quote:Risposta al messaggio di davide67 inserito in data 11/02/2012 23:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' quello che dicevo anch'io...[:0] Da un estremo all'altro...[}:)] Però non c'è ancora nessuna risposta che faccia veramente chiarezza sul problema. Ho scritto, dal sito, alla Polizia Stradale per avere chiarimenti, se e quando... mi risponderanno ve lo farò sapere. Torno però a ribadire che è molto strano che nessun camperista abbia preso una multa per sovrappeso, così da poter vedere quale articolo della norma è stato applicato.[;)] Saluti a tutti e buona domenica[:)] Ezio
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 13/02/2012 15:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>quindi secondo questa circolare si applicherebbe l'art 167? una circolare puo' spiegare le modifiche e intrpretarle ma non cambia la legge. Un veicolo cat M rimane tale. Tutto questo ,comunque non centra, con l'argomento. Il DDT ,infatti, chiarisce che le autovetture sono di fatto autorizzate al trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che e' comunque utilizzazione "economica" del veicolo. Noi,normalmente,non facciamo USO (art 82)dei nostri veicoli per scopi economici, ma assolotamente privati ,come la famigliola che va' al mare a fare il pik nik(composta di persone e oggetti) con la Tipo ; quindi Art 169 del CdiS.Roby
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 14/02/2012 09:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' la lettura più interessante dell'art. 169 che ho letto finora. In effetti le congiunzioni hanno molta influenza nell'interpretazione letterale delle norme. Grazie.
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 13/02/2012 23:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Affermi che le vetture possono essere utilizzate per il trasporto merci ma solo a fini commerciali. Consentimi di correggerti (umilmente[:D]): Il punto b) del DDT: b) il Ministero dei trasporti e della navigazione, cui compete stabilire le caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui gli stessi possono essere adibiti (combinato disposto dell'art.82, comma 7, del C.d.S. e dell'art. 243 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.), a suo tempo ha ritenuto idonei, dal punto di vista tecnico, i veicoli di categoria M1 anche al trasporto di cose. Ed è infatti in funzione di ciò che i veicoli per trasporto promiscuo venivano classificati tali senza necessità di alcun adattamento o allestimento e di conseguenza, come detto, con semplice operazione amministrativa e senza visita e prova (vedi circolare 122/86 del 1° luglio 1986); Nota la parte che è sottolineato e soprattutto la parte successiva: Conseguenza dell'aver ritenuto i veicoli cat. M1 idonei al trasporto di cose è stata la possibilità di utilizzo per trasporto promiscuo senza la necessita di cambiarne la categoria. Non devi guardare solo l'art 82, ma il COMBINATO dell'art 82 ed il regolamento di attuazione all'art 243.... che comunque riporta all'art. 227 appendice V lettera F con le caratteristiche dei veicoli (insomma una giungla..[:D]) Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 14/02/2012 12:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ooops! ma c'avevo provato... e nulla avevo trovato...[:(] ci riprovo... grazie sem nasù par patì... e patèm...
