quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 24/12/2011 21:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Al di la' del caso specifico e con il massimo rispetto per tutti [:I], non sono cosi' certo che tutti gli agenti siano fonte certa ed inoppugnabile di informazioni sul CDS italiano, notoriamente ad "alto livello di interpretazione" In autogrill sulla A 1 prendendo il caffe' con un agente della stradale gli chiesi a che velocita' dovrebbero andare i camper >35Q: risposta: ma esistono i camper cosi' pesanti? Poi abbiamo consultato insieme il vademecum del Dott.Protospataro, che peraltro ho conosciuto personalmente, ma non si e' giunti ad una chiara conclusione.
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 11/01/2012 17:03:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'art. 142 del C.d.S. sancisce i limiti di velocità per categorie di veicoli... La categoria degli autocaravan è suddivisa per: fino a 3,5 t.; oltre 3,5 e fino a 12 t.; oltre 12t.
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 11/01/2012 19:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Posto che concordo con te, mi farebbe piacere che tu argomentassi queste tue affermazioni. Su questo forum va per la maggiore l'interpretazione che i camper over 3,5 t sono soggetti agli ordinari limiti di velocità, ovvero 90 kmh sulle strade extraurbane e 130 kmh sulle autostrade. Inoltre, sempre in questo forum, non esiste la categoria "autocaravan", ma vige l'equazione camper=autovettura! (Che personalmente non ho mai sostenuto[:)])
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/01/2012 21:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gli autocaravan fino a 3,5 t hanno i seguenti limiti: strade urbane 50 - extraurbane secondarie 90 - extraurbane principali 110 - autostrade 130 oltre 3,5 e fino a 12 t. hanno i seguenti limiti strade urbane 50 - extraurbane secondarie 80 - extraurbane principali 80 - autostrade 100 oltre 12 t. hanno i seguenti limiti strade urbane 50 - extraurbane secondarie 70 - extraurbane principali 70 - autostrade 80. Ai fini del c.d.s. i veicoli vengono classificati in: Veicoli a braccia, a trazione animale, slitte; velocipedi, ciclomotori; motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli (artt. 53, 54, 55 C.d.S.).... rimorchi macchine agricole e operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche. La categoria autoveicoli comprende : autovetture , autobus , autocaravan, autocarri ecc ecc... Con il termine autoveicolo si comprende l'intera categoria di veicoli definitadall'art. 54 del C.d.S..
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 11/01/2012 17:03:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Articolo 169 - CdS Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore id="orange"> 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Art. 371. Regolamento di Attuazione Persone e carichi trasportabiliid="orange"> 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. _" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. l740, alla analoga voce "posti n. _ compreso il conducente". 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove. 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Ho fatto copia/incolla dell'art. 169 e, molto importante, del regolamento di attuazione di detto articolo. Secondo voi perchè viene richiamato l'art. 167, comma 1, per la determinazione della massa complessiva? Saluti. Ezio
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 11/01/2012 21:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ribadisco che condivido la tua posizione. Ma qui si dice che non ti devi fermare al primo comma dell'art. da te citatoo: leggi anche il secondo comma e cerca di coordinarlo con l'art. 54. Sui limiti di velocità, come interpreti la locuzione "g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi" prevista dal terzo comma dell'art. 142 del cds? In questo forum è stato ribadito più volte che per altri usi deve intendersi assimilabile al trasporto di cose. Grazie per una tua cortese risposta PS scusate tutti per l'OT
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/01/2012 22:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusate tutti per l' Ot... Chorus... mmmhh..non ti seguo
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/01/2012 22:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Spero di aver capito quello che intendi.. L'art 169 c. 2 (soprannumero su determinati veicoli)limita l'applicazione agli autoveicoli per trasporto promiscuo (ora non più classificato vds art 82 del CdS) e a motoveicoli per trasporto cose, mezzi d'opera, macchine agricole ed operatrici.. Intendevi questo?
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/01/2012 22:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Partiamo dal fatto che l'art. 54 cds dice che: Autocaravan veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.. L'interpreto che altri usi sia inteso come trasporto di persone..se ci fai caso riporta gli stessi limiti che ti ho indicato...
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 11/01/2012 22:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> OT perchè stiamo parlando di limiti di velocità, mentre la discussione verte sul peso.
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 11/01/2012 22:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, mi riferivo al secondo comma dell'art. 47 del cds, che in questo forum viene preso come il vangelo per sostenere l'uguaglianza camper = autovettura, giacchè il camper appartiene alla categoria di omologazione internazionale M1.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/01/2012 08:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'Ot l'ho capito, non riuscivo a capire quello che volevi dire..
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 17/01/2012 21:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mah...[:D] nella tua situazione siamo la maggioranza, il punto è capire se questo, "benedetto" a questo punto...[;)], 5% di tolleranza, ci sia o nò![?] Molte risposte, ma nessuna che dia certezze. Saluti. Ezio