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auito: allestire un furgone è possibile?

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markinju
markinju
22/08/2006 16
Inserito il 21/09/2008 alle: 14:52:06
Ciao a tutti, vorrei acquistare un furgone e pian piano progettare e realizzarmi il camper da solo. Sto cercando di informarmi ma trovo tanti pareri diversi . Qualcuno sa darmi indicazioni legali o altre dritte sicure? Tecnicamente è possibile , ok...ma legalmente? E' vero che, per l'impianto GAS e IDRICO è necessario un progetto di un ingegnere iscritto ALL'ALBO ? E' vero che oltre l'omologazione è previsto un collaudo tecnico ? insomma...c'è da sparasri nei gioielli oppure qualcuno ancora ci crede ? Ho cercato altri post ma non ne ho trovati ... Grazie a tutti , cmq
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markinju
markinju
22/08/2006 16
Inserito il 22/09/2008 alle: 20:04:20
help!! davvero nessuno ha idea se sia possibile o meno?[V]
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/09/2008 alle: 23:08:23
quote:Originally posted by markinju
Tecnicamente è possibile , ok...ma legalmente?>
> NO. A far tempo dal 4 agosto 2005 (circolare M.I.T. 4114M368) non e' piu' consentito l'inquadramento in categoria M1 di un veicolo originariamente immatricolato in categoria N1. Infatti si ritiene che la rispondenza a ciascuna delle direttive particolari per la categoria N1 possa essere surrogata dalla rispondenza alle corrispondenti direttive per la categoria M1; non e' ammissibile il contrario. In considerazione della tua predisposizione al "fai da te", mi permetto suggerirti l'acquisto di un autocaravan furgonato a buon prezzo, da sistemare eventualmente nella meccanica e/o negli interni. Dai un'occhiata a queste inserzioni:

http://www.subito.it/vi/3226118...

http://www.subito.it/vi/3263789...

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...

