quote:Originally posted by DasyLilou> In sostanza è quello che che equipara i camper agli altri autoveicoli (automobili). Quindi, non essendoci differenza, non sono ammissibili divieti discriminatori come ad es. divieti per soli camper o parcheggi riservati alle sole automobili.
qualcuno potrebbe dirmi a cosa si riferisce l’art. 185 del CdS che il prof. calosci nomina nel suo ultimo diario di viaggio? grazie >
quote:Originally posted by DasyLilou> articolo 185: Circolazione e sosta delle autocaravan 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
qualcuno potrebbe dirmi a cosa si riferisce l’art. 185 del CdS che il prof. calosci nomina nel suo ultimo diario di viaggio? grazie >
quote:Originally posted by GinoGina In sostanza è quello che che equipara i camper agli altri autoveicoli (automobili). Quindi, non essendoci differenza, non sono ammissibili divieti discriminatori come ad es. divieti per soli camper o parcheggi riservati alle sole automobili.>> Aggiungo che l’art 185 del Codice della Strada distingue anche la situazione di sosta (consentita) da quella di campeggio (vietata) nei pubblici parcheggi . Aggiungo inoltre che anche i Ministeri dei Trasporti e degli Interni si sono chiaramente espressi con la circolare nr 277 del 14/01/2008 riguardo alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa inerente la circolazione/sosta dei camper (circolare discussa in questo forum in https://www.camperonline.it/forum06/#=37139). Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Caro Ivano Autovetture e Autocaravan non sono la stessa cosa. Far credere che lo siano non è corretto. Le circolari affermano che hanno entrambi il diritto di circolazione e sosta, pari dignità quindi ma ribadisco non affermano che sono la stessa cosa. Le circolari affermano che l'autocaravan è un autoveicolo (non autovettura) e ribadiscono che non dovrebbero esserci discriminazioni sulla circolazione e sosta come molto spesso avviene verso gli autocaravan, ribadendo ciò che è consentito attraverso l'art.185 del cds. saluti F
quote:Originally posted by GinoGina In sostanza è quello che che equipara i camper agli altri autoveicoli (automobili). Quindi, non essendoci differenza, non sono ammissibili divieti discriminatori come ad es. divieti per soli camper o parcheggi riservati alle sole automobili.>> Aggiungo che l’art 185 del Codice della Strada distingue anche la situazione di sosta (consentita) da quella di campeggio (vietata) nei pubblici parcheggi . Aggiungo inoltre che anche i Ministeri dei Trasporti e degli Interni si sono chiaramente espressi con la circolare nr 277 del 14/01/2008 riguardo alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa inerente la circolazione/sosta dei camper (circolare discussa in questo forum in https://www.camperonline.it/forum06/#=37139). Ivano.id="blue">
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quote:Originally posted by camperillo> E' una domanda che ho già fatto e che riposto: ritengo che non esista soltanto l'art. 185 del cds, sicuramente esistono decine di altre norme che consentono ai sindaci di emettere le loro ordinanze, in primis per ragioni di sicurezza, decoro, ecc. Cosa succede nel caso di conflitto di leggi? E, secondo voi, il vigile deve rispettare ciò che gli ordina il sindaco oppure l'art. 185?
