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aiuto: ricevuta notifica verbale con nome destina

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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 06/11/2009 alle: 14:57:32
Ho oggi ricevuto per posta una notifica di un verbale (multa) ma con indirizzo del destinatario errato (per la precisione nome destinatario sbagliato, il mio, perche' hanno sbagliato il "secondo" nome che ovviamente compare anche sul CF) quindi alla posta NON ho ritirato la raccomandata (senza firmare alcunche') e di conseguenza la raccomanfata ritornera' al mittente al termine del periodo di giacenza . Visto che non mi era mai successa una cosa simile, qualcuno sa cosa ora succedera' e puo' consigliarmi cosa fare? Ovvero non e' che per cause NON mie (in quanto per l'appunto il nome del destinatario non e' corretto) rischio qualcosa ? (p.e. multa aumentata per qualche motivo, o altro ?). Ovvero non e' che in ogni caso mi "conviene" ritirare tale raccomandata anche se il nome del destinatario e' errato ? Oppure e' meglio che la ritiri e presenti ricorso ? (essendo sbagliato il nome del destinatario... p.e. come farei a pagare la multa dovendo invece indirae il mio corretto nome ? e la stessa cosa penso valga anche per la eventuale detrazione punti in quanto se il multato non corrisponde con il patentato...) Grazie in anticipo per le eventuali risposte e consigli Ivanoid="blue">
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 06/11/2009 alle: 16:00:00
cfr.

http://poliziadistato.it/artico...

.
21
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 06/11/2009 alle: 16:50:30
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 06/11/2009  14:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> premesso che la notifica è sempre valida anche se non ritiri l'atto. posso riferirti 2 fatti successi a 2 miei amici che si sono trovati nella tua stessa situazione. il primo è andato al comando dei vigili a far presente il fatto e questi hanno corretto il nome e gli hanno notificato un nuovo atto nei 150 giorni. il secondo invece, ha fatto ricorso e si è visto annullare il verbale "per difetto di notifica". ciao pino ps. un giorno che ho un pò di tempo di giro delle foto di divieti camper presenti a san benedetto del tronto per preparare una letterina ad hoc al sindaco.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:15:26
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 06/11/2009  14:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ho ben capito: COGNOME = giusto 1° NOME = giusto 2° NOME = sbagliato Indirizzo = giusto N. civico = giusto Se a quell'indirizzo non risulta residente una persona fisica (esempio un parente) che abbia lo stesso cognome, 1° e 2° nome, ecc, è molto probabile che quel verbale sia intestato a te. Se nessuno informa l'amministrazione dell'errore, il procedimento amministrativo continua per il suo corso........ Quindi ti consiglio di ritirare il verbale e di verificare attentamente l'esattezza dei seguenti dati indicati nell'atto: - Cognome, nome, data e luogo di nascita del trasgressore e/o obbligato in solido, luogo di residenza del tragressore e/o obbligato in solido; - tipo del veicolo (non è necessario la marca, il modello ed il colore); - targa del veicolo. Se non rilevi alcun errore o solo quello di cui sopra, tanto da constatare che la violazione è attribuibile inequivocabilmente al veicolo intestato a te, ti consiglio di pagare....
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 06/11/2009 alle: 18:21:25
OK grazie a tutti Ivano PS: non e' una multa di divieto sosta con il camper (o almeno cosi' penso perche' il mittente e' la polstrada) [:0][:D]id="blue">

