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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/12/2007 alle: 16:10:00
quote:Originally posted by vertigo
di fatto il "divieto di campeggio" è inerente alla CIRCOLAZIONE, come ci ricorda poco sopra il valente Costa: in quella componente particolare della circolazione che è LA SOSTA!id="Georgia">id="blue">id="size2">>
> All'inizio di questa "passeggiata" normativa, che si preannuncia lunga, ho evidenziato il mio obiettivo nella certezza/chiarezza delle normative che ci riguardano, da conseguire, a mio avviso, con la netta e totale separazione tra il Codice della Strada (per regolamentare la parte veicolo dell'autocaravan) e le normative regionali (per regolamentare la parte alloggio dell'autocaravan). Di conseguenza, a mio avviso, un eventuale "divieto di campeggio", disposto nell'àmbito di una normativa regionale in materia di turismo, si àpplica ad un autocaravan in quanto alloggio, a prescindere che la parte veicolo sia, in quel momento, soggetta alle disposizioni del CdS in materia di circolazione stradale. Qualora, poi, il veicolo si trovi in sosta su strada (come definita all'art. 2 CdS), un eventuale "divieto di campeggio" si àpplica al coesistente alloggio se l'insieme delle due parti (definito "autocaravan") non rispetta le indicazioni di cui al vigente art. 185 (comma 2) del CdS. Mi riservo un ulteriore approfondimento quando verra' il momento di esaminare i punti 4 e 5 del "pacchetto" di modifiche.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/12/2007 alle: 16:13:23
quote:Originally posted by TheDevil
[ Di conseguenza, a mio avviso, un eventuale "divieto di campeggio", disposto nell'àmbito di una normativa regionale in materia di turismo, si àpplica ad un autocaravan in quanto alloggio, a prescindere che la parte veicolo sia, in quel momento, soggetta alle disposizioni del CdS in materia di circolazione stradale. Qualora, poi, il veicolo si trovi in sosta su strada (come definita all'art. 2 CdS), un eventuale "divieto di campeggio" si àpplica al coesistente alloggio se l'insieme delle due parti (definito "autocaravan") non rispetta le indicazioni di cui al vigente art. 185 (comma 2) del CdS. >
> Chiarisci meglio il concetto. La prima frase sembra dire che in ogni caso nel camper si fa alloggio. La seconda frase sembra dire che si fa alloggio solo se si viola l'1rt. 185 del CdS. Chiarisci da che parte stai.
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vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 19/12/2007 alle: 16:32:34
[:D][:D][:D][:D] OT per The Devil: capisco l'accento sulla "a" di "àmbito", per evitare l'equivoco con "ambìto", ma sulla "a" di "applica"??? Oh, in grande amicizia, eh! Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/12/2007 alle: 18:32:25
quote:Originally posted by IvanoPP
Ma tu sei un camperista?id="blue">>
> In garage tengo anche un Ruggeri Tahiti 1982.
Belgio e Paesi Bassi in camper
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Natale in Alsazia
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Cornovaglia in Camper
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Reno e Mosella in camper, estate 2025
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/12/2007 alle: 18:33:30
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Chiarisci meglio il concetto.>
> La prima frase e' di carattere generale per cercare di spiegare il mio convincimento sul fatto che un "divieto di campeggio" non ha alcuna inerenza con la circolazione di un veicolo (cioe' movimento, fermata e sosta secondo la definizione del CdS). Il "divieto di campeggio", ove istituito, ha solitamente un àmbito applicativo piu' ampio delle aree ad uso pubblico dove la circolazione dei veicoli e' regolamentata attraverso il CdS. La seconda frase e' di dettaglio ed integrazione alla prima per precisare che, ove comunque ci si trovi in un'area ad uso pubblico, il "divieto di campeggio" puo' essere eccepito soltanto se l'autocaravan non risulti rispettare le indicazioni di cui al vigente art. 185 (comma 2) del CdS.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/12/2007 alle: 18:34:40
quote:Originally posted by vertigo
..... ma sulla "a" di "applica"???id="Georgia">id="blue">id="size2">>
> Perche' mi hanno insegnato che si pone l'accento sulle parole che non sono piane, quando - a occhio - la lettura puo' risultare falsata. Ed alla mia eta' e' difficile cambiare le abitudini, anche se da qualche tempo sono diventato un po' meno rigoroso, specie da quando leggo la coniugazione del verbo avere senza "h", che invece trovo sempre piu' spesso davanti alla preposizione articolata plurale "ai".
