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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 10/12/2007 alle: 20:17:55
La fugace presenza della Legge Fausti nella legislazione vigente del nostro paese ci ha lasciato, a parte gli artt. 185/CdS e 378/Reg., due pesanti eredita', con l'utilizzo del termine deflussi e dell'espressione area attrezzata a fini normativi. E meno male che, nel testo definitivo approvato, il Parlamento ci abbia risparmiato il termine effluenti, presente nella stesura originaria della proposta di legge. Riguardo ai deflussi sono stati spesi fiumi di parole, ma la Corte di Cassazione ne ha risolto il problema interpretativo, almeno per una parte dei camperisti, con l'indicazione delle attivita' che configurano la situazione di campeggio all'interno di qualunque veicolo. Riguardo invece all'area attrezzata, il problema interpretativo permane. L'espressione, non esistente nel CdS/1959, si legge - per la prima volta - nell'art. 5 della Legge Fausti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici ... determina ... i criteri per la realizzazione, 1) lungo le strade e autostrade, 2) nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan 3) e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan. Quando l'on. Fausti scrive di aree attrezzate, quale futura ubicazione di questi impianti, fa riferimento a qualcosa di esistente (non meglio individuato) mentre ancora devono venire sia i criteri ministeriali sia le effettive realizzazioni. Per un'area, la specifica di attrezzata deve quindi considerarsi gia' preesistente e non conseguente alla presenza di un impianto igienico-sanitario. Resta da individuare quali sìano state, secondo il pensiero dell'on. Fausti, le attrezzature che caratterizzano un'area attrezzata, posto che nella sua legge da' anche facolta' ai comuni di istituirle nell'àmbito del relativo "centro abitato". Il problema e' che anche il comma 7 dell'art. 185 prevede la realizzazione degli impianti igienico-sanitari nelle aree attrezzate (definite tali a prescindere dalla presenza dell'impianto), senza dare alcuna indicazione riguardo alle attrezzature che dànno luogo a questa definizione.

Modificato da TheDevil il 11/12/2007 alle 13:32:29
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/12/2007 alle: 13:37:27
A mio avviso sarebbe stato molto piu' coerente (e, forse per qualche punto, costituzionale) mantenere un assetto normativo costituito da: - Codice della Strada (senza l'art. 185); - Regolamento al CdS (senza l'art. 378); - Legge Fausti; - Decreto Ministeriale (sui criteri di realizzazione degli impianti igienico-sanitari). Non so (e si dovrebbero andare a spulciare i documenti parlamentari del tempo) se la sostituzione: - della Legge Fausti con l'art. 185/CdS; - del previsto D.M. con l'art. 378/Reg. sia stata la conseguenza di una "iniziativa" del Ministro LLPP dell'epoca oppure di una "osservazione" delle Commissioni parlamentari investite del compito di verificare la congruenza del nuovo CdS con la Legge-delega. La gran parte delle disposizioni recate dalla Legge Fausti, pur se relative agli autocaravan, non riguardano la regolamentazione della relativa circolazione su strada ed avrebbero mantenuto la loro pertinenza logica se fossero rimaste vigenti nella stessa legge. Invece, una volta trasferite letteralmente nell'art. 185 del CdS, le stesse disposizioni risultano incoerenti con la finalita' dell'atto normativo che adesso le òspita. Analoga situazione nel Regolamento al CdS, con l'introduzione dell'art. 378 sostitutivo di un D.M. previsto nella Legge Fausti. In questo modo il Regolamento al CdS non si lìmita a recepire le disposizioni della Fausti riguardanti la realizzazione degli impianti nelle aree di servizio ma ìndica anche COME va costruito l'impianto igienico-sanitario, a prescindere che sia ubicato sulle strade regolamentate dal CdS. Sarebbe come a dire che nel prossimo Regolamento al CdS dobbiamo aspettarci l'inserimento dei criteri di realizzazione per: - parcheggi a piu' piani; - impianti di autolavaggio; - vespasiani per pedoni; - abbeveratoi per animali; - etc. Irrazionale. Ritengo invece che sìano i criteri costruttivi degli impianti igienico-sanitari a dover essere enucleati dal Regolamento CdS per formare oggetto di una specifica normativa, da applicare sia quando l'impianto venga costruito lungo strade ed autostrade (soggette alla regolamentazione del CdS) sia quando venga costruito nelle strutture ricettive (soggette a normative diverse dal CdS).
