni per adottare il comportamento che riterranno più opportuno. NB magari la prossima volta aggiungi che i tutor sono tarati per rilevare infrazioni ai limiti di velocità qualora un camper > 3,5 ton viaggia ad oltre 100 kmh!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 18/05/2010 alle: 19:50:57
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 18/05/2010  18:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è vero! Dimenticavo di dire che in occasione della ultima contravvenzione, alcuni mesi dopo in realtà, ho dato incarico a uno dei miei avvocati di fiducia di querelare il gestore dei tutor per abuso e falsa interpretazione della legge. Tale querela è stata presentata in contemporanea ad un'altra contro svariati comuni per fare spegnere le telecamere che proteggono le ZTL perché incapaci di rilevare la presenza sul parabrezza del permesso per portatori di handicap. Come detto in altro FORUM di COL non sopporto che proprio i tutori della legge, gli amministratori usino le leggi in modo vessatorio abusando dei poteri che sono stati loro affidati! Comunque stiamo andando fuori tema. La domanda era che categoria è un camper. Ovviamente M1. Ciao

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 18/05/2010 alle 19:52:43
19
chorus
chorus
05/10/2006 12851
Inserito il 18/05/2010 alle: 21:40:05
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/05/2010  19:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero, siamo fuori tema e me ne scuso con l'autore del topic. Ma ho soltanto voluto fornire delle precisazioni in merito alla seguente tua affermazione: I veicoli M1 INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA viaggiano a regime M1 ovvero secondo art. 142 comma 1.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 18/05/2010 alle: 21:42:23
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 18/05/2010  21:40:05 I veicoli M1 INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA viaggiano a regime M1 ovvero secondo art. 142 comma 1. >
> Appunto: Art. 142, comma 1. Non ci sono altri articoli per i veicoli M1 e o articoli GENERICI per veicoli over 35. Ciao
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4699
Inserito il 19/05/2010 alle: 16:05:49
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci I veicoli M1 INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA viaggiano a regime M1 ovvero secondo art. 142 comma 1. Nel caso un M1 abbia massa superiore ai 35 quintali deve subire la revisione annualmente.>
> Mi spiace osservare che non c'e' coerenza nelle due affermazioni citate. Non si puo' contemporaneamente sostenere che gli autocaravan "over3.5t": - hanno i lìmiti di velocita' dell'art. 142/1; - vanno annualmente al controllo tecnico. Infatti la stessa "motivazione" sta alla base dell'attuale, prevalente, interpretazione normativa che assegna: - i limiti di velocita' dei veicoli di cat. N2; - la periodicita' annua del controllo tecnico agli autocaravan con massa massima superiore a 3500kg.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/05/2010 alle: 16:26:21
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 19/05/2010  16:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione e hai fatto bene a sottolineare la cosa! L'art. 142/3/g-h testualmente recitano: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a... DESTINATI AD ALTRI USI. Invece l'art. 80, come tu mi facesti notare anni fa, testualmente recita: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t... AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE. Esiste grande differenza tra ALTRI USI e USI SPECIALI. Se ne frattempo sono intervenute nuove norme che mi sono certamente sfuggite atte a consentire la revisione anche dei camper ogni due anni, dopo i primi 4, fatti avanti. Ciao

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 19/05/2010 alle 16:28:01
19
TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 20/05/2010 alle: 13:55:55
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Esiste grande differenza tra ALTRI USI e USI SPECIALI.>
> NO, gli autoveicoli per uso speciale (art. 54/1/g) sono una parte degli autoveicoli ad altri usi indicati nell'art. 142/3/g-h. Anzi, a far tempo dal recepimento della Direttiva 98/14/CE, c'e' una sostanziale coincidenza tra le due definizioni, in quanto viene ad essere disapplicata la definizione degli autoveicoli per trasporti specifici (art. 54/1/f), che vengono ricompresi tra gli autoveicoli per uso speciale. Ricordo che, con la stessa Direttiva, nel CdS viene ad essere disapplicata anche la definizione degli autoveicoli per trasporto promiscuo (art. 54/1/c), che vengono ricompresi tra le autovetture.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:00:18
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 20/05/2010  13:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo che sull'art. 142/3/g-h hai cambiato idea rispetto al passato. Vorrà dire che i nostri pensieri sull'argomento prendono due strade differenti.[:)] Mi spiace ma non non concordo con la tua nuova ipotesi perché gli USI sono definiti nell'art. 82 (destinazione ed uso dei veicoli). Tra gli USI non rientrano i veicoli per USO SPECIALE che ben altra cosa! Ciao
19
chorus
chorus
05/10/2006 12851
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:15:05
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 20/05/2010  13:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AH EVENTO EPOCALE! The Devil, stai cambiando idea? E' da un pò di tempo (e te lo ho fatto notare in più di una occasione) che personalmente prendo come riferimento il paragrafo 5.1 dell'allegato II della Direttiva Cee 2007/46 dove, come ho detto in precedenza, così viene definito l'autocaravan: "veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti..."
