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Aree per la sosta degli autocaravan

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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/07/2007 alle: 20:41:59
Una recente segnalazione di Anto57 nel forum mi ha consentito di conoscere un documento redatto dal Gruppo Veicoli da Campeggio dell'ANFIA:

http://www.unpli.info/vademecum...

. L'ho letto con interesse ed ho avvertito una sgradevole sensazione di imprecisione, ingiustificabile - a mio avviso - in un documento a firma ANFIA, che intenda divulgare la normativa in materia di Aree Attrezzate. L'ho quindi riletto con specifica attenzione a rilevare la causa della predetta sensazione che ho individuato nella presenza di: - diverse inesattezze di minore entita' nella prima parte del testo; - un grave errore concettuale nel passaggio dalla prima alla seconda parte. Pero' non sono riuscito a capire se la motivazione risieda nella insufficiente preparazione normativa del redattore oppure nell'intenzionale scopo di alimentare confusione/ambiguita' nel settore camperistico. Di sèguito espongo un tentativo di spiegazione. 1) Nella prima parte si induce nel lettore la convinzione di una sostanziale INTERCAMBIABILITA' tra le espressioni Area Attrezzata ed Area di Sosta (da intendere, ma non e' specificato, per il veicolo). Mentre pero' la prima espressione viene utilizzata nel significato specifico di area riservata alla sosta ed al parcheggio degli autocaravan, la seconda espressione sembra apparentemente utilizzata con un significato generico, atto ad identificare l'insieme di tutte le tipologie di aree stradali idonee ad ospitare autocaravan. Da cio' discende il titolo che ho dato a questo 'topic'. L'espressione area attrezzata e' citata: - nella premessa: ... suggerimenti di carattere tecnico per la costruzione di aree attrezzateid="red"> ... - a pagina 6: Grazie ad interventi ... mirati alla realizzazione di aree attrezzateid="red"> per la sosta, L'espressione area di sosta e' invece citata a: - pagina 5: Per i pernottamenti la maggioranza (67%) preferisce le aree di sostaid="red">, ritenute non troppo care e vincolanti. - pagina 5: dall'altra gli Amministratori locali devono saper incentivare ed assecondare questa tendenza, predisponendo aree di sostaid="red"> piu' numerose, ben dislocate strategicamente ed integrate nelle realta' locali. Infine, un "mix" si trova invece a: - pagina 7: La realizzazione di aree di sostaid="red">, sapientemente dislocate sul territorio ed adeguatamente attrezzateid="red"> sul piano dei servizi richiesti dalla normativa vigente, rappresenta il "cuore" di questa politica. - pagina 12: ... e' opportuno prevedere, magari in accordo con altre Amministrazioni locali, una rete di piccole aree di sosta attrezzateid="red"> ben distribuite sul territorio e supportate da una segnaletica efficace. - pagina 12: sono stati premiati ... 18 Comuni italiani, che hanno presentato i migliori progetti per la realizzazione di aree attrezzateid="red"> per camperisti all’interno del territorio comunale. Al fine di fornire alle Amministrazioni locali interessate indicazioni piu' puntuali in merito alle modalita' generali ed agli aspetti tecnici per la costruzione delle aree di sostaid="red">, vengono di seguito descritti alcuni di questi progetti. La pagina 10 e' sicuramente la piu' emblematica, dove inizia il capitolo dal titolo COME REALIZZARE UN'AREA ATTREZZATA, che e' in totale sintonia con l'intento espresso nella premessa, ma ... ... il primo paragrafo viene intitolato COSA SONO LE AREE DI SOSTA: CARATTERISTICHE TECNICHE. (*) Nel lèggere la prima parte di questo titolo ho avuto la stessa impressione desunta, a suo tempo, dalla lettura dell'art. 185/2 CdS: - COSA e non QUALI, che sarebbe stato il termine piu' appropriato in relazione allo sviluppo del testo successivo; - LE AREE DI SOSTA, scritto al plurale, il che comporta la creazione di piu' tipi di aree; - nessuna precisazione sul fatto che siano LE AREE DI SOSTA per gli autocaravan. In questo paragrafo viene quindi data la "spiegazione", ad un lettore generalmente digiuno di normativa, di COSA SONO LE AREE DI SOSTA. Ho tratto i seguenti brani, dove si evidenzia lo sviluppo della "spiegazione": ... gli utilizzatori non richiedono altro che un luogo all'aperto dove potersi fermare agevolmente, senza interferire con il traffico locale. ... Per rispondere alle esigenze dei camperisti e' possibile scegliere tra varie soluzioni: il regolamento di esecuzione del Codice della Strada stabilisce i criteri per l'istituzione di aree appositamente segnalate. Esse possono essere di tre tipi: ~ i camper service ~ le aree attrezzate ~ i punti sosta (aree di parcheggio dove e' consentita la sola sosta o il pernottamento del veicolo) ... In ogni caso, per poter essere funzionali, tutte le aree di sostaid="red"> debbono essere ...... A me risulterebbe che il Regolamento al CdS preveda, specificatamente, un solo tipo di area per la sosta degli autocaravan (e non tre) ma qui c'e' la necessita' di giustificare il plurale LE AREE DI SOSTA e quindi alle aree attrezzateid="red"> vengono aggiunti i "camper service" ed i "punti sosta" (detti anche "punti di sosta"). Purtroppo il "camper service" non esiste quale autonoma tipologia di area per la sosta, in quanto: - in presenza del solo camper service e' possibile rifornirsi di acqua potabile e scaricare le acque nere e grigie ma non sostare, come precisato nello stesso documento - in presenza di stalli di sosta (anche in numero esiguo) va considerato, a tutti gli effetti, una piccola area attrezzataid="red">. Il "punto di sosta" e' un'ordinaria area di parcheggio (ex art. 24 CdS), dove possono accedere tutti i veicoli (compresi gli autocaravan) ammessi a circolare sulle strade; (sarebbe interessante appurare, da qualche "vecchio" camperista, se sia possibile individuare l'inventore che ha pensato di chiamare con il termine "punto di sosta" un'area che da sempre e' definita "area di parcheggio" nella normativa sulla circolazione stradale). In sintesi, al comune lettore (senza pregressa conoscenza di normative) si e' fatto capire: - l'INTERCAMBIABILITA' delle espressioni area attrezzataid="red"> ed area di sostaid="red">; - COSA SONO LE AREE DI SOSTA. 