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 19/12/2007 alle: 18:41:28
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by IvanoPP
Ma tu sei un camperista?id="blue">>
> In garage tengo anche un Ruggeri Tahiti 1982.
>
> Non mi hai (di nuovo) risposto, vabbe' pazienzina prob. vuol dire che non vuoi rispondermi quindi non te lo chiedero' piu'... Ivano. PS : Chiedendo scusa per l'ignoranza, cosa e' un "Ruggeri Tahiti 1982" ? E chissa' cosa d'altro hai "anche" nel tuo garage (e chissa' quanto devi pagare di ICI e tasse di circolazione e iscrizione a registri storici [:D]) id="blue">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 20/12/2007 alle: 08:14:16
quote:Originally posted by IvanoPP PS : Chiedendo scusa per l'ignoranza, cosa e' un "Ruggeri Tahiti 1982" ? E chissa' cosa d'altro hai "anche" nel tuo garage (e chissa' quanto devi pagare di ICIid="red">id="size2"> e tasse di circolazione e iscrizione a registri storici [:D]) id="blue"> >
> In effetti sul De Mauro non c'è. Ho controllato.[:p] Ma che vuoi sapere pure degli immobili di TheDevil? Te la faccio io una domanda. Lavori all'Agenzia delle Entrate?[8D][8D]
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vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 20/12/2007 alle: 08:58:20
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP PS : Chiedendo scusa per l'ignoranza, cosa e' un "Ruggeri Tahiti 1982" ? E chissa' cosa d'altro hai "anche" nel tuo garage (e chissa' quanto devi pagare di ICIid="red">id="size2"> e tasse di circolazione e iscrizione a registri storici [:D]) id="blue"> >
> In effetti sul De Mauro non c'è. Ho controllato.[:p]
>
> sò di darti una delusione, specialmente sotto le feste, ma saper usare un vocabolario non è motivo di gran vanto, mia figlia di 13 anni lo fà ormai dalle elementari[:)][8D][;)][:p][:D][:0] metto un pò di faccine così la puoi interpretare come vuoi....id="size2">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 20/12/2007 alle: 09:13:52
quote:Originally posted by vapoluz
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP PS : Chiedendo scusa per l'ignoranza, cosa e' un "Ruggeri Tahiti 1982" ? E chissa' cosa d'altro hai "anche" nel tuo garage (e chissa' quanto devi pagare di ICIid="red">id="size2"> e tasse di circolazione e iscrizione a registri storici [:D]) id="blue"> >
> In effetti sul De Mauro non c'è. Ho controllato.[:p]
>
> sò di darti una delusione, specialmente sotto le feste, ma saper usare un vocabolario non è motivo di gran vanto, mia figlia di 13 anni lo fà ormai dalle elementari[:)][8D][;)][:p][:D][:0] metto un pò di faccine così la puoi interpretare come vuoi....id="size2">
>
> Ribadisco quanto detto nell'altro post, che vale anche qui
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 20/12/2007 alle: 23:23:22
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Stasera ho riletto tutti gli interventi di TheDevil in questo 3d [1.]id="red"> e sostanzialmente sono d'accordo, non può che essere così e si eliminano le ambiguità. Ciò significa però assorbire [2.]id="red"> nel CDS solo la funzione di mezzo di trasporto di persone dell'autocaravan eliminando ogni previsione e fraintendimento sull'uso campeggistico del mezzo; uso che viene lasciato alla normativa regionale [3.]id="red">. Il che, ritengo, ci riporti esattamente al vecchio CDS [4.]id="red"> integrato con quella vecchia legge del 1981 (se non ricordo male [5.]id="red">) che per la prima volta trattò e definì l'autocaravan come veicolo distinto dagli altri. Ebbene sì anche nel vecchio codice c'era una legge simil-fausti [5.]id="red">, solo che i comuni poi vietando il campeggio, multavano gli occupanti che soggiornavano a bordo dei mezzi. In definitiva (TheDevil mi correggerà se sbaglio) il suo pacchetto di proposte mira a evitare sì discriminazioni per la sosta, ma lascia completamente alle regioni (e fino a che non lo faranno ad un una norma transitoria del CDS) la disciplina dell'autocaravan usata come alloggio [6.]id="red">, salvo aprire ad aree o mini aree o a declassamenti di campeggi ad una stella da definirsi meglio, ma siamo sempre nell'ambito delle infrastrutture ricettive all'aria aperta [7.]id="red">. Che poi erano più o meno, con qualche distinguo, le posizioni cui giunse TheFox prima di lasciarci orfani. Ho letto bene TheDevil? [1.]id="red"> In "alto" sanno che si profila una mutazione genetica al CDS? [8.]id="red"> >
> [1.]id="red"> Guarda che ancora non ho neanche completato la spiegazione del primo punto del "pacchetto" di modifiche; mi sembra che sia un po' prematuro pensare gia' alle conclusioni. [2.]id="red"> Direi mantenere. [3.]id="red"> Ho previsto l'approfondimento di questo argomento al punto 5 della mia proposta. [4.]id="red"> Direi vigente CdS, depurato delle norme della Legge Fausti che NON hanno attinenza con la circolazione dei veicoli (+ pedoni ed animali), per la cui regolamentazione lo stesso CdS risulta emanato. [5.]id="red"> cfr. https://www.camperonline.it/for... [6.]id="red"> Direi disciplina dell'alloggio realizzato in un autocaravan. [7.]id="red"> Alla fine potrebbe anche venir fuori una sorpresa. [8.]id="red"> Non credo proprio che la semplice idea di un privato cittadino possa determinare innovazioni legislative (ne' di grande ne' di piccola entita'). Grazie all'ospitalita' del forum cerco di "mantenermi in forma", visto che alle normative (di natura non legislativa) ho dedicato la gran parte della mia attivita' professionale.
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/01/2008 alle: 17:54:03
1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. Nell'analisi dei vari commi dell'art. 185 ho indicato, tra l'altro, i corrispondenti commi della Legge Fausti. A questo punto pero', pur con l'analisi dell'art. 185 completata, nel testo della Legge Fausti sono rimasti ulteriori tre commi che non risultano "trasferiti" nel Codice della Strada. Si tratta dei commi nei quali viene disposta l'ubicazione degli impianti e le relative modalita' di accesso: - art. 5, comma 2 (aree di servizio); - art. 6, commi 1 e 2 (campeggi) (cfr. https://www.camperonline.it/for... ). Ricordo, al riguardo, che il comma 7 dell'art. 185 e' stato utilizzato dal legislatore come un "calderone" nel quale - sostanzialmente - vengono citati diversi argomenti sui quali nel CdS non e' prevista alcuna norma diretta in quanto viene rinviata al Regolamento la definizione di tutte le disposizioni concernenti: - i criteri di realizzazione; - l'ubicazione; - le modalita' di accesso; - le tariffe degli impianti di smaltimento igienico-sanitario. I commi della Legge Fausti non trasferiti nel CdS si trovano quindi, con qualche adattamento, nel relativo Regolamento.