Modificato da IvanoPP il 06/11/2009 alle 18:38:08
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dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 06/11/2009 alle: 19:48:06
Ivano, potrebbe anche essere, non te lo auguro, un verbale per eccesso di velocità in tratti di strada con limite e/o autovelox. E' successo a me con il camper l'anno scorso. Verso Rapallo, in autostrada, vi era un tratto con limite max di 80 km/h ed io andavo a circa 90 tachimetrici! Vi era un autovelox a cui non ho fatto assolutamente caso, ed ero il veicolo che procedeva più lentamente! Dopo qualche tempo mi viene notificato il verbale che i miei colleghi della Stradale elevarono, ovviamente risalendo dal numero di targa. Anche se ero il più lento, ed anche se si era su un tratto dove quel limite era assurdo, ho ammesso la mia infrazione ed ho pagato con relativa sottrazione di punti. Quando si sbaglia bisogna pagare. Elio Vita.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 07/11/2009 alle: 16:49:08
Elio, hai visto giusto: multa per eccesso di velocita’ in autostrada (tratto che collega la A26 con la A4 nei pressi di Vercelli, limite 70 km/h per restringimento corsia , mia velocita’ 84 km/h in camper) E hai anche perfettamente ragione nel dire che se si sbaglia e’ giusto pagare, ma … a parer mio c’e’ da valutare se effettivamente nei singoli/specifici casi risulti effettivamente necessario usare gli autovelox oppure se vengono utilizzati solo per fare “cassa”. E in questo specifico caso , ho dei seri dubbi sulla necessita’ dell’uso dell’autovelox e cerco di spiegarne il perche’ : - quale premessa, per chi non conosce tale tratto autostradale posso dire che a parer mio e’ uno tra quelli meno trafficati che conosca, non ho mai trovato del traffico che si possa anche lontanamente definire sostenuto , quasi quasi si rischia di addormentarsi alla guida [|)]… pochissimo traffico anche quando p.e. si trovano code nei tratti autostradali liguri e di conseguenza traffico molto sostenuto sulla A26 sino alla deviazione per MI. - ora che ho fatto mente locale (ero di ritorno dalle vacanze estive dalla bellissima Sardegna, quindi doppio sigh [:(]) mi ricordo di tale restringimento dovuto prob a lavori di manutenzione stradale, ma anche ben mi ricordo che non c’era nessuna persona che stava lavorando (forse xche’ era domenica e pure a mezzogiorno) - come sempre il traffico era quasi assente, la vettura che mi precedeva era almeno a 100 mt , quella che mi seguiva pure… - e mi ricordo anche di aver notato una pattuglia della polstrada ferma sotto un cavalcavia… Ci tengo anche a dire che io presto sempre molta attenzione alla guida, non per nulla non ho mai causato incidenti in 30 anni di patente (ne ho solo subito 1 quanto un’auto mi ha tagliato la strada facendo inversione a U ad un semaforo [:(!] e quindi io l’ho centrata in pieno con la moto e meno male che andavo piano e quindi non sono nemmeno caduto dalla moto che si e’ “impiantata” nella portiera posteriore dell’auto e di conseguenza mi sono fatto poco a parte il fatto che ho dovuto rottamare la moto …). Cio’ detto una “foto” (giusta o ingiusta che sia [xx(]) e’ difficilmente contestabile, ma essendo vero che chi sbaglia paga in questo caso abbiamo sbagliato in due (io per aver superato il limite di “ben” 14 km/h , la polstrada nel redigere il verbale) [;)][}:)] E sinceramente se posso evitare di "regalare" 150 euro (in particolare in questo momento quando di soldini ce ne sono pochi, almeno per me...) per una "foto" che ritengo non utile al suo fine... Ivanoid="blue">
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Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 08/11/2009 alle: 14:30:57
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 06/11/2009  17:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nome sbagliato, anche solo parzialmente, uguale difetto di notifica. Non ci possono essere dubbi! Hai fatto bene a non accettarla. Non ti sei riconosciuto, giustamente,nel destinatariio della notifica. Se invece l'avessi accettata.... Il provvedimento amministrativo potrà pure continuare, ma il dstinatario risulterà sempre inesistente ( sic!) e quindi , in assenza di altra notifica, questa volta corretta, non avrai nemmeno il fastidio di dovertene interessare !

Modificato da Mirton il 08/11/2009 alle 14:37:16
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 08/11/2009 alle: 18:55:59
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 08/11/2009  14:30:57 Nome sbagliato, anche solo parzialmente, uguale difetto di notificaid="red">. Non ci possono essere dubbi! [1]id="red"> ........................ Il provvedimento amministrativo potrà pure continuare, ma il dstinatario risulterà sempre inesistente ( sic!) e quindi , in assenza di altra notifica, questa volta corretta, non avrai nemmeno il fastidio di dovertene interessare ! [2]id="red">>
> [1]id="red"> ....Peccato che in questa fase procedurale, del "difetto di notifica" ne è a conoscenza solo il diretto interessato, visto e considerato che l'agente postale ai sensi della Legge 20 novembre 1982 n. 890, ha semplicemente depositato un avviso di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale. Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente. Il mittente (comando accertatore) avendo ricevuto l'avviso dell'avvenuta giacenza considererà l'atto notificato a tutti gli effetti, dopodichè, oltrepassati i termini di pagamento o ricorso, procederà all'iscrizione a ruolo... [2]id="red"> .....Fino a che non ti giungerà la cartella esattoriale allo stesso indirizzo (con tanto di cognome e nome corretti).....
18
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 08/11/2009 alle: 21:52:41
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 08/11/2009  18:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo è esatto. Elio Vita.
17
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 08/11/2009 alle: 22:46:38
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 08/11/2009  21:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La notifica è considerata, nel caso in esame,come non avvenuta.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 09/11/2009 alle: 15:33:42
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 08/11/2009  22:46:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L. 20 novembre 1982, n. 890 Art. 8 .............. comma 2............ se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione. La notificazione si ha per eseguitaid="red"> decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. ..............id="size1">
21
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 09/11/2009 alle: 17:08:46
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 09/11/2009  15:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]ciao pino
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/01/2010 alle: 18:50:17
Evoluzione della vicenda ... Il verbale che mi era stato notificato tramite servizio postale lo avevo respinto (rinviato al mittente) facendo scrivere dall'impegato postale "causa nome errato del destinatario". Ebbene oggi il verbale mi e' stato di nuovo notificato ma questa volta tramite i Vigili Urbani del mio comune di residenza (ma di nuovo con nome, o meglio secondo nome, errato) e questa volta l'ho ritirato. Quindi ora non mi rimane che decidere se presentare o meno ricorso presso il GdP (spendendo ulteriori 38 euro come da nuova legge in vigore dal 1/1/2010 [:(!] ...) oppure presso il Prefetto (secondo voi cosa e' meglio ?) per "difetto di notifica". Voi che ne (ri)dite ? Magari in questi gg sento anche un mio amico Avv ... Ivanoid="blue">
17
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 15/01/2010 alle: 23:19:38
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/01/2010  18:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei nel torto. La notifica in effetti deve considerarsi avvenuta regolarmente già la prima volta; infatti hai dichiararto di non accettarla "causa nome errato del destinatario". Ma tale dichiarazione contiene in sè il riconoscimento che il destinatario eri proprio tu.Come avresti potuto altrimenti parlare di nome errato? Avresti duvuto non accettarla con una dichiarazione tipo " non sono io il destinatario in indirizzo". Adesso rischi che il termine a quo sia quello della prima notifica. Sulle notifiche e sui difetti di notifiche si vincono o si ritardano i processi. A questo punto il mio consiglio è di pagare. Mi sorge un dubbio, però. Alcune volte sui documenti( carta di circolazione ecc.) compare una sola parte del nome. Io verificherei l'atto da cui discende il verbale. Sai, è assai difficile che si sbagliano, proprio perchè sanna che il minimo errore è pena di nullità per le notifiche. Mi piacerebbe sapere

