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AreaAttrezzata ed AreaSosta nelle Leggi Regionali

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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/03/2007 alle: 18:57:13
Testo trasferito, con integrazioni, qui https://www.camperonline.it/for...

Modificato da TheDevil il 29/03/2007 alle 14:14:33
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/03/2007 alle: 18:58:35
Sono andato a riprendere un vecchio 'argomento' (n. 10113) di TheFox riguardante alcune definizioni che figurano nel vigente CdS e ne ho aggiunte altre, di recente rinnovato interesse, che invece sono di mia personale redazione e "sintesi" e che ho riportato qui https://www.camperonline.it/for... . Per quanto riguarda la definizione di "campeggio1" ho preferito fare ricorso al termine collocazione in alternativa a sistemazione, di similare significato; in alternativa si potrebbe fare ricorso anche al termine stanziamento, di frequente utilizzo in ambito giudiziario. Se si vuole intervenire in materia di sosta e campeggio riterrei opportuno concordare un comune linguaggio; sono quindi benaccetti suggerimenti, chiarimenti ed aggiustamenti. OT Diversamente sono anche disponibile a dimostrarvi come sia facilissimo affermare (senza tema di smentita) che 2 + 3 = 6. @IvanoPP: la sentenza citata e' coeva del CdS e non risale al giurassico.

Modificato da TheDevil il 29/03/2007 alle 14:20:08
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 26/03/2007 alle: 19:24:47
quote:Originally posted by TheDevil @IvanoPP: la sentenza citata e' coeva del CdS e non risale al giurassico.>
> Sul termine scherzavo nel senso che dal 92 ad oggi e' anche caduto il muro di berlino [:D] E poi se non si fosse capito non ce l'avevo con te, sono altri quelli che remano contro [;)] Ciao, Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 26/03/2007 alle: 20:58:32
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil @IvanoPP: la sentenza citata e' coeva del CdS e non risale al giurassico.>
> Sul termine scherzavo nel senso che dal 92 ad oggi e' anche caduto il muro di berlino [:D] E poi se non si fosse capito non ce l'avevo con te, sono altri quelli che remano contro [;)] Ciao, Ivano.id="blue">
>
> Nemmeno io ce l'ho con TheDevil al quale io penso si debba riconoscere il merito di avere portato il forum alle conclusioni del "Se dormire in camper è campeggio" e questo lo ha fatto, e glie ne do atto, con la sua osservazione sul mio intervento "dormire in camper non è campeggio" con la quale ha detto che era una mia libera interpretazione, consentendo di sviscerare ulteriormente il termine campeggio e di chiarire, secondo me questo è il risultato, che il CDS art. 185 si riferisce alla definizione di CAMPEGGIO1 vale a dire che se l'autocaravan è nelle condizioni descritte dell'art. 185 non costituisce la definizione di cui sopra di "campeggio1". Se tu non lo avessi capito IVANOP.
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 26/03/2007 alle: 22:27:06
Testo eliminato, perché altrimenti faccio la figura del matto, essendo sparito il riferimento a cui era diretto il mio commento...