Modificato da TheDevil il 02/01/2008 alle 15:16:27
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/01/2008 alle: 14:06:32
1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. Come corollario e completamento della citata proposta resta da esaminare il contenuto dell'art. 378 del Regolamento. I primi due commi riguardano DOVE e COME vanno realizzati gli impianti igienico-sanitari. 1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:id="green"> [omissis] Escluse le aree attrezzate (oggetto del punto 2 delle "congetture"), la disposizione riguarda soltanto le aree di servizio che àbbiano specificate caratteristiche. E, dal momento che alle aree di servizio e' gia' dedicato un apposito articolo del Regolamento, e' in questo articolo (61) che va collocato l'obbligo di realizzazione degli impianti igienico-sanitari: 1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti. 2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti. 3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale. 4. Qualora la superficie complessiva sia superiore a 10.000 mq, le aree di servizio sono altresi' dotate degli impianti igienico-sanitari, destinati allo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride da parte dei veicoli muniti di appositi impianti interni di raccolta. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto. La dotazione dell'impianto igienico-sanitario nell'area di servizio va indicata con l'apposito segnale stradale, come stabilito dal presente Regolamento.id="red"> A questo punto e' indispensabile trascrivere anche il quarto comma dell'art. 60 Reg.: Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti. dove ho sottolineato due termini. Quando nell'art. 5 della Legge Fausti si dispone che il Ministro dei LLPP determini i criteri per la realizzazione ... di impianti igienico-sanitari, sono dell'avviso che il legislatore intendesse proprio riferirsi all'art. 60 del Regolamento, cioe' con la disposizione di lasciare fuori dal CdS (e relativo Regolamento) COME realizzare detti impianti. In ogni caso, secondo il vigente testo del Regolamento, si deve provvedere con norme a parte, distinte da CdS e Reg., per definire: - i criteri di ubicazione delle pertinenze di servizio (in cui rientrano le aree di servizio); - i relativi standards dimensionali e qualitativi; - le caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione del carburante. Ora per coerenza, se le caratteristiche tecniche delle "colonnine" stanno fuori del Regolamento, anche le caratteristiche tecniche dei "camper services" dovrebbero starne fuori. Ed ecco spiegato il motivo del secondo periodo nel nuovo comma 4, proposto ad integrazione dell'art. 61 del Regolamento. Ho sottolineato anche il termine qualitativi perche' la definizione degli standards qualitativi relativi alle pertinenze stradali e': - di competenza del Ministro delle Infrastrutture; - esterna al CdS; - puo' costituire, secondo il mio punto di vista, la fonte della sorpresa indicata al punto [7.]id="red"> della mia precedente risposta ad Anto57. A buon intenditore poche parole e ... forse ho pure ecceduto. ------------------------------ Modifiche, finora proposte, agli articoli: - CdS : 3, 6, 7, 15, 185. - Reg.: 61, 83, 378. Argomenti da approfondire: - "Portolano" di COL; - Cassazione e categorie di utenti; - Segnali di limitazioni alle dimensioni ed alla massa dei veicoli; - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i mezzi pesanti.
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/01/2008 alle: 16:35:42
1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. Come corollario e completamento della proposta resta da esaminare il contenuto dell'art. 378 del Regolamento. In questo intervento mi sbrigo in poche parole ad esaminare i commi 3,4 e 7 dell'art. 378 Reg.: 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale ( figura II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto ( figura II.179 ) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.id="green"> Il comma 3 e' un sostanziale duplicato delle disposizioni di cui all'art. 64 dello stesso Regolamento. Forse, a suo tempo, il legislatore non ci ha badato per cui, se adesso si togliesse di mezzo il citato comma 3, non ci sarebbe comunque alcun nocumento alle disposizioni vigenti. Il comma 4 tratta di un requisito amministrativo (polizza fidejussoria) nel lungo iter di autorizzazioni/licenze/permessi da conseguire per la realizzazione e la gestione di una qualunque area di servizio lungo strade ed autostrade. Non si ravvisa alcuna ragione perche' debba essere evidenziata nel Regolamento al CdS, per eccezione a tutti gli altri documenti che non vengono precisati. Nella denegata ipotesi che questo requisito abbia una qualche residua attinenza con la regolamentazione della circolazione stradale, il citato comma 4 andrebbe opportunamente sistemato nell'art. 64 del Regolamento. Infine, per il comma 7, l'appropriata sistemazione delle relative disposizioni e' stata gia' evidenziata nella modifica all'art. 61 del Regolamento. C'e' inoltre da tenere presente che, in generale, l'utilizzo della segnaletica verticale forma oggetto degli articoli da 77 a 136 del Regolamento e che, in ispecie, il segnale in questione e' contemplato al punto 20 dell'art. 136 Reg. riguardante i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.
