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1 20 12
samino
samino
-
Inserito il 21/04/2009 alle: 21:52:34
Leggendo bene la mia polizza, ho trovato questo articolo: RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO. La Societa', nei casi di incendio del veicolo assicurato, quando non si trovai in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private" e succesive modifiche, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabileai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000, per ogni sinistro. Il mio assicuratore sostiene che questo articolo esiste in tutte le polizze, e significa: In caso di incendio del mio VR causato da un corto circuito, se bruciano tutti i 130 VR presenti del rimessaggio; loro pagherebbero € 155.000 ed il resto (circa € 4.000.000)pagerò io. Volevo chiedere se l'intrepetazione è corretta e se l'articolo è presente in tutte le polizze. Esiste un modo per difendersi da un eventuale disastro(economico)? Grazie 1000, Samino
17
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 21/04/2009 alle: 22:55:10
Stacca le batterie e stai alla larga dagli altri VR..[:D][:D][:D] Mamma mia.. ma porti iella.. te la cerchi..[:D][:D] Meglio non aver bisogno direi.. di scoprire le modalità.. Bacioni da Bologna..
samino
samino
-
Inserito il 21/04/2009 alle: 23:11:16
quote:Originally posted by disastro
Stacca le batterie e stai alla larga dagli altri VR..[:D][:D][:D] Mamma mia.. ma porti iella.. te la cerchi..[:D][:D] Meglio non aver bisogno direi.. di scoprire le modalità.. Bacioni da Bologna.. >
>Se sei del mio rimesaggio è meglio che vai via; non ho 4.000.000 di €. [:(]. Se lo fanno anche gli altri 128, mi trovo solo, senza rischi. Eviva. [:)][:)][:)]
20
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 64858
Inserito il 22/04/2009 alle: 15:17:22
quote:Originally posted by samino
Leggendo bene la mia polizza, ho trovato questo articolo: RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO. La Societa', nei casi di incendio del veicolo assicurato, quando non si trovai in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private" e succesive modifiche, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabileai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000, per ogni sinistro. Il mio assicuratore sostiene che questo articolo esiste in tutte le polizze, e significa: In caso di incendio del mio VR causato da un corto circuito, se bruciano tutti i 130 VR presenti del rimessaggio; loro pagherebbero € 155.000 ed il resto (circa € 4.000.000)pagerò io. Volevo chiedere se l'intrepetazione è corretta e se l'articolo è presente in tutte le polizze. Esiste un modo per difendersi da un eventuale disastro(economico)? Grazie 1000, Samino >
> Per lasciare il veicolo nel rimessaggio, il responsabile del rimessaggio richiede sempre questa postilla. DI norma si trova in tutte le polizze l'hanno.
20
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/04/2009 alle: 16:06:47
quote:Originally posted by samino Esiste un modo per difendersi da un eventuale disastro(economico)? Grazie 1000, Samino >
> Il ricorso terzi da incendio ha un massimale, come tutte le altre componenti dell'assicurazione. Il limite di 155.000 euro non e' basso, perche' puo' coprire la distruzione totale dei due VR a ridosso del tuo. Puo' darsi che ci sia modo di aumentare il massimale e portarlo a 5 milioni di euro, ma credo che il premio da pagare diverrebbe ben piu' alto. Prova a domandare alla tua assicurazione. Comunque si tratta di un rischio bassissimo, trascurabile. E se quando metti la macchina al posto del VR nel rimessaggio, prende fuoco lei e appicca il fuoco ad un paio di VR, cosa succede ? Stacca le batterie e chiudi il gas: a quel punto un incendio e' praticamente impossibile.

Modificato da mauring il 22/04/2009 alle 16:07:33
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samino
samino
-
Inserito il 22/04/2009 alle: 21:08:51
Grazie per le risposte. Volevo precisare che tanti accendono il frigo a gas molte ore prima di partire o addirittura la sera prima, poi vanno a casa a dormire. Ma come possono dormire tranquilli? Buona serata, Samino
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mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/04/2009 alle: 09:56:59
quote:Originally posted by samino
Grazie per le risposte. Volevo precisare che tanti accendono il frigo a gas molte ore prima di partire o addirittura la sera prima, poi vanno a casa a dormire. Ma come possono dormire tranquilli? Buona serata, Samino >
> In rimessaggio ? Credo sia vietatissimo ! Io lo faccio col camper in giardino sotto casa. Non il frigo, perche' lo allaccio alla 220, ma la stufa si. Perche' d'inverno, se vuoi partire alla mattina e di notte ci sono -5°, non hai alternativa, anche per via che si potrebbe ghiacciare tutto. Pero' metto all'interno una sonda termometrica di quelle che colloquiano senza fili con un display remoto, e il display lo tengo a casa, cosi' tengo sempre sott'occhio la temp. interna del camper. [8D][:)]
23
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 23/04/2009 alle: 23:52:56
Se bruciano 130 camper sarà difficile che riescano a dimostrare che l'incendio sia partito dal tuo, credo che dovrà pagare l'assicurazione del rimessaggio.id="Comic Sans MS">
20
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 24/04/2009 alle: 08:21:34
Informatevi bene sul premio da pagare per elevare il rischio. Due piccoli esempi sulla prossima mia vettura da assicurare: da 2.500.000 a 50.000.000 differenza di 7 Euro RAS da 2.500.000 a 20.000.000 differenza 5 Euro Lloyd Adriatico. Meglio non far dormire le assicurazioni che io. Inoltre le minime di default assicurative saranno via via alzate con scadenze fisse come stabilito dalla Comunità Europea. Pensateci bene, informatevi e chiedete.