quote:Risposta al messaggio di landa inserito in data 14/02/2012 15:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Si ma devi scrivere GOOGLE e non gluglu[:o)][:I][:o)][:I][^]Ciao. Gianni
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 14/02/2012 12:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Rattapruscé solo per capire e continuare serenamente una discussione che sembra intressante anche se gia' piu' volte trattata. Mi darai atto che nel mio intervento ho citato cat M1 e N1 solo a carattere generale mentrte tu sei andato sul tecnico andando a tirare fuori la famosa circolare che di fatto ammette al trasporto di cose sugli Mi. Ma credo che siamo ad un vicolo cieco perche' tu dici che le parole sono cosi chiare che non lasciano spazio alle interpretazioni ma io il 169 l'ho capito diversamente. Io l'autocaravan ,cosi come tecnicamente concepito, e cioe' con una tara cosi elevata e fino a 7 posti omologabili lascia ben poco al trasporto di cose l'ho capito cosi,e cioe'con L'aspetto preminente per il trasporto di persone(nell'omologazione degli autocarri si seguono principi opposti).Poi quando il settimo comma dice Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, a me sembra chiaro, che nel passaggio "che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione,intende specificare che si incorre nell'llecito se le persone e il carico superano,insieme, i VALORI massimi di peso. Affrettandosi poi a scanso di equivoci,a specificare che si e' in contravvenzione superando anche solo il n°di persone trasportate.(nota in un passaggio parla di valori nell'altro di numeri) Riassumendo credo che per l'autocaravan ,veicolo trasporto persone sia d'obbligo l'applicazione dell'art 169 perche'questo cita e sanziona espressamente i veicoli destinati al trasporto di persone nelle modalita' descritte,per me chiaramente,dal comma 7 ([:)]con simpatia Roby magari un giorno mi becchi e son dolori 167/169 che sia)
quote:Risposta al messaggio di landa inserito in data 14/02/2012 15:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Devi scriverlo nel modo giusto, copia qui
Emil
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 15/02/2012 01:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Una discussione pacata è proprio quello che mi fà continuare a scrivere, altrimenti avrei già lasciato[:D] Tornando al discorso. Forse il tuo dubbio nasce dal fatto che continui ad associare categorie di mezzi ai 2 art. mantre gli stessi si occupano esclusivamente di trasporto di cose o di persone su autoveicoli/veicoli a motore. Ancora altra fonte di confusione potrebbe essere causata dalla parte del comma 7 dove si indica oltre al nr. delle persone anche il carico max, e dove ci si potrebbe chiedere "come mai se i carichi sono già gestiti dal 167, si menzionano anche al 169?". Provo a spiegartelo con un esempio: Sono su strada e fermo un "veicolo"; caso 1)Il veicolo trasporta un nr. di persone oltre quelle consentite ed il carico complessivo eccede di conseguenza quello segnalato sul libretto. (è un caso contemplato nella prima parte del comma 7 art 169, pertanto lo sanziono in virtu di tale norma); caso 2)Il veicolo trasporta un nr. di persone oltre quelle consentite ma ciò nonostante il peso complessivo rientra nel peso consentito da libretto. (caso contemplato nella seconda parte del comma 7 art 169, pertanto lo sanziono in virtu di tale norma); caso 3)Il veicolo trasporta il giusto nr. ovvero meno persone di quelle consentite, ma il peso complessivo supera quello indicato nel libretto. E' ovvio in questo caso che il maggiore peso NON è dovuto al nr, di persone, ma alle "cose" trasportate (che possono essere dai bagagli agli accessori). Questo caso, consentimi di farti notare che NON è contemplato nei 2 casi indicati nel comma 7 del 169, che tra l'altro sono stati gia soddisfatti con i 2 casi precedenti, bensì è chiaramente gestito dal comma 2 o 3 dell'art. 167 (a seconda che il peso sia superiore o meno alle 10t), pertanto lo sanziono ai sensi di tale norma; Alla luce di quanto ti ho sopra esposto, trova anche fondamento "il titolo" dei 2 articoli che si riferiscono al trasporto di cose (167) o di persone (169). La prima parte del comma 7 del 169 ha ragione di esistere perchè? Perche altrimenti tale infrazione potrebbe essere sanzionata (in modo minore) dal 167 poichè si tratta di un eccesso di carico, invece (nell'art169 comma7)viene specificato che benche siamo in presenza di un peso maggiore di quello consentito, non si sanzione con il 167 ma con il 169 (piu cattivo)perche tale "sforamento di peso" è causato dal nr. di persone trasportate maggiore di quelle consentite. Se ti ho convinto sono contento (cosi magari viaggi piu tranquillo) altrimenti ... fammi chiamare da chi ti ferma.. che ci penso io[:D][:D][:D] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 15/02/2012 10:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Devo dire che quanto esposto i tuoi argomenti sono corretti, forse siamo arrivati alla quadratura del cerchio. Un utente tempo fa parlava anche di arrotondamento a 100kg (non ho idea se sia vero o no), il che porterebbe inosri mezzi ad essere "in regola" con un carico pari a 3699 Kg. 3500+5%= 3675= 3700 Kg. Rimango perplesso come mai il mio amico vigile di parla del 169 (Trasporto persone). Ma possibile che non ce ne sia uno cheha preso la multa?