2) Nella seconda parte, dalla pagina 18 in poi, vengono illustrate le diverse normative regionali nelle quali sia prevista l'istituzione delle aree di sostaid="red">. Per il comune lettore, che ha appena appreso COSA SONO LE AREE DI SOSTA, non c'e' alcun motivo per dubitare che le "aree di sosta" citate nelle normative regionali siano tutt'altra cosa. E non c'e' alcuna minima evidenziazione che richiami la sua attenzione sulla sostanziale differenza. Infatti le aree di sostaid="red"> della: - prima parte indicano genericamente i vari tipi di aree destinate alla sosta dei veicoli/autocaravan; - seconda parte rappresentano le "strutture ricettive" specificatamente destinate alla sosta dei turisti, muniti di mezzo proprio di alloggio. 3) Il titolo della pubblicazione Guida alla realizzazione ed alla gestione delle aree di sosta per camperisti e' incoerente con lo scopo della pubblicazione stessa, come esposto nella premessa: ... suggerimenti di carattere tecnico per la costruzione di aree attrezzate ..., in quanto: - il titolo fa riferimento alle "strutture ricettive" (ex LLRR) destinate alle persone; - la premessa (e la pubblicazione) fa riferimento alle "pertinenze stradali" (ex CdS) destinate agli autocaravan. 4) A pagina 24 c'e' anche una nota folkloristica in quanto la "dotazione ideale" per realizzare un'area di sosta camperid="red"> prevede la presenza di un'area attrezzata per grigliateid="red">!!! La denominazione ufficiale (ex CdS) della specifica area per autocaravan diventa semplice "dotazione" di un'area definita molto liberamente rispetto alla vigente normativa. ------------------------------------------ (*) @Vertigo: ti va di venirmi ad aiutare sull'uso della "lingua italiana"?
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 26/07/2007 alle: 22:15:18
quote:Originally posted by TheDevil >
> Cosa dirti... Ricordi la vecchia polemica quando io ed Antonio dicevamo che non è dato sapere cosa sia l'area di sosta? Che non ne esiste una definizione. Certo, magari leggendo il CdS si riesce a costruirne una. Ma poi ci si trova davanti quello che tu hai chiamato il "gergo camperistico" e scopri che l'AdS è un concetto assolutamente indefinito, che viene usato per descrivere le cose più disparate. Anzi, più esattamente, queste cose più disparate, vengono anche chiamate con termini diversi: Punto sosta, camper service, AA, AdS etc. Quanto all'ANFIA, che secondo me va individuata come la nostra vera controparte (anziché i Comuni che molti erroneamente vedono come il nemico da abbattere) io ritengo che abbia tutto l'interesse a rendere e lasciare la situazione del tutto indefinita. Che interesse avrebbe mai l'associazione dei costruttori a far sapere che fuori dalle strutture ricettive non si campeggia ed a chiarire che il parcheggio è solo parcheggio? Nessuna ovviamente. Meglio far credere che il camperista possa fare quello che vuole ovunque e quantunque (come dice 'o nonno). Altrimenti, i camper non si vendono più! ciao
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Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 26/07/2007 alle: 23:31:00
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by TheDevil >
> ... Quanto all'ANFIA, che secondo me va individuata come la nostra vera controparte ....
>
> Perchè, FAITA scherza "coinvolgendo" a modo suo i comuni?
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 26/07/2007 alle: 23:47:26
quote:Originally posted by TheDevil
Una recente segnalazione di Anto57 nel forum mi ha consentito di conoscere un documento redatto dal Gruppo Veicoli da Campeggio dell'ANFIA:

http://www.unpli.info/vademecum...

. >
> Fuoco! La disinformazione è l'anima del commercio! Ci siamo arrivati. L'ANFIA e' la nostra principale Controparteid="red"> ma può diventare la nostra principale alleata. Se si segue una strategia... Ma l'obiettivo non può essere la sosta soggiorno ovunque comunque e quantunque sulla sede stradale ma: 1) aree comunali art. 7 comma 1 lettera h affidate ad enti no profit (caritas, associazioni di volontariato, cooperative ex detenuti etc.) insomma gestione abbinata a scopi sociali, il comune prima di dire no ci pensa tre volte perché ANFIA contatta un ente interessato nella zona e concorda tariffe, mette incentivo. Oppure gestite dal comune, una per ogni comune ove vi sia almeno un campeggio (antitrust e libera concorrenza) con sosta ammessa anche ad ore o frazione di ore; 2)liberalizzazione delle aree di sosta e soggiorno o campeggio per camper nelle LR, ove sia ammesso il campeggio come IVANOP intende il soggiorno. Pochi vincoli di sicurezza, il giusto, ed iniziativa privata libera! Semplice segnalazione di avvio attività come per le autorimesse! Quindi anche mini aree con tre-quattro-cinque stalli che rispettino le poche regole fissate. Poco altro. Prezzi in libero mercato segnalati ex art. 378 del regolamento ma fortemente negoziati da ANFIA insieme alle localizzazioni migliori, come fa per il concorso dei borghi turistici, in uno alla localizzazione ed alla regolamentazione delle soste in altre parti del territorio. Anfia ed i promotori della fiera dovrebbe mettere a disposizione di queste inizative tutto il "tesoretto fiera"[:D] Altrimenti iniziativa di protesta con 8 persone 8 e con bombardamento di mail informative in modo corretto sulla reale situazione del settore a tutti i camperisti in risposta all'ultimo spot fatto in un telegiornale della sera in fascia di massimo ascolto (RAI2) secondo il quale ci sarebbero aree di sosta a 5-10 e 15 euro e tariffe agevolate nei campeggi e massima libertà, con trend di vendita dei camper in crescita (2006 -5%). E' questo che dobbiamo combattere: la disinformazione. SOLO COSI' sarem o ascoltati. Settembre è a portata di mano: [8] persone [8].