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23/11/2006 4689
Inserito il 03/01/2008 alle: 14:52:34
1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. Come corollario e completamento della proposta resta da esaminare il contenuto dell'art. 378 del Regolamento. A questo punto sono rimasti, in particolare, soltanto i commi 5 e 6: 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.id="green">, che traggono origine dall'articolo 6 della Legge Fausti, ma con una sostanziale differenza "istituzionale". Da una parte la Legge Fausti dispone l'obbligo per i campeggi di: - dotarsi dell'impianto igienico-sanitario (art. 6, comma 1); - fornire il servizio di scarico a tutti i veicoli muniti di apposito impianto interno di raccolta, anche se in transito (per il combinato dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7). Dall'altra parte l'art. 378 Reg. (in sùrroga di un apposito decreto ministeriale) si lìmita invece a prescrivere: - l'applicazione dei criteri di costruzione indicati al comma 2 ma soltanto nel caso di realizzazione dell'impianto in un campeggio ed in assenza di una diversa disciplina regionale; - la fornitura del servizio di scarico da parte dei soli proprietari/gestori dei campeggi con gli impianti igienico-sanitari (cioe' soltanto nei campeggi dove gli impianti sono stati realizzati) e relativamente ai soli autocaravan. Nel passaggio dalla Legge Fausti agli artt. 185/CdS e 378/Reg. scompare quindi l'obbligo "nazionale" per i campeggi di dotarsi dell'impianto igienico-sanitario; l'obbligo potra' eventualmente promanare da specifiche disposizioni regionali sulle dotazioni dei campeggi. Inoltre i veicoli muniti di impianti interni di raccolta ma non classificati "autocaravan" possono accedere soltanto agli impianti igienico-sanitari realizzati nelle aree di servizio (per rispettare l'art. 185/comma 5), in quanto l'accesso in transito a campeggi ed aree attrezzate (gia' previsto nell'art. 7 della Legge Fausti) non e' piu' consentito ai sensi del comma 6 sopracitato, che prevede la fornitura del servizio esclusivamente agli autocaravan. Ho qualche consistente dubbio sulla correttezza "istituzionale" del comma 6, laddove il legislatore nazionale dispone un obbligo riguardante le modalita' di gestione dei campeggi, dopo aver evitato (al comma 5) di disporre un obbligo di diverso contenuto sempre nei riguardi dei campeggi.
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23/11/2006 4689
Inserito il 03/01/2008 alle: 16:31:04
1) L'art. 185 CdS viene opportunamente "spalmato" in altri articoli del Codice. Come corollario e completamento della proposta resta da esaminare il contenuto dell'art. 378 del Regolamento. Cosa e' sostanzialmente un impianto di smaltimento igienico-sanitario? Un "raccordo" tra un sistema fognario permanente ed un sistema fognario temporaneo/mobile. Il fatto che quest'ultimo sia installato a bordo di particolari veicoli non significa che il CdS (e/o il relativo Regolamento) si debba occupare delle specifiche modalita' di costruzione degli impianti, quando - ad esempio - non si òccupa delle modalita' di costruzione degli impianti di distribuzione del carburante, rinviate a normative a parte. A mio avviso, il Ministro delle Infrastrutture dovrebbe emanare, ora per allora, un apposito decreto per svincolare i criteri di realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitario dal CdS e dal relativo Regolamento. Le fonti normative sarebbero l'articolo 13 del codice e l'articolo 60 (comma 4) del Regolamento, relativo agli standards qualitativi delle pertinenze di servizio. Il contenuto potrebbe derivare dal secondo comma dell'art. 378 Reg. (con gli eventuali aggiornamenti suggeriti dall'esperienza del periodo trascorso) e dovrebbe riguardare basilarmente gli impianti da realizzare nelle aree di servizio. Alla fine ci dovrebbe essere un comma che estenda le regole, definite nei commi precedenti del decreto, "per analogia" agli impianti da realizzare: - al di fuori delle aree di servizio, cioe' semplici "camper service" ad iniziativa pubblica e/o privata; - in mancanza di specifiche disposizioni regionali in materia, all'interno delle strutture ricettive destinate ai turisti muniti di mezzo mobile di alloggio. Un decreto del genere corrisponderebbe alla disposizione ministeriale indicata nella mia proposta di modifica all'art. 61 del Regolamento.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 03/01/2008 alle: 20:41:45
