quote:[i]Risposta al messaggio di germanino inserito in data 22/09/2009 15:59:59 dalle norme che ho consultato, ho realizzato che un autocarro è destinato al trasporto delle cose e delle persone addette al loro uso e movimentazione. >> Esatto. E' destinato al trasporto di cose senza specificare a che scopo quindi anche degli oggetti della famiglia , gli attrezzi sportivi (sci) , ecc.
quote: vado in montagna da solo con il mezzo pieno di corde e zaini sacco pelo sci picozze e robe varie miei ? >> Assolutamente no.Basta che non trasporti centinaia di articoli identici tali da generare sospetti durante controlli della guardia di finanza. Se sono oggetti usati nessuno puo' dirti nulla.
quote: vado al lavoro da solo col mezzo vuoto? >> Se ti fermano dici che il mezzo e' vuoto perche' devi andare a prendere degli oggetti in campagna da trasportare verso casa.
quote: vado al lavoro da solo con materiale mio personale dentro il cassone? >> Basta che non siano decine e decine di articoli identici tali da far pensare ad un commercio in nero.
quote: vado in montagna assieme ad un amico con il mezzo pieno di corde e zaini sacco pelo e robe varie miei e del socio? >> Assolutamente no.
quote: circolo con un amico con l'autocarro vuoto e all'atto dell'accertamento dichiaro che stiamo andando a fare spesa e l'amico mi aiuterà nel carico scarico della merce acquistata? >> Non possono farti nulla.
quote: circolo con il solito amico e trasportiamo attrezzatura sportiva di entrambi (ad esempio: due borsoni con attrezzatura da piscina, uno mio e uno di mia moglie oppure sci e relative cose per sciare) e ci stiamo dirigendo (o tornando da) dove intendiamo praticare tale disciplina. >> Se in unico esemplare ed usata non possono farti nulla.
quote: veniamo fermati per un controllo dopo che abbiamo utilizzato l'autocarro per andare a smaltire la spazzatura. all'atto del controllo l'autocarro è vuoto. >> Dici che sei diretto a far un carico di tuoi oggetti casalinghi da portare in campagna.
quote: trasporto un amico che deve aiutarmi a caricare o scaricare delle cose (legna, spesa, mobili materiali sportivi ) dall'autocarro >> Se non ci sono in ballo oggetti pericolosi (gas , esplosivi, ecc) oppure rifiuti tossici o se non saltano fuori quintali di merce da commerciare , sei apposto.
quote: io che sono un privato, posso trasportare liberamente i miei beni, quindi potrei semplicemente trasportare un computer portatile che utilizza l'amico , e con questo giustificare la sua presenza a bordo? >> Meglio dire che gli oggetti sono di tua proprieta' altrimenti diventa trasporto "conto terzi".
quote: o devo viaggiare sempre solo e con il vano carico pieno? e se deve esser pieno quanto pieno e di che cosa? >> Non sei iscritto all'albo degli autotrasportatori e quindi non sei soggetto a limitazioni. Sulla carta di circolazione vedrai che c'e' scritto "veicolo non soggetto alla legge XXX" degli autotrasportatori.
quote:Originally posted by germanino> Una volta che un veicolo e' immatricolato come autocarro (cat. N1), non e' consentito il cambio di categoria in autocaravan (cat. M1). Non so se sei interessato ad un veicolo nuovo oppure usato; nel secondo caso mi permetto proporti di voler valutare l'acquisto di un veicolo gia' immatricolato autocaravan (ad esempio, il Westfalia su T3/T4 VW oppure
sto valutando di acquistare un furgoncino autocarro, nella fattispecie la dacia furgovan come privato (... per andare in montagna). ..... io voglio il furgoncino per dormirci dentro e portare il materiale senza sempre massacrare l'auto, che tanto o sono solo o siamo in 2. detto questo se lo faccio allestire che allestimento dovrebbe avere per poter esser immatricolato camperid="red">, cosa che non penso sia possibile visto che il mezzo è piccolino alquanto. ma nel caso mi converrebbe farlo all'acquisto o dopo come reimmatricolazione?>
questo Siena
su MB100 [1]) per le esigenze che hai indicato. ------------------------------ [1] Da qualche mese ho il modello analogo di lunghezza leggermente maggiore e ne sono molto soddisfatto ("ingombro" pienamente sfruttabile, altezza esterna ragionevole, maneggevole come una vettura, etc).quote:Risposta al messaggio di germanino inserito in data 22/09/2009 15:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti allego due circolari esplicative in merito alla destinazione d'impiego di un autoveicolo immatricolato rispettivamente come autocarro e come autovettura. Ministero dell'Interno DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-38 Roma, 28 gennaio 1999 OGGETTO: Art.82 C.d.s – trasporto di persone con autocarro. E' stato chiesto di conoscere l’avviso di questo Ufficio circa le modalità di applicazione della norma specificata in oggetto anche in relazione al giudizio instaurato a seguito di opposizione avverso verbale di accertamento della relativa violazione. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L’art.82 del codice della strada sanziona l’utilizzo del veicolo per destinazioni o usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione. Nel caso in esame è stata accertato l’utilizzo dell’autocarro per una destinazione diversa da quella prescritta in quanto sullo stesso avveniva il trasporto sul sedile anteriore “ a titolo di amicizia e cortesia” di altra persona oltre il conducente. Il problema sollevato sostanzialmente attiene al seguente quesito: se per gli autocarri il trasporto di altra persona oltre il conducente sul sedile anteriore costituisca utilizzo del veicolo per destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione ai sensi del comma 8 dell’art.82 citato. Sul punto in questione si fa presente che la destinazione degli autocarri, come definita nel comma 1 dell’art.82 e cioè l’utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche, è sancita dall’art.54, comma 1 lett. d), del c.d.s. che la individua nel trasporto di cose e “delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle cose e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo. Sulla carta di circolazione di circolazione degli autocarri, infatti, è annotata la loro destinazione al trasporto di cose e la specifica indicazione del numero di posti a disposizione per le persone va collegata alla compatibilità tecnica delle caratteristiche del veicolo in relazione a quel qualificato trasporto di persone ai sensi del citato art.54. L’utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, come tale sanzionabile si verifica, pertanto, ogni qualvolta il trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cose cui è normativamente vincolato anche nell’eventualità in cui lo stesso risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo. Né vale osservare al contrario che il successivo art.169, comma 2, rinvia alla carta di circolazione per la determinazione del numero di persone che possono trovare posto sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale e per le eventuali relative violazioni prevede una sanziona autonoma rispetto a quella stabilita nel precedente art.82 e, quindi, non pone criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli. Da ciò deriva che per gli autocarri il numero dei posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro specifica destinazione e quindi al numero delle persone di cui è consentito il trasporto ai sensi dell’art.54 e cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all’oggetto del trasporto fissato dalla specifica destinazione del veicolo. Conclusivamente, ad avviso dello scrivente Ufficio, il trasporto di persona a titolo di cortesia sui veicoli in questione, facendo venir meno quella particolare funzionalità al trasporto delle cose che è elemento determinante per l’utilizzazione degli autocarri, configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, sanzionabile. Tutto ciò detto in termini generali, non si può non considerare che, nella fattispecie sottoposta, la circostanza determinante del trasporto “a titolo di cortesia” , peraltro non contestata nell’opposizione, è dedotta dall’organo verbalizzante fuori da ogni esplicitazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato ritenuto sussistente detto profilo integrativo dell’illecito amministrativo. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO (Balsamo) Ministero dei Trasporti e della navigazione - Circolare Prot. n. 1927/FP3 - MOT B086 del 14 dicembre 1999 Inserito da CC MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre Segreteria tecnica Prot. n. 1927/FP3 - MOT B086 Roma, 14 dicembre 1999 OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell'art. 82 del codice della strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose. Pervengono numerosi quesiti al fine di conoscere quali effetti abbia prodotto il recepimento della Direttiva 98/14/CE operato con D.M. 4 agosto 1998, recante procedure per l'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, in relazione ai contenuti dell'art. 54, comma 1, lett. c), del C.d.S. che classifica gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose. In sostanza si chiede di conoscere se, in considerazione del fatto che la citata direttiva, in armonia ai principi comunitari nella materia, classifica due sole categorie di autoveicoli e segnatamente quella M (trasporto persone) e quella N (trasporto cose) e dovendosi ritenere tacitamente abrogato il comma 1, lett. c) dell'art. 54 del C.d.S., per effetto del combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 229 del C.d.S., sia oggi non più effettuabile il trasporto promiscuo di persone e cose. Al fine di chiarire i dubbi di cui in premessa si precisa che: a) la categoria di veicoli per uso promiscuo, estranea alla cultura comunitaria in materia, non ha mai avuto proprie peculiari connotazioni, dovendosi