Modificato da ngeloco il 29/03/2007 alle 17:57:31
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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 27/03/2007 alle: 00:08:23
Io distinguerei le strutture definite dalle leggi regionali quali: Aree di Sosta autorizzate dai comuni in base a LR (strutture ricettive che consentono la sosta dell'autocaravan); Aree di Sosta e Campeggio che consentono sosta e campeggio (in verità che io ricordi previste solo in Calabria); Aree Attrezzate destinate alla sosta delle autocaravan e dotate degli impianti di cui all'art. 378 del regolamento (pari a Aree di Sosta ma quando siano chiamate così). Quindi Aree di Sosta ed Aree Attrezzate si distinguerebbero solo perché le seconde sono dotate di impianti di cui all'art. 378 del regolamento.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 27/03/2007 alle: 09:21:54
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil @IvanoPP: la sentenza citata e' coeva del CdS e non risale al giurassico.>
> Sul termine scherzavo nel senso che dal 92 ad oggi e' anche caduto il muro di berlino id="blue">[:D]
>
> Ma il muro di Berlino non è caduto nell'89? Te l'ho detto che stai un poco confuso [8D][:p]
>
> Era un modo di dire, tutto li' Avrei potuto dire dall'ultima volta che l'inter ha vinto lo scudetto [:D]id="blue">
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/03/2007 alle: 21:36:26
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Io distinguerei le strutture definite dalle leggi regionali quali: .....>
> Le definizioni in verdeid="green">[1] sono desunte dal vigente CdS (e relativo Regolamento) e concernono la "circolazione stradale" dell'autocaravan (inteso quale "autoveicolo destinato al trasporto di persone"). Ritengo che le definizioni desumibili dalle leggi regionali sul turismo (e d'interesse per il campeggiatore con autocaravan) potranno essere ospitate nella seconda parteid="blue"> dell'elenco, allorquando andro'(andremo) ad approfondire i contenuti delle stesse L.R., secondo una mia "vecchia" intenzione. ---------- p.s. (in modifica) [1] riportate qui https://www.camperonline.it/for...

Modificato da TheDevil il 29/03/2007 alle 14:24:29
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 28/03/2007 alle: 22:51:56
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Io distinguerei le strutture definite dalle leggi regionali quali: .....>
> Le definizioni in verdeid="green"> sono desunte dal vigente CdS (e relativo Regolamento) e concernono la "circolazione stradale" dell'autocaravan (inteso quale "autoveicolo destinato al trasporto di persone"). Ritengo che le definizioni desumibili dalle leggi regionali sul turismo (e d'interesse per il campeggiatore con autocaravan) potranno essere ospitate nella seconda parteid="blue"> dell'elenco, allorquando andro'(andremo) ad approfondire i contenuti delle stesse L.R., secondo una mia "vecchia" intenzione.
>
> Va bene approfondiremo, tuttavia c'è un aggancio da fare: L'autocaravan è un veicolo immatricolato per essere adibito all'allogio di persone. Per questo stesso motivo intrinseco il legislatore devefare una scelta: assoggettare la circolazione alla normativa regionale o assoggettare integralmente alla normativa nazionale l'uso del veicolo così come omologato? Vale a dire Circolazione Sosta Alloggio definendo nella legge quadro sul turismo e solo per questo veicolo strutture ricettive standard non derogabili e lasciando alle regioni, come adesso, la definizione delle altre strutture ricettive all'aria aperta? E perché non definire anche Aree Attrezzate su suoli perivati aperti al pubblico e disciplinarli nel CDS sulla base del precedente presupposto? Questo dovresti annotartelo per la modifica al CDS.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/03/2007 alle: 23:50:23
quote:Originally posted by ngeloco
Sulle tue definizioni sono in linea di massima d'accordo. Tranne che su quella di area attrezzata. [1]id="size2">id="red"> Questo non perché voglia riprendere una vecchia polemica. Bisogna andare avanti e non serve ripetere sempre le stesse cose, perciò, anche alla luce di quanto si è scritto negli ultimi tempi, mi tocca comunque rilevare che la tua definizione di area attrezzata è incompleta perché non tiene conto del fatto che nell'area attrezzata si può anche soggiornare o fare "campeggio" (nelle versioni 1 2 o 3, da approfondire), non solo sostare. [2]id="size2">id="red"> E poi l'area attrezzata non è necessariamente una pertinenza stradale, perché con il termine "area attrezzata" spesso si definisce anche una struttura privata, predisposta per ricevere le autocaravan, situata al di fuori della "giurisdizione" del CdS. Molte leggi regionali ne danno una definizione e ne fissano i requisiti, che sono un po' più ampi di quelli del parcheggio con il pozzetto e la fontanella. [3]id="size2">id="red">Perciò - per completezza - parlerei di area attrezzata, anche, come una struttura ricettiva all'aria aperta, sebbene diversa dal campeggio. [4]id="size2">id="red"> Perché credo che su un punto possiamo adesso essere più o meno tutti d'accordo (tranne IvanoPiPì, ovviamente), e cioè che per trovare una via per il superamento (o il miglioramneto, chiamatelo come volete) dell'art. 185 non possiamo più ragionare esclusivamente in termini di nozioni contenute nel CdS, ma dobbiamo fare i conti anche con le norme sul turismo. [5]id="size2">id="red"> Perché l'autocaravan è sì un veicolo ma è anche sopratutto un mezzo mobile d'alloggio, per usare la definizione di TheDevil. E, la funzione abitativa del mezzo mobile d'alloggio, non può trovare regolamnentazione nel CdS, perché il CdS si occupa solo di circolazione. Ma a noi non interessa solo la questione circolazione e sosta, ma anche e direi sopratutto la soluzione del problema del se e dove le autocaravan o, più esattamente, i loro equipaggi possono soggiornare.>