Modificato da Mirton il 16/01/2010 alle 00:08:22
17
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 16/01/2010 alle: 00:17:42
Ivano (ciao!)... quello che conta è i tuoi cognome e nome(i) che compaiono sul tuo codice fiscale, altre denominazioni non sono riconducibili a te, se questo è valido per il fisco, dev'essere valido per tutti. Per me non avesti dovuto ritirare neanche la seconda volta. L'anno scorso, per un errato indirizzo, non ho pagato la multa della moglie ([:(!]), proprio perchè il tempo di prescrizione non si è interrotto e l'andirivieni ha portato via quei 30 giorni che mi sono serviti. A questo punto puoi solo cercare di controllare le foto, ma ... mi sa che il soldo è andato. Bye
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 16/01/2010 alle: 13:08:15
Il punto e' proprio che il mio nome (cosi' come indicato in tutti i documenti che si riferiscono a me tra cui CI, patente, CF, libretto di circolazione, ...) presente in tutti i documenti redatti dagli uff della polstrada (verbale, avvisi di notifica e anche nollettino prestampato di pagamento) non corrisponde al mio CF. Appena riesco a sentire il mio amico Avv vi faccio sapere. Ivanoid="blue">
17
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/01/2010 alle: 13:51:36
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 16/01/2010  13:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace, ma la notifica è avvenuta ed ha esplicato i suoi effetti. E, ma non vorrei insistere, dovrebbe essere avvenuta già al primo tentativo. Purtroppo! Sono certo che il tuo avv. confermerà quanto da me detto. Il CF identifica il contribuente e non ha altro valore.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 20/01/2010 alle: 19:12:14
L'amico Avv. mi ha consigliato di non ricorrere perche' l'errore potrebbe essere considerato solo di "battitura". Ivanoid="blue">
18
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 20/01/2010 alle: 20:43:31
Senza voler essere polemico ( o almeno solo un pochino polemico), questo caso dimostra come mai anche le cose più piccole in Italia possono durare anche anni. Nella nostra nazione si concedono troppe "garanzie formali" (quelle che vanno oltre la normale decenza)che permettono ai cittadini e agli avvocati di infilarsi nel marasma dei cavilli da azzeccagarbugli. Tutto questo provoca caos e da la possibilità a chi sbaglia di farla franca.[}:)] Mi perdoni IvanoPP per questa considerazione perchè ho sempre letto volentieri e ho spesso condiviso le idee da lei stesso esposte inerenti le "lotte e proclamazioni" per una vita in camper di tutto rispetto. Questa però non la condivido. Quando si è consapevoli di aver sbagliato se ne pagano le conseguenze...ed in questo caso non sono certo conseguenze gravi. Se sono andato OT chiedo scusa.

Modificato da lolialevi il 21/01/2010 alle 08:06:04
16
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 20/01/2010 alle: 21:49:09
se hai sbagliato è giusto pagare. ad esempio: gli eccessi di velocità, spesso, causano feriti e morti. ma se una persona viene multata, chiaramente è un ingiustizia, egli non avrebbe mai causato un incidente... ma se la parte lesa fosse un suo famigliare? la gente è così purtroppo.
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