E' stata proposta una discussione sulle differenze tra AA e ADS che si sta dilungando forse un po' troppo e appare anche falsata da qualche informazione errata (ad esempio nel primo messaggio, non più modificabile, si dice che la legge regionale della Valle d'Aosta non contiene una definizione di "area di sosta", che è invece presente nel suo art. 15).
E' stata proposta anche una discussione su due sole leggi regionali, ma non riesco a capire che senso abbia limitarsi a due.
Propongo quindi qui un quadro sinottico delle definizioni di "area di sosta" come ora contenute nelle leggi regionali e della provincia di Trento (per il Molise e per Bolzano non ho ancora trovato) preceduta da un breve riepilogo del quadro normativo.
Raccolgo così un suggerimento di TheDevil, che ringrazio, anche se non vi è tra noi identità di vedute (poco male).
Mi limiterò comunque al contenuto delle leggi come a tutti accessibile, evitando esercizi di "fantasia interpretativa".
Mi auguro che ciò possa risultare utile a comprendere come ci si può comportare in concreto, quando si gira in camper per l'Italia.
Aggiornerò quindi questo messaggio iniziale con i contributi di chi vorrà correggere inesattezze o aggiungere elementi che potrebbero sfuggirmi in prima battuta. In particolare, spero di aver trovato le leggi più recenti e di aver considerato i successivi regolamenti quando effettivamente necessario, ma non posso esserne sicuro e ringrazio fin d'ora per eventuali aggiornamenti/integrazioni.
Il Codice della Strada
Troppo noto. Ricordo solo che, tenendo conto del fatto che un'autocaravan è un veicolo destinato sia al trasporto che all'alloggio di persone, l'art. 185 definisce al comma 2 le condizioni affinché la sosta non si trasformi in campeggio e al comma 7 rinvia all'art. 378 del Regolamento per le caratteristiche delle aree attrezzate riservate alla sosta di autocaravan. Il 378, a sua volta, rinvia anche ad autorizzazioni e caratteristiche stabilite da leggi regionali.
Per brevità, dirò in seguito "185" per riferirmi all'art. 185 del Codice della Strada e "378" per riferirmi all'art. 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Disciplina del turismo
Nella legge quadro sul turismo n. 217/1983, abrogata dalla successiva legge quadro n. 135/2001, diceva: «Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico». In pratica, dei mini-campeggi.
Visto l'anno di emanazione, non c'era né poteva esserci alcun riferimento alle aree attrezzate.
La legge 29 marzo 2001 n. 135 prevedeva l'emanazione di un DPCM che avrebbe dovuto, tra l'altro, stabilire una terminologia standard e definire requisiti e standard minimi dei servizi e delle attività turistiche. Successivamente, le Regioni avrebbero dovuto dare attuazione a quanto stabilito nel decreto.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, tuttavia, modificava l'art. 117 della Costituzione attribuendo alle regioni potere legislativo in materia di turismo, facendo venire così meno la possibilità di requisiti e standard validi a livello nazionale vincolanti per le Regioni.
Il DPCM del 13 settembre 2002, pur facendo riferimento solo alla legge 135/2001 e non all'art. 117 della Costituzione, si limitava a principi generali emersi da una Conferenza Stato-regioni, nella quale i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano avevano «fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale».
Prima ancora della legge costituzionale, nel maggio del 2001 le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria avevano presentato ricorsi presso la Corte Costituzionale sostenendo l'illegittimità costituzionale della legge 135/2001, perché prevedeva l'emanazione di un DPCM di valenza nazionale. La Corte, con sentenza n. 197/2003, respinse i ricorsi rilevando che, essendo stato poi modificato l'art. 117 della Costituzione e avendo il DPCM riconosciuto l'esclusiva competenza regionale in materia di turismo, la legge 135/2001 non limitava i poteri delle regioni. Affermava quindi che «le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale».
Le leggi regionali e provinciali
Data l'autonomia delle regioni in materia di turismo, le singole leggi regionali sono diverse tra di loro, soprattutto perché accanto a molte leggi di recente emanazione se ne trovano altre di vecchia data aggiornate solo in parte. Le leggi più recenti, tuttavia, appaiono abbastanza simili.
