http://www.incamper.org/sfoglia...
). Per quanto non si trattasse di una nota diversa da molte altre che l’avevano preceduta, la peculiarità dei contenuti di quell’intervento, certamente di forte critica nei confronti dell’operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, indussero Monica Faenzi a presentare querela contro il firmatario dell’articolo. Queste, le espressioni più importanti del comunicato: «I cittadini di Castiglion della Pescaia sono sconvolti dalle iniziative attivate dal Sindaco di Castiglion della Pescaia Monica Faenzi per le spese inerenti all’allestimento di parcheggi a pagamento e per l’emanazione di limitazioni alla circolazione stradale. Il Sindaco (…) ha creato il problema “camper” per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture e per l’assegnazione della gestione dei parcheggi (…) (…) abbiamo chiarito e ripetiamo che il Sindaco si avvale di presunti e/o reali problemi per sperperare i miliardi delle entrate comunali a sua discrezione nonché per concedere autorizzazioni a costruire e gestire infrastrutture a soggetti privati (…)». Era opinione della Faenzi che le espressioni in parola rivelassero una natura fortemente offensiva, celando un’implicita accusa nei confronti della medesima per abuso d’ufficio, delitto previsto e punito dall’articolo 323 Codice Penale. Art. 323 c.p. “Abuso di ufficio” «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» Il delitto di diffamazione a mezzo stampa, la libertà di stampa, il diritto di cronaca e il diritto di critica La narrazione della vicenda processuale che è seguita alla querela della Faenzi, durata sette lunghi anni, rende opportuna – se non addirittura necessaria – l’apertura di una parentesi concernente la tutela dell’onore nella così detta società dell’informazione. Sul punto va subito chiarito che, se da un lato l’articolo 595 Codice Penale vieta di offendere la reputazione altrui comunicando con più persone, dall’altro l’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a ciascun individuo la libertà di esprimere il proprio pensiero. Tale libertà è evidentemente fondamentale in un sistema democratico di vita associata, poiché è su di essa che si fonda il diritto di ogni singolo alla partecipazione al governo del res publica. Scelte consapevoli presuppongono un’informazione compiuta: da qui, la necessità di garantire nei sistemi politici come il nostro, cioè basati sulla sovranità popolare, la libertà di informazione nella sua duplice veste di libertà di informare (lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana) e libertà di informarsi (lato passivo della libertà di manifestazione del pensiero), garantita quest’ultima, oltreché dall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, dal già citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nasce perciò la libertà di stampa e con essa il diritto di cronaca e il diritto di critica mediante i quali, presenti determinati requisiti di elaborazione giurisprudenziale, notizie o espressioni obbiettivamente lesive dell’onore vengono scriminate, il che val quanto dire possono essere lecitamente divulgate dall’individuo nella società, trasformando un fatto che altrimenti sarebbe reato perché tipico, in un fatto lecito ab origine. Circa i requisiti strutturali del diritto di cronaca e del diritto di critica quali espressioni della scriminante (comune) dell’esercizio del diritto (articolo 51 Codice Penale), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessaria: 1) la verità del fatto narrato; 2) la continenza del linguaggio; 3) la rilevanza sociale della notizia. In altre parole: affinché uno stampato o una dichiarazione obiettivamente diffamante perché lesiva della reputazione di un individuo, possa ritenersi comunque divulgata in modo lecito perché scriminata dal diritto di cronaca (o, a seconda dei casi, dal diritto di critica) è necessario che si tratti di comunicazione avente alla base fatti veri, che riguardi episodi la cui pubblica conoscenza costituisca presupposto per un autentico esercizio dei diritti di partecipazione politica da parte dei cittadini, nonché – infine – che le espressioni verbali impiegate siano verbalmente corrette. Presenti dette caratteristiche, l’informazione divulgata dovrà ritenersi estranea alla sfera del penalmente rilevante, perché – appunto – scriminata. Il processo di primo grado La condanna di Pier Luigi Ciolli Tanto premesso, nel caso di Pier Luigi Ciolli è venuta in considerazione la scriminante del diritto di critica, più