quote:Risposta al messaggio di kikkino: La tariffa dell'auto (settore I) è diversa da quella degli autocarri (settore IV).>> Ma il camper non è un autocarro! Credo abbia riagione elfetto sul fatto del Bonus/Malus, anche se nella polizza è comunque specificata la classe di merito.
quote:Originally posted by kikkino Comunque alcune Compagnie assicurative riconoscono in parte i precedenti di guida applicando una tariffa migliore anche sul camper che in sostanza segue la tariffa autocarri (in quanto omologato come tale anche se ad uso specifico).id="red">>> Le compagnie d'assicurazione sono ovviamente libere di definire i raggruppamenti dei veicoli, ai fini tariffari RC-Auto, secondo le proprie valutazioni imprenditoriali. Ma non possono giustificare l'applicazione della tariffa "autocarri" agli autocaravan a motivo della relativa omologazione, posto che tutti gli autocaravan sono classificati in categoria M1 (la stessa delle autovetture), al netto di eventuali errori degli UMC intervenuti nell'immatricolazione.
quote:Originally posted by kikkino La tariffa dell'auto (settore I) è diversa da quella degli autocarri (settore IV). Originally posted by elfetto perchè ... per l'assicurazione il camper non è una autovettura ed il Bonus/malus vale solo per le autovetture.>> Infatti, in attesa che l'ISVAP emani il regolamento di cui all'art. 133 del d.lgs. 209/2005, ogni compagnia d'assicurazione si lìmita ad applicare il Bonus/Malus strettamente alle categorie di veicoli indicate in detto articolo. Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), art. 133 "Formule tariffarie" 1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, .... L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.id="green">
quote:Risposta al messaggio di Albaro inserito in data 06/03/2010 09:12:33 Ieri ho chiamato la mia assicurazione per trasferire una polizza attiva da una auto BMW in procinto di rottamazione ad un vecchio camper che sto acquistando, mi hanno risposto che non è possibile va fatta una nuova polizza e non mantengo la stessa classe di meritoid="red"> , dopo aver rottamato l'auto mi rimborsano il premio fino a fine scadenza della vecchia polizza possibile? >> Consultando
l'allegato 2
del RegolamentoISVAP n. 4 del 9 agosto 2006
, modificato con ProvvedimentoISVAP dell’8 febbraio 2008 n. 2590
.... i. Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione ma entro il periodo di validità della stessa: - vendita, - demolizione, - furto di cui sia esibita denuncia, - certificazione di cessazione della circolazione, - definitiva esportazione all’estero, - consegna in conto vendita le imprese sono tenute a assegnare al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo.id="red"> Con riferimento ai ciclomotori e sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.id="size1">id="limegreen"> .... è probabile che le assicurazioni: 1) abbiano interpretato nel loro interesse la parola "veicolo" con "stesso tipo di veicolo"; oppure 2) applichino una nuova disposizione (che io ignoro) con la quale viene stabilita questa regola. La classe di merito di conversione universale (CU) vale per tutti i veicoli, per i quali è necessaria la copertura assicurativa ex art 193 C.d.S.. Quindi, se per esempio la vecchia autovettura di classe CIP -3 che corrisponde alla classe CU 1 viene rottamata ed il proprietario vuole trasferire il contratto di assicurazione ad altro veicolo, l'assicurazione è tenuta a rilasciare una polizza con classe CU 1, applicando naturalemente le tariffe in vigore per quel determinato veicolo (ciclomotore, autocarro, autocaravan, ecc.).quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 11/03/2010 19:20:19 1) abbiano interpretato nel loro interesse la parola "veicolo" con "stesso tipo di veicolo"; >> oppure abbiano ritenuto leggittimo applicare l'art. 134 comma 4bis del Codice delle assicurazioni. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologiaid="red">, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.id="size1">id="green">