2) Le aree attrezzate "escono" totalmente dal CdS. Premesse 1) Le aree attrezzate non risultano citate nel CdS (e relativo Regolamento) edizione 1959. Eppure, nel momento in cui la Legge Fausti istituisce gli impianti igienico-sanitari, ne viene disposta l'obbligatoria realizzazione nei campeggi, nelle aree attrezzate ed in determinate aree di servizio. Si deve presumere che si tratti, quindi, di struttura preesistente della quale pero' non e' dato conoscere: - le modalita' di originaria istituzione; - il dettaglio delle attrezzature che trasformano una semplice area in area attrezzata. 2) La "consecutio temporum" delle disposizioni recate dalla Legge Fausti fa escludere che l'attrezzatura sia rappresentata dall'impianto igienico-sanitario, in quanto e' proprio la caratteristica d'essere gia' attrezzata che comporta l'obbligo di realizzarvi anche detto impianto. 3) Nella Legge Fausti vengono ripetutamente citati i campeggi, mentre non viene mai utilizzata la pertinente espressione di struttura ricettiva. Anzi la lettura dell'art. 6 mi porterebbe a dedurre che, nell'intenzione dell'on. Fausti, l'area attrezzata dovesse essere considerata una struttura ricettiva semplificata dove, a differenza dei campeggi, l'accesso fosse consentito ai soli mezzi mobili di alloggio rappresentati dagli autocaravan. 4) D'altra parte, nella stessa Legge Fausti, l'art. 8 (dove si prevede l'istituzione delle aree attrezzate nei centri abitati) fa invece esplicito riferimento alle facolta' di cui dispongono i comuni per regolamentare la circolazione stradale. E forse, a suo tempo, e' stata proprio voluta la situazione di far sembrare (all'art. 6) le aree attrezzate come strutture ricettive semplificate, salvo poi ribadirne (all'art. 8) la natura di pertinenze stradali. 5) Se in un'area attrezzata ex art. 185 CdS il gestore provvede alla rilevazione degli arrivi e presenze, quell'area si trasforma ipso-facto da pertinenza stradale a struttura ricettiva e ricade nell'applicazione della pertinente normativa regionale sul turismo. 6) In un contemporaneo topic leggo: Quello che invece vorremmo NON avvenisse e' che la creazione di AA (e/o la presenza di camping) sia poi uno "scambio" e la "giustificazione" da parte delle amministrazioni locali per emettere divieti di sosta solo per camper sul rimanente territorio (cosi' come invece gia' purtroppo avviene in alcuni casi sia a livello comunale che a livello regionale)id="blue"> tra i desiderata del Movimento Camperisti. Non te la prendere, Ivano, ma ricavo la stessa impressione che mi dànno le lamentele dell'opposizione (pro-tempore) e dei sindacati (sempre) davanti alla soluzione che il Governo (pro-tempore) intende adottare per risolvere un qualche problema. La lamentela non e' mai accompagnata da una proposta di soluzione alternativa. Davanti a te c'e' oggi il combinato di due articoli del CdS: art. 7. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco [omissis] istituire le aree attrezzate riservate alla sostaid="red"> e al parcheggio delle autocaravanid="red"> di cui all'art. 185; art. 185. La sosta delle autocaravanid="red">, dove consentita, sulla sede stradale ... che consente proprio la situazione da te descritta. Conclusione Si elimina qualunque citazione dell'area attrezzata dal CdS, ferme restando ovviamente al loro posto le strutture esistenti ed, anzi, incentivandone l'ulteriore realizzazione ma: - con un altro nome - all'esterno del CdS. Posto che, nella mia proposta, l'art. 185 e' gia' scomparso, risulta sufficiente eliminare il punto sopracitato dall'art. 7. Giustificazione Ritengo che al camperista sostenitore della sosta-libera non importerebbe alcunche' se l'attuale area attrezzata cambiasse nome e da "pertinenza stradale" soggetta al CdS diventasse "struttura ricettiva" soggetta alla normativa regionale sul turismo. Nello stesso tempo il cambiamento non influenzerebbe neanche il camperista che non disdegna (o addirittura preferisce) l'ospitalita' in un'apposita struttura; se prima andava in una AA (pertinenza stradale), dopo si rechera' nella stessa area che pero' sara' diventata AS (struttura ricettiva). Dal momento che non ci sono piu' le aree riservate alla sosta degli autocaravan, per questi veicoli dovranno essere previsti spazi appositi nell'ambito dei parcheggi riservati ai veicoli di cat. M1 in proporzione al parco circolante. Ma e' argomento di un punto successivo. ------------------------------ Modifiche, finora proposte, agli articoli: - CdS : 3, 6, 7, 15, 185. - Reg.: 61, (64), 83, 378. Argomenti da approfondire: - "Portolano" di COL; - Cassazione e categorie di utenti; - Segnali di limitazioni alle dimensioni ed alla massa dei veicoli; - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i mezzi pesanti.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 03/01/2008 alle: 22:40:24
quote:Originally posted by TheDevil
6) In un contemporaneo topic leggo: Quello che invece vorremmo NON avvenisse e' che la creazione di AA (e/o la presenza di camping) sia poi uno "scambio" e la "giustificazione" da parte delle amministrazioni locali per emettere divieti di sosta solo per camper sul rimanente territorio (cosi' come invece gia' purtroppo avviene in alcuni casi sia a livello comunale che a livello regionale)id="blue"> tra i desiderata del Movimento Camperisti. Non te la prendere, Ivano, ma ricavo la stessa impressione che mi dànno le lamentele dell'opposizione (pro-tempore) e dei sindacati (sempre) davanti alla soluzione che il Governo (pro-tempore) intende adottare per risolvere un qualche problema. La lamentela non e' mai accompagnata da una proposta di soluzione alternativa. Davanti a te c'e' oggi il combinato di due articoli del CdS: art. 7. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco [omissis] istituire le aree attrezzate riservate alla sostaid="red"> e al parcheggio delle autocaravanid="red"> di cui all'art. 185; art. 185. La sosta delle autocaravanid="red">, dove consentita, sulla sede stradale ... che consente proprio la situazione da te descritta. >
> Non me la prendo affatto... tu hai le tue idee e proposte, altri ne hanno altre... Faccio solo presente che la parte precedente del topc da te citato ( https://www.camperonline.it/forum06/#=33831)indica invece quello che vorremmo che avvenisse anche se come giustamente fai presente DOVREBBE gia' essere la REALTA', ma (cosi' come detto piu' volte) purtroppo non e' in quanto tali articoli vengono interpretati e applicati (diciamo) a "piacere" e la contropartita e' solo "avventurarsi" in ricorsi "kafkiani". Quindi il nostro "desiderata" e' semplicemente il rispetto dell'attuale normativa. In particolare vorremmo evitare che una eventuale nuova normativa sia peggiorativa p.e. costringendo i camper solo in AA e/o camping. Ivano.id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 07/01/2008 alle: 23:05:02
quote:Originally posted by IvanoPP
Non me la prendo affatto... tu hai le tue idee e proposte, altri ne hanno altre... Faccio solo presente che la parte precedente del topc da te citato ( https://www.camperonline.it/forum06/#=33831)indica invece quello che vorremmo che avvenisse ...id="blue">>