Valle d'Aosta: la l.r. 8/2002 definisce, all'art. 15, le aree di sosta come «aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan». L'art. 16, facendo espresso riferimento al 378, ne descrive le caratteristiche: pozzetto di scarico autopulente, erogatore di acqua potabile, adeguato sistema di illuminazione, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato, pavimentazione permeabile; «La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive» (salvo deroghe stabilite dai comuni in caso di motivata necessità).
Piemonte: la l.r. 54/1979 è stata modificata più volte ma, per quanto riguarda le aree di sosta, l'ultima volta nel 1984 con l'inserimento nell'art. 16 di miniaree con un limite di permanenza di 48 ore. La l.r. è relativa ai «complessi ricettivi turistici all'aperto» che sono solo i campeggi ed i villaggi turistici (art. 2), ma l'art. 16 prevede le miniaree «per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° e 2° comma del presente articolo» che sono: «insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in localita' in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato» e «campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni».
Lombardia: la l.r. 15/2007, art. 51, comprende anche le aree di sosta tra le «aziende ricettive all'aria aperta», che sono:
-
villaggi turistici: «esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento»;
-
campeggi: «esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento»;
-
aree di sosta: «esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti», in cui «la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive».
Trento: la legge provinciale n. 33, emanata nel 1990 e poi più volte modificata, stabilisce all'art. 13 il divieto di campeggio fuori dei complessi ricettivi turistici o dei campeggi mobili; tuttavia sottolinea che non si ha campeggio se si rispettano le condizioni del 185 comma 2 (che viene copiato, non citato) e consente comunque «la sosta di autocaravan» per un massimo di 48 ore «in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni o da soggetti privati». Il decreto del presidente della provincia n. 21-111/2002, art. 14, fissa le dotazioni delle aree di sosta (analoghe a quelle della Val d'Aosta, ma con riferimento alla normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente per gli impianti igienico-sanitari) e precisa i limiti di durata della sosta: «la permanenza è permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive; sono consentite più soste purché trascorrano almeno 24 ore tra una sosta e l'altra», in caso contrario si «configura l'ipotesi di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione».
Veneto: la l.r. 33/2002 art. 28 definisce come strutture ricettive all'aperto solo i campeggi e i villaggi turistici, definiti come nella l.r. lombarda.
Tuttavia, per l'art. 44, «i comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici». Si fa espresso riferimento al 185 comma 7 e al 378 e si prevedono dotazioni analoghe a quelle della Valle d'Aosta.
La sosta è consentita «per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive».
Friuli - Venezia Giulia: la l.r. 2/2002 art. 67 definisce come strutture ricettive all'aperto solo i campeggi e i villaggi turistici, intesi come già visto.
Tuttavia, per l'art. 106, «La Regione, ai fini della promozione del turismo all’aria aperta, favorisce l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan». L'art. 107 fa riferimento al 378 per i requisiti delle aree e autorizza la sosta «per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia».
Liguria: la l.r. 2/2008 definisce come strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici (art. 12):
-
villaggi turistici: «strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative e case mobili» (art. 13);
-
campeggi: «strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan» (art. 14).
Le aree di sosta sono incluse tra le «altre strutture ricettive» (art. 18) e sono definite come «aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati» dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dal 185 comma 7 e dal 378 (art. 27).
Il comma 4 dell'art. 27 prevede la possibilità di istituire «piazzole destinate ad aree di sosta» nei campeggi e nei villaggi turistici.
Emilia-Romagna: la l.r. 16/2004 definisce come strutture ricettive all'area aperta i campeggi e i villaggi turistici e include le «aree attrezzate di sosta temporanea» tra le «altre tipologie ricettive» (art. 4):
-
campeggi: «complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento» (art. 6);
-
villaggi turistici: «complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse» (art. 6);
-
aree attrezzate di sosta temporanea: «aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio» di «caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento», realizzate nel rispetto delle norme regionali e del 185 comma 7. «La permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive».
Toscana: la l.r. 42/2000, modificata dalla l.r. 14/2005, definisce i campeggi (art. 29) e i villaggi turistici (art. 30) in modo analogo a quanto già visto (sosta e soggiorno di turisti provvisti o spovvisti di mezzi autonomi di pernottamento mobili) e poi, all'art. 31, definisce le aree di sosta come «strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate».
