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Ammenda per parcheggio in zona demaniale marittima

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nik2000
nik2000
07/06/2009 60
Inserito il 25/11/2009 alle: 13:37:13
Buon giorno, tre settimane fa in Liguria, ho parcheggiato vicino al mare. Mi sono allontanato un'ora e al rientro ho trovato con sorpresa l'avviso per una ammenda di oltre 200 euro, per avere contravvenuto all'art 1161 comma 2 del codice navale. Ho fatto un giro in zona ma di cartelli che mi avvisavano del divieto non ne ho trovati. Chiedo se a qualcuno è capitato fatto analogo e se è regolare trovare avviso di ammenda pur non essendoci cartelli che ti avvisano del divieto.
17
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 25/11/2009 alle: 13:51:41
Regolare non mi risulta che lo sia ma nella zona ligure in tanti posti il divieto di sosta non lo trovi in prossimità del parcheggio ma direttamente all'ingresso del paese e appena fuori dall'autostrada con estensione a tutto il paese, niente escluso.Non so consigliarti se e come fare ricorso, lasci il compito a qualcuno che ne sappia più di me Ciao
18
Rocchissimo
Rocchissimo
18/10/2007 483
Inserito il 25/11/2009 alle: 15:34:55
Dal punto di vista strettamente normativo, mentre il Codice della Strada prevede l'obbligo (affinchè l'agente accertatore possa elevare un verbale) che vi sia un cartello che segnali il divieto (recante la scritta sul lato posteriore dello stesso del numero e data dell'Ordinanza che ha imposto tale divieto) il Codice della Navigazione no: la pubblicità delle ordinanze (e quindi dei divieti che le stesse impongono) si effettua attraverso l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo che le ha emesse, per cui, sempre dal punto di vista strettamente normativo, non è necessario che vi sia alcun cartello che segnali il divieto. Questo non significa che molto spesso tali cartelli vengano fatti comunque affiggere, anche per venire incontro a chi non è del posto e non conosce gli usi locali. Tieni conto che spesso si ha a che fare con turisti, e che il fine ultimo della Guardia Costiera (senza voler entrare qui in polemica con qualche Polizia Locale) non è quello di far cassa (i proventi delle sanzioni amministrative vanno allo Stato e nemmeno in minima percentuale ai singoli accertatori), nè quello di rovinare le vacanze alla gente, tutt'altro. Per quanto attiene il ricorso lo devi indirizzare all'ufficio contenzioso della Capitaneria di Porto territorialmente competente. Se precisi dove è successo il fatto ti do l'indirizzo della Capitaneria giusta. Nel ricorso, in carta semplice da inviare entro 30 giorni dalla notifica del Verbale di Accertamento a mezzo raccomandata o presentandola direttamente a mano, specifica che non essendoci cartelli e non essendo tu del posto non eri a conoscenza dell'esistenza del divieto e che inoltre la sosta si è protratta solo per un'ora. Precisa inoltre (sempre che ciò sia vero) che non sei recidivo, in quanto negli ultimi 5 anni non hai mai commesso infrazioni all'art. 1161 del Codice della Navigazione. Chiedi pertanto che la sanzione ti venga ridotta al minimo edittale, che in questo caso è di 103 €. Tutto chiaro? Se hai dubbi chiedi pure... Rocco

Modificato da Rocchissimo il 25/11/2009 alle 15:39:37
arturino
arturino
-
Inserito il 25/11/2009 alle: 17:59:11
Complimenti, preciso ed esaustivo il ... Capo (CP)! Occhio quindi nei pressi di porticcioli ed affini che il Codice della Navigazione prevede sanzioni molto più ...salate!