> Sto completando la raccolta della documentazione per sviluppare il punto 3 della mia "congettura" di modifiche, e cioe' Nelle aree di parcheggio (accessibili a tutti i veicoli) vengono obbligatoriamente riservati N stalli "maggiorati". Tra i "desiderata" del Movimento Camperisti (senza peraltro alcun accenno ad una proposta di soluzione attuativa) leggo il seguente punto: L’avere a disposizione parcheggi con stalli adeguati anche per camper anche in prossimita’ dei centri abitati e dei luoghi di interesse (magari regolamentandoli con una durata massima della sosta di 48/72 ore per favorire il ricambio e limitando il numero di camper attigui a 10/15 per evitare assembramentiid="red">) e poterli utilizzare cosi’ come gia’ indicato/previsto dall’art. 185 del Codice della Strada , utilizzando gli accessori di cui il camper e’ dotato (frigo, stufa, fornelli).id="blue"> Mi sarebbe utile sapere se il Movimento auspichi una "riserva" di posti in tutte le aree di parcheggio esistenti (ex art. 24 CdS) oppure soltanto in quelle oggetto di una spiccata preferenza dei camperisti. Gradirei inoltre sapere se il numero dei posti chiesto dal Movimento vada inteso in termini assoluti, cioe' a prescindere dal numero complessivo di stalli realizzati in una data area di parcheggio, oppure se la "riserva" di posti vada comunque rapportata alla superficie disponibile. La questione e' basilare in quanto, dalle ultime statistiche omogenee che ho trovato, alla fine del 2005 circolavano in Italia circa: - 35/milioni di autovetture (cat. M1, su un totale di circa 45/milioni di veicoli, fonte ACI); - 190/mila autocaravan (fonte

http://www.mondonatura.com/UPLO...

).
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 08/01/2008 alle: 01:26:37
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by IvanoPP
Non me la prendo affatto... tu hai le tue idee e proposte, altri ne hanno altre... Faccio solo presente che la parte precedente del topc da te citato ( https://www.camperonline.it/forum06/#=33831)indica invece quello che vorremmo che avvenisse ...id="blue">>
> Sto completando la raccolta della documentazione per sviluppare il punto 3 della mia "congettura" di modifiche, e cioe' Nelle aree di parcheggio (accessibili a tutti i veicoli) vengono obbligatoriamente riservati N stalli "maggiorati". Tra i "desiderata" del Movimento Camperisti (senza peraltro alcun accenno ad una proposta di soluzione attuativa) leggo il seguente punto: L’avere a disposizione parcheggi con stalli adeguati anche per camper anche in prossimita’ dei centri abitati e dei luoghi di interesse (magari regolamentandoli con una durata massima della sosta di 48/72 ore per favorire il ricambio e limitando il numero di camper attigui a 10/15 per evitare assembramentiid="red">) e poterli utilizzare cosi’ come gia’ indicato/previsto dall’art. 185 del Codice della Strada , utilizzando gli accessori di cui il camper e’ dotato (frigo, stufa, fornelli).id="blue"> Mi sarebbe utile sapere se il Movimento auspichi una "riserva" di posti in tutte le aree di parcheggio esistenti (ex art. 24 CdS) oppure soltanto in quelle oggetto di una spiccata preferenza dei camperisti. Gradirei inoltre sapere se il numero dei posti chiesto dal Movimento vada inteso in termini assoluti, cioe' a prescindere dal numero complessivo di stalli realizzati in una data area di parcheggio, oppure se la "riserva" di posti vada comunque rapportata alla superficie disponibile. La questione e' basilare in quanto, dalle ultime statistiche omogenee che ho trovato, alla fine del 2005 circolavano in Italia circa: - 35/milioni di autovetture (cat. M1, su un totale di circa 45/milioni di veicoli, fonte ACI); - 190/mila autocaravan (fonte

http://www.mondonatura.com/UPLO...

).
>
> Aggiungo un elemento di riflessione: temporaneità degli stalli maggiorati per autocaravan a fronte di stagionalità della domanda. Mi spiego meglio: è ipotizzabile avere stalli maggiorati disponibili tutto l'anno in posti nei quali il pienone si verifica solo in alcuni periodi dell'anno? Ad esempio a Spello per l'infiorata?
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