che il diritto cronaca, visto che in quell’articolo Pier Luigi Ciolli ha espresso un giudizio, ossia una presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti e circostanze ben precise. Tale precisazione è importante perché, sebbene per il diritto di critica non valgano limiti diversi rispetto a quelli sopra detti, nondimeno tali limiti si atteggiano in modo diverso, perché sono più elastici che nel diritto di cronaca. Ferma la maggiore elasticità dei requisiti in presenza dei quali si può dire che una notizia è coperta dal diritto di critica, nondimeno tale diritto non è stato inizialmente riconosciuto a Pier Luigi Ciolli, che in primo grado è stato condannato. Il giudice di primo grado, infatti, mentre ha ritenuto «la prima parte del comunicato (…) del tutto in sintonia con i limiti propri di una critica legittima», ha manifestato un diverso avviso in relazione alla parte finale del comunicato, che – a suo giudizio – «(…) finiva per discostarsi dai cennati limiti.». Ciò perché – continuando a citare testualmente le parole del giudice di primo grado – Pier Luigi Ciolli «giungeva ad attribuire al Sindaco un fatto specifico del tutto indimostrato ed indimostrabile, fra l’altro costituente addebito di possibile rilievo penale, cioè quello di aver creato più o meno strumentalmente il problema camper non perché fosse avvertita l’esigenza di disciplinare magari erroneamente, l’afflusso di autocaravan, bensì per poter sperperare a sua discrezione le entrate comunali e per poter concedere autorizzazioni a privati, cioè per poter abusare del suo ufficio, privilegiando i privati prescelti a danno delle finanze pubbliche (il riferimento è chiaramente al delitto di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 Codice Penale)». Estrinsencando l’implicito di queste parole, insomma, il giudice di primo grado ha ritenuto Pier Luigi Ciolli colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa, perché ha considerato non provata all’esito del processo di primo grado – e tantomeno dimostrabile neppure in futuro – la verità dei fatti narrati da Pier Luigi Ciolli. Essendo quindi mancato uno degli elementi costitutivi del diritto di critica, detta scriminante non si sarebbe potuta invocare, con la conseguenza che Pier Luigi Ciolli doveva essere ritenuto colpevole di diffamazione aggravata ai danni della Faenzi e, per questo, condannato. L’appello: perché quei fatti erano tutti veri In realtà, questa conclusione era davvero incondivisibile, in quanto i fatti narrati da Pier Luigi Ciolli erano tutti veri. Vediamoli insieme: a) «Il Sindaco… ha creato il problema camper» L’asserzione è vera. La prova? I fatti e soltanto i fatti. È certamente un fatto che dalle precedenti amministrazioni comunali il turismo itinerante non sia stato sentito come un problema. Ma se così è, ne consegue che un problema è stato dunque “creato”, perché prima dell’amministrazione comunale Faenzi il problema camper non c’era (problema presunto) o, quantomeno, non era sentito di portata tale da rendere necessari interventi così limitativi come quelli realizzati dall’amministrazione Faenzi (problema reale). L’espressione presunti e/o reali problemi di cui al terzo capoverso del comunicato trova quindi una giustificazione. D’altra parte, che soggettivamente la Faenzi abbia percepito la questione famiglie in autocaravan come un problema non è comunque un mistero: moltissimi gli interventi pubblici di quegli anni nei quali la stessa ha fatto presente l’inaccettabilità per lei che le famiglie in autocaravan possano fruire di Castiglione della Pescaia in maniera economicamente più vantaggiosa rispetto al turismo tradizionale (per un riscontro, si vedano gli interventi qui riprodotti). b) «(…) per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture» Anche in questo caso il fatto narrato è assolutamente veritiero: per fronteggiare e risolvere il problema camper, infatti, sono state messe una decina di sbarre anticamper nelle zone in cui precedentemente era possibile circolare e sostare liberamente. Spese, queste ultime, che hanno dunque trovato la loro giustificazione nell’esigenza di risolvere il problema turismo itinerante in Castiglione delle Pescaia, come si diceva, sollevato dal Sindaco (quale altra giustificazione avrebbero potuto trovare, infatti?) esame testimoniale Faenzi: Noi abbiamo sette campeggi, tutti attrezzati per i camper, più le zone naturalmente di sosta che abbiamo creato; Giudice: perdonatemi, parcheggi a pagamento o parcheggi liberi? Faenzi: Sono parcheggi a pagamento Giudice: Ecco, là dove sono state messe le sbarre, il parcheggio era libero? Faenzi: Era libero, sì; Teste a difesa: La questione verteva sul fatto che alle famiglie in autocaravan non veniva più permessa, di fatto, la sosta e la circolazione nel comune, era intervenuto soprattutto l’atto, quello dell’apposizione di sbarre in alcuni parcheggi, sbarre a due metri di altezza da terra, per cui di fatto alle famiglie in autocaravan era preclusa la possibilità, è preclusa tutt’ora la possibilità di sostare nei parcheggi Difesa: e all’interno del Comune, a parte nei parcheggi, erano previsti degli stalli con divieti? Teste a difesa: era prevista un’area di sosta, Casa Mora, e poi credo anche aree soste private (…) qualche altra credo che sono parcheggi privati. c) « (…) per l’assegnazione della gestione dei parcheggi e del trasporto pubblico» (secondo capoverso); «per concedere autorizzazioni a costruire e gestire infrastrutture a soggetti privati» (terzo capoverso) Installate le barre limitatrici d’altezza, il Comune ha quindi affidato a soggetti privati l’incarico di costruire e gestire i parcheggi ove avrebbero dovuto confluire le autocaravan a seguito delle sbarre anticamper. Stesso discorso, con riferimento alla gestione del trasporto pubblico, dato che in Castiglione della Pescaia questo è gestito dalla RAMA SpA. d) « (…) per sperperare i miliardi delle entrate comunali» L’illegittimità delle sbarre anticamper - riconosciuta persino dal Giudice del processo di primo grado – certamente ha giustificato l’espressione “sperpero”, da intendersi nel senso di spreco di denaro, di denaro pubblico speso male. Al riguardo, peraltro, non si può non notare che con tali sbarre si impedisce a tutt’oggi alle autocaravan la circolazione e la sosta nel comune di Castiglione della Pescaia; al punto che – in modo del tutto discriminatorio rispetto agli altri veicoli – laddove le autocaravan intendano anche semplicemente sostare (nota bene: e non campeggiare!), sono costrette a recarsi in apposite aree attrezzate a pagamento. L’elevato costo sostenuto per le barre limitatrici d’altezza dall’amministrazione castiglionese unita alla loro indiscussa – e indiscutibile – illegittimità, provata dalle già citate note ministeriali (Note del Ministero dei trasporti prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007, prot. n. 0059453 del 20 giugno 2007 e prot. n. 0104811 del 15 novembre 2007), ha dunque consentito a Pier Luigi Ciolli, e certamente a buon diritto, di parlare di sperpero del denaro pubblico, visto che il Comune avrebbe dovuto procedere alla rimozione di tutte le sbarre installate. Queste dunque, e in estrema sintesi, le ragioni che, unite alla circostanza che a motivo dell’articolo di Pier Luigi Ciolli vi era stata unicamente la volontà di far conoscere all’opinione pubblica l’illegittimità dell’operato del Sindaco – e non certamente quella di accusare la Faenzi di abuso d’ufficio, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice – ci hanno indotto a sottoporre la decisione del giudice di primo grado al vaglio di giudici superiori. Tali presupposti di pensiero, infatti, non potevano certamente rendere condivisibile né in alcun modo accettabile la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui assumeva non provata la verità di taluni addebiti contenuti nella pubblicazione di Pier Luigi Ciolli. Per vero, però, c’era anche di più. Nel caso di Pier Luigi Ciolli – come si è già detto – non si trattava di cronaca, ma di critica, cioè di un giudizio, di un’opinione che come tale non poteva pretendersi rigorosamente obiettiva, e il requisito della verità del fatto evidentemente mal si attaglia all’opinione in sé. In materia di critica, la maggiore elasticità del requisito della verità del fatto, peraltro, è pacificamente riconosciuta anche da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione (organismo supremo), che non ha mancato di sottolineare in moltissime sue pronunce come – in realtà – i veri limiti del diritto di critica siano soltanto la rilevanza sociale del fatto narrato la continenza delle espressioni impiegate. Limiti, peraltro, tutti rispettati da Pier Luigi Ciolli nel suo articolo. Nessun dubbio, infatti, in ordine all’interesse pubblico di quelle notizie, attenendo all’operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, vale a dire a una persona rispetto alla quale sussiste un rilevante interesse collettivo alla formazione di una opinione consapevole e pluralistica dei