In risposta al messaggio di danscala del 07/02/2016 alle 22:22:15
Salve a tutti, volevo partecipare il forum di quanto mi sta accadendo con l'assicurazione: ho denunciato un danno al paraurti posteriore, cantonale e fascione laterale con la garanzia casko. Con perizia concordata tra carrozziere e perito ho ricevuto l'assegno con l'importo decurtato della franchigia e di un ulteriore 10% per degrado. Il mio camper ha 4 anni e 2 mesi e le parti danneggiate non presentano graffi o segni riferibili a danni precedenti; in polizza non si parla di detrazioni per il degrado. La differenza è di € 145,00. Come vi comportereste al mio posto? come posso tutelarmi? (oltre che rivolgermi ad un legale). Danscala
Scusate il ritardo nella risposta ma leggo solo ora il problema. Ci sono passato anch'io in aiuto ad un amico e si è risolta come segue:
Se in Polizza e specificatamente nell'articolo dove si esplica come si determina il danno parziale, non vi è alcun riferimento
alla franchigia per vetustà del mezzo ovvero per "degrado", TRATTASI DI CLASSICA "FURBATA" DEL LIQUIDATORE.
Specificatamente:
Il liquidatore deve applicare le norme contrattuali e non può aggiungervi nulla di più.
Egli non può "inventarsi" norme non scritte in Polizza, ne può richiamare regolamenti o direttive esterne non espressamente segnalate in Polizza. Il tutto per farsi bello di fronte alla Compagnia, magari nella speranza di un premio per i danni decurtati arbitrariamente.
Come comportarsi:
Farsi sempre rilasciare per iscritto la proposta di liquidazione, questo documento è fondamentale per non incappare nel: la mia parola contro la tua. "verba volant scripta manent",
dopodichè, preparate una raccomandata a/r come primo destinatario la Sede Centrale Ufficio legale della Compagnia assicurativa e per conoscenza all'Isvap ( Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Roma) allegando, fotocopia del contratto sottoscritto e fotocopia della proposta di liquidazione redatta e sottoscritta dal Liquidatore,
- chiedendo spiegazioni sulla decurtazione effettuata e non prevista in Polizza.
- Se il Liquidatore è stato Autorizzato dalla casa Madre ad adottare la riduzione non previste in Polizza.
Invitandoli ad un cortese cenno di riscontro nel giro di 30 giorni.
In assenza di una Loro risposta, preannunciate in quanto rilevate nel comportamento del Liquidatore "Atti contrari al contratto stilato" e nell'assenza di Conferme dalla Direzione Centrale "Atti di non trasparenza nell'esecuzione del Contratto", ambedue i comportamenti sono a Vostro avviso aggravati da posizione dominante e indipendentemente da tutti gli "arbitrati" citati in Polizza, questi comportamenti li ritenete penalmente perseguibili, siete costretti Vostro malgrado ad inviare alla Vostra Procura della Repubblica formale denuncia penale sia nei confronti della Compagnia che verso la persona fisica del Liquidatore, per i capi d'accusa citati.
Soluzione: La Casa madre ha sconfessato il Liquidatore.
Cordialità Nonno Gianfranco

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