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dani1967
dani1967
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03/09/2007 31243
Inserito il 03/04/2009 alle: 09:27:50
Faccio subito una premessa: non intendo parlare di quanto alcool si può bere per guidare in quanto voglio bere il massimo possibile. Ritengo come tutti che si debba guidare alcool-free, e il poco alcol che bevo in viaggio lo faccio a camper in sosta quando so che ci metterò una notte di sonno in mezzo. QUello che scrivo quindi è sopratutto per curiosità, sapendo tra l'altro che qui frequenta un rapp. delle forze dell'ordine, che avrà direttamente o indirettamente esperienze sull'uso dell'etilometro. Mi pare interessante capire quale è la misura che può farti incappare in sanzioni magari per distrazione. Pongo alcuni casi tipici: la fetta di torta con il pan di spagna irrorato, il moncherì, il brasato al barolo. Un'altra cosa che mi incuriosiva è la reale rappresentatività di quei robi che vendono per misurare il grado alcolemico: esistono delle prove sulla loro reale rappresentatività ? Infine, se per caso capitasse di bere un qualcosina a pranzo (cosa, ripeto, che non faccio MAIid="red"> se devo guidare), quanto tempo conviene lasciare passare ? esistono tabelle alcool assunto/tempo di recupero ? E' solo una mia idea o è vero che due passi aiutano di più che stare svaccato su una sedia ? (ma sarà giusto postare su norme o è meglio comportamenti ? boh, lascio la libertà ai mod. di spostare se ritengono...)

Modificato da dani1967 il 03/04/2009 alle 09:29:44
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safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 03/04/2009 alle: 23:09:25
Il problema è assai complesso e non si può di certo risolvere in due righe: iniziamo con il dire che il dosaggio dell’alcol etilico nel sangue non deve superare lo 0,5 g/l poiché al di sopra di tale soglia inizia la diminuzione dei freni inibitori per azione dell’alcol sulla corteccia cerebrale con euforia, loquacità, riduzione dei riflessi e delle facoltà di critiche. Occorre premettere che i tassi di alcol ematico variano chiaramente in funzione del sesso, età, peso, se hai mangiato o se sei a stomaco vuoto. Non aver paura, la tua “fetta di torta con il pan di spagna irrorato, il moncherì, il brasato al barolo” non porta a livello di alcol ematico con soglie superiori allo 0,5 g/l a meno che tu non ne mangi una quantità industriale. Per quanto riguarda l’etilometro, questo è uno strumento preciso, ma come ogni strumento può dare dei falsi positivi. Mi spiego meglio: l’etilometro registra la concentrazione di alcol nell’aria espirata pertanto se tu esci dall’autogrill dove hai appena bevuto una birra piccola da 33 cc (pertanto con dosaggio ematico inferiore allo 0,5 g/l) e ti ferma dopo 100 m. la stradale, è POSSIBILE che l’etilometro registri un valore non corrispondente al reale dosaggio ematico, poiché il tuo alito avrà un alta concentrazione di alcol (ecco perché sono previste due rilevazioni a distanza di 5 minuti l’una dall’altra). Pertanto, se sei sicuro di quanto hai bevuto, chiedi il dosaggio ematico con il prelievo di sangue. Credo cmq che dovendo guidare possiamo e dobbiamo astenerci dal bere, anche una semplice birra piccola od un bicchiere di vino, per la nostra incolumità, per quella dei nostri familiari e quella degli altri e non dimenticate che le sanzioni sono molto pesanti (ma secondo me non sono mai abbastanza) poiché per dosaggi superiori allo 0,5 g/l vi è la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi che si innalza sino a 2 anni per valori superiori all’1,5 g/l caso in cui, tra l’altro, è previsto l’arresto ed un ammenda sino a 6000 €. Ma non tutti sanno che con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Ai medici della commissione medico-legale, istituita ai sensi del comma 4 art. 119 CdS presso la ASL, è affidato il compito di valutare nelle persone che assumono sostanze alcoliche, la loro idoneità a guidare senza pericoli e tra gli strumenti di valutazione vi è l’effettuazione di analisi di laboratorio tra cui il dosaggio della transferrina carboidrato carente (CDT). Questa analisi consente di identificare assunzioni di alcol di circa 14 giorni. Infatti in caso di astensione dall’alcol il valore della CDT si normalizza in 14/17 giorni. Pertanto per una birra di troppo oltre ai rischi per la incolumità personale, non si dovrà toccare alcol per almeno 15-17 giorni. Lascio ad altri aggiungere quello che mi sono dimenticato. Ciao massimo
