quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 25/11/2009 13:37:13 (> Stesso mio dubbio/domanda che ho posto in altri 3D (p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
) tre settimane fa in Liguria, ho parcheggiato vicino al mare. Mi sono allontanato un'ora e al rientro ho trovato con sorpresa l'avviso per una ammenda di oltre 200 euro, per avere contravvenuto all'art 1161 comma 2 del codice navale. Ho fatto un giro in zona ma di cartelli che mi avvisavano del divieto non ne ho trovati. Chiedo se a qualcuno è capitato fatto analogo e se è regolare trovare avviso di ammenda pur non essendoci cartelli che ti avvisano del divieto>
https://forum.camperonline.it/#...
, ma a cui “pare” non esistere risposta) ovvero “ma come si fa a determinare con CERTEZZA se un luogo e’ soggetto o meno all’applicazione del CdS ? ovvero come viene indicato e riconosciuto ? ovvero una strada/parcheggio p.e. "bianco" dove normalmente circolano/sostano auto/moto/etc e' assoggettata o meno al CdS ? oppure tutte le volte si telefona in comune o per meglio dire all’ente proprietario ?" ovvero e p.e. “sto percorrendo una strada asfaltata, statale/provinciale/comunale, e ad un certo punto svolto imboccando una strada bianca che conduce a un parcheggio anch’esso bianco dove ci sono delle automobili/moto in sosta; l’unico cartello che ho visto strada facendo indica il “divieto di campeggio” : posso quindi in tal luogo SOSTARE (e nb NON campeggiare) con il camper cosi’ come fanno le auto/moto ?” E anche se la situazione da te descritta immagino sia diversa (per il fatto che in Liguria di strade/parcheggi bianchi ce ne sono poche) il concetto e' invece uguale. Cio’ detto, in tal luogo dove hai preso la multa sostavano anche altri veicoli (auto, moto, …) ? Se SI sai se sono stati anch’essi multati ? Ivanoid="blue">quote:> Hai invece trovato segnali stradali (ex CdS) che consentivano la sosta al tuo veicolo? L'argomento e' stato recentemente trattato nel 'topic'Originally posted by nik2000
... tre settimane fa in Liguria ho parcheggiato vicino al mare. ... Ho fatto un giro in zona ma di cartelli che mi avvisavano del divieto non ne ho trovati.>
#91688
. ------------------------------ CODICE PENALE Articolo 5 - Ignoranza della legge penale Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. CODICE DELLA NAVIGAZIONE Articolo 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata 1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e' assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. 2. Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicoloid="green">, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54. COMUNE DI ARENZANO, ORDINANZA 29 aprile 2004, n. 62 (Disciplina delle attivita' balneari, cfr.qui
) Articolo 3 - Prescrizioni relative all'uso delle spiagge 1. Sulle spiagge del Comune di Arenzano, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, E' VIETATOid="green">: .... d) campeggiare e/o accamparsi; e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicoloid="green">, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate; .... Articolo 6 - Disposizioni finali 1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina. 2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o piu' grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilita' loro derivanti dall'illecito comportamento, e' punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. 3. La presente ordinanza sara' pubblicata all'albo pretorio del Comuneid="green"> e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. 4. La presente ordinanza entrera' in vigore il 1° maggio 2004.quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 26/11/2009 14:11:58 (> OK grazie. E cio' purtroppo conferma la validita' delle mie tesi espresse (vedasi sempre per es inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Ne sostavano parecchie di auto, ma loro di multe non ne hanno trovate sul parabrezza>
https://forum.camperonline.it/#...
) ovvero che in tali condizioni chi viene multato sono sempre e solo i camperisti [:(!] E direi che riuscendo a a dimostrare il fatto (multe SOLO ai camper) si creerebbe un bel "putiferio" [}:)] (per la precisione "gli operanti, in caso si accertasse che abbiano mancato di sanzionare tutti, incorrerebbero nel reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)"id="black"> cosi' come da ippocampo2009 scritto inhttps://forum.camperonline.it/#...
) Ivano PS: il dato di fatto che sostavi COSI' COME GLI ALTRI VEICOLI PRESENTI e NON campeggiavi era (almeno per me) gia' ben chiaroid="blue">quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 26/11/2009 14:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ne sostavano parecchie di auto, ma loro di multe non ne hanno trovate sul parabrezza.>> Forse mi sbaglio ma inevitabilmente penso: "Si fa presto a scaldarsi l'animo urlando al Berluska che le leggi sono uguali per tutti, quando poi abbiamo il tutore dell'ordine di turno che fa il bello ed il cattivo tempo, a suo pieno piacimento, ogni giorno dell'anno". Mi piace quell'art. 5, ma mi domando se ci sarà mai una sanzione per chi palesemente si accanisce a sanzionare un mezzo, piuttosto che altri. Vabbè ... è uno sfogo tutto personale. Bye
https://forum.camperonline.it/#...