> [1]id="red"> Noto con piacere che, dopo avermi fatto "guerra" qui https://www.camperonline.it/for... in materia di "area attrezzata", ti sei allineato sulle mie considerazioni. [2]id="red"> L'area attrezzata ex art. 378 Reg. e' sempre una pertinenza stradale, a prescindere dalla titolarita' (pubblica/privata) del terreno dove viene realizzata. Ti ricordo che e' identificata con un apposito segnale stradale. E' semmai impropria l'attribuzione di tale termine ad una struttura effettivamente privata. [3]id="red"> Ancora poco piu' di un mese fa, rivolgendoti ad IvanoPP, ti riferivi a me come quello che dice che nelle aree attrezzate si puo' campeggiare (in tono chiaramente canzonatorio). Adesso hai cambiato totalmente opinione e quindi, anche per te, un'area attrezzata (ex art. 378 Reg.) puo' assumere la funzione di "struttura ricettiva" per il turismo all'aria aperta, in dipendenza di specifiche disposizioni regionali. (come ho sempre sostenuto nel corso della predetta "guerra"). [4]id="red"> Sono tre le direttrici d'intervento per la ricerca di una normativa "corretta" nei riguardi del campeggiatore con autocaravan: - Codice della Strada, per eliminare gli "appigli" attraverso i quali viene perseguita una illegittima discriminazione autovettura/autocaravan; - Legge 135/2001, per introdurre una regolamentazione nazionale sull'utilizzo degli autocaravan autosufficienti dal punto di vista igienico-sanitario; - Leggi Regionali, ove se ne ravvisi l'esigenza dopo un adeguato approfondimento dei relativi contenuti. [5]id="red"> Sono andato a riprendere la definizione di autocaravan (e relativi chiarimenti) che aveva dato TheFox nel suo progetto di innovazione normativa. Tenuto conto che: - la normativa comunitaria prevale rispetto alla normativa nazionale emanata sulla stessa materia; - la normativa nazionale viene automaticamente disapplicata in caso di contrasto con la normativa comunitaria emanata sulla stessa materia; - la Direttiva Comunitaria n. 98/14/CE ha adeguato la Direttiva "quadro" n. 70/156/CEE ed è stata recepita nell'ordinamento italiano con D.M. 4 agosto 1998 (ai sensi dell'art. 229 CdS), l'unica definizione valida di autocaravan è, in atto, la seguente: Veicolo per uso speciale della categoria M1 (destinato al trasporto di persone) costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli. N.B. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile. (dall'Allegato II, parte A, punto 5.1 della Direttiva 70/156/CEE). Ho sottolineato l'attributo 'unica' in quanto: - la definizione di cui all'art. 54/1/m CdS deve intendersi disapplicata a far tempo dal 4.8.1998, salvo l'indicazione del numero massimo di persone (compreso il conducente) trasportabili pari a sette; - la definizione di cui all'art. 203/2/dd Reg diventa autocaravan (al posto di 'autoveicoli per uso abitazione').id="green">

Modificato da TheDevil il 29/03/2007 alle 14:26:42
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 29/03/2007 alle: 00:29:40
quote:Originally posted by TheDevil [2]id="red"> L'area attrezzata ex art. 378 CdS e' sempre una pertinenza stradale, a prescindere dalla titolarita' (pubblica/privata) del terreno dove viene realizzata. Ti ricordo che e' identificata con un apposito segnale stradale. E' semmai impropria l'attribuzione di tale termine ad una struttura effettivamente privata. [3]id="red"> Ancora poco piu' di un mese fa, rivolgendoti ad IvanoPP, ti riferivi a me come quello che dice che nelle aree attrezzate si puo' campeggiare (in tono chiaramente canzonatorio). Adesso hai cambiato totalmente opinione e quindi, anche per te, un'area attrezzata (ex art. 378 CdS) puo' assumere la funzione di "struttura ricettiva" per il turismo all'aria aperta, in dipendenza di specifiche disposizioni regionali. (come ho sempre sostenuto nel corso della predetta "guerra"). >
> Ritengo si debba fare una differenza tra aree art. 378 come le chiami che in relatà dovrebbero essere art. 7 comma 4 lettera h quindi regolate dal CDS ed avere la configurazione che hai detto tu e sulle quali si può fare campeggio solo se non esiste un divieto di campeggio valido in tutto il territorio o che escluda le aree in questione. Ovvio che le aree in questione sono su suolo pubblico sul quale il comune può disporre con ordinanza. Quelle stabilite nelle leggi regionali invece possono essere su suolo pubblico ed affidate a terzi in gestione o essere su suolo privato ma sono soggette ad autorizzazione amministrativa come per i campeggi (cfr ad esempio LEGGE REGIONALE 23.10.2003, n. 16 Puglia, art. 7 Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 Veneto). Quindi la natura e la fonte è diversa. Per questo ti ho detto più sopra che lo STATO deve appropriarsi della definizione normativa delle Aree per Autocaravan dando prevalenza all'esigenza di circolazione e sosta temporanea a fini di turismo o soggiorno. Resta inteso che tutto ciò che viene previsto per i campersti turisti varrà anche per i nomadi.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 29/03/2007 alle: 08:56:54