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Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 27/07/2007 alle: 07:33:58
Ed io che pensavo a chissachè.... Secondo me ANFIA continuerà a fregarsene come ha fatto fin'ora... e FAITA continuerà per i suoi interessi come ha fatto fin'ora. La nostra idea la conoscete, travalica interessi ed accordi e mira direttamente alla creazione di un movimento che coinvolga più camperisti possibile. Solo così, con una "forza" reale, si può trattare e farsi ascoltare. Solo con i numeri si possono ottenere risultati.
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ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 27/07/2007 alle: 09:12:39
quote:Originally posted by Erix Sr
Ed io che pensavo a chissachè.... Secondo me ANFIA continuerà a fregarsene come ha fatto fin'ora... e FAITA continuerà per i suoi interessi come ha fatto fin'ora. La nostra idea la conoscete, travalica interessi ed accordi e mira direttamente alla creazione di un movimento che coinvolga più camperisti possibile. Solo così, con una "forza" reale, si può trattare e farsi ascoltare. Solo con i numeri si possono ottenere risultati. >
> Vabbe' allora continua pure a scrbacchiare senza costrutto su questo forum per altri 10 anni. Ma non sarai più autorizzato a dire poi che voi siete concreti e gli altri fanno solo chiacchiere!
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 27/07/2007 alle: 16:36:39
quote:Originally posted by ngeloco
Ma poi ci si trova davanti quello che tu hai chiamato il "gergo camperistico" e scopri che l'AdS è un concetto assolutamente indefinito, che viene usato per descrivere le cose più disparate.>
> Come per l'espressione punto di sosta, sarebbe interessante appurare chi ha cominciato a scrivere su "le aree di sosta"id="red"> con la precisa volonta' di far intendere al lettore che stava scrivendo sulle "aree di sosta"id="red">. Ad una lettore frettoloso puo' sembrare la stessa cosa, ma si tratta di un'altra applicazione della "sopraffina ingegneria politico-letteraria", gia' individuata in relazione al famoso testo dell'art. 185 CdS.

Modificato da TheDevil il 27/07/2007 alle 21:59:52
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 28/07/2007 alle: 00:49:54
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Ma poi ci si trova davanti quello che tu hai chiamato il "gergo camperistico" e scopri che l'AdS è un concetto assolutamente indefinito, che viene usato per descrivere le cose più disparate.>
> Come per l'espressione punto di sosta, sarebbe interessante appurare chi ha cominciato a scrivere su "le aree di sosta"id="red"> con la precisa volonta' di far intendere al lettore che stava scrivendo sulle "aree di sosta"id="red">. Ad una lettore frettoloso puo' sembrare la stessa cosa, ma si tratta di un'altra applicazione della "sopraffina ingegneria politico-letteraria", gia' individuata in relazione al famoso testo dell'art. 185 CdS.
>
> E' possibile sapere xche' hai sostituito il post che avevi inserito oggi pomeriggio con quanto sopra ? Se ben ricordo quanto avevi scritto (proposta di una nuova normativa relativa al CdS e LR sul turismo) avrebbe COMPLETAMENTE negato ogni qualsiasi possibilita' di soggiorno libero... Ivano. PS: come avevo scritto un paio di gg orsono, non avrei piu' voluto partecipare a queste vostre discussioni per lasciarvi il campo libero di dire (vaneggiare) quello che vi pare, ma sinceramente non sono riuscito a trattenermi perche' il vostro continuo negare (e ostacolare) il soggiorno libero (non campeggio cosi' come definito dall'art. 185 comma 2 CdS, ma bensi' soggiorno inteso come mangiare e dormire DENTRO al camper in sosta) proprio non lo comprendo in quanto e' a parer mio la negazione del camperismo. Ma ora ritorno in "silenzio"...id="blue">

Modificato da IvanoPP il 28/07/2007 alle 01:09:51
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 28/07/2007 alle: 14:13:07
@ IVANOP Anche io sono stufo dei vostri vaneggiamenti di te di quelli come te che ci vogliono mandare a fare gli zingari nei parcheggi. Noi camperisti seri abbiamo una dignità e vogliamo che la nostra presenza sia accettata e ben vista dalla gente locale, non sopportata a denti stretti e con mugugni se non letta addirittura come invasione. A ciò ci vuoi condurre tu e tutta la tua crocchia. Per me ora basta veramente, non se ne può più di tanta tracotanza e di vedere additati come "quelli che solo in aa e camping", come se i fuori legge o quelli a sbafo fossimo noi. E ti hanno risposto anche da Bologna sul blog non hai capito la risposta dell'assessore al traffico? Basta. Ogni pazienza ha un limite!
