Inserito il 29/03/2007 alle: 08:56:54
Metto a disposizione di tutti lo stralcio di alcune leggi regionali, riguardanti la definizione di area attrezzata o area di sosta. Come si può vedere, si parla sempre solo di sosta, mai di
campeggio. Perché a norma del 185 CdS, come più volte ripetuto, si sosta e non si campeggia. Poi, il problema è che il 185 CdS è una ciofeca, è ambiguo ed al co. 2 dice che non è campeggio quello che invece è campeggio. Per cui si campeggia senza campeggiare, salvo che qualche Comune, che ha capito "l'inghippo" corre ai ripari e multa chi c'ha lo scurante chiuso perché dorme nel camper e quindi campeggia.
Di seguito, lo stralcio delle L.R.id="red">
LEGGE REGIONALE N. 162 DEL 28-12-1998
REGIONE ABRUZZO
ARTICOLO 2
Aree di sosta
I comuni in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dell'autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti. Le aree di sosta di cui al primo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del DPR 495/92 sono dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata
nel territorio comunale;
e) toponomastica della città
L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20%. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale.
La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 gg. consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Legge regionale n. 16 del 28-07-2004 Regione Emilia-Romagna
Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'
ARTICOLO 15
Aree attrezzate di sosta temporanea
1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.
2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.
ARTICOLO 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). E' fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 16-01-2002 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Disciplina organica del turismo.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
CAPO I
Turismo itinerante
ARTICOLO 106
(Finalita’)
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all’aria aperta, favorisce l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.
ARTICOLO 107
(Requisiti)
1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall’area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e’ permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.
ARTICOLO 108
(Affidamento della gestione delle aree)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita’ della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.
2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alle AIAT o ai Comuni competenti per territorio, con le modalità di cui all’articolo 94.
ARTICOLO 109
(Contributi)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento delle aree di cui all’articolo 106.
2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all’acquisto dell’area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento.
3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorita’ al fine di realizzare un’equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.
LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 13-12-1996
REGIONE LAZIO
Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle
aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti.
ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.
ARTICOLO 2
(Aree di sosta)
1. I comuni, in attuazione dell' articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell' articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della città ;
f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile.
3. L' area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell' area destinata alla sosta e che deve essere indicata con apposito segnale stradale. L' ingresso deve essere custodito.
4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l' utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225.
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 29-05-1998
REGIONE LIGURIA
REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE ED INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI 4 MARZO 1982 N. 11 “NORME VIGENTI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE” E 25 MAGGIO 1992 N. 13 “DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE”.
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati.
ARTICOLO 2
(Aree attrezzate di sosta)
1. I Comuni, in attuazione dell’articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e dell’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio
comunale;
e) toponomastica della città.
2. L’area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l’apposito segnale stradale. L’ingresso e l’uscita devono essere regolamentati.
3. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell’arco di 7 giorni consecutivi.
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13-04-2001
REGIONE LOMBARDIA
NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA.
ATTIVITA’ RICETTIVA ALL’ARIA APERTA
ARTICOLO 1
(Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)
1. Sono aziende ricettive all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. Le aziende ricettive all’aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.
3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
6. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
7. L’allestimento di campeggi all’interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
8. L’ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell’attività ricettiva.
9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area con le dotazioni previste dal codice della strada.
10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.
Regione Marche - Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 31.
Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22 ottobre 1994, n. 42.
Art. 1 (Fínalità)
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.
Art. 2 (Aree di sosta)
1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della città.
3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.
4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 21-03-2001 REGIONE MOLISE
Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta.
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge si propone di favorire lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto nel rispetto dei valori naturali e ambientali del territorio.
2.Essa disciplina le strutture ricettive definite campeggi e villaggi turistici in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, e le aree di sosta dei veicoli ricreazionali autosufficienti (autobus turistici, autocaravan e caravan).
ARTICOLO 2
Tipologia dei complessi
1. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta, in apposite piazzole, di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, mobili, semi-fisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico. Queste ultime non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq.40.
3. Nelle suddette strutture ricettive è obbligatorio riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici e centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito di proprio mezzo di pernottamento autonomo.
4. Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, provviste di attrezzature igienico-sanitarie di uso comune, con un minimo di 5 ed un massimo di 50 piazzole destinate alla sosta, per non più di 72 ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi.
ARTICOLO 3
Requisiti comuni
1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui al precedente articolo:
a) devono essere completamente e adeguatamente recintati e sorvegliati da idoneo personale addetto all'uopo;
b) devono essere articolati in piazzole, libere od allestite, ed in altre aree destinate ai servizi;
c) possono, o devono, secondo la categoria, essere dotati di ristorante, bar, market, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti. La licenza di esercizio comprenderà l'autorizzazione specifica all'esercizio delle suddette attività;
d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti-auto almeno pari al numero delle piazzole, fatte salve le specifiche norme comunali.
2. I campeggi ed i villaggi turistici possono essere realizzati da enti, da privati, singoli o associati, o da organismi del turismo, sociale o giovanile, e devono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per la classificazione.
3. I complessi ricettivi all'aria aperta di primo insediamento devono avere un'area inferiore a mq. 10.000, ridotti a 6.000 mq. nei territori delle Comunità montane.
