In risposta al messaggio di gino1963 del 29/12/2015 alle 11:31:13
Buon Giorno a Te, per rispondere con cognizione di causa sarebbe necessario sapere con che formula è stato venduto il bene: è stato scritto qualcosa del tipo ..<< il mezzo è venduto nello stato in cui si trova/visto e piaciuto/il prezzo è stato determinato in virtù delle condizioni/l'acquirente è edotto dello stato del mezzo et similia..>> oppure non è stato scritto nulla?. Attendo. Ciao Gino
Buongiorno, il bene è stato venduto senza niente di scritto.
In risposta al messaggio di mugnino del 29/12/2015 alle 13:02:44
Buongiorno, il bene è stato venduto senza niente di scritto. Ma essendo a quanto pare evidente(guarda caso dopo l'acquisto) il danno dell'infiltrazione....l'acquirente avrebbe dovuto aver modo di vederlo anche in fase diacquisto.(giusto?!?!) Se un'acquirente non è un'esperto,non credo sia colpa di mio cugino(anche lui ignaro dell'infiltrazione,ma accusato dall'acquirente di sapere di essa). Come ho già scritto : l'ignoranza non ammessa in questo mondo. E poi stiamo parlando sempre di vendita tra privati.... secondo me una volta che l'hai acquistato(visionato e esigito sconti) non puoi pretendere nulla dal venditore,
Il mio modesto parere è che la vendita di un automezzo fra privati non dia diritto a garanzia specifica (come quella prevista dal codice del consumo nel caso intervenga un venditore professionista); rimane l’obbligo per il venditore di garantire (art. 1490 cod. civ.) che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 e ss cod. civ.). Mi pare che Tuo cugino abbia più di qualche arma di difesa.
In risposta al messaggio di gino1963 del 29/12/2015 alle 14:53:39
Il mio modesto parere è che la vendita di un automezzo fra privati non dia diritto a garanzia specifica (come quella prevista dal codice del consumo nel caso intervenga un venditore professionista); rimane l’obbligo peril venditore di garantire (art. 1490 cod. civ.) che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 e ss cod. civ.). Mi pare che Tuo cugino abbia più di qualche arma di difesa. Ciao Gino
Infatti, il primo comma dell'art. 1490 del codice civile deve essere letto attentamente, pesando queste parole: "che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata" (e dalla fattispecie descritta non mi sembra il caso) e "o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". Occorre chiedersi se l'infiltrazione della parete posteriore diminuisce in modo apprezzabile il valore, perchè se così è il compratore può far valere le proprie ragioni al venditore.
In risposta al messaggio di chorus del 30/12/2015 alle 08:58:08
Infatti, il primo comma dell'art. 1490 del codice civile deve essere letto attentamente, pesando queste parole: che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata (e dalla fattispecie descritta non mi sembra il caso) e one diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Occorre chiedersi se l'infiltrazione della parete posteriore diminuisce in modo apprezzabile il valore, perchè se così è il compratore può far valere le proprie ragioni al venditore. Fatto sta che se il compratore vuole esercitare i suoi diritti deve andare da un avvocato. Successivamente tali diritti vanno accertati e quantificati con l'ausilio di un arbitro (mediatore o giudice che sia). Ciao!
INFATTI : un'infiltrazione non rende non inidoneo all'uso a cui è destinata e se anche dovesse diminuire un pò il valore del mezzo è già stato abbondantemente scontato(contando che il camper in perfette condizioni avrebbe un valore di mercato intorno ai 7500/8000 euro ed è stato venduto a 6000!!! !!! !!)
In risposta al messaggio di mugnino del 30/12/2015 alle 09:32:46
INFATTI : un'infiltrazione non rende non inidoneo all'uso a cui è destinata e se anche dovesse diminuire un pò il valore del mezzo è già stato abbondantemente scontato(contando che il camper in perfette condizioni avrebbeun valore di mercato intorno ai 7500/8000 euro ed è stato venduto a 6000!!! !!! !!) Inoltre quel BISCHERO(noi a Firenze si dice così!!) addirittura gli ha proposto di ritriralo indietro e pagare a metà le voltureee(è proprio un bischero!!!), ma sembrerebbe che il ragazzo se lo voglia tenere!!! P.S. : per Federthago, la rottamazione dice FINO A 8000 euro e ancora non si sa come verrà ripartita(io penso che se non comrpi almeno un mezzo da 70000/80000 euro gli 8000 euro li vedi con il binocolo!!!
Io non sono un avvocato, però mi piace leggere e studiare le leggi.
In risposta al messaggio di chorus del 30/12/2015 alle 10:46:54
Io non sono un avvocato, però mi piace leggere e studiare le leggi. Il modo di legiferare del legislatore del codice civile e l'italiano con cui è scritto hanno un grande lato positivo: sono facile da comprendere e nonci sono molti rimandi ad altri articoli. Tuttavia, rattandosi di norme che esistono da decenni e che molte delle quali regolano i rapporti patrimoniali ed economici tra gli individui, esistono centinaia per non dire migliaia di sentenze che aiutano a meglio interpretarli. Sull'interpretazione e sulla sua evoluzione giurisprudenziale io non ti posso essere d'aiuto: dovresti sentire un avvocato. Ma direi non ora, solo se l'acquirente farà un passo in questa direzione. Fatta questa premessa, vorrei farti ragionare sull'art. 1490 del codice civile che, per quanto a mia conoscenza, è la norma che regolamenta la fattispecie di cui stiamo parlando. Le parti (venditore e compratore) hanno fissato un prezzo dopo una trattativa: come sovente capita il venditore ha fatto una prima richiesta di 6.700 euro e poi le parti hanno chiuso a 6 mila euro. Per cortesia sicuramente apprezzata dai compratori, il venditore ha accompagnato il compratore al PRA per il passaggio di proprieta: questa può essere vista come un'obbligazione accessoria a quella principale. Dopodichè il compratore lamenta l'esistenza di un vizio (uso questo termine perchè è quello utilizzato dal nostro codice civile) e chiede una riduzione del prezzo pagato. Se questa riduzione di prezzo fosse dovuta, beninteso all'esito di un giudizio, nulla conta il valore di mercato del camper o il primo prezzo chiesto dal venditore. Il prezzo eventualmente da ridurre è quello pagato, in altre parole il prezzo è il valore da ridurre previsto dall'ultima parte del primo comma dell'art. 1490. Sin qui l'aspetto giuridico visto secondo la mia visione e il mio livello di comprensione delle leggi. Forse un colloquio pacato tra le parti potrebbe risolvere anticipatamente un eventuale conflitto legale Ciao
Ciao,grazie dei dettagli!!!
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