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/07/2007 alle: 14:33:01
quote:Originally posted by IvanoPP
E' possibile sapere xche' hai sostituito il post che avevi inserito oggi pomeriggio con quanto sopra? Se ben ricordo quanto avevi scritto (proposta di una nuova normativa relativa al CdS e LR sul turismo) avrebbe COMPLETAMENTE negato ogni qualsiasi possibilita' di soggiorno libero...id="blue">>
> Perche' mi sono preso il tempo per qualche ritocco e, comunque, ritengo che qualunque intervento in un forum possa essere cancellato se non e' stato ancora oggetto di rèpliche. Ricordi proprio male e, per l'utilizzo di un particolare termine, non mi potrai contestare che abbia inserito quel punto "a posteriori". Comunque la mia "congettura" di modifiche e' nel prossimo intervento. ---------- p.s. sul tuo concetto di camperismoid="blue"> e sulla sua eventuale negazioneid="blue"> mi riservo di intervenire piu' avanti.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/07/2007 alle: 14:34:06
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ma l'obiettivo non può essere la sosta soggiorno ovunque comunque e quantunque sulla sede stradale ma: .....>
> ..... la certezza/chiarezza delle normative che ci riguardano. Quindi, a mio avviso, netta e totale separazione tra il Codice della Strada (per regolamentare la parte veicolo dell'autocaravan) e le normative regionali (per regolamentare la parte alloggio dell'autocaravan). In quest'ultimo caso si potrebbe anche pensare ad una legge nazionale da applicare in attesa che le Regioni, secondo le proprie prerogative, provvedano in proposito (ove non abbiano gia' ritenuto opportuno intervenire). In pratica, la legge dovrebbe introdurre (a livello nazionale) la definizione di (mini)area di sosta quale "struttura ricettiva" autorizzata alla sosta dei turisti muniti di mezzo mobile di alloggio, magari con l'unificazione del tempo massimo di permanenza (sulla base delle diverse esperienze maturate nelle regioni che hanno gia' previsto le aree di sosta nell'ambito delle "strutture ricettive"). Congettura di modifiche: 1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice; 2) Le aree attrezzate "escono" totalmente dal CdS; 3) Nelle aree di parcheggio (accessibili a tutti i veicoli) vengono obbligatoriamente riservati N stalli "maggiorati"; 4) Nell'art. 54 CdS viene eliminata la categoria "autocaravan" (se non c'e' la categoria ... non c'e' neanche la discriminazione!!!); 5) Nell'art. 54 CdS, con riferimento agli "autoveicoli per uso speciale", si aggiunge che la relativa "speciale attrezzatura" va utilizzata secondo le specifiche normative emanate al riguardo; 6) Nell'art. 62/2 Reg. l'area di sosta ivi indicata assume la denominazione di area per picnic; 7) Le aree attrezzate ("uscite" dal CdS) "entrano" nella normativa regionale sul turismo con la nuova denominazione di aree di sosta, legittimamente intese come "strutture ricettive" (a somiglianza dei campeggi comunali francesi ampiamente sostenuti nel forum); 8) Eventualmente qualche area attrezzata "rientra" nel CdS sotto forma di area di parcheggio; 9) La legge di cui sopra "agevola" la conversione delle aree attrezzate (pertinenze stradali) in (mini)aree di sosta (strutture ricettive) e la realizzazione ex-novo di quest'ultima tipologia di strutture ricettive; 10) La legge di cui sopra regolamenta l'utilizzo "escursionistico" della parte alloggio dell'autocaravan al di fuori delle "strutture ricettive"; 11) La legge di cui sopra sopprime ... l'utilizzo del termine "campeggio" nelle normative, se con significato diverso dall'indicazione di una specifica "struttura ricettiva". La FAITA potrebbe essere coinvolta, nell'interesse dei propri associati, a valutare la conversione "agevolata" di una parte dei campeggi ad 1 stella in aree di sosta (sempre nell'ambito delle "strutture ricettive", ma con minori requisiti normativi). ---------- p.s., in modifica: la proposta di definizione nazionale resta limitata all'area di sosta, in quanto la mini-area di sosta ha gia' la sua definizione nella abrogata Legge 217/1983.