4. Le aree di sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti devono avere una superficie non superiore a mq. 10.000.
ARTICOLO 4
Norme urbanistiche e concessione edilizia
1. I complessi ricettivi e le aree di sosta di cui alla presente legge devono essere realizzati nelle aree a tal fine individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
2. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio, alla concessione ed al pagamento degli oneri d'urbanizzazione e dei costi di costruzione.
ARTICOLO 5
Autorizzazione all'esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici
1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è subordinato all'autorizzazione del Comune competente per territorio. A tal fine, gli interessati: associazioni, enti, privati, società, onlus, devono presentare domanda in carta legale al Comune, a mezzo raccomandata, indicando gli obiettivi che essi intendono perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso. Nel caso in cui la realizzazione del complesso è prevista su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie della struttura.
2. La domanda deve essere corredata da relazione illustrativa contenente le seguenti indicazioni:
a) le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, deve provare di avere la libera e assoluta disponibilità del suolo;
b) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto, ogni e qualsiasi notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
c) l'avvenuta richiesta di concessione edilizia, e di eventuali nulla-osta agli effetti paesaggistici;
d) i periodi di apertura e di chiusura;
e) la denominazione prescelta.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto deve prevedere il periodo di apertura. Ove non sono mutate le originarie condizioni relative alle caratteristiche dell'impianto ed alla titolarità dei soggetti gestori, il rinnovo dell'autorizzazione è automatico.
ARTICOLO 6
Responsabilità della gestione ed obblighi del titolare
1. L'inizio dell'attività di gestione dei complessi ricettivi deve essere comunicato dagli interessati, a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale al Turismo, all'Ente turistico competente per territorio ed all'Autorità di P.S..
2. Il titolare o il gestore sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge, nonché nelle leggi e nel regolamento di P.S. ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato e di Enti pubblici territoriali.
3. E' fatto obbligo al titolare o gestore di esporre in modo visibile, sia all'esterno che all'interno, i seguenti elementi:
a) la denominazione del campeggio;
b) il simbolo di classificazione;
c) la capacità ricettiva massima;
d) il tariffario;
e) il periodo di apertura e di chiusura.
4. Il titolare o il gestore può designare un proprio rappresentante che deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare e del gestore. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono preventivamente comunicati al Comune ed alla Regione.
ARTICOLO 7
Classificazione
1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in base alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti specificati nel relativo regolamento di attuazione di cui all'art.14, con l'assegnazione di un numero variabile di stelle da 1 a 4.
Regione Puglia
L.R. 11 febbraio 1999, n. 11
«Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.»
Art. 22 (Campeggi liberi e isolati)
1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, dell'art. 36 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 23 (Mini-aree di sosta)
1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.
3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.
Regione Toscana - LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO.
ARTICOLO 24
Oggetto
1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalita’:
a) alberghi;
b) residenze turistico - alberghiere;
c) campeggi;
d) villaggi turistici;
e) aree di sosta;
f) parchi di vacanza.
ARTICOLO 31
Aree di sosta
1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non piu’ di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24-06-2002
REGIONE VALLE D'AOSTA
Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Con la presente legge la Regione disciplina i complessi ricettivi all'aperto, stabilendo i criteri per la loro classificazione, e detta altresì norme in materia di turismo itinerante e di attendamenti occasionali.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPLESSI RICETTIVI
ALL'APERTO
ARTICOLO 2
(Definizioni e tipologie)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
4. Nei campeggi, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 70 per cento della ricettività massima.
5. Nei villaggi turistici, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 30 per cento della ricettività massima.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
ARTICOLO 15
(Aree di sosta)
1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.
ARTICOLO 16
(Requisiti tecnici)
1. Le aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
e) cartello indicatore contenente le informazioni turistiche
aggiornate del Comune interessato.
2. L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali.
3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati.
4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei Comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità.
ARTICOLO 17
(Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente.
ARTICOLO 18
(Sanzioni)
1. Il prolungamento della sosta delle autocaravan nelle aree riservate oltre il periodo massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 5, comporta, a carico del contravventore, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 5 per ogni ora di sosta aggiuntiva.
LEGGE REGIONALE VENETO 16 DICEMBRE 1999, N. 56
DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina i complessi ricettivi all'aperto e stabilisce i criteri per la loro classificazione.
Art. 2 - Delega alle Province.
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di inadempienza e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio la revoca della delega e l'affidamento in via straordinaria e transitoria alla Regione.
Art. 3 - Definizioni e tipologie.
1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi-villaggio;
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti di norma provvisti di tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, camper od altri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi-villaggio le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti, di norma sprovvisti di propri mezzi di pernottamento, in unità abitative predisposte dal gestore con almeno il venticinque per cento della propria capacità ricettiva in piazzole riservate ai mezzi mobili di pernottamento.
5. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere la denominazione aggiuntiva di transito qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato E). Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori.
6. Le strutture di cui al comma 1 possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come definiti nell'allegato D).
7. Ogni altra occasionale breve sosta in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, al di fuori dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, è disciplinata dai regolamenti comunali, in carenza dei quali sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 12 ore.
8. Il campeggio mobile organizzato senza finalità di lucro, è disciplinato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21.