CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Informarsi
  3. Normative
Galleria

abilitazione professionale e cqc

Nuovo
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
1 20 2
17
Armadillo2
Armadillo2
30/05/2008 2
Inserito il 30/05/2008 alle: 11:13:34
salve, ho una domanda da sottoporvi magari qualcuno ne sa più di me... ho letto che dal 2009 chi vuole svolgere attività di autotrasporto per conto terzi deve possedere 3 requisiti: onorabilità capacità finanziaria capacità professionale per le prime 2 non ho problemi ma per la terza più che problemi è una rottura frequentare i corsi e fare l'esame e quindi mi chiedevo se il cqc sostituisce questa capacità professionale tanto richiesta oppure non ha niente a che vedere con questa. grazie
19
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 30/05/2008 alle: 19:46:47
Non penso c'entri niente, il cqc lo danno a tutti quelli che hanno una patente superiore alla B anche se non hanno nessuna esp. di guida, se richiedi il certificato ora non hai bisogno di seguire nessun corso, vai in agenzia e paghi ( io ho pagato 65 euro B,C,D,E,K)dopo circa una settimana ti arriva, e simile alla patente europea e ingloba anche il K ciao.
19
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 31/05/2008 alle: 22:08:25
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( 05.04.2007) dei decreti attuativi, prende il via la carta di qualificazione del conducente ( CQC) detta anche patente professionale o di servizio. Sarà obbligatorio averla: - Dal 10 settembre 2008 per gli autisti professionali che guidano autobus - Dal 10 settembre 2009 per gli autisti professionali che conducono autoveicoli trasporto merci Per conseguire la CQC occorre: - essere titolari di patente C o CE oppure di CAP D - frequentare un corso di formazione di 280 ore organizzato da una autoscuola autorizzata - superare appositi esami Coloro che alla data del 5 aprile 2007 risultano già titolari di patente C, CE oppure di CAP D possono richiedere la CQC senza frequentare il corso e sostenere gli esami, presentando apposita domanda A chi ha il KD, alla riconsegna dello stesso, oltre alla CQC viene dato il KA. ATTENZIONE!!! E' stato pubblicato il decreto del 20 marzo 2008, che modifica i termini per ottenere la C.Q.C. per documentazione: sono ora esentati dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e sostenere l'esame d'idoneità i conducenti titolari di KD alla data del 09/09/2008 e titolari di patente C alla data del 09/09/2009. MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 20 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008) Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e DE rilasciata al piu' tardi entro due anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', entro il 9 settembre 2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE rilasciata al piu' tardi entro tre anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', il 9 settembre 2009; Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita' per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale; Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di«Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007; Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea che rileva come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo piu' lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale»; Decreta: 1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» e' sostituito dal seguente: «La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ai conducenti residenti: a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE; c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE; d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 20 marzo 2008 Il capo del Dipartimento: Fumero DECRETO DIRIGENZIALE 7 febbraio 2007, n. 371 (G.U. n. 80 del 5.4.2007) omissis Art. 2 Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione 1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti: a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E; c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E; d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E. 2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze: a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.

Modificato da AndreLaura il 31/05/2008 alle 22:19:23
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2025 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link