Modificato da arturino il 25/11/2009 alle 18:01:02
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roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/11/2009 alle: 18:51:22
penso che se l'area è aperta alla pubblica circolazione vada applicato il cds, Art. 1. (1) Princìpi generali 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esseid="size3">id="red">, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. Art. 2. (definizione e classificazione delle strade 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animaliid="size3">id="red">. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
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nik2000
nik2000
07/06/2009 60
Inserito il 26/11/2009 alle: 11:01:06
Ho letto con attenzione. Penso che aspetterò la notifica del verbale e poi ... vediamo. Comunque onde evitare che capiti ad altri, il luogo era ad Arenzano nei pressi del campo di calcio. Grazie mille.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 26/11/2009 alle: 13:18:37
quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 25/11/2009  13:37:13 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) tre settimane fa in Liguria, ho parcheggiato vicino al mare. Mi sono allontanato un'ora e al rientro ho trovato con sorpresa l'avviso per una ammenda di oltre 200 euro, per avere contravvenuto all'art 1161 comma 2 del codice navale. Ho fatto un giro in zona ma di cartelli che mi avvisavano del divieto non ne ho trovati. Chiedo se a qualcuno è capitato fatto analogo e se è regolare trovare avviso di ammenda pur non essendoci cartelli che ti avvisano del divieto
>
> Stesso mio dubbio/domanda che ho posto in altri 3D (p.e. in

https://forum.camperonline.it/#...

, ma a cui “pare” non esistere risposta) ovvero “ma come si fa a determinare con CERTEZZA se un luogo e’ soggetto o meno all’applicazione del CdS ? ovvero come viene indicato e riconosciuto ? ovvero una strada/parcheggio p.e. "bianco" dove normalmente circolano/sostano auto/moto/etc e' assoggettata o meno al CdS ? oppure tutte le volte si telefona in comune o per meglio dire all’ente proprietario ?" ovvero e p.e. “sto percorrendo una strada asfaltata, statale/provinciale/comunale, e ad un certo punto svolto imboccando una strada bianca che conduce a un parcheggio anch’esso bianco dove ci sono delle automobili/moto in sosta; l’unico cartello che ho visto strada facendo indica il “divieto di campeggio” : posso quindi in tal luogo SOSTARE (e nb NON campeggiare) con il camper cosi’ come fanno le auto/moto ?” E anche se la situazione da te descritta immagino sia diversa (per il fatto che in Liguria di strade/parcheggi bianchi ce ne sono poche) il concetto e' invece uguale. Cio’ detto, in tal luogo dove hai preso la multa sostavano anche altri veicoli (auto, moto, …) ? Se SI sai se sono stati anch’essi multati ? Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 26/11/2009 alle 13:52:45
16
nik2000
nik2000
07/06/2009 60
Inserito il 26/11/2009 alle: 14:11:58
Rispondo in particolare a Ivano. Ne sostavano parecchie di auto, ma loro di multe non ne hanno trovate sul parabrezza. Preciso che non stavo campeggiando: il veicolo era chiuso in tutti i sensi e non ostacolava minimamente.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 26/11/2009 alle: 15:00:00
quote:

Originally posted by nik2000

... tre settimane fa in Liguria ho parcheggiato vicino al mare. ... Ho fatto un giro in zona ma di cartelli che mi avvisavano del divieto non ne ho trovati.>
> Hai invece trovato segnali stradali (ex CdS) che consentivano la sosta al tuo veicolo? L'argomento e' stato recentemente trattato nel 'topic'

#91688

. ------------------------------ CODICE PENALE Articolo 5 - Ignoranza della legge penale Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. CODICE DELLA NAVIGAZIONE Articolo 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata 1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e' assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. 2. Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicoloid="green">, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54. COMUNE DI ARENZANO, ORDINANZA 29 aprile 2004, n. 62 (Disciplina delle attivita' balneari, cfr.