consociati. Analogamente, nessun dubbio neppure sulla sussistenza del requisito della continenza, soprattutto alla luce del fatto che non si è trattato di critica pura e semplice, bensì di critica politica, vale a dire in un settore in cui le maglie della giurisprudenza nel ritenere sussistente la continenza del linguaggio, anche quando i toni impiegati siano particolarmente gravi, sono ancora più ampie. Al riguardo giova ricordare che, se la giurisprudenza continua a vietare espressioni gratuitamente contumeliose, toni sarcastici o l’attacco gratuito alla persona (i così detti argumenta ad nomine), nondimeno manifesta poi un atteggiamento notevolmente liberale, volto molto spesso al riconoscimento del diritto di critica in funzione scriminante, stanti il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (ex multibus, Cassazione Penale, sezione V, 8 febbraio 2008, n. 9084, in CED Cassazione Penale, 2008) e la diffusa desensibilizzazione del linguaggio nel contesto della polemica politica. Giusto a titolo di esempio, tanto per far capire l’orientamento della giurisprudenza sul punto, la Cassazione ha statuito che non costituisce diffamazione, perché non viene superato il limite della continenza: 1. l’ipotesi in cui si stigmatizzi l’attività di un politico che assomma su di sé cariche politiche remunerate incompatibili (oltreché attività in conflitto con lo stesso Comune) con l’espressione «'attività (…) preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé, "fregandosene" del resto» [ Cassazione penale, sezione V, 13 giugno 2007, n. 34432, in CED Cassazione penale, 2008]; 2. l’espressione “fascista nel senso più deteriore del termine” rivolta a un Sindaco [Cassazione penale, sezione V, n. 29433, in CED Cassazione penale, 2008]; 3. proferire la frase “oramai sei morto e puzzi pure”, sempre rivolta a un sindaco da un esponente politico di opposta fazione. Non occorre dilungarsi troppo per comprendere come il caso di specie non abbia integrato alcuna di queste ipotesi. I giudici di appello Assoluzione di Pier Luigi Ciolli Tutte queste ragioni e altre ancora, sono dunque state oggetto di giudizio di appello, per essere alla fine condivise e fatte proprie sia dal Pubblico Ministero, che ha chiesto l’assoluzione, che dagli stessi giudici della Corte d’Appello di Perugia, che l’assoluzione a Pier Luigi Ciolli hanno dato. I giudici di Perugia hanno, infatti, assolto Pier Luigi Ciolli perché il fatto non ha costituito reato, «per aver il Ciolli svolto un legittimo esercizio del diritto di critica». E questo perché: 1) un diritto di critica contro un provvedimento emesso dal Sindaco di Castiglione della Pescaia, considerato lesivo degli interessi della categoria, ben poteva essere esercitato da Pier Luigi Ciolli, quale rappresentante dell’Associazione Nazionale ************* **********; 2) la critica all’attività della Faenzi non trascendeva in un attacco alla Faenzi come persona, ma stigmatizzava unicamente l’operato istituzionale del Sindaco; 3) «dire che il primo cittadino ha sperperato, cioè mal speso i soldi derivanti dalle pubbliche entrate, non significa esulare dal diritto di critica, se non al costo di comprimerlo eccessivamente fino ad annullarlo»; 4) «dire che il problema dei camper è stato preso a pretesto per avviare infrastrutture da far gestire a privati non significa aver affermato falsità, atteso che il problema camper era insorto a seguito della apposizione nei parcheggi pubblici del Comune di sbarre limitatrici di altezza, allo scopo di interdirne l’accesso ai camper ed alle autocaravan, provvedimento che il Ministero dei Trasporti, con le note in atti, ha poi riconosciuto illegittimo»; 5) «parlare di “presunti e/o reali problemi” per spendere male il pubblico denaro significa criticare aspramente l’operato del pubblico amministratore, ma non anche aver trasceso i limiti di una critica politico-sindacale, sollecitata dalla categoria degli utenti e che mai risulta essere sfociata in un attacco personale». Considerazioni conclusive Queste, dunque, le decise parole con le quali i giudici perugini hanno riaffermato per Pier Luigi Ciolli la libertà di ogni individuo di esprimere e divulgare il proprio pensiero, ossia – prendendo a prestito una bella espressione della Corte Costituzionale – una pietra angolare della democrazia [cfr. Corte Costituzionale, 2 aprile 1969, n. 84, in Giust. civ., 1969, p. 1175]. Sette anni di processo sono tuttavia occorsi per questa sentenza. Sette anni che, se per un individuo economicamente