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elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/04/2009 alle: 08:53:38
Sentivo ieri sera in televione che il valore minimo ammissibile scenderà a 0.2 g/l da 0.5 g/l; per alti valori (mi pare maggiori di 1.5 g/l) c'è la confisca del mezzo; confisca, non sequestro! La confisca comporta, oltre alla perdita definitiva del mezzo, l'incarico di custode del mezzo (responsabile della custodia) e, alla successiva asta pubblica, non può partecipare nè il proprietario nè i suoi familiari. Quindi, camper o macchina che sia, pensarci sempre prima: d'un bicchiere di vino qualche volta si può fare a meno; volendo, si potrà recuperare quando non c'è da guidare. Elio
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maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/04/2009 alle: 15:26:44
Mi inserisco nelle risposte al topic non per dare spegazioni o analisi in merito perchè già professionalmente trattate da chi mi ha preceduto, ma per segnalare una analisi "sul campo" effettuata dall'ACI e pubblicata la scorsa estate sul suo mensile "L'Automobile" -( spero che non sia presa per pubblicità, non è mia intenzione)- che ha rilevato il tasso alcolico subito dopo un pasto in un ristorante autostradale da un gruppo di persone che per sesso, peso, età, corporatura, cibo consumato e tipo di alcool ingerito erano variamente assortite. I risultati sono stati sorprendenti perchè i valori evidenziati erano veramente imprevedibili, e, a conti fatti, danno ragione ai sostenitori ( io compreso ) che chi guida deve astenersi in modo tassativo dal bere alcolici ( e anche da assumere droghe) ! In questo momento non ho a portata di mano il fascicolo, ma se riesco a trovarlo cercherò di riassumerlo e postarlo, e penso che gli autori sarebbero contenti che, ai fini della sicurezza, vengano citati. Cordiali saluti. Max.
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Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 04/04/2009 alle: 18:02:51
IO ringrazio iddio che nonostante i Km percorsi dai 19 ai 47 anni sono ancora sano([:o)]) e salvo!! Senza queste leggi ci saremmo prima o poi tutti schiantati... [:D][:D][:D] Kimbonet PS forse si sta esagerando/strumentalizzando un po'??? o esagero io??
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safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 04/04/2009 alle: 19:13:04
quote:Originally posted by kimbonet
IO ringrazio iddio che nonostante i Km percorsi dai 19 ai 47 anni sono ancora sano([:o)]) e salvo!! Senza queste leggi ci saremmo prima o poi tutti schiantati... [:D][:D][:D] Kimbonet PS forse si sta esagerando/strumentalizzando un po'??? o esagero io?? >
>

http://addiction.blogosfere.it/...

Se secondo tè si tratta di strumentalizzazione.... che tristezza!!!!!! su certe cose non si scherza massimo
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stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 04/04/2009 alle: 21:34:51
quote:Originally posted by safed
quote:Originally posted by kimbonet
IO ringrazio iddio che nonostante i Km percorsi dai 19 ai 47 anni sono ancora sano([:o)]) e salvo!! Senza queste leggi ci saremmo prima o poi tutti schiantati... [:D][:D][:D] Kimbonet PS forse si sta esagerando/strumentalizzando un po'??? o esagero io?? >
>

http://addiction.blogosfere.it/...

Se secondo tè si tratta di strumentalizzazione.... che tristezza!!!!!! su certe cose non si scherza massimo
>
>Secondo il mio modesto parere si strumentalizza, eccome.Giusto i limiti,ma si stà facendo di tutta l'erba un fascio.Ma volete paragonare un comune lavoratore che al mezzogiorno si ferma in una bella trattoria e durante il pasto si beve un bicchiere di vino da uno che la sera esce,gira tutta la notte tra bar e discoteche a bere di tutto e poi combina quello che combina?Cominciamo a punire sul serio chi guida veramente ubriaco e commette disastri,poi mettiamo di mezzo anche gli altri.