Metto a disposizione di tutti lo stralcio di alcune leggi regionali, riguardanti la definizione di area attrezzata o area di sosta. Come si può vedere, si parla sempre solo di sosta, mai di campeggio. Perché a norma del 185 CdS, come più volte ripetuto, si sosta e non si campeggia. Poi, il problema è che il 185 CdS è una ciofeca, è ambiguo ed al co. 2 dice che non è campeggio quello che invece è campeggio. Per cui si campeggia senza campeggiare, salvo che qualche Comune, che ha capito "l'inghippo" corre ai ripari e multa chi c'ha lo scurante chiuso perché dorme nel camper e quindi campeggia. Di seguito, lo stralcio delle L.R.id="red"> LEGGE REGIONALE N. 162 DEL 28-12-1998 REGIONE ABRUZZO ARTICOLO 2 Aree di sosta I comuni in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dell'autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti. Le aree di sosta di cui al primo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del DPR 495/92 sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) toponomastica della città L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20%. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 gg. consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Legge regionale n. 16 del 28-07-2004 Regione Emilia-Romagna Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita' ARTICOLO 15 Aree attrezzate di sosta temporanea 1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione. 2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. 3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive. ARTICOLO 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero 1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). E' fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 16-01-2002 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina organica del turismo. TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE CAPO I Turismo itinerante ARTICOLO 106 (Finalita’) 1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all’aria aperta, favorisce l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante. ARTICOLO 107 (Requisiti) 1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni. 2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall’area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e’ permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia. ARTICOLO 108 (Affidamento della gestione delle aree) 1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita’ della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica. 2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alle AIAT o ai Comuni competenti per territorio, con le modalità di cui all’articolo 94. ARTICOLO 109 (Contributi) 1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento delle aree di cui all’articolo 106. 2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all’acquisto dell’area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento. 3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorita’ al fine di realizzare un’equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale. LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 13-12-1996 REGIONE LAZIO Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti. ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante. ARTICOLO 2 (Aree di sosta) 1. I comuni, in attuazione dell' articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell' articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della città ; f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile. 3. L' area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell' area destinata alla sosta e che deve essere indicata con apposito segnale stradale. L' ingresso deve essere custodito. 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. 5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l' utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225. LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 29-05-1998 REGIONE LIGURIA REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE ED INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI 4 MARZO 1982 N. 11 “NORME VIGENTI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE” E 25 MAGGIO 1992 N. 13 “DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE”. ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati. ARTICOLO 2 (Aree attrezzate di sosta) 1. I Comuni, in attuazione dell’articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e dell’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale; e) toponomastica della città. 2. L’area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l’apposito segnale stradale. L’ingresso e l’uscita devono essere regolamentati. 3. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell’arco di 7 giorni consecutivi. LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13-04-2001 REGIONE LOMBARDIA NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA. ATTIVITA’ RICETTIVA ALL’ARIA APERTA ARTICOLO 1 (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta) 1. Sono aziende ricettive all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 2. Le aziende ricettive all’aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta. 3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 6. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 7. L’allestimento di campeggi all’interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. 8. L’ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell’attività ricettiva. 9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area con le dotazioni previste dal codice della strada. 10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Regione Marche - Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 31. Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22 ottobre 1994, n. 42. Art. 1 (Fínalità) 1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante. Art. 2 (Aree di sosta) 1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della città. 3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati. 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 21-03-2001 REGIONE MOLISE Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta. ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge si propone di favorire lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto nel rispetto dei valori naturali e ambientali del territorio. 2.Essa disciplina le strutture ricettive definite campeggi e villaggi turistici in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, e le aree di sosta dei veicoli ricreazionali autosufficienti (autobus turistici, autocaravan e caravan). ARTICOLO 2 Tipologia dei complessi 1. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta, in apposite piazzole, di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, mobili, semi-fisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico. Queste ultime non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq.40. 3. Nelle suddette strutture ricettive è obbligatorio riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici e centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito di proprio mezzo di pernottamento autonomo. 4. Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, provviste di attrezzature igienico-sanitarie di uso comune, con un minimo di 5 ed un massimo di 50 piazzole destinate alla sosta, per non più di 72 ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. ARTICOLO 3 Requisiti comuni 1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui al precedente articolo: a) devono essere completamente e adeguatamente recintati e sorvegliati da idoneo personale addetto all'uopo; b) devono essere articolati in piazzole, libere od allestite, ed in altre aree destinate ai servizi; c) possono, o devono, secondo la categoria, essere dotati di ristorante, bar, market, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti. La licenza di esercizio comprenderà l'autorizzazione specifica all'esercizio delle suddette attività; d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti-auto almeno pari al numero delle piazzole, fatte salve le specifiche norme comunali. 2. I campeggi ed i villaggi turistici possono essere realizzati da enti, da privati, singoli o associati, o da organismi del turismo, sociale o giovanile, e devono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per la classificazione. 3. I complessi ricettivi all'aria aperta di primo insediamento devono avere un'area inferiore a mq. 10.000, ridotti a 6.000 mq. nei territori delle Comunità montane. 4. Le aree di sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti devono avere una superficie non superiore a mq. 10.000. ARTICOLO 4 Norme urbanistiche e concessione edilizia 1. I complessi ricettivi e le aree di sosta di cui alla presente legge devono essere realizzati nelle aree a tal fine individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio, alla concessione ed al pagamento degli oneri d'urbanizzazione e dei costi di costruzione. ARTICOLO 5 Autorizzazione all'esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici 1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è subordinato all'autorizzazione del Comune competente per territorio. A tal fine, gli interessati: associazioni, enti, privati, società, onlus, devono presentare domanda in carta legale al Comune, a mezzo raccomandata, indicando gli obiettivi che essi intendono perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso. Nel caso in cui la realizzazione del complesso è prevista su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie della struttura. 2. La domanda deve essere corredata da relazione illustrativa contenente le seguenti indicazioni: a) le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, deve provare di avere la libera e assoluta disponibilità del suolo; b) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto, ogni e qualsiasi notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso; c) l'avvenuta richiesta di concessione edilizia, e di eventuali nulla-osta agli effetti paesaggistici; d) i periodi di apertura e di chiusura; e) la denominazione prescelta. 