dotato non costituiscono certamente un problema, viceversa tale possono diventare per un cittadino che non ha le possibilità di supportare lungaggini processuali. Senza voler entrare nelle vexatae quaestiones “attuale durata dei processi”, svilimento delle funzioni di prevenzione generale mediante intimidazione e di prevenzione speciale della pena, non si può tuttavia fare a meno di notare, quanto meno in prospettiva futuristica, che, mentre il reato di ingiuria, forse potrebbe anche essere depenalizzato, cioè trasformato in illecito amministrativo, proprio come accaduto per il delitto di atti osceni in luogo pubblico di natura colposa e per il delitto di bestemmia, il maggiore disvalore che caratterizza la diffamazione, ci porta a ritenere ragionevole a tutt’oggi la permanenza di questo comportamento fra quelli che lo Stato reputa meritevoli di sanzione penale. Da sempre punito, anche in sistemi molto lontani dai giorni nostri – lo punivano già le leggi delle dodici tavole –, la necessità di reprimere le offese all’altrui reputazione comunicate a più persone permane, anzi addirittura aumenta in misura esponenziale nei sistemi moderni, vivendo noi nella “società dell’informazione”. Internet, facebook, newsgroup, chat, sono tutti sistemi che consentono la divulgazione di notizie in tempi rapidissimi, mediante una comunicazione a incertam personam, cioè a un pubblico non predeterminabile. Con la conseguenza che, se da un lato certamente consentono la realizzazione più compiuta della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero, dall’altro possono però anche tradursi in strumenti fortemente lesivi dell’onore dei singoli, soprattutto alla luce dell’attuale mancanza di regolamentazione del mondo virtuale. Il concetto di reputazione, infatti, nella sua accezione più generale, afferisce alla sfera della personalità, sia essa vista sotto l'aspetto sociale, cioè dell'inserimento del singolo nella collettività, sia sotto l'aspetto individuale, vale a dire come qualità esteriore del soggetto. Il grave disvalore di condotte gravemente diffamatorie, se poste in essere al di fuori dei limiti riconosciuti dall’ordinamento, pertanto, non solo giustifica la permanenza di questo reato nella sfera del penalmente rilevante, ma addirittura dovrebbe portare il legislatore a pensare a un rafforzamento della tutela del cittadino. Giova subito precisare – sgomberando il campo da equivoci – che la spina nel fianco del delitto di diffamazione non è la formulazione della fattispecie (come si potrebbe pensare), bensì oltre alle applicazioni giurisprudenziali del reato, il profilo del trattamento sanzionatorio e dell’efficace repressione dei comportamenti gratuitamente diffamatori; e ciò, date le caratteristiche, soprattutto quando sia il mondo virtuale a ospitare tali comportamenti. La questione relativa al trattamento sanzionatorio, purtroppo, non si presta a essere esaminata in questa sede, essendo un tema di respiro incredibilmente ampio, poiché richiama il problema centrale dell’attuale ineffettività delle sanzioni penali così come delineate dal codice Rocco (1930); ineffettività e forse – ci sia consentito dire – anche scarsa utilità di certe previsioni, per lo più oggi solo sulla carta, dalla quale non può conseguire che la perdita nell’oblio di quelle tre fondamentali funzioni che la pena dovrebbe svolgere. Diverso, viceversa, il discorso relativo a un ripensamento della tutela dell’onore leso nel settore informatico e telematico. Trattandosi, infatti, di un settore ancora da normare, in quanto sconosciuto al legislatore del ’30, la pensabile estensione della responsabilità penale ad alcune figure il cui coinvolgimento per il momento è difficile (ma comunque – a nostro giudizio – non impossibile) da ottenere, oltre che una regolamentazione del mondo Internet, possibilmente non limitata all’impiego del solo strumentario penale, potrebbe consentire un’azione di responsabilizzazione degli utenti già a livello preventivo, cioè prima della realizzazione di un reato, e, verosimilmente, una tutela di maggior efficacia a reato commesso. Avv. Diletta Costalunghi Dottore di Ricerca in discipline penali e processuali presso l’Università di Giurisprudenza di Firenze.quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 27/03/2010 16:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 28/03/2010 17:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai fatto bene! Ma una domanda te la faccio. Se ho ben capito le sbarre sono state tolte. Vero?