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/05/2010 alle: 16:15:42
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 20/05/2010  15:15:05 AH EVENTO EPOCALE! The Devil, stai cambiando idea? >
> La cosa mi ha stupito molto!
quote: E' da un pò di tempo (e te lo ho fatto notare in più di una occasione) che personalmente prendo come riferimento il paragrafo 5.1 dell'allegato II della Direttiva Cee 2007/46 dove, come ho detto in precedenza, così viene definito l'autocaravan: "veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti..." >
> Mai mess in dubbio che il camper sia un veicolo ad uso speciale. Questo non toglie che non rientri tra gli ALTRI USI. Ciao
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4699
Inserito il 20/05/2010 alle: 16:55:54
quote:Originally posted by chorus Perchè non ritieni che gli altri usi contemplino anche l'uso speciale? Originally posted by TheDevil Negli autoveicoli ad altri usi, di cui al comma 3/g-h dell'art. 142 CdS, sono certamente ricompresi gli autoveicoli per uso speciale di cui al comma 1/g dell'art. 54 CdS ed al comma 2 dell'art. 203 Reg. (con esclusione di autoambulanze ed autofunebri a far tempo dall'1 settembre 1998). Originally posted by Prof.AntonioCalosci Hai fatto bene a precisare. Nella fretta mi era sfuggito di indicare la cosa!>
>
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Esiste grande differenza tra ALTRI USI e USI SPECIALI. Originally posted by TheDevil NO, gli autoveicoli per uso speciale (art. 54/1/g) sono una parte degli autoveicoli ad altri usi indicati nell'art. 142/3/g-h.>
>
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Vedo che sull'art. 142/3/g-h hai cambiato idea rispetto al passato. Originally posted by chorus AH EVENTO EPOCALE! TheDevil, stai cambiando idea?>
> ALT! ALT! La mia recente affermazione, che tanto vi ha sorpreso, e' assolutamente analoga al concetto espresso qualche mese fa (apprezzato anche da Prof.Calosci, come soprariportato) ed alla mia ferma convinzione in materia che da sempre sostengo nel forum: TRASPORTO DI PERSONE a) autovetture c) autoveicoli per trasporto promiscuo m) autocaravan g.1) autoveicoli per uso speciale (autoambulanze ed autofunebri) b.1) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] fino ad 8000 kg.id="green"> b) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] oltre 8000 kg. ---------------------------->142/3/f l) autosnodati ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e TRASPORTO DI COSE (per veicoli con massa massima superiore a 3500 kg.) d) autocarri --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h e) trattori stradali ------------------------------------------------------------------------------->142/3/e f) autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 203/1 Reg.) -------------------------------->142/3/g-h =ALTRI USIid="red"> g) autoveicoli per uso speciale (di cui all'art. 203/2 Reg. meno autoambulanze ed autofunebri) ----->142/3/g-h =ALTRI USIid="red"> h) autotreni --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e i) autoarticolati ---------------------------------------------------------------------------------->142/3/e n) mezzi d'opera ----------------------------------------------------------------------------------->142/3/l id="Courier New"> Non ho cambiato di una virgola la mia posizione. L'inclusione degli autocaravan "over3,5t" tra i veicoli soggetti al: - lìmite di velocita' di cui all'art. 142/3/g; - controllo tecnico con periodicita' annua discende dallo stesso "giochetto delle tre parole". Di conseguenza, ho ritenuto di evidenziare l'incoerenza della posizione assunta in materia da Prof.Calosci che, da una parte, contesta il lìmite di velocita' ma, dall'altra parte, sostiene la periodicita' annua della revisione.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/05/2010 alle: 23:21:15
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 20/05/2010  16:55:54 Di conseguenza, ho ritenuto di evidenziare l'incoerenza della posizione assunta in materia da Prof.Calosci che, da una parte, contesta il lìmite di velocita' ma, dall'altra parte, sostiene la periodicita' annua della revisione. >
> Non proprio. Diciamo che ho accettato supinamente la "regola" della revisione per non essermela studiata a fondo. E in effetti leggendo meglio l'art. 80 sembrerebbe che da un lato della VIRGOLA ci siano i trasporto persone oltre le 9 persone e dall'altro trasporto merci o usi speciali ma sempre del trasporto merci! Diciamo che fino ad oggi non mi ero davvero posto il problema perché annualmente affido al meccanico il camper per la revisione MECCANICA (quella vera) son controllo ed eventuale sostituzione di parti meccaniche usurate, cambio olio, ecc... e con l'occasione il meccanico stesso provvede a far fare la revisione "legale" presso una officina per TIR. Il tutto con la spesa dei classici bollettini (sempre troppo a dir la verità). Appena mia moglie mi darà garanzie di essere fuori pericolo (anche se sta benone a vederla) studierò meglio la faccenda. Come avrai visto sono stato meno presente sul web. Ciao
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