quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 24/10/2013 15:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ci sono due errori NOnsei un trasporto cose ma persone Non sei un veicolo superiore 12 T Potresti anche contestarla. Leggendo l'articolo i mezzi per trasporto cose superiori a 12T hanno limitazioni fuori dai centri abitati mentre rimane 50 Km/h nei centri abitati. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: a) ciclomotori: 45 km/h; b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 24/10/2013 15:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[:D][:D] Consolati anch'io durante la mia vacanza a giugno in Sicilia ho preso una multa uguale,nel verbale però non facevano menzione di masse ma solo che la foto era ,su richiesta, disponibile presso il comando dei vigili di Palermo!Ciao. Gianni p.s. comunque già pagata
quote:Originally posted by alexf ... l'ammenda è di €57.40 se la pago entro 60gg. Quello che leggo nel verbale è che ho infranto l'articolo 142/7-11 del cds...>> In realta' hai infranto il comma 1 dell'art. 142 CdS (limite di velocita' nei centri abitati), mentre il comma 7 contiene la sanzione da applicare nel caso di superamento del lìmite di non oltre 10km/h, ed il comma 11 prevede il raddoppio della sanzione nel caso di infrazione commessa da uno dei veicoli indicati nel comma 3 dello stesso articolo. Cio' premesso, mi dovresti confermare che il citato importo corrisponde alla somma di: - euro 41,00 a tìtolo di sanzione amministrativa pecuniaria; - euro 16,40 a tìtolo di spese di notifica e postali. Il raddoppio ex comma 11 non sembrerebbe applicato ed, inoltre, sull'importo della sola sanzione hai diritto allo sconto del 30% se paghi entro il quinto giorno dalla notifica ai sensi del vigente art. 202 CdS. In caso di conferma della mia ipotesi suesposta potresti quindi pagare 28,70+16,40=45,10. -------------------- CdS, art. 142 "Limiti di velocità" 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. [...omissis...]id="green"> CdS, art. 202 "Pagamento in misura ridotta" 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. [...omissis...]id="green">id="size1">
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 24/10/2013 21:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Sono d'accordo con te Alessandro,oltre alle spese di gasolio ecc. bisogna aggiungere la ammende![^]Comunque io ho superato di ben 7 Km il limite di 70 Km/h nei larghi viale della circonvallazione di Palermo dove se niente niente ti sogni di adeguarti alla velocità indicata ti ritrovi dietro centinaia di auto strombazzanti !! Pazienza . Ciao. Gianni
quote:[u]Originally posted by alexpf ... il verbale è stato emesso dalla Polizia stradale di Cosenza ... A questo punto non capisco nemmeno più cosa devo pagare...>> A questo punto e' ben chiaro che al Comando di Cosenza della Polizia Stradale non si conosce la differenza tra i veicoli di cat. M1 ed i veicoli di cat. N3. L'importo della sanzione risulta cosi' determinato: - euro 41, ai sensi del comma 7; - euro 41, ai sensi del "raddoppio" ex comma 11; per un totale di euro 82, che costituisce il p.m.r. pagabile entro 60gg dalla notifica, oltre alle spese di notifica per euro 12,22. Ai sensi del vigente art. 202 (come ti ho gia' evidenziato), il p.m.r. viene ulteriormente ridotto del 30% se pagato entro 5gg dalla notifica. Per cui euro 82,00 x0,7 = euro 57,40 cui aggiungere sempre le spese di notifica per euro 12,22. In conclusione: - entro il 5 giorno dalla notifica, euro 57,40 + euro 12,22 = euro 69,62; - dal 6° al 60° giorno dalla notifica, euro 82,00 + euro 12,22 = euro 94,22.
quote:> Ottimo risultato di perseveranza, che conferma la mia ipotesi iniziale (28,70+12,22). Per il pagamento in posta puoi seguire le istruzioni riportate al linkOriginally posted by alexf
... il solerte poliziotto ... seduta stante mi ha rinnovato la cifra portandola a 40.92, non un cent in più altrimenti dovrebbero rimborsarlo.>
http://www.poliziadistato.it/ar...
. Se poi sei registrato nel sitowww.poste.it
puoi effettuare il pagamento online al linkhttps://bancopostaonline.poste....
.quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 25/10/2013 13:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Solitamente i tachigrafi segnano quasi il 10 % in più comunque sono contento che alla fine te la sei cavata con poco, porta pazienza, anche a me capita di trovarmi all'improvviso in qualche piccolo assembramento di case e superare, di poco, i 50 orari eppure non sono uno dal piede pesante...speriamo bene. La zona è quella di Silvana Mansio parco della Sila se non erro,ci sono stato anni fà, praticamente quasi disabitata, hai beccato forse l'unico autovelox presente, che sfiga. Ciao Roby
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 24/10/2013 15:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 24/10/2013 15:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>