Modificato da TheDevil il 03/12/2007 alle 14:19:59
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 18/08/2007 alle: 23:03:09
Sono tornato oggi da 16 splendidi giorni di vacanza in Croazia ove c'erano un sacco di tedeschi, per l'iniciso, e non avuto tempo di approfondire la proposta. Mi riserbo di esaminarla e di formulare la mia opinione in proposito non appena ne avrò il tempo. Bye.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 24/08/2007 alle: 20:15:29
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ma l'obiettivo non può essere la sosta soggiorno ovunque comunque e quantunque sulla sede stradale ma: .....>
> ..... la certezza/chiarezza delle normative che ci riguardano. Quindi, a mio avviso, netta e totale separazione tra il Codice della Strada (per regolamentare la parte veicolo dell'autocaravan) e le normative regionali (per regolamentare la parte alloggio dell'autocaravan). In quest'ultimo caso si potrebbe anche pensare ad una legge nazionale da applicare in attesa che le Regioni, secondo le proprie prerogative, provvedano in proposito (ove non abbiano gia' ritenuto opportuno intervenire). In pratica, la legge dovrebbe introdurre (a livello nazionale) la definizione di (mini)area di sosta quale "struttura ricettiva" autorizzata alla sosta dei turisti muniti di mezzo mobile di alloggio, magari con l'unificazione del tempo massimo di permanenza (sulla base delle diverse esperienze maturate nelle regioni che hanno gia' previsto le aree di sosta nell'ambito delle "strutture ricettive"). [1]id="red"> Congettura di modifiche: 1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice; 2) Le aree attrezzate "escono" totalmente dal CdS; 3) Nelle aree di parcheggio (accessibili a tutti i veicoli) vengono obbligatoriamente riservati N stalli "maggiorati";[2]id="red"> 4) Nell'art. 54 CdS viene eliminata la categoria "autocaravan" (se non c'e' la categoria ... non c'e' neanche la discriminazione!!!); 5) Nell'art. 54 CdS, con riferimento agli "autoveicoli per uso speciale", si aggiunge che la relativa "speciale attrezzatura" va utilizzata secondo le specifiche normative emanate al riguardo; 6) Nell'art. 62/2 Reg. l'area di sosta ivi indicata assume la denominazione di area per picnic; 7) Le aree attrezzate ("uscite" dal CdS) "entrano" nella normativa regionale sul turismo con la nuova denominazione di aree di sosta, legittimamente intese come "strutture ricettive" (a somiglianza dei campeggi comunali francesi ampiamente sostenuti nel forum); 8) Eventualmente qualche area attrezzata "rientra" nel CdS sotto forma di area di parcheggio; 9) La legge di cui sopra "agevola" la conversione delle aree attrezzate (pertinenze stradali) in (mini)aree di sosta (strutture ricettive) e la realizzazione ex-novo di quest'ultima tipologia di strutture ricettive; 10) La legge di cui sopra regolamenta l'utilizzo "escursionistico" della parte alloggio dell'autocaravan al di fuori delle "strutture ricettive"; 11) La legge di cui sopra sopprime ... l'utilizzo del termine "campeggio" nelle normative, se con significato diverso dall'indicazione di una specifica "struttura ricettiva". La FAITA potrebbe essere coinvolta, nell'interesse dei propri associati, a valutare la conversione "agevolata" di una parte dei campeggi ad 1 stella in aree di sosta (sempre nell'ambito delle "strutture ricettive", ma con minori requisiti normativi). ---------- p.s. in modifica: la proposta di definizione nazionale resta limitata all'area di sosta, in quanto la mini-area di sosta ha gia' la sua definizione nella abrogata Legge 217/1983.
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> [1] Le regioni hanno tutte una LR che definisce le strutture ricettive all'aria aperta. Vero è che alcune di esse non hanno ri-emesso la LR dopo la Confoerenza Stato Regione con la quale fu definita la competenza circa le definizione delle infrastrutture alle Regioni ma questo non sposta il fatto che la competenza è ormai regionale e non Statale. Non credo quindi che si possa procedere in tal senso se non con altra Conferenza Stato-Regioni e province autonome di TN e BZ nella quale definire per tutte le stesse infrastrutture ricettive i medesimi requisiti e i medesimi criteri di classificazione. Se si utilizza poi il termine "mezzo mobile di alloggio" si includono anche le caravan, le tende ed il resto. In pratica "si farebbero fuori i campeggi"! Al riguardo comunque sussisterebbero le perplessità riportate in fondo a questo intervento. [3] Ok. Ma si impone un'obbligo? Un'esclusiva? E come? Riteniamo possibile che questa norma possa essere richiesta a Portofino che addirittura ha spazi di sosta ricavati con altezze effettive non superiori a 2 mt? Non essendo una norma applicabile tout-court in tutti i comuni siamo sicuri che non verrebbe scritta con la solita frase "i comuni possono....". Con quale forza si imporrebbe ad ANCI una norma simile? [4] Ok. Ma come si definisce il nostro mezzo solo come veicolo speciale? Mi sembra riduttivo. Comunque la discriminazione resta possibile per masse ed ingombri. In altro 3d è stato citato il caso Sorrento ed i ricorsi persi da questo comune. Ma come per Basiglio, se un comune deficiente fa un'ordinanza deficiente citando il termine autocaravan già oggi si può combatterla. Il tema è se invece il comune furbo fa gli stalli adatti solo ad autovetture e zone di sosta per veicoli più grandi solo per carico e scarico o sosta a tempo e fa gli stalli grandi "in culo al mondo". Nessuna discriminazione ci sarebbe, anzi, sarebbe l'applicazione di quella lettera del 2/4 e di alcune precedenti che qui dentro hanno scambiato per circolare ministeriale. Con questo parametro basta fare un'ordinanza ben motivata o sullo stile orosei (per categorie di utenti) e siamo punto ed a capo. [5] Il codice della strada non può definire l'uso delle attrezzature destinate al soggiorno a bordo del veicolo. La ricettività all'aria aperta è materia regionale. Quindi, ad esempio, con l'art. 41 della LR Emilia Romagna, si verserebbe comunque in situazione di campeggio abusivo. [7] Ok. Ma dobbiamo mettere in conto che poi si potrà anadare solo in queste per utilizzare a scopo abitativo il mezzo. [9-10-11] Le ritengo improbabili come soluzioni. La legge (statale) non può definire alcunché in materia di ricettività. Occorrerebbe farlo con conferenza Stato-Regioni ed allora la cosa prenderebbe una forma diversa. Comunque restano le seguenti perplessità (mie): a) I comuni potrebbero comunque vietare per masse ed ingombri e spingere l'autocaravan solo verso le aree come sopra definite; b) Il CDS non è lo strumento che può risolvere la questione "uso abitativo". Nel complesso la proposta mi sembra comunque abbordabile. Andrebbero introdotti alcuni concetti per renderla praticabile e politicamente corretta: 1) Liberalizzazione dell'attività ricettiva all'aria aperta: vanno solo date prescrizioni (massime per i villaggi turistici a 5 stelle, minime per le Aree destinate solo a camper); 2) Obbligo per il comunque di avere almeno un campeggio ad una stella (senza servizi aggiunti) o un'area per camper con una stella se sul territorio ha almeno un campeggio di categoria superiore (principio della concorrenza e della diversificazione dell'offerta); 3) Nelle condizioni di cui al punto 2 l'area può essere affidata ad associazioni di volontariato per autofinanziamento. 4) Divieto di campeggio, come definito dalla Cassazione, al di fuori delle aree autorizzate. Oltre agli stalli maggiorati che hai indicato. In Croazia è vietato dormire la notte a bordo di camper e roulotte fuori da campeggi, ma di giorno puoi stare dove vuoi. Andrebbe replicata la stessa cosa in Italia con una sostanziale liberalizzazione dell'attività di gestione di campeggi. Ma vedrai che queste note non riceveranno il favore dei partecipati al forum.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/08/2007 alle: 23:01:43
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
In Croazia è vietato dormire la notte a bordo di camper e roulotte fuori da campeggi, ma di giorno puoi stare dove vuoi. >
> Penza che fortuna!!![:(!][:(!] PArto subito per la Croazia... quello si che è il mio regno!!![:(!][:(!]