qui

) Articolo 3 - Prescrizioni relative all'uso delle spiagge 1. Sulle spiagge del Comune di Arenzano, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, E' VIETATOid="green">: .... d) campeggiare e/o accamparsi; e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicoloid="green">, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate; .... Articolo 6 - Disposizioni finali 1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina. 2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o piu' grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilita' loro derivanti dall'illecito comportamento, e' punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. 3. La presente ordinanza sara' pubblicata all'albo pretorio del Comuneid="green"> e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. 4. La presente ordinanza entrera' in vigore il 1° maggio 2004.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 26/11/2009 alle: 15:07:37
quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 26/11/2009  14:11:58 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) Ne sostavano parecchie di auto, ma loro di multe non ne hanno trovate sul parabrezza
>
> OK grazie. E cio' purtroppo conferma la validita' delle mie tesi espresse (vedasi sempre per es in

https://forum.camperonline.it/#...

) ovvero che in tali condizioni chi viene multato sono sempre e solo i camperisti [:(!] E direi che riuscendo a a dimostrare il fatto (multe SOLO ai camper) si creerebbe un bel "putiferio" [}:)] (per la precisione "gli operanti, in caso si accertasse che abbiano mancato di sanzionare tutti, incorrerebbero nel reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)"id="black"> cosi' come da ippocampo2009 scritto in

https://forum.camperonline.it/#...

) Ivano PS: il dato di fatto che sostavi COSI' COME GLI ALTRI VEICOLI PRESENTI e NON campeggiavi era (almeno per me) gia' ben chiaroid="blue">

Modificato da IvanoPP il 26/11/2009 alle 15:33:49
17
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 26/11/2009 alle: 15:15:11
quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 26/11/2009  14:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ne sostavano parecchie di auto, ma loro di multe non ne hanno trovate sul parabrezza.>
> Forse mi sbaglio ma inevitabilmente penso: "Si fa presto a scaldarsi l'animo urlando al Berluska che le leggi sono uguali per tutti, quando poi abbiamo il tutore dell'ordine di turno che fa il bello ed il cattivo tempo, a suo pieno piacimento, ogni giorno dell'anno". Mi piace quell'art. 5, ma mi domando se ci sarà mai una sanzione per chi palesemente si accanisce a sanzionare un mezzo, piuttosto che altri. Vabbè ... è uno sfogo tutto personale. Bye
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 26/11/2009 alle: 15:39:35
Rileggendo il 3D in

https://forum.camperonline.it/#...

, di seguito un'altra cosa interessante ed utile :id="blue"> Messaggio di fbomped del 18/10/2009 13:27:03 Per i fatti costituenti un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 689/81: "Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa." Ciò significa che, se da una parte il trasgressore non può invocare l'ignoranza della Legge, dall'altra si deve mettere in condizione il cittadino di essere consapevole che la sua condotta costituisce illecito amministrativo; quindi lo stesso può invocare l'assenza dell'elemento soggettivo legato all'errore sul fatto. Cassazione Civile Errore sul fatto In tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa; e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (richiamato dall'art. 194 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) per le violazioni che, come quella prevista dall'art. 143, comma dodicesimo, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria), la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente. Sez. III, sent. n. 6111 del 12-05-2000, Ferrari c. Pref. di Belluno (rv 536454). id="green"> Se i camperisti, "attirati" anche dalla presenza di varie auto parcheggiate nella zona, dimostrano di aver campeggiato convinti di stazionare in area NON demaniale, bensì in un'area pubblica priva di divieti, non escludo che il giudice di pace possa dar ragione ai ricorrenti perchè la violazione è stata commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente. Gli agenti della Forestale intervenuti, se fossero stati seri e professionali, potevano prima avvisare tutti coloro che occupavano l'area in questione che trattavasi di area demaniale, intimandoli che qualora non avessero liberato la zona potevano incorrere alle sanzioni amministrative; dopodichè potevano procedere alla contestazione dell'llecito nei confronti dei trasgressori inottemperanti all'intimazione. Messaggio di fbomped del 18/10/2009 22:02:16 Mi sento in dovere di precisare il concetto di ERRORE SUL FATTO ex art. 3 L. 689/81, onde evitare false illusioni... In questo post ho richiamato tale norma, perchè mi sembrava evidente che vi fossero sufficienti elementi per sostenere in un eventuale ricorso avverso al verbale di contestazione, oggetto di questa discussione, la tesi di un errore di valutazione (ERRORE SUL FATTO) da parte dei camperisti. Infatti, secondo me, i seguenti elementi fanno supporre che sia consentito l'accesso ai veicoli nell'area in questione: 1) la segnaletica orrizzontale caratterizzata da striscie lngitudinali discontinue; 2) l'assenza di segnaletica verticale (divieti) o altre segnalazioni verticali (proprietà privata - zona demaniale marittima - ecc) in corrispondenza dell'ingresso a tale area; 3) l'assenza di cancelli-"dissuasori di sosta"-catenelle (anche abbassate); 4) la presenza di 7-8 autovetture, 2-3 tende canadesi, 1 gazeebo all'interno dell'area. Il giudice o il prefetto dovrà tener conto che "sui piatti della bilancia", da una parte vi sono i 4 elementi di cui sopra (ERRORE SUL FATTO), dall'altra l'art. 8 dell'ordinanza in questione: " ...(l'ordinanza n.d.r.) Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 x 100 cm, oltre che presso i concessionari, anche presso le sedi municipali dei comuni costieri per l’intera stagione balneare." Pertano sarà a discrezione di chi dovrà giudicare, valutare se è premimente la prima tesi (ERRORE SUL FATTO).