sergiozh
sergiozh
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Inserito il 04/04/2009 alle: 22:40:45
io raccomando di non fare come quella signora in svizzera che è andata in polizia per chiedere un'informazione e il poliziotto notando che le puzzava un po' il fiato le ha fatto il test etilico. Risultato: ritiro immediato della patente [;)] la signora 50antenne aveva il 2.2 permille d'alcool

Modificato da sergiozh il 06/04/2009 alle 02:12:19
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safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 04/04/2009 alle: 22:57:11
Caro Stralis, nessuno vuole criminalizzare il povero lavoratore che si beve un bicchiere di vino al pasto anche perché probabilmente raggiunge a mala pena lo 0,5 gr/l e sono d’accordo con tè quando dici “cominciamo a punire sul serio chi guida veramente ubriaco e commette disastri”. Tuttavia, non bisogna essere necessariamente “veramente ubriachi” per commettere disastri. Quello stesso lavoratore che magari ha bevuto un bicchiere di vino in più, nel momento in cui si mette alla guida le sue capacità critiche, a maggior ragione con un tasso superiore allo 0,5 gr/l, vengono ridotte e, cosa più importante in chi guida anche i riflessi vengono intaccati. E’ ovvio che le capacità critiche in chi ha bevuto uno o due bicchieri di vino dopo un pasto sono in parte mantenute, ma a volte può succedere che in un determinato momento ed in una determinata situazione una riduzione di tali capacità sia sufficiente a non consentirti di fermare il tuo mezzo in tempo con conseguenze che possono variare dal tamponamento banale sino a casi molto gravi. Lo conosci il famoso motto, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Ed allora bisogna mettere dei paletti. Pensa che in alcuni paesi nordici (per fortuna la nuova riforma della sicurezza stradale lo prevederà sia per i neo patentati minori di 21 anni che per gli autisti di professione) il tasso alcolimetrico deve essere pari a 0 g/l, proprio perché PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE. massimo
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giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 05/04/2009 alle: 10:23:37
Sacondo me è sbagliato il modo in cui vengono date le notizie in caso di incidenti causate da persone che hanno bevuto. "Ubriaco fradicio causa incidente" Ecco, in questo modo chiunque, dopo avere bevuto per esempio al ristorante, si metterà alla guida tranquillo pensando "io non sono ubriaco fradicio". Eppure è a rischio perché i riflessi sono molto ma molto inferiori nche con poco alcool e la cosa peggiore è che non ci si rende conto, e questo rende sicuri e spavaldi in un momento in cui ci vuole maggiore attenzione.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 05/04/2009 alle: 10:44:54
Notizie errate, falsi positivi,.... ....direi anche positivi senza sapere di esserlo!!!! È un problema che talvolta mi è accaduto. Premetto che non bevo mai alcolici, non perché non mi piacciono, ma perché mi piace il vino a tavola di grande qualità. Siccome da un lato costa caro, dall'altro non bevo mai più di mezzo bicchiere (quando esagero arrivo al massimo ad un bicchiere completo), una bottiglia pagata cara potrebbe durare parecchi giorni ma dopo un paio il vino non ha più lo stesso sapore.... quindi rinuncio al bere a tavola. Il problema, dicevo, spesso sta proprio nelle composizioni di alcuni cibi o dolcetti. Il tasso sale parecchio anche di fronte a piccole quantità. Per dirne una a me gira la testa già dopo solo due "mon cherì"!!!. il "mon cherì" contiene palesemente cherry, ma non tutti i cioccolatini sono così chiari nel far capire che hanno buone componenti alcoliche!!! Stessa cosa per torte e altri tipi di dolci. Non sempre si sa quanto alcol effettivamente si sia ingerito! E la legge, giustamente, è inflessibile! Ciao
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safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 05/04/2009 alle: 11:57:16