quote:Originally posted by IvanoPP> Caro Ivano Autovetture e Autocaravan non sono la stessa cosa. Far credere che lo siano non è corretto. Le circolari affermano che hanno entrambi il diritto di circolazione e sosta, pari dignità quindi ma ribadisco non affermano che sono la stessa cosa. Le circolari affermano che l'autocaravan è un autoveicolo (non autovettura) e ribadiscono che non dovrebbero esserci discriminazioni sulla circolazione e sosta come molto spesso avviene verso gli autocaravan, ribadendo ciò che è consentito attraverso l'art.185 del cds. saluti F
quote:Originally posted by GinoGina In sostanza è quello che che equipara i camper agli altri autoveicoli (automobili). Quindi, non essendoci differenza, non sono ammissibili divieti discriminatori come ad es. divieti per soli camper o parcheggi riservati alle sole automobili.>> Aggiungo che l’art 185 del Codice della Strada distingue anche la situazione di sosta (consentita) da quella di campeggio (vietata) nei pubblici parcheggi . Aggiungo inoltre che anche i Ministeri dei Trasporti e degli Interni si sono chiaramente espressi con la circolare nr 277 del 14/01/2008 riguardo alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa inerente la circolazione/sosta dei camper (circolare discussa in questo forum in https://www.camperonline.it/forum06/#=37139). Ivano.id="blue">
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quote:Originally posted by camperillo Caro Ivano Autovetture e Autocaravan non sono la stessa cosaid="red">. Far credere che lo siano non è corretto. Le circolari affermano che hanno entrambi il diritto di circolazione e sosta, pari dignità quindi ma ribadisco non affermano che sono la stessa cosa. Le circolari affermano che l'autocaravan è un autoveicolo (non autovettura) e ribadiscono che non dovrebbero esserci discriminazioni sulla circolazione e sosta come molto spesso avviene verso gli autocaravan, ribadendo ciò che è consentito attraverso l'art.185 del cds. saluti F >> Difatti non sono la "stessa cosa" , ma bensi' (come indicato chiaramente dall'art. 185 comma 1) sono "equiparati" in quanto soggetti alla stessa disciplina (e cio' "tradotto" significa che, a meno di motivazioni/problematiche esclusivamente inerenti la viabilita', entrambe devono poter liberamente circolare e ovviamente sostare su pubbliche strade e relative pertinenze). Concordo con tutto il resto. Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by chorus E' una domanda che ho già fatto e che riposto: ritengo che non esista soltanto l'art. 185 del cds, sicuramente esistono decine di altre norme che consentono ai sindaci di emettere le loro ordinanze, in primis per ragioni di sicurezza, decoro, ecc. Cosa succede nel caso di conflitto di leggi? E, secondo voi, il vigile deve rispettare ciò che gli ordina il sindaco oppure l'art. 185?>> Mi ricordo di tali (piu’ o meno) domande a cui, se non erro, avevo gia’ provato a rispondere… I divieti/limitazioni di circolazione/sosta possono esistere solo per motivazioni/problematiche esclusivamente inerenti la viabilita' (ovvero strada troppo stretta, bassa, pericolosa, …) I divieti per camper motivati da “sicurezza, decoro, salute pubblica, ..” non sono ritenuti legittimi dal Min dei Trasporti (vedasi circolare del Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 discussa in http://www.camper.netsurf.it/forum06/#=37139). Il vigile risponde ovviamente al suo “capo” ovvero il Sindaco (o per meglio dire il comandante dei VV.UU. del comune) anche se l’ordinanza da far rispettare non e’ legittima e in tal caso si puo’ ricorrere contro eventuali multe presso il Gdp/Prefetto (anche se, come detto piu’ volte, si spende di meno, economicamente e in tempo perso, a pagare la multa e questo le amm. comunali ben lo sanno e ci marciano alla grande…). Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> grazie per le precisazioni
quote:Originally posted by chorus E' una domanda che ho già fatto e che riposto: ritengo che non esista soltanto l'art. 185 del cds, sicuramente esistono decine di altre norme che consentono ai sindaci di emettere le loro ordinanze, in primis per ragioni di sicurezza, decoro, ecc. Cosa succede nel caso di conflitto di leggi? E, secondo voi, il vigile deve rispettare ciò che gli ordina il sindaco oppure l'art. 185?>> Mi ricordo di tali (piu’ o meno) domande a cui, se non erro, avevo gia’ provato a rispondere… I divieti/limitazioni di circolazione/sosta possono esistere solo per motivazioni/problematiche esclusivamente inerenti la viabilita' (ovvero strada troppo stretta, bassa, pericolosa, …) I divieti per camper motivati da “sicurezza, decoro, salute pubblica, ..” non sono ritenuti legittimi dal Min dei Trasporti (vedasi circolare del Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 discussa in http://www.camper.netsurf.it/forum06/#=37139). Il vigile risponde ovviamente al suo “capo” ovvero il Sindaco (o per meglio dire il comandante dei VV.UU. del comune) anche se l’ordinanza da far rispettare non e’ legittima e in tal caso si puo’ ricorrere contro eventuali multe presso il Gdp/Prefetto (anche se, come detto piu’ volte, si spende di meno, economicamente e in tempo perso, a pagare la multa e questo le amm. comunali ben lo sanno e ci marciano alla grande…). Ivano.id="blue">
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