quote: Andrebbe replicata la stessa cosa in Italia con una sostanziale liberalizzazione dell'attività di gestione di campeggi. >
> Come no![xx(][xx(] L'automobile la usi (anche da ferma) ad orario?[:0] Un pulmann ha orari di utilizzo?[:0]
quote: Ma vedrai che queste note non riceveranno il favore dei partecipati al forum. >
> Ci puoi scommettere!!![:D][:D] Ciao
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23/11/2006 4689
Inserito il 29/10/2007 alle: 14:35:41
Per la mia "forma mentis" parto sempre dal passato ogniqualvolta devo pensare al futuro. Di sèguito riassumo lo scarno quadro normativo concernente la circolazione degli autocaravan in vigore alla fine degli anni '80. Venti anni fa ..... 1) ..... la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' ancora regolata dalle norme del Codice della Strada edizione 1959, nel cui testo originario non c'e' alcun riferimento a caravan ed autocaravan. Soltanto nel relativo Regolamento si puo' trovare qualche citazione attinente al "camperismo" negli articoli 78 e 572. art. 78 Reg./1959 - Segnali di indicazione semplice [omissis] I segnali indicanti posti o servizi ausiliari di assistenza sono i seguenti: a) b) c) d) e) il segnale «Campeggio» (fig. 72) indica la vicinanza di un terreno per l'attendamento dei campeggiatori; f) il segnale «Terreno per rimorchi abitabili» (fig. 73) indica la vicinanza di un terreno accessibile ed autorizzato alla sosta di rimorchi abitabili; g) il segnale «Campeggio e rimorchi abitabili» (fig. 74) indica la vicinanza di un terreno autorizzato indifferentemente per l'attendamento di campeggiatori e per la sosta di rimorchi abitabili. Art. 572 Reg./1959 - Attivita' vietate [sulle autostrade, ndr] [omissis] E' fatto divieto di usare qualsiasi area compresa entro la recinzione dell'autostrada per campeggio o per merenda, ad eccezione delle aree a cio' destinate. Con la Legge 10 febbraio 1982 n. 38, il CdS/1959 viene modificato con l'introduzione dei termini caravan ed auto-caravan negli articoli 26, 28, 32. Art. 26 CdS/1959 - Autoveicoli [omissis] l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente. Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali. Art. 28 CdS/1959 - Rimorchi [omissis] e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo. Art. 32 CdS/1959 - Sagoma limite Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; [omissis] La carrozzeria delle caravan non deve eccedere in lunghezza, se ad un asse, metri 6 e, se a due assi, metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non puo' eccedere per il veicolo isolato, a due o piu' assi, metri 8. Ed i problemi di discriminazione sono cominciati proprio con questa Legge, che introduceva modifiche non sufficientemente coordinate con altre disposizioni rimaste invariate. 2) ..... il deputato Fausti presenta la proposta di legge n. X/1456 al titolo Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan. 3) ..... si comincia a porre mano alla stesura del nuovo Codice della Strada, emanato nel successivo anno 1992. .

