quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 06/11/2009 14:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> premesso che la notifica è sempre valida anche se non ritiri l'atto. posso riferirti 2 fatti successi a 2 miei amici che si sono trovati nella tua stessa situazione. il primo è andato al comando dei vigili a far presente il fatto e questi hanno corretto il nome e gli hanno notificato un nuovo atto nei 150 giorni. il secondo invece, ha fatto ricorso e si è visto annullare il verbale "per difetto di notifica". ciao pino ps. un giorno che ho un pò di tempo di giro delle foto di divieti camper presenti a san benedetto del tronto per preparare una letterina ad hoc al sindaco.
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 06/11/2009 14:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se ho ben capito: COGNOME = giusto 1° NOME = giusto 2° NOME = sbagliato Indirizzo = giusto N. civico = giusto Se a quell'indirizzo non risulta residente una persona fisica (esempio un parente) che abbia lo stesso cognome, 1° e 2° nome, ecc, è molto probabile che quel verbale sia intestato a te. Se nessuno informa l'amministrazione dell'errore, il procedimento amministrativo continua per il suo corso........ Quindi ti consiglio di ritirare il verbale e di verificare attentamente l'esattezza dei seguenti dati indicati nell'atto: - Cognome, nome, data e luogo di nascita del trasgressore e/o obbligato in solido, luogo di residenza del tragressore e/o obbligato in solido; - tipo del veicolo (non è necessario la marca, il modello ed il colore); - targa del veicolo. Se non rilevi alcun errore o solo quello di cui sopra, tanto da constatare che la violazione è attribuibile inequivocabilmente al veicolo intestato a te, ti consiglio di pagare....
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 06/11/2009 17:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nome sbagliato, anche solo parzialmente, uguale difetto di notifica. Non ci possono essere dubbi! Hai fatto bene a non accettarla. Non ti sei riconosciuto, giustamente,nel destinatariio della notifica. Se invece l'avessi accettata.... Il provvedimento amministrativo potrà pure continuare, ma il dstinatario risulterà sempre inesistente ( sic!) e quindi , in assenza di altra notifica, questa volta corretta, non avrai nemmeno il fastidio di dovertene interessare !
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 08/11/2009 14:30:57 Nome sbagliato, anche solo parzialmente, uguale difetto di notificaid="red">. Non ci possono essere dubbi! [1]id="red"> ........................ Il provvedimento amministrativo potrà pure continuare, ma il dstinatario risulterà sempre inesistente ( sic!) e quindi , in assenza di altra notifica, questa volta corretta, non avrai nemmeno il fastidio di dovertene interessare ! [2]id="red">>> [1]id="red"> ....Peccato che in questa fase procedurale, del "difetto di notifica" ne è a conoscenza solo il diretto interessato, visto e considerato che l'agente postale ai sensi della Legge 20 novembre 1982 n. 890, ha semplicemente depositato un avviso di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale. Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente. Il mittente (comando accertatore) avendo ricevuto l'avviso dell'avvenuta giacenza considererà l'atto notificato a tutti gli effetti, dopodichè, oltrepassati i termini di pagamento o ricorso, procederà all'iscrizione a ruolo... [2]id="red"> .....Fino a che non ti giungerà la cartella esattoriale allo stesso indirizzo (con tanto di cognome e nome corretti).....
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 08/11/2009 18:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo è esatto. Elio Vita.
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 08/11/2009 21:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La notifica è considerata, nel caso in esame,come non avvenuta.
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 08/11/2009 22:46:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L. 20 novembre 1982, n. 890 Art. 8 .............. comma 2............ se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione. La notificazione si ha per eseguitaid="red"> decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. ..............id="size1">
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 09/11/2009 15:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:)]ciao pino
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/01/2010 18:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sei nel torto. La notifica in effetti deve considerarsi avvenuta regolarmente già la prima volta; infatti hai dichiararto di non accettarla "causa nome errato del destinatario". Ma tale dichiarazione contiene in sè il riconoscimento che il destinatario eri proprio tu.Come avresti potuto altrimenti parlare di nome errato? Avresti duvuto non accettarla con una dichiarazione tipo " non sono io il destinatario in indirizzo". Adesso rischi che il termine a quo sia quello della prima notifica. Sulle notifiche e sui difetti di notifiche si vincono o si ritardano i processi. A questo punto il mio consiglio è di pagare. Mi sorge un dubbio, però. Alcune volte sui documenti( carta di circolazione ecc.) compare una sola parte del nome. Io verificherei l'atto da cui discende il verbale. Sai, è assai difficile che si sbagliano, proprio perchè sanna che il minimo errore è pena di nullità per le notifiche. Mi piacerebbe sapere
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 16/01/2010 13:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi dispiace, ma la notifica è avvenuta ed ha esplicato i suoi effetti. E, ma non vorrei insistere, dovrebbe essere avvenuta già al primo tentativo. Purtroppo! Sono certo che il tuo avv. confermerà quanto da me detto. Il CF identifica il contribuente e non ha altro valore.