considerare una specie del genere "categoria M1" (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), da cui non differiva se non per una semplice classificazione amministrativa che, per altro, avveniva a semplice richiesta degli interessati, per i veicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica o già immatricolati; b) il Ministero dei trasporti e della navigazione, cui compete stabilire le caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui gli stessi possono essere adibiti (combinato disposto dell'art. 82, comma 7, del C.d.S. e dell'art. 243 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.), a suo tempo ha ritenuto idonei, dal punto di vista tecnico, i veicoli di categoria M1 anche al trasporto di cose. Ed è infatti in funzione di ciò che i veicoli per trasporto promiscuo venivano classificati tali senza necessità di alcun adattamento o allestimento e di conseguenza, come detto, con semplice operazione amministrativa e senza visita e prova (vedi circolare 122/86 del 1° luglio 1986); c) al fine di utilizzare veicoli di categoria M1 anche per trasporto di merci, non ostano norme relative al trasporto di cose in conto proprio (art. 83, comma 2, C.d.S.) o in conto terzi, fatto salvo in quest'ultima ipotesi l'obbligo di iscrizione all'albo. Tutto ciò premesso si chiarisce che, a seguito del recepimento della Direttiva citata in premessa, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. c), del C.d.S., vengono assorbiti nelle "autovetture" di cui alla lettere a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin'ora effettuati con gli "autoveicoli per trasporto promiscuo" possono ora legittimamente effettuarsi con le "autovetture" con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del C.d.S. . IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dr. ing. Tullio D'Ulisse NOTE A seguito del recepimento della Direttiva 98/14/CE che classifica due sole categorie di autoveicoli (M per trasporto persone e N per trasporto cose) va disapplicato l'art. 54, comma 1, lett. c), del C.d.S. che prevede la categoria degli "autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose" assorbita ora nelle "autovetture"; pertanto i trasporti sin'ora effettuati con gli "autoveicoli per trasporto promiscuo" possono ora legittimamente effettuarsi con le "autovetture" con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del C.d.S. relativo alla sistemazione del carico sui veicoli e previa iscrizione all'albo degli autotrasportatori qualora il trasporto venga effettuato per conto terzi a livello professionale.id="size1">
quote:Risposta al messaggio di TonyLeno inserito in data 23/09/2009 09:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che sulla Carta di Circolazione del tuo autoveicolo risulti: [J] N1 [J1] AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO Quindi per evitare il rischio della sanzione di cui all'art. 82, per cambio destinazione (uso speciale - autoveicolo per uso officina), devi allestire il mezzo con componenti e strutture smontabili e rimontabili senza l'ausilio di chiavi, bensì con ganci o leverismi che consentono la rimozione con le sole mani. E' ammesso il fissaggio con chiavi il portascala ed il "portapacchi" (non mi viene in mente il termine corretto).
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/09/2009 18:18:18 Una volta che un veicolo e' immatricolato come autocarro (cat. N1), non e' consentito il cambio di categoria in autocaravan (cat. M1). Non so se sei interessato ad un veicolo nuovo oppure usato; nel secondo caso mi permetto proporti di voler valutare l'acquisto di un veicolo gia' immatricolato autocaravan (ad esempio, il Westfalia su T3/T4 VW oppure questo Siena su MB100 [1]) per le esigenze che hai indicato.>> grazie. in effetti questa o simile sarebbe una soluzione ottimale. purtroppo mi costringerebbe ad avere 2 mezzi e quindi ero propenso ad una roba + piccola e spartana, anche perchè faccio tanti km e quasi sempre il lato viaggio è preponderante al lato campeggio.
quote:Risposta al messaggio di TonyLeno inserito in data 23/09/2009 09:00:47 Il mio furgone lo uso per scopi hobbistici e non lavorativi. (ma tu guarda quante paranoie ste leggi devono generare)>> grazie per la risposta esauriente di prima[;)] da quanto dici mi sembra di capire che immatricolandolo ad un privato alla fine si sia sempre in regola basta avere qualcosa nel baule che sia tua e il passeggero che ti aiuti a portarla/usarla...
quote:Originally posted by germanino> Anche niente. L'autocarro e' un veicolo destinato al trasporto di cose. Per la relativa circolazione non c'e' alcun òbbligo di trasportare cose effettivamente, cosi' come per la circolazione di un'autovettura (veicolo destinato al trasporto di persone) non c'e' alcun òbbligo che ci sìano a bordo altre persone oltre al conducente.
... basta avere qualcosa nel baule che sia tua ...>