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 11/12/2007 alle: 22:51:35
quote:Originally posted by TheDevil
La fugace presenza della Legge Fausti nella legislazione vigente del nostro paese ci ha lasciato, a parte gli artt. 185/CdS e 378/Reg., due pesanti eredita', con l'utilizzo del termine deflussi ... Riguardo ai deflussi sono stati spesi fiumi di parole, ma la Corte di Cassazione ne ha risolto il problema interpretativo, almeno per una parte dei camperisti, con l'indicazione delle attivita' che configurano la situazione di campeggio all'interno di qualunque veicolo.>
> Visto che si parla e discute anche di “interpretazioni” (e a parer mio il “problema” e’ tutt’altro che risolto, ovvero faccio parte dell'altra parte dei camperisti) oltre al termine deflussi (a parer mio usato impropriamente) c'e' anche il termine efflussi (che sarebbe a parer mio piu' corretto nel contesto camperistico). Dal dizionario “De Mauro” : - DEFLUSSO : s.m. CO spec. di liquidi, il defluire e il suo risultato, scorrimento verso l’esterno - EFFLUSSO : s.m. CO il fuoriuscire di un liquido o di un gas da un’apertura; flusso verso l’esterno Cmq, quale sia il termine piu' appropriato e l’interpretazione che gli si vuol dare, e' ASSURDO e ILLOGICO il dover spegnere il frigo in sosta xche’ in tal caso le cibarie andrebbero a male (ovvero, se cosi’ fosse in pratica non si potrebbe mai sostare in nessun parcheggio pubblico anche se/quando il camper e’ “disabitato”).id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/12/2007 alle: 23:18:42
quote:Originally posted by IvanoPP
Visto che si parla e discute anche di “interpretazioni” (e a parer mio il “problema” e’ tutt’altro che risolto, ovvero faccio parte dell'altra parte dei camperisti) oltre al termine deflussi (a parer mio usato impropriamente) c'e' anche il termine efflussi (che sarebbe a parer mio piu' corretto nel contesto camperistico). Dal dizionario “De Mauro” : - DEFLUSSO : s.m. CO spec. di liquidi, il defluire e il suo risultato, scorrimento verso l’esterno - EFFLUSSO : s.m. CO il fuoriuscire di un liquido o di un gas da un’apertura; flusso verso l’esterno Cmq, quale sia il termine piu' appropriato e l’interpretazione che gli si vuol dare, e' ASSURDO e ILLOGICO il dover spegnere il frigo in sosta xche’ in tal caso le cibarie andrebbero a male (ovvero, se cosi’ fosse in pratica non si potrebbe mai sostare in nessun parcheggio pubblico anche se/quando il camper e’ “disabitato”).id="blue"> >
> Ivano! TheDevil sta facendo un egregio lavoro di interpretazione delle disposizioni contenute nel CdS. Leggi con attenzione quello che ha scritto. Dice che - sostanzialmente - dei deflussi non ce ne cale né tanto né poco ai fini dell'individuazione della condizione di campeggio. E leggiti le interessanti considerazioni su area attrezzata ed impianto igienico-sanitario. Leggi con attenzione. Una volta tanto. Ci sono spunti molto interessanti. Perciò ne approfitto pure per ringraziare TheDevil per il difficile e faticoso tentativo di riordino della materia che sta portando avanti, con onestà intellettuale.