Auguri.
Startiger
Startiger
-
Inserito il 29/09/2008 alle: 10:41:17
Mi spiace TheDevil, ma non sono d'accordo. Quanto hai detto vale per i veicoli "normali" ma il camper è un "uso speciale" per il quale sono ammesse deroghe. Infatti è previsto che (insieme ad ambulanze ed autofunebri) possa essere inquadrato in categ M pur partendo da categoria diversa (per esempio N). Infatti i mansardati partono da un telaio in cat N1. La cosa si evince da: - appendice 1 all'allegato XI della direttiva 2001/116/CE (che è pari pari ripreso dalla nuova 2007/46/CE che andrà in vigore il prox aprile) - circolare Prot. n. 4708-MOT2/C del 26 novembre 2002: OGGETTO: Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare prot. n. 2826-MOT2/C del 15.7.2002. Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli classificati ad uso speciale. In particolare la suddetta circolare informava che la direttiva comunitaria 98/14/CE aveva previsto che nella categoria M1, oltre alle autovetture, fossero inquadrati anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al trasporto di persone, individuati quali: autocaravan, veicoli blindati, autofunebri ed autoambulanze. Tale circostanza aveva portato ad escludere che nella medesima categoria potessero essere inquadrati autoveicoli diversi da quelli esplicitamente previsti dalla precitata direttiva. Successivamente il recepimento della direttiva 2001/116/CE, che ha modificato la direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE e 98/14/CE, ha variato ed ampliato il quadro di riferimento contenuto nella sopraccitata direttiva 98/14/CE. Con riferimento alla nuova direttiva 2001/116/CE, dalla lettura combinata del punto 5 dell'allegato II e dell'allegato XI si può desumere che: - le autocaravan siano inquadrabili esclusivamente nella categoria M1 (appendice 1 dell'allegato XI - art. 54, comma 1, punto m), del C.d.S.); - le ambulanze (comprendendo tra queste le “ambulanze” di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, gli “autoveicoli di soccorso avanzato” di cui al D.D. 5 novembre 1996 e le “ambulanze di soccorso per emergenze speciali” di cui al D.M. 20 novembre 1997, n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M (appendice 1 - dell'allegato XI); - i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N ed O (appendice 2 dell'allegato XI); - gli altri veicoli per uso speciale (con “veicolo per uso speciale” la direttiva intende “i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali”; l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, punti f) e g) ed all'art. 56, comma 2, punti c) e d) del C.d.S. sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N ed O (appendice 3 dell'allegato XI); - le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 KNm) sono inquadrabili nella categoria N3 (appendice 4 - dell'allegato XI). Alla luce di quanto sopra riportato, è opportuno rammentare che i veicoli ad uso speciale: a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate ad un particolare e ben definito uso (non sono ovviamente ammesse sovrastrutture intercambiabili o scarrabili); b) non presentano una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse; c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate; d) per quanto riguarda le disposizioni alle quali i veicoli ad uso speciale debbono rispondere, si fa riferimento alle direttive CE (o ai regolamenti ECE/ONU ritenuti equivalenti), ed in caso di veicoli di categoria diversa da M1, anche alle pertinenti norme e disposizioni nazionali emanate in relazione alle particolari tipologie di veicoli. Si chiarisce inoltre che le disposizioni emanate riguardano sia le procedure di omologazione che quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (la fattispecie è meglio conosciuta come “unico esemplare”). Si ritiene opportuno evidenziare che: - la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale è quella del veicolo finale così allestito; - la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere diversa da quella del veicolo finale; - l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'allegato XI già citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI. La circolare prot. 2826-MOT2/B del 15.7.2002, nonché le precedenti disposizioni emanate in contrasto con le prescrizioni del C.d.S. o con la direttiva comunitaria 2001/116/CE, sono disapplicate. La presente circolare è corredata da copia degli allegati IV e XI alla predetta direttiva, riguardanti rispettivamente “l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore” e “la natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili”. IL DIRETTORE (dr. ing. Alessandro De Grazia) La normativa nazionale NON può andare in contrasto con la normativa comunitari (direttive) e pertanto autocaravan, ambulanze ed autofunebri sono gli unici autoveicoli che, pur essendo inquadrati in M, possono essere realizzati su veicoli base di categoria diversa.
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 30/09/2008 alle: 17:12:24
quote:Originally posted by Startiger
Mi spiace TheDevil, ma non sono d'accordo. Quanto hai detto vale per i veicoli "normali" ma il camper è un "uso speciale" per il quale sono ammesse deroghe.>
> Ed a me spiace che tu non abbia soffermato la tua attenzione sulle parole del mio intervento: A far tempo dal 4 agosto 2005 (circolare M.I.T. 4114M368) non e' piu' consentito l'inquadramento in categoria M1 di un veicolo originariamente immatricolatoid="red"> in categoria N1. Ritengo di conoscere bene la circolare che hai citato e che anch'io ho trascritto in questo forum nello scorso mese di gennaio qui https://www.camperonline.it/for... quando ho apportato la documentazione per dimostrare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale, secondo la classificazione dell'Allegato II alla Direttiva 70/156/CEE (nel testo correntemente adeguato). L'ammissione di qualunque veicolo alla circolazione e' preceduta da tre "momenti" fondamentali: 1) la costruzione; 2) l'accertamento dei requisiti di idoneita'; 3) l'immatricolazione. La circolare 4708-MOT2/C interviene tra i "momenti" 1 e 2 di un autocaravan, quando un allestitore acquista un autotelaio-base (solitamente omologato dalla casa costruttrice in categoria N), lo completa con la realizzazione dell'alloggio e con il montaggio dell'arredamento, e poi va a sottoporre il veicolo cosi' finito all'accertamento di cui al punto 2 con l'inquadramento finale in categoria M1. La circolare 4114M368 interviene invece dopo il "momento" 3, in quanto regolamenta il cambio di categoria per i veicoli gia' immatricolati, e non lo consente piu' da N ad M (salvo il caso di ripristino di categoria, cioe' M -> N -> M).
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Startiger
Startiger
-
Inserito il 30/09/2008 alle: 19:52:06
Riconosco una svista da parte mia! Ha ragione TheDevil.
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videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/10/2008 alle: 00:13:47
Ricordo di due ragazzi......alla fine, la solita mazzetta. Lo so che non si scrive
Startiger
Startiger
-
Inserito il 01/10/2008 alle: 07:41:26
TheDevil è stato molto preciso ma vorrei untualizzare: - se il furgone è già immatricolato non si uò fare (vedi post di TheDEvil) - se il furgone è ancora da immatricolare si può (vedi mio post con la circolare) ma ci deve essere anche il nulla osta della casa costruttrice del veicolo base (oltre a tutte le altre cose)... e poi sperare bene!
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/10/2008 alle: 14:44:40
Oggi neanche l'Elnagh puo' ottenere un cambiamento di categoria come questo

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...

, cioe' per un veicolo immatricolato "autocarro" nel 1983 e successivamente allestito "autocaravan" nel 1994.
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markinju
markinju
22/08/2006 16
Inserito il 03/10/2008 alle: 19:11:22
beh...ho capito che è un po' complicata la faccenda. grazie a tutti cmq . faro' tesoro delle info...
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