3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto deve prevedere il periodo di apertura. Ove non sono mutate le originarie condizioni relative alle caratteristiche dell'impianto ed alla titolarità dei soggetti gestori, il rinnovo dell'autorizzazione è automatico. ARTICOLO 6 Responsabilità della gestione ed obblighi del titolare 1. L'inizio dell'attività di gestione dei complessi ricettivi deve essere comunicato dagli interessati, a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale al Turismo, all'Ente turistico competente per territorio ed all'Autorità di P.S.. 2. Il titolare o il gestore sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge, nonché nelle leggi e nel regolamento di P.S. ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato e di Enti pubblici territoriali. 3. E' fatto obbligo al titolare o gestore di esporre in modo visibile, sia all'esterno che all'interno, i seguenti elementi: a) la denominazione del campeggio; b) il simbolo di classificazione; c) la capacità ricettiva massima; d) il tariffario; e) il periodo di apertura e di chiusura. 4. Il titolare o il gestore può designare un proprio rappresentante che deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare e del gestore. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono preventivamente comunicati al Comune ed alla Regione. ARTICOLO 7 Classificazione 1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in base alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti specificati nel relativo regolamento di attuazione di cui all'art.14, con l'assegnazione di un numero variabile di stelle da 1 a 4. Regione Puglia L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 «Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.» Art. 22 (Campeggi liberi e isolati) 1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali. 2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. 3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica". 4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio. 5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi. 6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. 7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio. 8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza. 9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, dell'art. 36 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 23 (Mini-aree di sosta) 1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. 2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella. 3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona. Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO. ARTICOLO 24 Oggetto 1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalita’: a) alberghi; b) residenze turistico - alberghiere; c) campeggi; d) villaggi turistici; e) aree di sosta; f) parchi di vacanza. ARTICOLO 31 Aree di sosta 1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non piu’ di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate. LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24-06-2002 REGIONE VALLE D'AOSTA Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 Con la presente legge la Regione disciplina i complessi ricettivi all'aperto, stabilendo i criteri per la loro classificazione, e detta altresì norme in materia di turismo itinerante e di attendamenti occasionali. CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO ARTICOLO 2 (Definizioni e tipologie) 1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto: a) i campeggi; b) i villaggi turistici. 2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 4. Nei campeggi, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 70 per cento della ricettività massima. 5. Nei villaggi turistici, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 30 per cento della ricettività massima. CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE ARTICOLO 15 (Aree di sosta) 1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti. ARTICOLO 16 (Requisiti tecnici) 1. Le aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; e) cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato. 2. L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali. 3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati. 4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei Comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio. 5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità. ARTICOLO 17 (Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze) 1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa. 2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente. ARTICOLO 18 (Sanzioni) 1. Il prolungamento della sosta delle autocaravan nelle aree riservate oltre il periodo massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 5, comporta, a carico del contravventore, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 5 per ogni ora di sosta aggiuntiva. LEGGE REGIONALE VENETO 16 DICEMBRE 1999, N. 56 DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO Art. 1 - Finalità. 1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina i complessi ricettivi all'aperto e stabilisce i criteri per la loro classificazione. Art. 2 - Delega alle Province. 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province. 2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate. 4. La Giunta regionale, in caso di inadempienza e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio la revoca della delega e l'affidamento in via straordinaria e transitoria alla Regione. Art. 3 - Definizioni e tipologie. 