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Inserito il 11/12/2007 alle: 23:19:39
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil
La fugace presenza della Legge Fausti nella legislazione vigente del nostro paese ci ha lasciato, a parte gli artt. 185/CdS e 378/Reg., due pesanti eredita', con l'utilizzo del termine deflussi ... Riguardo ai deflussi sono stati spesi fiumi di parole, ma la Corte di Cassazione ne ha risolto il problema interpretativo, almeno per una parte dei camperisti, con l'indicazione delle attivita' che configurano la situazione di campeggio all'interno di qualunque veicolo.>
> Visto che si parla e discute anche di “interpretazioni” (e a parer mio il “problema” e’ tutt’altro che risolto, ovvero faccio parte dell'altra parte dei camperisti) oltre al termine deflussi (a parer mio usato impropriamente) c'e' anche il termine efflussi (che sarebbe a parer mio piu' corretto nel contesto camperistico). Dal dizionario “De Mauro” : - DEFLUSSO : s.m. CO spec. di liquidi, il defluire e il suo risultato, scorrimento verso l’esterno - EFFLUSSO : s.m. CO il fuoriuscire di un liquido o di un gas da un’apertura; flusso verso l’esterno Cmq, quale sia il termine piu' appropriato e l’interpretazione che gli si vuol dare, e' ASSURDO e ILLOGICO il dover spegnere il frigo in sosta xche’ in tal caso le cibarie andrebbero a male (ovvero, se cosi’ fosse in pratica non si potrebbe mai sostare in nessun parcheggio pubblico anche se/quando il camper e’ “disabitato”).id="blue">
>
> Ma sarebbe proprio così poiché altrimenti è chiaro che il camper è costituisce un attendamento vale a dire un mezzo di alloggio lasciato per essere usato per viverci a bordo e non lasciato solo in sosta. Magari lasciando anche la stifa accesa a Frabosa Sottana. Questo equivale a "piantare una tenda" costituiscoono atti di attendamento per la Cassazione quindi campeggio. Se non c'è divieto di campeggio transeat ma se c'è un divieto sei illegittimo. Di sicuro ti tollereranno, ma non è un tuo diritto. Diverso è l'impianto refrigeratore dei TIR lì lo scopo è di mantenere il carico e il soggiorno a bordo da parte del conducente è previsto nelle norme sull'autotrasporto.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 12/12/2007 alle: 16:15:13
quote:Originally posted by ngeloco
>
> Per qualche giorno ho pensato di essere stato lasciato "libero" di esprimermi nel forum, come - di solito - si fa nei confronti della tipologia di malati un tempo curati anche dal dott. Basaglia. Il tuo intervento, soprattutto per la considerazione finale, mi giunge quindi particolarmente gradito. Da collocare tra i migliori regali che possa aspettarmi per il prossimo Natale. Grazie.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 12/12/2007 alle: 18:47:54
In un precedente intervento di questo 'topic' - https://www.camperonline.it/for... - ho esposto la mia personale congettura di modifiche alle normative che riguardano la circolazione su strada e l'utilizzo degli autocaravan, il cui elenco comincia con: 1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. L'art. 185/CdS rappresenta la trascrizione (in gran parte letterale) della Legge Fausti nel Codice della Strada. Il primo comma di detto articolo: 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. corrisponde, in buona sostanza, al primo comma dell'art. 2 della Legge Fausti. Questa disposizione e' chiaramente rivolta agli "enti proprietari delle strade", affinche' la circolazione degli autocaravan non venga discriminata rispetto a quella degli altri veicoli nei provvedimenti che detti "enti" emànano nell'àmbito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'art. 5 CdS. La presenza di questa disposizione e' coerente in un atto normativo (come la Legge Fausti) esterno al CdS, ma diventa incoerente quando la disposizione viene praticamente copiata nello stesso CdS. Il legislatore, una volta presa la decisione di accorpare la Legge Fausti nello stesso CdS, avrebbe dovuto prendere spunto dal principio inspiratore della disposizione qui trattata ed intervenire opportunamente sugli stessi artt. 6 e 7, e non limitarsi ad un lavoro di copiatura, licenziando il testo soprariportato. Provo a fare adesso alcune proposte sul lavoro di adattamento degli artt. 6 e 7 che avrebbe dovuto fare il legislatore a suo tempo, in modo che il primo comma dell'art. 185 non abbia piu' ragione d'essere, in quanto "spalmato" sugli stessi artt. 6 e 7. Rassicuro i lettori che non mi sono montato la testa. Secondo il vigente CdS, negli artt. 6 e 7 gli "enti proprietari delle strade" possono stabilire obblighi, divieti e limitazioni per determinate categorie di utenti oppure per determinate categorie di veicoli. L'espressione e' generica e consente ad enti e giudici di sbizzarrirsi secondo un autonomo metro di valutazione. Inoltre l'eccezione/limitazione va segnalata con l'impiego del "pannello integrativo", di cui all'art. 83 (comma 7) del Regolamento. Allora, a mio avviso, basta esplicitare l'indicazione dell'art. del CdS dove si trova il dettaglio degli utenti e dei veicoli, per cui le espressioni diventano: - per determinate categorie di utenti (di cui all'art. 1, comma 2) [nota 1]; - per determinate categorie di veicoli (di cui all'art. 