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 28/03/2010 17:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Proprio un bel modo di ragionare, il tuo! Complimenti! Per non avere zingari si danneggiano i cittadini ITALIANI! E tutto per l'incapacità delle forze dell'ordine locali nel reprimere violazioni e comportamenti illeciti! Complimenti! Bel segno di grande civiltà!
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 28/03/2010 17:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono messe per gli zingari? Io di zingari non ne vedo.. e si che ci sono spesso. Io parlo della Gardesana.. la gardesana e' una vergogna di sbarre che vengono aperte d'inverno e chiuse con la primavera. In modo che nessuno ci entra e ci puo' sostare. Non penso sia in fatto di zingheri ma ben altro...!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 28/03/2010 20:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto in toto ed in più aggiungo che oltre a polizia-carabinieri-ronde- etc. c'è poi sempre la rimozione forzata una volta alla settimana per pulizia sede stradale. I mezzi e le persone per far rispettare la legge ci sono, non si deve vincolare la libertà di tutti a causa di pochi con leggine "ad comunem " "ad condominium" "ad personam" "alla c..o.".[}:)] Ciao
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 30/03/2010 11:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Capisco che ai trentini potrà non fregargliene nulla, ma.... ormai da molto tempo i mie soldi li spendo oltre confine ove nessuno rompe l'anima con sbarre e seghe mentali di alcun genere! Si vede che i soldi dei camperisti gli fanno proprio schifo! Ciao
quote:Originally posted by lucamugello Ribadisco il mio pensiero SOSTA SI, CAMPEGGIO NO nel senso che nei limiti del codice posso sostare (e quindi mangiare, dormire, leggere, ecc.) Dove VOGLIO. [1]id="red"> Se invece voglio aprire il tendalino, stendere i panni, tirare fuori sedie tavoli, barbeque ecc mi DEVO rivolgere a struttureid="red"> con un minimo di organizzazione (aree, camping, Punti sosta, ecc...) [2]id="red"> ... Il motivo e' che quest'altro sito, e chi vi scrive (nonostante sia indubbio che si batta per i Camperisti), e' trattato, da molti addetti ai lavori e da chi legge solo superficialmente, come un Talebano. [3]id="red">>> [1]id="red"> Cioe' doveid="red"> si applicano le disposizioni del CdS. Non pare inopportuno evidenziare ancora una volta che fuori delle strade (e relative pertinenze) il CdS non si àpplica e neanche il comma 2 dell'art. 185. [2]id="red"> Cioe' le strutture ricettiveid="red">, regolamentate dalla normativa regionale in materia di turismo e destinate alla sosta/soggiorno dei turisti muniti di mezzo proprio di pernottamento. L'autocaravan sosta sulle strade di cui all'art. 2 CdS, mentre il turista sosta nelle strutture ricettive. [3]id="red"> Il problema e' che, a fronte delle numerose e meritorie iniziative per reclamare la corretta applicazione dell'art. 185 CdS (in riscontro e tutela delle giustificate aspettative dei camperisti), nei documenti pubblicati risultano talvolta trascurate altre disposizioni del CdS. E ti cito, a titolo esemplificativo, un caso connesso proprio al documento surriportato. L'intestazione dell'art. 185 Circolazione e sosta delle autocaravanid="red"> risulta espressa dal legislatore (per "discendenza" dalla Legge Fausti) in modo improprio perche' in contrasto con l'articolo 3 dello stesso CdS, fondamentale per la corretta lettura di tutto lo stesso Codice in quanto destinato dal legislatore alle definizioni. In particolare, al numero 9, e' riportata la seguente definizione: Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.id="green"> Invece di richiamare, nel sito e/o nella correlata rivista, l'attenzione dei camperisti