Ribadisco quanto sopra detto la “fetta (quindi 1) di torta con il pan di spagna irrorato, il moncherì (quindi 1), il brasato al barolo” non porta a livello di alcol ematico con soglie superiori allo 0,5 g/l a meno che tu NON NE MANGI UNA QUANTITÀ INDUSTRIALE. Il caso della donna trentina a cui è stata ritirata la patente aveva mangiato un notevole numero di cioccolatini (non 1 o 2) al liquore 'Mon cheri' motivo per il quale l'alcoltest ha rivelato un tasso alcolemico di 1,1 g/litro oltre il doppio del consentito ed infatti è stata fermata non per un normale controllo ma per un incidente. Non perché stai mangiando un cioccolatino al liquore sei esente dagli effetti dannosi dell’alcol. L’alcol nascosto in alcuni prodotti alimentari è subdolo ma sempre di alcol si tratta e come giustamente ha detto il Prof.: la legge è inflessibile. Bisogna sempre stare attenti alle quantità. Ciao massimo
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dani1967
dani1967
rating

03/09/2007 31243
Inserito il 05/04/2009 alle: 22:43:50
quote:Originally posted by safed
Caro Stralis, nessuno vuole criminalizzare il povero lavoratore che si beve un bicchiere di vino al pasto anche perché probabilmente raggiunge a mala pena lo 0,5 gr/l e sono d’accordo con tè quando dici “cominciamo a punire sul serio chi guida veramente ubriaco e commette disastri”. Tuttavia, non bisogna essere necessariamente “veramente ubriachi” per commettere disastri. Quello stesso lavoratore che magari ha bevuto un bicchiere di vino in più, nel momento in cui si mette alla guida le sue capacità critiche, a maggior ragione con un tasso superiore allo 0,5 gr/l, vengono ridotte e, cosa più importante in chi guida anche i riflessi vengono intaccati. E’ ovvio che le capacità critiche in chi ha bevuto uno o due bicchieri di vino dopo un pasto sono in parte mantenute, ma a volte può succedere che in un determinato momento ed in una determinata situazione una riduzione di tali capacità sia sufficiente a non consentirti di fermare il tuo mezzo in tempo con conseguenze che possono variare dal tamponamento banale sino a casi molto gravi. Lo conosci il famoso motto, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Ed allora bisogna mettere dei paletti. Pensa che in alcuni paesi nordici (per fortuna la nuova riforma della sicurezza stradale lo prevederà sia per i neo patentati minori di 21 anni che per gli autisti di professione) il tasso alcolimetrico deve essere pari a 0 g/l, proprio perché PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE. massimo >
> Io il problema che mi pongo è un'altro. In 24 anni di patente in Italia non ho MAI subito un controllo alcolemico. E sulla strada ci sto molto. MAI. Ora, che differenza mi fa se il limite è 0.2 o 0.5, se so di poter bere e che verosimilmente MAI verrò controllato ? Se vado al ristorante e mi offrono un bicchiere di barolo, lo bevo e basta. A fronte di statistiche che mostrano un numero crescente di incidenti alcool correlati piuttosto che diminuire i limiti sarebbe più opportuno aumentare i controlli. Abitualmente, in autorstrada, vedo persone scendere da mezzi pesanti e prendere l'amaro, il bianchetto o il martini. E poi risalgono su mezzi di svariate tonnellate. Cominciamo a discutere di quelli che si mettono alla guida dopo aver tracannato un superalcolico a stomaco vuoto, magari con livelli superiori a 1.5. Dopo aver risolto questo problema giustamente discutiamo sulla differenza di alterazione dei riflessi tra 0.2 e 0.5, discussione nobilissima e interessantissima, peraltro. Vale lo stesso per i limiti di velocità: a fronte di ragazzini che si spalmano perchè vanno ai 180 km/h sulle statali, cosa serve portare un limite dai 90 ai 70 ?? Perchè indurire i limiti invece che aumentare i controlli e mirarli ai comportamenti più scorretti ? Io comunque se devo guidare ne bevo alcolici ne mangio pesante. Anche la digestione mi fa venire un sonno della madonna ..... Nessuna notizia sui tempi e modi di riassorbimento ?