47). Inoltre si prevede che nel "pannello integrativo" l'eccezione/limitazione, ove riferita a veicoli, venga segnalata attraverso l'indicazione dei codici delle categorie internazionali (ad esempio M1 per le autovetture), con l'abbandono della simbologia per "profili"). Mi riservo di esaminare il caso delle discriminazioni nei parcheggi quando arrivero' a trattare la "congettura" n. 3. Non credo che ci voglia altro per considerare "spalmato" il primo comma dell'art. 185 e procedere alla conseguente eliminazione dello stesso dal CdS, ma sono ovviamente disponibile ad approfondire critiche ed osservazioni. ------------------------------ [nota 1] in alternativa si potrebbe citare l'art. 3, qualora il legislatore valutasse l'opportunita' di integrare detto articolo con la voce utente (e relativo dettaglio), in aggiunta alla voce esistente utente debole.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 12/12/2007 alle: 19:18:04
quote:Originally posted by TheDevil
In un precedente intervento di questo 'topic' - https://www.camperonline.it/for... - ho esposto la mia personale congettura di modifiche alle normative che riguardano la circolazione su strada e l'utilizzo degli autocaravan, il cui elenco comincia con: 1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. L'art. 185/CdS rappresenta la trascrizione (in gran parte letterale) della Legge Fausti nel Codice della Strada. Il primo comma di detto articolo: 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. corrisponde, in buona sostanza, al primo comma dell'art. 2 della Legge Fausti. Questa disposizione e' chiaramente rivolta agli "enti proprietari delle strade", affinche' la circolazione degli autocaravan non venga discriminata rispetto a quella degli altri veicoli nei provvedimenti che detti "enti" emànano nell'àmbito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'art. 5 CdS. La presenza di questa disposizione e' coerente in un atto normativo (come la Legge Fausti) esterno al CdS, ma diventa incoerente quando la disposizione viene praticamente copiata nello stesso CdS. Il legislatore, una volta presa la decisione di accorpare la Legge Fausti nello stesso CdS, avrebbe dovuto prendere spunto dal principio inspiratore della disposizione qui trattata ed intervenire opportunamente sugli stessi artt. 6 e 7, e non limitarsi ad un lavoro di copiatura, licenziando il testo soprariportato. Provo a fare adesso alcune proposte sul lavoro di adattamento degli artt. 6 e 7 che avrebbe dovuto fare il legislatore a suo tempo, in modo che il primo comma dell'art. 185 non abbia piu' ragione d'essere, in quanto "spalmato" sugli stessi artt. 6 e 7. Rassicuro i lettori che non mi sono montato la testa. Secondo il vigente CdS, negli artt. 6 e 7 gli "enti proprietari delle strade" possono stabilire obblighi, divieti e limitazioni per determinate categorie di utenti oppure per determinate categorie di veicoli. L'espressione e' generica e consente ad enti e giudici di sbizzarrirsi secondo un autonomo metro di valutazione. Inoltre l'eccezione/limitazione va segnalata con l'impiego del "pannello integrativo", di cui all'art. 83 (comma 7) del Regolamento. Allora, a mio avviso, basta esplicitare l'indicazione dell'art. del CdS dove si trova il dettaglio degli utenti e dei veicoli, per cui le espressioni diventano: - per determinate categorie di utenti (di cui all'art. 1, comma 2) [nota 1]; - per determinate categorie di veicoli (di cui all'art. 47). Inoltre si prevede che nel "pannello integrativo" l'eccezione/limitazione, ove riferita a veicoli, venga segnalata attraverso l'indicazione dei codici delle categorie internazionali (ad esempio M1 per le autovetture), con l'abbandono della simbologia per "profili"). Mi riservo di esaminare il caso delle discriminazioni nei parcheggi quando arrivero' a trattare la "congettura" n. 3. Non credo che ci voglia altro per considerare "spalmato" il primo comma dell'art. 185 e procedere alla conseguente eliminazione dello stesso dal CdS, ma sono ovviamente disponibile ad approfondire critiche ed osservazioni. ------------------------------ [nota 1] in alternativa si potrebbe citare l'art. 3, qualora il legislatore valutasse l'opportunita' di integrare detto articolo con la voce utente (e relativo dettaglio), in aggiunta alla voce esistente utente debole. >
> Ritengo vada bene. Ma ce'è sempre un problema di fondo. Le scappatoie. Già oggi, ci sono divieti che discriminano per masse ed ingombri (veicoli o complessi di veicoli lunghi più ... o più larghi di... divieti generalizzati) "benedetti dal ministero" agendo poi opportunamente sulle eccezioni quando si vuole LIMITARE non VIETARE del tutto la circolazione a chi FA MASSA (ti citai l'esempio del DM per il blocco settimanale dell'autotrasporto commerciale salvo eccezioni che non riguardano appunto masse ed ingombri simili). Ritengo pertanto che la modifica di cui sopra possa evitare di vedere un pannello intergativo con il simbolo dell'autocaravan ma non elimiare un segnale P con stalli poi inadeguati ad autocaravan. Pertanto occorrerebbe fare qualche passo in direzione delle ASSERZIONI e qualcuno in meno nelle NEGAZIONI PER blindare le possibilità di vietare. Del tipo: non puoi vietare ad autocaravan se non fai questo....