sull'improprieta' di questo titolo dell'art. 185, spiegando che il termine circolazione non deve intendersi come semplice sinonimo di movimento ma come termine riepilogativo delle tre distinte situazioni di movimento-fermata-sosta di un qualunque "utente della strada", l'espressione circolazione e sosta delle autocaravanid="red"> continua ad essere correntemente utilizzata (ad esempio quattro volte nel documento riportato in apertura del 'topic'). In tal modo si contribuisce ad ingenerare nei propri lettori, e poi anche alimentare, l'erroneo convincimento che i termini circolazione e sosta dèbbano intendersi riferiti a due differenti (o addirittura contrastanti) situazioni, mentre invece la sosta e' soltanto una delle tre fasi in cui si puo' svolgere la circolazione di un veicolo. [1] Se proprio si vogliono abbinare due termini, non si puo' che ricorrere all'espressione movimento e sosta delle autocaravan. Oppure resta piu' che sufficiente il termine riepilogativo di circolazione. ------------------------------ [1] Quando un comma "sanzionatorio" del CdS inizia con la dicitura Chiunque circola ...id="green"> (ad esempio, il comma 11 dell'art. 143) e' certamente auspicabile che nell'automobilista si ràdichi il corretto convincimento che la sanzione si àpplica sia quando il veicolo risulti in movimento sia quando il veicolo si trovi in sosta.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 30/03/2010 12:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai ragione, però se mi permetti fà arrabbiare che uno debba cercarsi altri lidi quando abbiamo una splendida Italia tutta da vedere. L'altro anno sono stato in USA ad agosto ed ho potuto vedere con i miei occhi che cosa vuol dire essere camperisti in quel paese, tutto un'altro mondo dal nostro. Campeggi,aree di sosta,posteggi, dedicati ai camper in ogni angolo, dentro ai parchi nazionali, vicino a zone di interesse e soprattutto mai, dico MAI, in zone squallide che nel nostro Paese osano definire aree per camper. La smetto sennò mi arrabbio....
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 30/03/2010 12:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 30/03/2010 19:14:50 Sono con lui la Società degli alpinisti trentini (20mila soci), il Cai e l'Alpenverein di Bolzano e il re dell'Himalaya Reinhold Messner che aveva già lanciato l'ipotesi di chiudere al traffico i passi dolomitici: "Lasciamo spazio ai ciclisti e ai camminatori, almeno durante le ore centrali della giornata, per esempio dalle 9 alle 15, per godere al massimo di queste bellezze naturali". Parliamo dei quattro passi che fanno il giro del gruppo del Sella, 55 km di strada fra Pordoi, Sella, Gardena e Campolongo, ad un soffio dai ghiaioni bianchi, presi d'assalto dalle auto soprattutto in agosto quando si trasformano in una colonna di lamiera che procede adagio alla ricerca disperata di una piazzola da cui ammirare il panorama. Il record dell'estate 2009 fu stabilito a passo Sella dove una centralina elettronica contò oltre 5mila veicoli dall'alba al tramonto. Il 25% erano moto. Niente, se fossimo in pianura. Ma si tratta di asfalto a duemila metri di quota, con gli scalatori in parete a imprecare per il rombo delle due ruote sui tornanti. >> Ve lo raccomando proprio Reinhold Messner!! Avete visto STRISCIA LA NOTIZIA che lo ha beccato nella duplice veste di: -candidato per i VERDI; -testimonial per fucili da caccia!! STRISCIA ha fatto notare che le due cose non sono COMPATIBILI per ovvi motivi di onestà intellettuale!! La reazione di Reinhold Messner è stata quella di distruggere microfoni e apparecchiature aggredendo STAFFELLI e camerman!! COME SEMPRE... come sempre dietro l'inserimento di divieti, pedaggi, sbarre si celano INTERESSI assai differenti da quelli tanto sbandierati dell'AMBIENTE!! Ciao