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safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 06/04/2009 alle: 11:29:44
La cosa è piuttosto complessa: l’alcol viene assorbito a livello gastrico ed intestinale. L’assorbimento gastrico è influenzato da diversi fattori tra cui lo stato di replezione: è noto che l’assorbimento dell’alcol si verifica più lentamente a stomaco pieno. Ad es. 40 g. alcol assunti a digiuno (due o tre bicchieri di vino) determinano una concentrazione ematica di 0,8 g/l mentre a stomaco pieno (proprio per il suo rallentato assorbimento) si raggiunge il valore di 0,4 g/l. L’assorbimento poi prosegue a livello intestinale ove non è influenzato da eventuale presenza di materiale. L’assorbimento si differenzia da individuo ed individuo e si completa, in genere tra le 2 e le 6 ore. Per quanto riguarda il metabolismo il ritmo di ossidazione dell’alcol è lineare nel tempo e non dipende dalla sua concentrazione. E’ stato calcolato un coefficiente detto di Widmark che può servire per calcolare le concentrazioni ematiche intempi antecedenti a quello cui si riferisce il valore alcol emico ottenuto per il campione prelevato. Praticamente questo coefficiente è una costante secondo la quale ogni organismo eliminerebbe una quantità di alcol compresa tra tra 0,1 – 0,2 g/l con una media di 0,15 g/l, ma non è sempre così ad esempio per valori molto bassi (sotto 0,2 g/l) o molto elevati (2,5- 3 g/l) il metabolismo dell’alcol non è più in funzione lineare del tempo, ma è da correlare alla concentrazione ematica. In pratica determinare il valore alcol ematico di un soggetto dopo qualche ora, l’uso del coefficiente non darebbe certamente dei valori affidabili. Ciao Massimo

Modificato da safed il 06/04/2009 alle 11:31:33
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Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 10/04/2009 alle: 12:00:57
quote:...Vale lo stesso per i limiti di velocità: a fronte di ragazzini che si spalmano perchè vanno ai 180 km/h sulle statali, cosa serve portare un limite dai 90 ai 70 ?? Perchè indurire i limiti invece che aumentare i controlli e mirarli ai comportamenti più scorretti ? Io comunque se devo guidare ne bevo alcolici ne mangio pesante. Anche la digestione mi fa venire un sonno della madonna ..... Nessuna notizia sui tempi e modi di riassorbimento ?...>
> Sante parole, e per allargare il discorso, vogliamo mettere chi usa farmaci che possono rendere il riflesso piu' lento?? o chi non passa un buon "momento" e si distrae, e non dovrebbe assolutamente guidare perche' in condizioni psicofisiche inaccettabili??? per non parlare dei telefonini... Allora pian piano sto arrivando ad una conclusione, forse sarebbe meglio avere veicoli ultra comodi, ultra sicuri e parsimoniosi ma facendo pagare il prezzo alla velocità, andando al max a 80/90, chissà se potrebbe essere una strada percorribile! Saluti e Auguri a tutti Davide
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dani1967
dani1967
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03/09/2007 31243
Inserito il 28/04/2009 alle: 12:05:42
Riprendo l'argomento per raccontare una cosa che ho visto, fermo ad un autogrill, il venerdì sera prima di pasqua. Stavo cenando vicino ad una serie di tir, e c'erano tre-quattro autisti che si stavano tracannanado decine di latte di birra. Avevano il panzone da troppe bevande, e l'occhio allegro. In poche ore le strade avrebbero chiuso, per cui finita la pausa avrebbero dovuto riprendere a guidare tirando il massimo per arrivare in tempo; credo che i prefestivi siano i giorni peggiori per chi fa quel lavoro. Sono sempre sconvolto dal fatto che negli autogrill gli alcolici vengono rifiutati solo ai minori, che sono gli unici che potrebbero (dal punto di vista della sicurezza stradale, non dalla salute), ammazzarsi di alcol. Nel medesimo autogrill, o in quello prima, non ricordo, non ho trovato un succo di frutta negli scaffali ma in compenso era pieno di ogni genere di alcolici. Quando ho ripreso a viaggiare, in mezzo a tutti i mezzi pesanti infuriati per arrivare prima della chiusura, ero senza dubbio perplesso ...
sgalfo
sgalfo
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Inserito il 29/04/2009 alle: 17:59:23
quote:Originally posted by dani1967
Riprendo l'argomento per raccontare una cosa che ho visto, fermo ad un autogrill, il venerdì sera prima di pasqua. Stavo cenando vicino ad una serie di tir, e c'erano tre-quattro autisti che si stavano tracannanado decine di latte di birra. Avevano il panzone da troppe bevande, e l'occhio allegro. In poche ore le strade avrebbero chiuso, per cui finita la pausa avrebbero dovuto riprendere a guidare tirando il massimo per arrivare in tempo; credo che i prefestivi siano i giorni peggiori per chi fa quel lavoro. Sono sempre sconvolto dal fatto che negli autogrill gli alcolici vengono rifiutati solo ai minori, che sono gli unici che potrebbero (dal punto di vista della sicurezza stradale, non dalla salute), ammazzarsi di alcol. Nel medesimo autogrill, o in quello prima, non ricordo, non ho trovato un succo di frutta negli scaffali ma in compenso era pieno di ogni genere di alcolici. Quando ho ripreso a viaggiare, in mezzo a tutti i mezzi pesanti infuriati per arrivare prima della chiusura, ero senza dubbio perplesso ... >
> Ciao,tutto vero però secondo me il discorso dell'alcool che si faceva prima (etilometro-percentuali)non è molto giusto perchè è troppo soggettivo.Mi spiego dipende molto dal fisico che uno ha,non a tutti l'ingestione di alcoolici procura i medesimi effetti.Sarebbe molto più giusto invece fare un test psicofisico per vedere le reali condizioni di chi guida.Faccio un esempio un mio conoscente 80/90kg quando si fa un pranzo la bottiglia non la vede neanche passare,eppure quando devo viaggiare al ritorno scelgo lui perchè nella guida è impeccabile(MOLTO meglio di tanti astemi)In tanti anni di patente non mai avuto incidenti e in più guida anche il camion.Un'altra cosa molto importante è il rilascio della patente di guida:quanti sanno realmente guidare dopo aver fatto l'esame? Ciao.