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23/11/2006 4689
Inserito il 13/12/2007 alle: 15:12:45
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Già oggi, ci sono divieti che discriminano per masse ed ingombri (veicoli o complessi di veicoli lunghi più ... o più larghi di... divieti generalizzati) "benedetti dal ministero" agendo poi opportunamente sulle eccezioni quando si vuole LIMITARE non VIETARE del tutto la circolazione a chi FA MASSA. Ti citai l'esempio del DM per il blocco settimanale dell'autotrasporto commerciale salvo eccezioni che non riguardano appunto masse ed ingombri simili.>
> Ho pensato di inserire, periodicamente, un riepilogo degli: - articoli del Codice della Strada e del relativo Regolamento citati nelle mie proposte di modifica; - argomenti collaterali da approfondire, in calce ai miei interventi in questo 'topic'. Comincio adesso. Modifiche, finora proposte, agli articoli: - CdS : 3, 6, 7, 185. - Reg.: 83. Argomenti da approfondire: - "Portolano" di COL; - Cassazione e categorie di utenti; - Segnali di limitazioni alle dimensioni ed alla massa dei veicoli; - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i mezzi pesanti.
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23/11/2006 4689
Inserito il 13/12/2007 alle: 15:13:50
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ritengo pertanto che la modifica di cui sopra possa evitare di vedere un pannello integrativo con il simbolo dell'autocaravan ma non eliminare un segnale P con stalli poi inadeguati ad autocaravan.id="red">>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Mi riservo di esaminare il caso delle discriminazioni nei parcheggi quando arrivero' a trattare la "congettura" n. 3.>
>
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23/11/2006 4689
Inserito il 13/12/2007 alle: 15:14:55
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Pertanto occorrerebbe fare qualche passo in direzione delle ASSERZIONI e qualcuno in meno nelle NEGAZIONI PER blindare le possibilità di vietare. Del tipo: non puoi vietare ad autocaravan se non fai questo....>
> Non credo che sia questione riguardante il CdS, cioe' la regolamentazione della circolazione stradale.
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23/11/2006 4689
Inserito il 13/12/2007 alle: 16:26:30
Sono ancora a trattare la "spalmatura" del primo comma dell'art. 185. Il vigente articolo 7 comincia: 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;, dove i provvedimenti, per noi potenzialmente discriminanti, possono derivare dal comma 4 dove sono indicate le competenze degli enti proprietari delle strade. Nell'articolo 6 le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono invece di competenza del Prefetto. Da qualche tempo, in forza del TUEL, le amministrazioni comunali non si confòrmano alla norma nazionale e fanno firmare le ordinanze a Direttori Generali, Assessori ai Trasporti, Responsabili di P.M., etc. Di conseguenza ritengo che l'esordio dell'art. 7 debba modificarsi nel senso seguente: 1. Nei centri abitati il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, puo' adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 (primo periodo) e 2. 1/bis. Inoltre, nei centri abitati, l'amministrazione comunale puo', con l' ordinanza motivata di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli (di cui all'art. 47) per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; a2) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di veicoli (di cui all'art. 47), in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; a3) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli (di cui all'art. 47), anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; a4) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; a5) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; a6) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati; con la trascrizione di tutte le competenze indicate nel comma 4 dell'articolo 6 e con la sostituzione del termine utenti, ove utilizzato, con il termine veicoli.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 13/12/2007 alle: 18:04:00