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 15/02/2012 11:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'arrotondamento ai 100 kg, è dovuto solo allo strumento di pesa unica che, essendo tarato per le grosse quantità, arrotonda e si utilizza , mi sembra, solo per le masse rimorchiate. Per le pesature fatte sui singoli assi, che io sappia si parla di peso preciso (se ci pensi l'arrotondamento poi sarebbe un ulteriore "tolleranza"). Per il tuo amico vigile, semplicemente è un essere umano come tutti, e come tutti legge una norma è non è detto che la interpreti giustamente. Di fatto la contro-prova potresti averla solo subendo una sanzione ex art.169 e vincendo il successivo ricorso. Carissimi, considerate che chi è su strada è comunque un essere umano che può avere un "infarinatura" generale sull'enorme quantità di norme che ci regolano, con competenze maggiori sui casi maggiormente trattati, e con il bisogno di approfondire (come tutti) argomenti invece di piu raro utilizzo. Sono sicuro che se gli fai leggere quanto ho scritto, sarà sicuramente daccordo. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 15/02/2012 10:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Non so' come dirtelo,ma non sono d'accordo. Non sono affatto "confuso" ma la vedo diversamente. Sono d'accordo con te' quando dici che i due articoli si riferiscono al trasporto di persone(169) e al trasporto di cose(167) ; non ai veicoli che li effettuano tanto da pensare che il 169 sia applicabile anche agli autocarri. Ma il comma 3 e 7 citano e percio' coinvolgono direttamente i veicoli destinati al trasporto di persone. Il terzo caso da te' proposto ,cioe'il veicolo che traspota persone in misura uguale o inferiore al consentito ma supera il peso massimo consentito e' in difetto secondo l'art 169/7 perche'c'e' la norma specifica e nessuno ha accertato che l'eccesso sia cagionato necessariamente da un trasporto di cose ma che semplicemente si e' superati i valori consentiti; Come potrebbe succedere una cosa cosi'? per ex trasportando sul mio vecchio rimor 6 posti e omologato 33q.li (da solo ne pesava 32)5 corpulenti amici di mia conoscenza. Poi su chi e' piu' "cattivo" tra' tra 167 e 169 ci sarebbe tanto da dire ma basta darci un'occhiata(dipende dal grado di eccesso) Ho avuto in famiglia ,per un certo periodo, due Re..ult clio stesso anno stesso motore 1.9D ma una autovettura l'altra autocarro; beh ,credimi, i veicoli erano apparentemente uguali ma tecnicamente diversi . a volte le usavamo per caricare le stesse cose ,circa, ma i due veicoli si comportavano in maniera assai diversa La versione autocarro a pieno carico andava meglio icollata a terra e in assetto , l'altra si coricava sull'asse posteriore rollando vistosamente nelle curve. Anche i freni erano sovradimensionati nella versione autocarro ; il meccanico mi ha confermato le differenze tecniche. E' per questo motivo ,secondo me, che il legislatore ha voluto sanzionare diversamente 2 veicoli tecnicamente diversi; anche la vettura utilizzata per traspoto di cose(ex promiscuo) va sanzionata ai sensi dell'art 169 perche' tecnicamente rimane una M1. Gli amici presenti e interesati ,percio', faranno tesoro delle tue e ,modestamente,delle mie indicazioni . Poi le possibilita' di ricorso sono sempre possibili. Cordialmente Roby
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 15/02/2012 21:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> cito "cioe'il veicolo che traspota persone in misura uguale o inferiore al consentito ma supera il peso massimo consentito e' in difetto secondo l'art 169/7 " Secondo quale parte del 169/7 ? Il 7 comma del 169 prevede 2 condizioni, non una, non tre. La legge non prevede ulteriori casistiche perche il resto dei casi è contemplato dal 167. Il caso del tuo vecchio Rimor, non dovrebbe esistere in quanto non passerebbe la prima revisione con un numero di posti omologati relazionati al peso che dici. (ammazza !! 100 kg di carico utile per gasolio acqua suppellettili e persone ??