Nel regolamento di attuazione della legge regionale (decreto 18/2001, poi modificato dal decreto 46/2007) si stabilisce che campeggi, villaggi turistici e aree di sosta devono possedere i requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza «previsti dalle norme vigenti in materia»; le aree di sosta devono inoltre possedere i requisiti specificati in un apposito allegato (carta dettagliata del territorio e dei servizi, impianto telefonico, installazioni igienico-sanitarie di uso comune ecc.).
Marche: la l.r. 9/2006, art. 11, definisce come strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici in modo analogo a quanto già visto. L'art. 35 definisce le aree di sosta come «aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale».
La sosta è permessa «per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive», che sale a settantadue per aree gestite «da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco».
Umbria: la l.r. 18/2006, agli artt. 40 e 43, adotta definizioni simili a quelle già viste in altre leggi regionali:
-
campeggi: «esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento»;
-
villaggi turistici: «esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento»;
-
aree attrezzate di sosta temporanea: «aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio» di «caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento».
Nelle aree di sosta si può rimanere per 24 ore, tuttavia «la sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all’aria aperta».
Lazio: la l.r. 13/2007, art. 56, rinvia a specifici regolamenti la disciplina del turismo. Il regolamento 18/2008 articola le strutture ricettive all'aria aperta in campeggi, villaggi turistici e «aree attrezzate per la sosta temporanea», che «sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive» (art. 2).
Campeggi e villaggi turistici sono definiti come di consueto, quanto alle aree di sosta, l'art. 10 ne stabilisce i «requisiti minimi e funzionali», tra cui esposizione del regolamento, presenza di una cassetta di pronto soccorso, punti di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti ecc.
Abruzzo: la l.r. 16/2003, ancorché recente, risulta ancora ispirata dalla legge 217/1983. All'art. 1, definisce come strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici:
-
villaggi turistici: «strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti»; le «aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento» non possono superare il 40% del totale (art. 2);
-
campeggi: «strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento» (art. 4).
L'art. 10 prevede che, «nei comuni privi di campeggi», possano aversi «mini-aree di sosta», con un numero di piazzole compreso tra 5 e 15, «in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico». Si tratta cioè, nonostante il nome, di mini-campeggi; l'art. 7, infatti, le annovera tra le «altre tipologie di campeggio».
L'art. 22 consente comunque «insediamenti occasionali», come tali più simili alle aree di sosta come intese, in particolare, dalla l.r. veneta, ma anche analoghi alle miniaree della l.r. piemontese: «Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata massima di giorni 10».
Campania: la l.r. 13/1993 considera complessi ricettivi all'aria aperta solo campeggi e villaggi turistici, definiti come di consueto. L'art. 7 prevede l'autorizzazione dei comuni per il loro esercizio.
Vi è poi l'art. 14, commi 2 e 3: «2. Non sono soggetti all' autorizzazione di cui all' art. 7: a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiore a sette pernottamenti; b) le associazioni agrituristiche che, nell' ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massino di dieci piazzole. 3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata dai regolamenti comunali».
Puglia: salvo mio errore, la Puglia si è finora adeguata al nuovo quadro legislativo solo ridefinendo le funzioni degli enti preposti al turismo (in particolare, soppressione delle APT provinciali e istituzione dell'ARET); rimane quindi la l.r. 11/1999 che, in applicazione della legge 217/1983, disciplina le strutture ricettive.
L'art. 14 definisce come strutture ricettive all'aria aperta i villaggi turistici e i campeggi, intesi come di consueto (sosta e soggiorno di turisti sprovvisti/provvisti di mezzi autonomi di pernottamento).
L'art. 23 ripropone le «mini-aree di sosta», che sono in pratica mini-campeggi con 10/30 piazzole.
L'art. 22 prevede «aree comunali di sosta campeggistica», più simili (ma non più di tanto) alle aree di sosta previste da altre leggi regionali. La sosta in tali aree «ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio»; inoltre, «ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonchè di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi».
Da notare anche che «è fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate».