1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. Il secondo comma di detto articolo: 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. corrisponde, in buona sostanza, al secondo comma dell'art. 2 della Legge Fausti. Questa disposizione e' chiaramente rivolta alle Regioni, in ragione della competenza legislativa in materia di turismo, affinche' la semplice sosta (ex art. 157 CdS) di un autocaravan, quale autoveicolo destinato al trasporto di persone, non venga considerata come collocazione di una struttura a fini di alloggio, in presenza di una norma regionale che vieti il campeggio al di fuori di apposite strutture ricettive. La presenza di questa disposizione e' coerente (con qualche sostanzioso dubbio) in un atto normativo della Repubblica (come la Legge Fausti) esterno alla normativa regionale in materia di turismo, ma diventa assolutamente incoerente quando la disposizione viene semplicemente trascritta nel CdS, dal momento che non ha alcuna attinenza con la regolamentazione della circolazione stradale. La disposizione in questione risulta, in effetti, recepita nelle normative sul "turismo all'aria aperta" emanate da alcune regioni, che pure hanno disposto generalizzati divieti di campeggio. Secondo il mio punto di vista, in relazione alle motivazioni appena esposte, la "spalmatura" del secondo comma dell'art. 185 si ottiene molto semplicemente ... con la sua eliminazione dal CdS. ------------------------------ P.S. Comunque, per venire incontro alle convinzioni di una parte dei camperisti, la disposizione in questione (debitamente ritoccata nei termini di incerto significato) potrebbe rimanere tra quelle transitorie del CdS, in attesa dell'emanazione di apposita normativa nazionale--->regionale che regolamenti l'utilizzo degli autocaravan a fini di alloggio. O.T. Il ritardo dell'orologio del forum e' salito a 45 secondi.
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vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 13/12/2007 alle: 18:07:45
@ The Devil: solo ora noto questo "thread" e mi scuso per non aver risposto alla tua richiesta di supporto nell'analisi che hai fatto del testo in questione; credo che sia passato talmente tanto tempo da non essere necessari ulteriori approfondimenti, ma credo che per i complimenti non sia mai troppo tardi: ottimo lavoro, mi son letto tutto e concordo fin nelle virgole con quanto da te esposto, in primis sulla sciocchezza dell'inserimento fra le AA dei camper service e dei parcheggi (ove, in via teorica sarebbe del tutto VIETATO il soggiorno/campeggio...). Un saluto, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 13/12/2007 alle: 18:38:11
ngeloco ! quello che ha scritto TheDevil (e che tu riporti e “traduci” ovvero “sostanzialmente - dei deflussi non ce ne cale né tanto né poco ai fini dell'individuazione della condizione di campeggio”id="black">) e’ quello che ho sempre sostenuto io (ed altri) mentre mi “pare” che "altri" hanno (avevano ? ora non piu’ ?) sempre sostenuto il contrario. o’nonno , il dato di fatto e’ che io invece vedo quasi sempre divieti di sosta e quasi mai divieti di campeggio… cosa quantomeno “bizzarra”… In ogni caso, mi ripeto dicendo che il “problema interpretativo” del dormire/mangiare nel camper in sosta e’ a parer mio tutt’altro che risolto in quanto, cosi’ come ha scritto Stirner in un altro 3D/intervento che quoto pienamente, sostare e restare a bordo rispettando le regole del 185 non implica di per sé campeggio e se il legislatore voleva vietare la permanenza a bordo poteva scriverlo (e non lo ha fatto) ma anzi ha detto esplicitamente che comportarsi così e colì non è campeggio e quindi ha sottratto l'autocaravan in sosta diciamo silenziosa alla regolamentazione regionale sui campeggiid="black">… ovvero e per l’appunto trattasi di “interpretazioni” e quindi c’e’ da capire qual’e’ quella “vera”… TheDevil , visto che dici "...Per qualche giorno ho pensato di essere stato lasciato "libero" di esprimermi nel forum..." ti chiedo scusa per questi miei OT (ma mica troppo…). Poi, tornando al tema di questa discussione, anche se apprezzo il lavoro e l’interesse e la dedizione che ci stai mettendo, devo pero’ dire che non condivido (a differenza di altri) tali modifiche al CdS che proponi per le motivazioni che ho gia’ espresso in passato id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:36:00
quote:Originally posted by vertigo
in primis ...id="Georgia">id="blue">>
> Ti ringrazio sentitamente per il tuo rinnovato apprezzamento. Una puntualizzazione; camper-service e parcheggi non vengono inseriti tra le aree attrezzate ma aggiunti alle stesse, in modo tale da costituire una fittizia pluralita' di aree (pertinenze stradali) che pòssano: - definirsi genericamente le aree di sostaid="red">; - "confondersi" con le specifiche aree di sostaid="red"> (strutture ricettive in almeno 10 regioni) agli occhi dei camperisti poco adusi alle normative. Ne riparliamo tra qualche tempo, quando andro' ad analizzare il "portolano" di COL.