16
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 14/05/2009 alle: 23:17:04
La guida sotto l'influenza dell'alcool è regolamentato dall'articolo 186 del C.d.S.e prevede quanto segue: 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera . La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art.32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art.187. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c), primo periodo. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8. NOTA: Per completezza si trascrive il contenuto dell’art. 6, commi 2-5, e dell’art.6-bis D.L. 03/08/2007 n.117, convertito con modificazioni con legge 2.10.2007, n.160: Art.6 Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. 1. omissis 2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2. Art.6-bis Fondo contro l’incidentalità notturna 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna. 2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, vìola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo. 5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per poter misurare correttamente il livello di alcool, bisogna tenere in considerazione che il nostro organismo assorbe tutto l’alcool ingerito dopo circa 1 ora e che, essendo molto lento il suo metabolismo, resta in circolo per molte ore diminuendo pian piano (10 – 15 ml di alcol all’ora). La proprietà più importante dell’etanolo per cui può essere rilevato nell’espirazione umana è che quando il sangue contenente l’alcool attraversa la zona dei polmoni espelle attraverso la respirazione parte di esso, che è sempre proporzionale alla quantità presente in quel momento nel sangue. Per questo motivo analizzando la quantità di alcool etilico espulso con la respirazione si può misurare il livello di alcolemia. È possibile calcolare in modo approssimativo il proprio tasso di alcolemia, basta usare questa formula dove Ga = Grado alcolico della bevanda V = volume della bevanda ingerito (in ml) P = peso corporeo (in kg) K = coefficiente di diffusione Quest’ultimo varia a seconda del sesso. M = 0.73 – F = 0.66 Tasso Alcolico g/l = [(Ga x V x 0.008) x 1.055 ] / (P x K) dove la costante 1.055 è il peso specifico del sangue. Un altro fattore che influenza il tasso alcolemico è la presenza di tessuto adiposo (grasso). Infatti si è notato che negli individui più grassi, a parità di alcool ingerito e di peso corporeo hanno un livello di alcolemia maggiore rispetto ad uno più magro. Questo perché il grasso occupa spazio e quindi si ha meno acqua in corpo e l’alcol quindi è più concentrato. Prolisso ma spero esaustivo. ciao a tutti
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safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 15/05/2009 alle: 11:50:22
quote:Originally posted by pupo78 ... Un altro fattore che influenza il tasso alcolemico è la presenza di tessuto adiposo (grasso). Infatti si è notato che negli individui più grassi, a parità di alcool ingerito e di peso corporeo hanno un livello di alcolemia maggiore rispetto ad uno più magro. Questo perché il grasso occupa spazio e quindi si ha meno acqua in corpo e l’alcol quindi è più concentrato. Prolisso ma spero esaustivo. ciao a tutti >
> tutto corretto. Una precisazione: l'alcool è meno solubile nel grasso ed è questo il motivo per il quale nelle persone obese avrò una concentrazione maggiore nel sangue. Ora, è vero che gli uomini hanno, rispetto alle donne, più acqua nel corpo e quindi l’alcol è più concentrato nel sangue di una donna che consuma la stessa quantità di bevande rispetto ad un uomo, tuttavia è da aggiungere che le donne (non me ne vogliano) sono più piccole degli uomini ed hanno una maggior quantità di tessuto adiposo, con conseguente tasso acolemico maggiore e se a tale condizione aggiungiamo che le donne hanno meno enzimi per la metabolizzazione di alcol nello stomaco e nel fegato, ci spieghiamo perchè le nostre consorti sopportano meno l'alcol. Morale, non mettete una donna al volante solo perchè ha bevuto meno di noi.[:D] ciao massimo
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