samino
samino
-
Inserito il 25/04/2009 alle: 23:40:48
quote:Originally posted by paolopaglietta
Se bruciano 130 camper sarà difficile che riescano a dimostrare che l'incendio sia partito dal tuo, credo che dovrà pagare l'assicurazione del rimessaggio.id="Comic Sans MS"> >
>Bisogna vedere cosa registrano le telecamere; e se il rimessaggio è assicurato.[:0][:0][:0]
samino
samino
-
Inserito il 25/04/2009 alle: 23:46:27
quote:Originally posted by SilvioTS
Informatevi bene sul premio da pagare per elevare il rischio. Due piccoli esempi sulla prossima mia vettura da assicurare: da 2.500.000 a 50.000.000 differenza di 7 Euro RAS da 2.500.000 a 20.000.000 differenza 5 Euro Lloyd Adriatico. Meglio non far dormire le assicurazioni che io. Inoltre le minime di default assicurative saranno via via alzate con scadenze fisse come stabilito dalla Comunità Europea. Pensateci bene, informatevi e chiedete. >
>Scusami Silvio, io ho parlato di quando il veicolo non si trovi in circolazione. Mi sembra che tu parli di massimali in caso di incidente stradale. Sono due cose completamente differenti. Ciao, Samino
20
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 29/04/2009 alle: 21:59:40
Ciao Samino, dubito fortemente che ci sia differenza. Molti anni fa sottoscrissi una polizza del capofamiglia in casa. L'assicuratore mi disse che tra varie opzione includeva anche danno arrecato con la mia macchina a motore spento, in quanto l'assicurazione 4R non copriva danni causati se l'autovettura non circola (?). Esempio che mi illustrò: ho la macchina parcheggiata e motore spento, innavertitamente uno seduto dietro di me apre la portiera e causa un incidente ad un motociclista o automobilista che transita, l'assicurazione non copre il danno, ma la Capo famiglia invece si. A distanza di anni mi resi conto che si trattava di una bufala, in quanto una vettura è coperta dalla 4R come tale (anche se lascio la macchina senza tirare il freno a mano in una discesa e essa procura danni). Comunque potrò esserti più preciso tra breve. Tempo di una telefonata se trovo l'interlocutore, altrimenti a giorni. Silvio
17
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 01/05/2009 alle: 15:34:07
La clausola inserita nella polizza assicurativo è perfettamente valida, al riguardo occorre precisare prò quanto segue: il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.Auto vale solo per i sinistri causati dalla circolazione di un veicolo in “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate” (art. 1 L.990/69), quindi solo sulle aree pubbliche o aperte al pubblico; il rimessaggio, essendo area privata aperta solo a determinate persone (quelli che pagano per il servizio) e quindi non a tutti indistintamente non è considerata aperta al pubblico ma rimane solo "area privata", per cui sulla stessa non vige la copertura assicurativa dei cui alla legge 990/69; il contratto che intercorre tra il proprietario di un rimessaggio chiuso e quello del veicolo è di tipo "deposito" definito come "il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura" (art. 1766 c.c.), quindi il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, 1°co., c.c.). Ne deriva che l’avaria, il deterioramento o la distruzione del veicolo depositato costituiscono fonte di responsabilità contrattuale, ed il depositario, ex art. 1218 c.c., sarà tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Occorre rilevare che la giurisprudenza ravvisa l’inosservanza del dovere di diligenza anche nella mancata adozione da parte del depositario, di mezzi antincendio che avrebbero impedito la distruzione o il danneggiamento della cosa depositata [ Cass. 12.6.1996, n. 6592,). Come si vede, quindi, a meno che il timessaggio non sia perfettamente a posto avendo adottato tutti gli strumenti necessari, (mai vista una cosa del genere) qualunque azione per il risarcimento del danno deve essere avanzata in prima persona contro il proprietario dello stesso; In merito alle polizze assicurative bisogna precisare anche che qualora nonostante tutto il Giudice accolli la colpa del danno al proprietario del veicolo, e se anche la polizza asscurativa preveda che a polizza preveda, come spesso accade, l'estensione della copertura assicurativa danni anche a sinistri verificatisi sulle aree private, il danneggiato in un sinistro derivantente dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non puo' esperire, per il risarcimento del danno stesso l'azione diretta prevista dall'art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 contro l'assicuratore del veicolo, ciò in quanto tale patto e' operativo solo nei rapporti tra le parti, cioè' tra l'assicurato e l'assicuratore, ma non comporta l’applicabilità' della normativa di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione infatti in caso di aree private, come qualsiasi altro contratto civile, spiega gli effetti esclusivamente tra le parti, le quali unicamente sono legittimate a richiedere l'adempimento delle rispettive obbligazioni così come all'art. 1372 c.c.(Cass. 27 dicembre 1991, n. 13.925). In sostanza, quindi, diretto responsabile del risarcimento sarà il proprietario del veicolo il quale, a sua volta, dovrà chiedere all'assicurazione l'accollo del pagamento. saluti....
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