19
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 13/12/2007 alle: 22:02:00
quote:Originally posted by vertigo
@ The Devil: solo ora noto questo "thread" e mi scuso per non aver risposto alla tua richiesta di supporto nell'analisi che hai fatto del testo in questione; credo che sia passato talmente tanto tempo da non essere necessari ulteriori approfondimenti, ma credo che per i complimenti non sia mai troppo tardi: ottimo lavoro, mi son letto tutto e concordo fin nelle virgole con quanto da te esposto, in primis sulla sciocchezza dell'inserimento fra le AA dei camper service e dei parcheggi (ove, in via teorica sarebbe del tutto VIETATO il soggiorno/campeggio...). Un saluto, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> Non solo complimenti, ma esposti in un modo tale che non si pensa minimamente che è uno che vuole mettersi in cattedra. Grazie ancora
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 13/12/2007 alle: 22:09:23
quote:Originally posted by IvanoPP >
> La condizione di campeggio è materia estranea al CDS. Il CDS all'art. 185 si è occupato della condizione del mezzo non dell'equipaggio: il mezzo in sosta si può considerare un attendamento? A questo il CDS dice che finché è in quelle condizioni non costituisce un attendamento. Ma non si occupa dell'equipaggio. Fino a che non predni atto di questa cosa non capisci nemmeno che a lasciare le cose come stanno si ha un fianco scoperto per un divieto di campeggio che non trovi per forza pubblicizzato con un segnale stradale perché basta un'ordinanza apposta all'albo pretorio ed una indicazione sotto il primo cartello staradale ad inizio paese.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 14/12/2007 alle: 00:24:32
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoPP >
> La condizione di campeggio è materia estranea al CDS. Il CDS all'art. 185 si è occupato della condizione del mezzo non dell'equipaggio: il mezzo in sosta si può considerare un attendamento? A questo il CDS dice che finché è in quelle condizioni non costituisce un attendamento. Ma non si occupa dell'equipaggio.
>
> No? e ci lo porta in quel luogo il camper? lo Spirito Santo? E poi proprio il CdS recita: Art. 54: m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Cui si aggiunge l'art. 185 che come sappiamo indica sotto quali condizioni scatta l'atto del campeggiare sulla pubblica via!!! Il soggetto n entrambi gli articoli e commi è L'AUTOCARAVAN che trasporta e alloggia!!! RASSEGNATI!!!!
quote: Fino a che non predni atto di questa cosa non capisci nemmeno che a lasciare le cose come stanno si ha un fianco scoperto per un divieto di campeggio che non trovi per forza pubblicizzato con un segnale stradale perché basta un'ordinanza apposta all'albo pretorio ed una indicazione sotto il primo cartello staradale ad inizio paese. >
> Ora si che siamo tutti convinti!!! Orco cane se non siamo convinti!!!
21
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 14/12/2007 alle: 11:01:40
quote:Originally posted by aleandrea
quote:Originally posted by vertigo
@ The Devil: solo ora noto questo "thread" e mi scuso per non aver risposto alla tua richiesta di supporto nell'analisi che hai fatto del testo in questione; credo che sia passato talmente tanto tempo da non essere necessari ulteriori approfondimenti, ma credo che per i complimenti non sia mai troppo tardi: ottimo lavoro, mi son letto tutto e concordo fin nelle virgole con quanto da te esposto, in primis sulla sciocchezza dell'inserimento fra le AA dei camper service e dei parcheggi (ove, in via teorica sarebbe del tutto VIETATO il soggiorno/campeggio...). Un saluto, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> Non solo complimenti, ma esposti in un modo tale che non si pensa minimamente che è uno che vuole mettersi in cattedra. Grazie ancora
>
> il tuo pensiero sugli eventuali miei disturbi della personalità è alquanto OT in un forum di camperisti che discutono di Normative; è un po' come se in un forum di psichiatri qualcuno rispondesse a una domanda sulle turbe di qualcuno, parlando di pannelli solari. In attesa di un contributo pertinente alla materia discettata, ti invio i miei migliori saluti. id="Georgia">id="blue">id="size3">
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