Inserito il 01/05/2009 alle: 15:34:07
La clausola inserita nella polizza assicurativo è perfettamente valida, al riguardo occorre precisare prò quanto segue:
il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.Auto vale solo per i sinistri causati dalla circolazione di un veicolo in “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate” (art. 1 L.990/69), quindi solo sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
il rimessaggio, essendo area privata aperta solo a determinate persone (quelli che pagano per il servizio) e quindi non a tutti indistintamente non è considerata aperta al pubblico ma rimane solo "area privata", per cui sulla stessa non vige la copertura assicurativa dei cui alla legge 990/69;
il contratto che intercorre tra il proprietario di un rimessaggio chiuso e quello del veicolo è di tipo "deposito" definito come "il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura" (art. 1766 c.c.), quindi il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, 1°co., c.c.). Ne deriva che l’avaria, il deterioramento o la distruzione del veicolo depositato costituiscono fonte di responsabilità contrattuale, ed il depositario, ex art. 1218 c.c., sarà tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Occorre rilevare che la giurisprudenza ravvisa l’inosservanza del dovere di diligenza anche nella mancata adozione da parte del depositario, di mezzi antincendio che avrebbero impedito la distruzione o il danneggiamento della cosa depositata [ Cass. 12.6.1996, n. 6592,). Come si vede, quindi, a meno che il timessaggio non sia perfettamente a posto avendo adottato tutti gli strumenti necessari, (mai vista una cosa del genere) qualunque azione per il risarcimento del danno deve essere avanzata in prima persona contro il proprietario dello stesso;
In merito alle polizze assicurative bisogna precisare anche che qualora nonostante tutto il Giudice accolli la colpa del danno al proprietario del veicolo, e se anche la polizza asscurativa preveda che a polizza preveda, come spesso accade, l'estensione della copertura assicurativa danni anche a sinistri verificatisi sulle aree private, il danneggiato in un sinistro derivantente dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non puo' esperire, per il risarcimento del danno stesso l'azione diretta prevista dall'art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 contro l'assicuratore del veicolo, ciò in quanto tale patto e' operativo solo nei rapporti tra le parti, cioè' tra l'assicurato e l'assicuratore, ma non comporta l’applicabilità' della normativa di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione infatti in caso di aree private, come qualsiasi altro contratto civile, spiega gli effetti esclusivamente tra le parti, le quali unicamente sono legittimate a richiedere l'adempimento delle rispettive obbligazioni così come all'art. 1372 c.c.(Cass. 27 dicembre 1991, n. 13.925). In sostanza, quindi, diretto responsabile del risarcimento sarà il proprietario del veicolo il quale, a sua volta, dovrà chiedere all'assicurazione l'accollo del pagamento.
saluti....