Modificato da IvanoPP il 26/11/2009 alle 15:46:46
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 26/11/2009 alle: 15:40:21
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/11/2009  15:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sfuggono un paio di dettagli. 1. Il nostro amico era in un piazzale presso il campo sportivo oppure in SPIAGGIA? Tu riporti un'ordinanza sindacale che vieta il transito-campeggio-sosta ai veicoli in spiaggia. Sai qualcosa che io non so? 2. il diritto marittimo è penale? Va bene invocare l'art. 5 cp, ma insomma...[?] Mi risulterebbe penale se parlassimo di diritto militare marittimo. Cioè se avesse parcheggiato in una base navale. Che non mi risulta, ad Arenzano... 3. Perché è stato multato il solo camper? Al limite, doveva essere il solo a non (ripeto: NON!) essere multato. In quanto, fuori dalla sfera d'azione del c.d.s. non prevale la sua funzione 'veicolo', quanto la sua funzione 'mezzo mobile di pernottamento', no? Mi sembra che l'abbia sostenuto proprio tu, no? Vale solo per multare?? E l'art. 1161 così come l'hai riportato parla di veicoli...[:o)] Si fa per parlare, eh? Giusto per continuare a rimarcare alcune 'piccole' incongruenze nel nostro sistema normativo. Ciaoooo... Stefano
16
nik2000
nik2000
07/06/2009 60
Inserito il 26/11/2009 alle: 16:09:29
Sono contento di avere aperto un così interessante discorso, sono camperista da poco, ma ho capito che quando possono ci martellano alla grande. Non ero sulla spiaggia, trattasi in pratica di uno spiazzo che si trova tra il campo di calcio ed una scogliera che scende a mare. Trall'altro, parlando di divieti segnalati, l'unico divieto era quello di informare: "divieto assoluto di balmeazione", velocità consentita, 5 km orari, divieto di circolazione autocarri ed in effetti divieto di circolazione veicoli altezza superiore ai 210 cm. Sbarra presente ma BEN APERTA. Se mi avessero dato la multa per l'altezza avrei dovuto accettare senza remore, ma per la sosta ... Nik.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 26/11/2009 alle: 16:27:41
Credo che la zona sia questa:

http://maps.google.it/maps?f=q&...