[:D][:D][:D][8D][8D]). Se un mezzo cosi passa la revisione sarebbero problemi di chi l'ha fatta (anche se sò che purtroppo in Italia tutto è possibile [:D] visto che molti non controllano neanche il peso).[}:)][}:)] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 16/02/2012 08:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao ,allora,il comma 7 del 169 ,non a caso ha un'unica ipotesi sanzionatoria per due casistiche e cioe' quando si supera i valori di massa(derivato dal traspoto di persone e oggetti) ovvero il n° di persone trasportabili. Questo concetto e' espresso molto piu' chiaramente al 3° comma(precettivo)quando dice" Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli" . Quindi e ripeto anche se i veicoli di cat M1 sono ammessi al trasporto di cose, questo non cambia la categoria nella quale e' inserito l'autocaravan e non cambia la legislazione particolare che lo coinvolge(nel 169/3°e7°) Tutti e tre i casi da te citati sono riconducibili al comma 7 ,d'altro canto, lo stesso titolo dell'art 169 e' chiaro"Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore quindi per carico complessivo, citato al 3 comma,si intende l'insieme di queste 3 categorie. Certo se uno supera il N°di persone trasportabili e "il carico complessivo"(qualora sia accertato), si becca 2 atr 169/7°. Roby
quote:> Premesso che concordo sostanzialmente con le indicazioni di Chiodo64, Nebris e Pupo78, al dubbio manifestato da Chorus ho gia' provato a rispondereOriginally posted by chiodo64
... ribadisco l'eccesso di peso [sull'autocaravan, ndr] e' sanzionato dall'art. 169 e NON 167 CdiS ...Originally posted by nebris
Come scritto sopra forse è meglio sfatare il mito del 5%, infatti l'articolo del Codice che ci riguarda è il 169 e questo non parla di tolleranze.Originally posted by baronerosso
L'articolo è il 167 commi 1 e 2 lettera a) b) c) d) e recita così: ...Originally posted by nebris
Magari fosse così, lo crediamo tutti, io stesso fino a poco tempo fa ne ero convinto.Originally posted by baronerosso
Scusa se insisto ma l' art. 169 parla di sovrannumero di trasportati e non di pesi.Originally posted by nebris
... ps. Art. 167. parla di trasporto di coseid="red"> su veicoli a motore e sui rimorchi.Originally posted by davide67
Anche secondo me l'art.riguardante i pesi è il 167.Originally posted by nebris
... p.s. se leggete bene Art. 167 parla di trasporto di COSE.Originally posted by pupo78
Ciao Barone... purtroppo devo confermare che l'art. 167 c.2 del C.d.s. dice esplicitamente che l'articolo non si applica ai veicoli adibiti al trasporto di persone. Infatti le eccedenze di carico su questi veicoli sono sanzionate dall'art. 169.Originally posted by chorus
Personalmente non ho mai capito se ai camper si applica l'art. 167 o l'art. 169 del codice della strada.>
qui
nel corso della discussionehttps://forum.camperonline.it/t...
.quote:> Infatti anche in Italia si àpplica il margine di taratura per ogni strumento di misura (compreso evidentemente qualunque tipo di bilancia) nella percentuale riportata su un'apposita annotazione a corredo del singolo strumento. Pertanto, se rilevato in sovrappeso, all'autocaravan utilizzato nell'abituale destinazione di trasporto/alloggio di persone non pòssono applicarsi tolleranze/arrotondamenti (ex art. 167 CdS) ma soltanto il margine di taratura specifico per la bilancia impiegata per misurarne la massa.Originally posted by ezio55
... il punto è capire se questo, "benedetto" a questo punto..., 5% di tolleranza ci sia o no!Originally posted by nebris
Non c'è nessuna tolleranza! E non si tratta di opinioni ma di articoli di Legge,ovvero Art. 169 C.d.S.Originally posted by Grinza
L'unica cosa che possiamo contestare è la precisione della bilancia allora potrebbero applicare la franchigia, potrebbero.Originally posted by ezio55
Se in Svizzera ... hanno previsto una tolleranza del 3%, dovuta all'imprecisione della pesa, ..., teoricamente anche gli altri Stati avranno un qualche cosa di simile, o no>