quote:Originally posted by ziogas> [1]id="red"> Soltanto gli accessori, tra quelli montati di serie, dichiarati in sede di omologazione. [2]id="red"> Soltanto il serbatoio del carburante (e/o del gas per autotrazione, se previsto nella scheda di omologazione), oltre - ovviamente - ai vari "liquidi" riguardanti la meccanica del veicolo. [3]id="red"> I serbatoi attinenti alla parte alloggio dell'autocaravan (acqua, boiler, gas) vengono considerati soltanto quando si passa dalla <<massa in ordine di marcia>> alla definizione della <<massa a vuoto>>. [4]id="red"> Ti ringrazio per la segnalazione ma preferisco attingere le mie informazioni direttamente dalle fonti normative (in questo caso la Direttiva n. 92/21/CEE). D'altra parte non mi risulta che TravelLiner sia intervenuto per proporre correzioni nel 'topic' #28473 che ti ho indicato.
Ti ringrazio, ho letto il tuo post. A me risulta "quasi" lo stesso. Gli accessori montati di serie[1]id="red"> sono sempre inclusi nel "peso in ordine di marcia" come lo sono il conducente , pieno serbatoi[2]id="red">, ruota di scorta crik e dotazioni di bordo. Ma poiché gli autocaravan, a differenza di un veicolo normale come l'auto, hanno anche "di serie" uno serbatoio per l'acqua e delle bombole di gas, queste vengono incluso nella voce "serbatoti" con un carico del 90%[3]id="red">. Leggi il post di travel liner https://www.camperonline.it/for... [4]id="red">>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Il trasporto di coseid="red"> sugli autoveicoli di cat. M1 e' stato sanzionabile (ex art. 82 CdS) sino al 4 agosto 1998. Da quella data (cfr. circ. 300/A/21415/105/27 MinInterno del 3 febbraio 2000) il trasporto di coseid="red"> sui veicoli di categoria M1 e' legittimo e non piu' sanzionabile, purche' nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 164 CdS. Cioe', dal 4 agosto 1998, anche gli autocaravan sono soggetti alle disposizioni del citato art. 167 qualora occasionalmente utilizzati per il trasporto di cose. Qualora invece l'autocaravan venga utilizzato nella sua destinazione abituale di trasporto di: - persone, - vestiario, - oggetti personali, - provviste e vettovaglie e comunque di oggetti destinati all'uso proprio e familiare (ad esempio, biciclette) si applica il successivo articolo 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. Con buona pace del camperista che confida nelle "eccedenze" di cui all'art. 167. ----------------------------- p.s. La precisazione mi sembra assolutamente pleonastica, ma preferisco aggiungerla. L'arredo dell'autocaravan e' parte integrante del veicolo ed e' essenziale per la relativa omologazione nella specifica classificazione. L'arredo di un autocaravan non costituisce cosaid="red"> trasportata.
Il CdS su questo punto è chiarissimo eccolo di seguito (tratto dal sito de Ministero dei Trasporti): Nuovo codice della strada articolo 167: Trasporti di coseid="size2">id="red"> su veicoli a motore e sui rimorchi>
quote:Originally posted by yascin99> La soluzione esiste ed e' gia' stata ripetutamente discussa nel forum. Riomologazione dell'autocaravan (previo nullaosta della casa costruttrice) e conseguimento della patente di cat. C. ------------------------------ p.s. Ancora di recente l'Unione Europea ha escluso che possa essere innalzato il limite di <<massa>> associato alla patente europea di cat. B. Non e' proponibile alcuna dèroga a livello nazionale.
ma perchè invece di dannarsi l'anima non troviamo una soluzione!!!!>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Nell'art. 167 CdS si parla di VEICOLI IN GENERE quando trasportano cose. Il titolo dell'articolo ha la sua importanza per delimitare l'àmbito di utilizzo del veicolo in genere cui si àpplicano le disposizioni recate dallo stesso articolo. ------------------------------ p.s.: E cosi' sei a tre in due giorni.
Come vedi si parla di VEICOLI IN GENERE.>