1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi-villaggio; 2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti di norma provvisti di tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, camper od altri mezzi mobili di pernottamento. 4. Sono campeggi-villaggio le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti, di norma sprovvisti di propri mezzi di pernottamento, in unità abitative predisposte dal gestore con almeno il venticinque per cento della propria capacità ricettiva in piazzole riservate ai mezzi mobili di pernottamento. 5. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere la denominazione aggiuntiva di transito qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato E). Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori. 6. Le strutture di cui al comma 1 possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come definiti nell'allegato D). 7. Ogni altra occasionale breve sosta in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, al di fuori dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, è disciplinata dai regolamenti comunali, in carenza dei quali sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 12 ore. 8. Il campeggio mobile organizzato senza finalità di lucro, è disciplinato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 29/03/2007 alle: 15:44:43
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Io distinguerei le strutture definite dalle leggi regionali quali: .....>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Ritengo che le definizioni desumibili dalle leggi regionali sul turismo (e d'interesse per il campeggiatore con autocaravan) potranno essere ospitate nella seconda parteid="blue"> dell'elenco, allorquando andro'(andremo) ad approfondire i contenuti delle stesse L.R., secondo una mia "vecchia" intenzione.>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Va bene approfondiremo, tuttavia c'è un aggancio da fare. L'autocaravan è un veicolo immatricolato per essere adibito all'allogio di persone. Per questo stesso motivo intrinseco il legislatore deve fare una scelta: assoggettare la circolazione alla normativa regionale o assoggettare integralmente alla normativa nazionale l'uso del veicolo così come omologato? Vale a dire Circolazione Sosta Alloggio definendo nella legge quadro sul turismo e solo per questo veicolo strutture ricettive standard non derogabili e lasciando alle regioni, come adesso, la definizione delle altre strutture ricettive all'aria aperta? E perché non definire anche Aree Attrezzate su suoli perivati aperti al pubblico e disciplinarli nel CDS sulla base del precedente presupposto?>
> Mi sembra che, al momento, la situazione normativa dell'autocaravan possa sinteticamente rappresentarsi nei termini che ho recentemente espresso in altro 'argomento', come riesposti di seguito. L'autocaravan e' un veicolo ad uso speciale omologato per una doppia destinazione di utilizzo: trasporto persone ed alloggio. Il CdS (pur normando le caratteristiche dell'alloggio sotto l'aspetto della sicurezza ai fini della circolazione) puo' dettare disposizioni soltanto per la destinazione trasporto persone e, comunque, fin quando il veicolo "autocaravan" si trova sulla strada oppure in una pertinenza stradale (cioe' nella situazione di ordinaria circolazione). L'utilizzo della destinazione alloggio (secondo le relative finalita' specifiche) esula dalle competenze normative del CdS, a prescindere dall'ubicazione dell'autocaravan (cioe', in altri termini, ancorche' si trovi sulla "strada"), e ricade nella competenza delle diverse normative dettate in materia di abitazioni/edilizia/turismo-all'aria-aperta/etc. Torno alle tue domande ed escludo, a mio personale avviso, che la circolazione di un veicolo (ancorche' classificato autocaravan) possa mai essere assoggettata ad una normativa regionale oppure enucleata dal CdS per essere inserita in apposita normativa che regolamenti anche la destinazione di alloggio. Ritengo invece, sia pure con un percorso molto "arduo", che la particolare destinazione di alloggio "autosufficiente" ( e solo per questa destinazione) possa eventualmente portare l'autocaravan (ed anche il caravan) ad una specifica regolamentazione nazionale, ma gli interessi "sociali" in gioco devono essere particolarmente rilevanti. Se un terreno privato risulta aperto all'uso pubblico, qualunque Area Attrezzata ivi realizzata viene automaticamente attratta alla regolamentazione del CdS.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 29/03/2007 alle: 16:16:35
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ritengo si debba fare una differenza tra aree art. 378 come le chiami che in relatà dovrebbero essere art. 7 comma 4 lettera h quindi regolate dal CDS .....>
> Ti ringrazio per la rettifica che mi hai segnalato e che ho provveduto ad apportare nel mio intervento (cioe' art. 378 Reg.). Se fai riferimento all'art. 7 del CdS quale fonte normativa per le Aree Attrezzate, escludi tutte quelle realizzate al di fuori dei centri abitati, in quanto il predetto art. 7 riguarda soltanto la Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
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