Modificato da TheDevil il 18/12/2007 alle 23:15:00
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23/11/2006 4689
Inserito il 07/12/2007 alle: 20:03:15
Il passaggio cronologicamente successivo e' la: Legge 13 giugno 1991, n. 190 Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. Pubblicata nella G.U. 28 giugno 1991, n. 150. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato «Codice della strada». Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio. 2. Il Codice della strada dovrà essere informatoid="red"> alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttiviid="red">: a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa comunitaria, agli accordi internazionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata complessità del traffico, specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresì, la redazione e l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le indicazioni degli strumenti urbanistici; b) semplificazione e snellimento delle procedure eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa (2); c) disciplina più dettagliata del potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade per la regolamentazione del traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici in caso di inosservanza delle norme; d) previsione della facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli di pagamento di una somma; e) disciplina del registro delle strade e del censimento del traffico, nel quadro delle funzioni relative all'assetto e alla pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; f) disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, anche in relazione alla classificazione delle strade, nonché dei dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasione della sosta nei centri urbani; g) disciplina della velocità in coerenza con la normativa comunitaria finalizzata alla tutela della vita umana, dell'ambiente e del risparmio energetico; h) determinazione dei casi di rimozione dei veicoli, con attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle strade del relativo potere di rimozione e con previsione dell'obbligo di pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia; i) determinazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, con rinvio al regolamento di esecuzione per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive; j) determinazione dell'installazione di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico da collocare nei punti di maggiore congestione del traffico; k) introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici; l) disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonché dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di oneri supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali per il rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle infrastrutture, nonché di norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni; m) previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e alla circolazione dei relativi veicoli, a tutela del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonché nell'ambiente esterno; n) aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi, nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto; revisione della disciplina delle vendite con patto di riservato dominio; o) aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli; p) revisione della disciplina della patente di guida, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nonché previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale per la guida dei veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego; q) previsione di una particolare disciplina per il rilascio del certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o infermità pregiudizievoli al conseguimento della patente; r) introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilità dei non vedenti e dei portatori di handicap; s) previsione, durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, di una limitazione nella guida determinata in rapporto alla capacità di velocità massima e al rapporto peso-potenza dell'autoveicolo; t) riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione (3); u) determinazione dei casi in cui la marcia dei veicoli costituisca, per le condizioni degli stessi, pericolo per la sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di polizia stradale, del potere di adottare misure idonee ad eliminare in tali casi lo stato di pericolo; v) previsione di misure cautelari per le violazioni più gravi qualora commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa per escursionisti esteri; w) previsione di limiti di durata dell'illecito consistente nella sosta vietata; x) determinazione, nella misura del 5 per cento (4), dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale; previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità; y) aggiornamento delle norme per il rilascio del documento di circolazione, per l'immatricolazione, per i trasferimenti di proprietà, di residenza o di abitazione, nonché per la radiazione dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati, che, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi rispettivamente al Ministero dei trasporti ed al pubblico registro automobilistico, persegua un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che eviti eventuali duplicazioni e dispersioni di attività amministrative dirette al medesimo fine, mediante l'armonizzazione delle procedure operative e prevedendo comunque forme di immediata provvisoria registrazione da parte del pubblico registro automobilistico, valide a tutti gli effetti di legge, salvo prova contraria, e da perfezionare definitivamente entro termini non superiori a tre mesi; ciò anche nello scopo di effettuare una puntuale rilevazione della composizione del parco circolante; z) disciplina della targatura e verifica della riserva allo Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe, nonché previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di bene mobile non registrato, sia adottato un contrassegno di identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo all'acquisto; aa) istituzione di un'anagrafe ai fini della sicurezza stradale che includa incidenti e infrazioni; bb) riserva al Ministero dell'interno del coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati; cc) previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento acustico, dell'aria e del suolo, conseguenti alla circolazione dei veicoli, nonché previsione di norme per l'adozione di dispositivi appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle direttive comunitarie; dd) revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonché di misure cautelari a garanzia del credito erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di lire trentamila per il minimo e di lire quattromilioni per il massimo; previsione anche della possibilità di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni; ee) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocità, di tre diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia compresa fra i dieci e i quaranta chilometri orari, ovvero sia superiore ai quaranta chilometri orari; qualora la violazione del limite di velocità sia di oltre quaranta chilometri orari sarà prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e dell'immediata sospensione da uno a tre mesi della patente di guida; ff) previsione di criteri e modalità per il periodico aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario; gg) previsione, nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purché non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire due milioni. 3. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla assegnazione. 5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4.id="size1">id="green"> Si tratta della legge con la quale il Parlamento (che esercita la funzione legislativa ex art. 70 Cost.) ha delegato il Governo a predisporre il testo del vigente Codice della Strada (nella forma di Decreto Legislativo), con la dettagliata indicazione dei "limiti" della delega nel relativo articolo 2. Il deputato Fausti, che da circa quattro anni ha presentato una proposta di legge relativa ad ulteriori norme riguardanti gli autocaravan, non si adopera affinche' queste norme vengano comprese nell'art. 2 della predetta legge-delega, ma lascia proseguire l'iter parlamentare della sua proposta. Al riguardo ho maturato il mio convincimento, che vado ad esporre nel prossimo intervento.