occorrerebbe capire dove era posizionato il camper...
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 26/11/2009 alle: 17:55:05
Dalla descrizione, nello spiazzo triangolare posto dietro alla porta da calcio posta alla destra di chi guarda dal satellite??
16
nik2000
nik2000
07/06/2009 60
Inserito il 27/11/2009 alle: 07:53:14
Il mezzo era parcheggiato all'altezza del centro campo (campo principale). Sullo spiazzo che guarda il mare. buona giornata.
18
dani1967
dani1967
rating

03/09/2007 31283
Inserito il 27/11/2009 alle: 10:11:54
quote:Risposta al messaggio di nik2000 inserito in data 27/11/2009  07:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto potresti chiedere al Comune di vedere le carte del demanio (dovrebbero essere segnate dal PRGC, che è un documento pubblico in visione a tutti i cittadini). Dopodiché mi pare che si sia già discusso che le limitazioni di altezza non possono essere messe se prive di giustificazioni derivanti dalla sagoma delle strade. Poi io mi chiedo se un campo sportivo di calcio può essere messo nel demanio indisponibile dello stato; non mi risulta, anche li il piano regolatore dovrebbe dare chiare indicazioni. Potrebbe anche finire che tu paghi la multa ma gli fai togliere il campo da calcio ... Insomma: se c'è un cartello che permette il passaggio a certi veicoli e altri no, la questione loro la devono risolvere. Se è vietato ai camper, lo deve essere anche alle auto, che devono essere multate. Sarebbe opportuno che chi passa di li chiamasse la capitaneria ogni volta che ci sono della auto, suppongo basti sapere quando ci sono le partite. Insomma, IHMO ci sono diversi estremi per fargli trovare lungo. Poi magari paghi. L'unico problema è che vivi lontano dal posto; però ...
16
nik2000
nik2000
07/06/2009 60
Inserito il 27/11/2009 alle: 13:56:33
Devo dire che di materiale per ragionarci sopra me ne avete dato parecchio. Aspetto che mi arrivi la notifica. Quindi ìnformerò sull'iter, in ogni caso sarà esperienza che eviterà ad altri di cadere nel misfatto. grazie mille. Nik
22
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 08/12/2009 alle: 10:43:51
News? Ah, dimenticavo. Ne approfitto per ringraziare la moderazione di COL, nella persona del sig. Valerio, che mi ha aiutato a recuperare il mio vecchio nickname Cordy, cancellando il nick di transizione 1dic2risp.[:)] Temo che nel periodo di transizione dal temporaneo al vecchio-nuovo[:o)], mi perderò qualche messaggio, inevitabilmente. Non vedo infatti in modo automatico gli aggiornamenti su argomenti a cui ho partecipato. Mi scuso sin d'ora con chi, per motivi di forza maggiore, sarà ignorato da 1dic2risp... Tornando a bomba: stiamo parlando di un'infrazione contestata presumibilmente ai primi di novembre. Dovremmo esser giunti 'a maturazione', considerando i tempi tecnici.
18
red flag 68
red flag 68
05/09/2007 97
Inserito il 08/12/2009 alle: 18:59:20
Buona srea a tutti, ho letto per sommi capi i vari post, non so se questo mio può dare un aiuto, magari ne siete comunque tutti informati. Il Ministero degli Interni ha emanato una circolare (prot. 277 del 14 gennaio 2008) che ha il seguente oggetto: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai senzi dell'art. 35 comma 1 del C. di S. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In questa circolare inviata ai Prefetti di tutta Italia, il Direttore Generale Dr. Penta (magari camperista pure lui), detta tutta una serie di comportamenti che i tutori dell'ordine devono seguire circa la circolazione e sosta dei V.R. Ritengo che in un ricorso verso una sanzione ritenuta non corretta, sia opportuno leggersi e anche riportare nel ricorso stesso, le tesi espresse nella circolare citata. Ripeto: non da un travet qualsiasi, ma dal Direttore Generale di uno specifico Dipartimento del Ministero. Buon viaggio a tutti.[:)]
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