Basilicata: la l.r. 17/2005 prevede genericamente «spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori» nell'ambito della «attività agrituristiche» (art. 3) e un massimo di «sei piazzole per campeggiatori» nella attività di «piccolo agriturismo» o di «piccolo ittiturismo» (art. 6). Non ho trovato altro.
Calabria: come in Puglia, anche qui la l.r. 28/1986 disciplina le strutture ricettive all'area aperta (campeggi, villaggi turistici e villaggi-camping) in applicazione della legge 217/1983. L'art. 1 stabilisce che: «E' vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:
- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purchè la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;
- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno». Sono queste le strutture più simili a quello che normalmente si intende per area di sosta.
Sicilia: l'art. 13 della l.r. 10/2005 era dedicato al «turismo itinerante», prevedendo la possibilità di individuare «apposite aree da destinare all'accoglienza dei camper» (per i requisiti si rinviava ad un decreto dell'Assessore al turismo), ma è stato abrogato dalla l.r. 13/2006. Questa stessa legge ha modificato la vecchia l.r. 14/1982 aggiungendo al suo art. 2 un comma 7-bis: «I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi»; si fa riferimento al 185 comma 7 e al 378 per i requisiti. «Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive».
Sardegna: la l.r. 22/1984 definisce come aziende ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici (intesi come di consueto; art. 5). Nell'art. 7 si ritrovano, comunque, le miniaree di sosta della legge 217/1983.
In pratica
Come si vede, vi sono leggi recenti abbastanza simili tra loro e leggi meno recenti. Tra queste anche leggi, come quella sarda, che prevedono solo campeggi, villaggi turistici e le mini-aree di sosta della vecchia legge 217/1983, che in pratica non sono altro che mini-campeggi. Prescindendo da questo caso estremo, si possono individuare alcuni elementi comuni.
Sosta e campeggio
Senza voler minimamente rievocare sottilissime discussioni svoltesi altrove, si può notare che è comune a pressoché tutte le leggi regionali la distinzione tra:
a) strutture destinate a "sosta e soggiorno", che sono i campeggi e i villaggi turistici, i primi destinati prevalentemente a turisti dotati di propri mezzi di pernottamento (tende comprese), i secondi prevalentemente a quelli che ne sono sprovvisti;
b) strutture destinate alla sosta temporanea; le dizioni variano da sosta temporanea e parcheggio a sosta e basta, a insediamenti o brevi soste occasionali, fino al «parcheggio di attesa e di transito» (Puglia); si prevedono quasi sempre limiti di permanenza variabili da 24 ore a qualche giorno, quindi è ovviamente sempre consentito il pernottamento; in sostanza, non è necessario ricorrere al 185 comma 2 per intendere che si può dormire sul veicolo in sosta.
Al tempo stesso, è altrettanto chiara la distinzione tra "sosta" e "sosta e soggiorno"; essendo quest'ultima dizione usata solo per campeggi e villaggi turistici (o strutture simili), appare saggio rispettare le condizioni del 185 comma 2 -- niente tendalino aperto ecc. -- per evitare che la sosta si trasformi in campeggio, cioè in "sosta e soggiorno".
Segnali stradali
Visto l'esito del
sondaggio
condotto nella sezione Comportamenti, credo utile ricordare che le aree di sosta vengono segnalate con i seguenti segnali (che non indicano solo "camper service"):
usato da solo, e:
usato come inserto in altri segnali di indicazione (in particolare lungo le autostrade).
Questo è sicuramente vero per le regioni le cui leggi sul turismo richiamano espressamente il 378 e mi sembrerebbe strano che non valesse per altre. Se qualcuno fosse in grado di segnalare aree di sosta indicate da altri segnali... grazie.
Limiti di permanenza
Può forse essere utile un riepilogo sintetico dei limiti di permanenza, per le regioni che li fissano:
- un pernottamento: Calabria;
- 24 ore: Umbria (se vi sono anche altre strutture), Sicilia;
- 48 ore: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche (aree a gestione privata), Umbria (se non vi sono altre strutture);
- 72 ore: Emilia-Romagna, Toscana, Marche (aree gestite da enti pubblici o associazioni), Lazio;
- 5 giorni: Puglia;
- 7 pernottamenti: Campania;
- 10 giorni: Abruzzo.
Modificato da SergioRM il 23/11/2010 alle 19:29:18