Modificato da TheDevil il 18/12/2007 alle 23:13:06
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23/11/2006 4689
Inserito il 07/12/2007 alle: 20:04:20
Per circa quattro anni (dal settembre 1987 al giugno 1991) si svolge parallelamente: - (a livello governativo) il lavoro della Commissione Interministeriale incaricata di redigere il testo del nuovo Codice della Strada; - (a livello parlamentare) l'iter della proposta di legge X/1456 presentata dal deputato Fausti. Non so se, in questo lungo lasso di tempo, qualcuno abbia pensato ad un'eventuale confluenza dei due percorsi. Fatto sta che nel 1991 il Parlamento approva: - (nel mese di giugno) la Legge "delega", di cui all'intervento precedente; - (nel successivo mese di ottobre) la nota Legge "Fausti". Legge 14 ottobre 1991, n. 336 Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan. Pubblicata nella G.U. 30 ottobre 1991, n. 255. 1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti auto-caravan. 2. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, è estesa alle auto-caravan che, in sede di regolamentazione locale, possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli. 4. Le caratteristiche tecniche delle auto-caravan, ivi comprese quelle relative agli impianti tecnici propri di tali autoveicoli, devono essere conformi alle prescrizioni dettate, in materia, dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, e dal Ministro dei trasporti in applicazione della presente legge. 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1 è obbligatoria, lungo le strade e autostrade, unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati. Ogni impianto deve essere indicato da un apposito segnale stradale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. 6. I campeggi e le aree attrezzate riservati alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan devono essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan secondo le disposizioni dell'articolo 5. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate di cui al comma 1, nonché i proprietari o gestori delle aree di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 5, sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan, anche in transito, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe per il servizio di cui al comma 2 sottostanno al regime dei prezzi concordati di cui all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 7. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, per quanto riguarda i residui organici e le acque chiare e luride, si applicano anche agli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di appositi impianti interni di raccolta. 8. I comuni possono deliberare, in conformità dei criteri di cui all'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, l'istituzione di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan. 9. Nel caso di cui all'articolo 8 i comuni, limitatamente ai parcheggi a pagamento, fissano la tariffa per le auto-caravan con la maggiorazione del 50 per cento rispetto alla tariffa applicabile alle autovetture nei parcheggi della zona.id="size1">id="green"> Nel titolo della Legge Fausti, rispetto a quello originale della proposta, risulta eliminata la parte iniziale Ulteriori norme per la. Nonostante l'affermazione espressa nell'art. 1 Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli ...[omissis]... definiti auto-caravan, in effetti gli autocaravan risultano soggetti soltanto ai commi 5 e 6 dell'art. 5. Alle norme della Legge Fausti sono infatti soggetti, per l'articolo: 2 (comma 1), gli enti proprietari (o gestori) delle strade; 2 (comma 2), le Regioni che hanno la competenza in materia di turismo; 3, gli enti proprietari delle strade che hanno la competenza in materia di regolamentazione locale della circolazione; 4, il Ministro dei Trasporti; 5 (comma 1), il Ministro dei LLPP; 5 (commi 2 e 3), i proprietari (o gestori) delle aree di servizio con specificate caratteristiche; 5 (comma 4), il Ministro della sanita'; 5 (commi 5 e 6), gli autocaravan; 6, i proprietari (o gestori) dei campeggi e delle aree attrezzate ed inoltre delle aree di servizio precisate all'art. 5; 7, gli autoveicoli, diversi dagli autocaravan, dotati di appositi impianti interni di raccolta; 8 e 9, i comuni. Sostanzialmente la Legge Fausti istituisce gli impianti igienico-sanitari e, fino a quando la realizzazione di questi impianti non risulta approvata dal Parlamento, non c'e' alcun motivo che se ne òccupi la Commissione Interministeriale incaricata di redigere il testo del nuovo Codice della Strada. Dalla Legge Fausti la "ricaduta" sul CdS riguarda infatti soltanto: - la realizzazione degli "impianti igienico-sanitari" nelle aree di servizio con specificate caratteristiche, lungo le strade ed autostrade; - l'istituzione di un apposito segnale stradale; - la facolta' ai comuni di istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle auto-caravan nell'àmbito del relativo "centro abitato", con previsione di tariffa maggiorata in caso di parcheggio regolamentato a pagamento, mentre tutte le altre "norme" contenute nella Legge Fausti non hanno una diretta attinenza con la regolamentazione della circolazione stradale. Dal momento in cui viene approvata in Parlamento e pubblicata in G.U., la Legge Fausti entra a far parte della legislazione vigente. Di conseguenza il Governo e' obbligato a tenerne conto nella redazione del nuovo CdS, ai sensi dell'articolo 1 della Legge-delega: Il Governo è delegato ad adottare ...[omissis]... disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare ...[omissis]... la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, ... [omissis]. Nel periodo intercorrente tra le date di emanazione della Legge Fausti e del nuovo Codice della Strada (ottobre 1991-aprile 1992) accade "qualcosa". Il Governo non si lìmita a recepire nel nuovo CdS soltanto le norme attinenti della Legge Fausti, lasciandola in vigore per le altre norme non concernenti la circolazione stradale, ma prende tutto il "pacchetto" delle disposizioni portate da detta legge e lo trasferisce negli artt. 185/CdS e 378/Reg, disponendo altresi' la relativa abrogazione. E si arriva ai giorni nostri, senza altri interventi legislativi. ------------------------------ p.s.: mi scuso con i partecipanti del forum che, avendo scelto di lèggere questo mio intervento, non l'àbbiano trovato pienamente comprensibile. E' di per se' un intervento piuttosto lungo (con la citazione di tutto il testo della "Fausti") e qualche mia scelta di concisione puo' aver sacrificato la chiarezza dell'esposizione. Sono ovviamente disponibile a spiegazioni.

Modificato da TheDevil il 10/12/2007 alle 15:22:28
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 07/12/2007 alle: 20:23:53
quote:Originally posted by TheDevil
Il deputato Fausti, che da circa quattro anni ha presentato una proposta di legge relativa ad ulteriori norme riguardanti gli autocaravan, non si adopera affinche' queste norme vengano comprese nell'art. 2 della predetta legge-delega, ma lascia proseguire l'iter parlamentare della sua proposta. Al riguardo ho maturato il mio convincimento, che vado ad esporre nel prossimo intervento. >
> Se la regolamentazione della situazione di campeggio dell'autocaravan non è definita nella delega al governo, come appare dalla lettura del suddetto testo, e dovendosi limitare (il governo) all'esercizio della delega ricevute e restare in ambito, l'art. 185 è incostituzionale. Questa sarà forse una conclusione del tuo intervento?
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 07/12/2007 alle: 20:34:39
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Questa sarà forse una conclusione del tuo intervento?>
> Assolutamente no.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 07/12/2007 alle: 21:13:17
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Questa sarà forse una conclusione del tuo intervento?>
> Assolutamente no.
>
> Eppure a chi sostiene che l'art. 185 escluda la situazione di campeggio tale e che per contro la consenta tale questione è sollevabile. Comunque non può essere nemmeno l'ultrattività della Legge Fausti.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 09/12/2007 alle: 18:24:07
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Eppure a chi sostiene che l'art. 185 escluda la situazione di campeggio tale e che per contro la consenta tale questione è sollevabile.>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Anto' "e' oschcuro"...>
>
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