, di seguito un'altra cosa interessante ed utile :id="blue"> Messaggio di fbomped del 18/10/2009 13:27:03 Per i fatti costituenti un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 689/81: "Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa." Ciò significa che, se da una parte il trasgressore non può invocare l'ignoranza della Legge, dall'altra si deve mettere in condizione il cittadino di essere consapevole che la sua condotta costituisce illecito amministrativo; quindi lo stesso può invocare l'assenza dell'elemento soggettivo legato all'errore sul fatto. Cassazione Civile Errore sul fatto In tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa; e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (richiamato dall'art. 194 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) per le violazioni che, come quella prevista dall'art. 143, comma dodicesimo, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria), la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente. Sez. III, sent. n. 6111 del 12-05-2000, Ferrari c. Pref. di Belluno (rv 536454). id="green"> Se i camperisti, "attirati" anche dalla presenza di varie auto parcheggiate nella zona, dimostrano di aver campeggiato convinti di stazionare in area NON demaniale, bensì in un'area pubblica priva di divieti, non escludo che il giudice di pace possa dar ragione ai ricorrenti perchè la violazione è stata commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente. Gli agenti della Forestale intervenuti, se fossero stati seri e professionali, potevano prima avvisare tutti coloro che occupavano l'area in questione che trattavasi di area demaniale, intimandoli che qualora non avessero liberato la zona potevano incorrere alle sanzioni amministrative; dopodichè potevano procedere alla contestazione dell'llecito nei confronti dei trasgressori inottemperanti all'intimazione. Messaggio di fbomped del 18/10/2009 22:02:16 Mi sento in dovere di precisare il concetto di ERRORE SUL FATTO ex art. 3 L. 689/81, onde evitare false illusioni... In questo post ho richiamato tale norma, perchè mi sembrava evidente che vi fossero sufficienti elementi per sostenere in un eventuale ricorso avverso al verbale di contestazione, oggetto di questa discussione, la tesi di un errore di valutazione (ERRORE SUL FATTO) da parte dei camperisti. Infatti, secondo me, i seguenti elementi fanno supporre che sia consentito l'accesso ai veicoli nell'area in questione: 1) la segnaletica orrizzontale caratterizzata da striscie lngitudinali discontinue; 2) l'assenza di segnaletica verticale (divieti) o altre segnalazioni verticali (proprietà privata - zona demaniale marittima - ecc) in corrispondenza dell'ingresso a tale area; 3) l'assenza di cancelli-"dissuasori di sosta"-catenelle (anche abbassate); 4) la presenza di 7-8 autovetture, 2-3 tende canadesi, 1 gazeebo all'interno dell'area. Il giudice o il prefetto dovrà tener conto che "sui piatti della bilancia", da una parte vi sono i 4 elementi di cui sopra (ERRORE SUL FATTO), dall'altra l'art. 8 dell'ordinanza in questione: " ...(l'ordinanza n.d.r.) Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 x 100 cm, oltre che presso i concessionari, anche presso le sedi municipali dei comuni costieri per l’intera stagione balneare." Pertano sarà a discrezione di chi dovrà giudicare, valutare se è premimente la prima tesi (ERRORE SUL FATTO).quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/11/2009 15:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi sfuggono un paio di dettagli. 1. Il nostro amico era in un piazzale presso il campo sportivo oppure in SPIAGGIA? Tu riporti un'ordinanza sindacale che vieta il transito-campeggio-sosta ai veicoli in spiaggia. Sai qualcosa che io non so? 2. il diritto marittimo è penale? Va bene invocare l'art. 5 cp, ma insomma...[?] Mi risulterebbe penale se parlassimo di diritto militare marittimo. Cioè se avesse parcheggiato in una base navale. Che non mi risulta, ad Arenzano... 3. Perché è stato multato il solo camper? Al limite, doveva essere il solo a non (ripeto: NON!) essere multato. In quanto, fuori dalla sfera d'azione del c.d.s. non prevale la sua funzione 'veicolo', quanto la sua funzione 'mezzo mobile di pernottamento', no? Mi sembra che l'abbia sostenuto proprio tu, no? Vale solo per multare?? E l'art. 1161 così come l'hai riportato parla di veicoli...[:o)] Si fa per parlare, eh? Giusto per continuare a rimarcare alcune 'piccole' incongruenze nel nostro sistema normativo. Ciaoooo... Stefano
http://maps.google.it/maps?f=q&...
occorrerebbe capire dove era posizionato il camper...quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 27/11/2009 07:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Intanto potresti chiedere al Comune di vedere le carte del demanio (dovrebbero essere segnate dal PRGC, che è un documento pubblico in visione a tutti i cittadini). Dopodiché mi pare che si sia già discusso che le limitazioni di altezza non possono essere messe se prive di giustificazioni derivanti dalla sagoma delle strade. Poi io mi chiedo se un campo sportivo di calcio può essere messo nel demanio indisponibile dello stato; non mi risulta, anche li il piano regolatore dovrebbe dare chiare indicazioni. Potrebbe anche finire che tu paghi la multa ma gli fai togliere il campo da calcio ... Insomma: se c'è un cartello che permette il passaggio a certi veicoli e altri no, la questione loro la devono risolvere. Se è vietato ai camper, lo deve essere anche alle auto, che devono essere multate. Sarebbe opportuno che chi passa di li chiamasse la capitaneria ogni volta che ci sono della auto, suppongo basti sapere quando ci sono le partite. Insomma, IHMO ci sono diversi estremi per fargli trovare lungo. Poi magari paghi. L'unico problema è che vivi lontano dal posto; però ...