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Pare che il decreto liberalizzazioni monti, art 11 sposta l'obbligo al momento della revisione biennale. buoni chilometri a tutti . Michelequote:Risposta al messaggio di lipizzi inserito in data 04/11/2012 16:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> esatto carlo
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/11/2012 20:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mi sono posto anch'io il problema,in motorizzazione l'ultima volta che lo avevo chiesto ,non mi hanno saputo rispondere...l'ultima volta che lo ho' fatto e' nel 2006 (fatto in off. privata) .ciao paolo
quote:MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale per la Motorizzazione - Segreteria del Direttore Generale Prot. n. 15241 Roma, 30 maggio 2012 OGGETTO: Articolo 11, comma 8, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo". E' stato chiesto a questa Direzione di esprimere il proprio competente parere in ordine alla possibilita', a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, di continuare ad applicare le disposizioni, emanate da enti autarchici territoriali, inerenti il c.d. "bollino blu" ossia il controllo annuale delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore, effettuato, previa specifica autorizzazione rilasciata dai citati enti, da operatori privati, esercenti l'attività di officina meccanica od elettrauto. In proposito si chiarisce che la norma in esame, la cui rubrica titola "Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocità", la cui unica finalita' e' quella di semplificare e razionalizzare alcune disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli a motore, ha precisato che "a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo" La formulazione della disposizione, anche in ragione delle finalita' che persegue, non consente interpretazioni diverse da quella letterale che conduce ad affermare che, a far data dalla sua entrata in vigore, l'unica verifica obbligatoria, relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a motore, e' quella che si effettua in occasione della revisione periodica, cosi' come prevista dal vigente articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Di conseguenza, si precisa che: a) la norma in oggetto ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall'articolo 80 del c.d.s., inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore; b) la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodicaid="blue">; c) qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione e finalizzata ai controlli di cui si tratta, deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito. IL DIRETTORE GENERALE dott. arch. Maurizio Vitelliid="green">>>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 09/11/2012 14:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>b) la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica; ma allora,per noi che andiamo in motorizzazione con un over 35 q cosa dobbiamo fare se non eseguono la prova dei fumi? ciao e grazie paolo
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 09/11/2012 17:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se la MCTC a cui ti appoggi non ha l'attrezzatura idonea/omologata per effettuare il controllo dovresti andare in altra officina autorizzata a farti fare il controllo dei fumi, ovvero potresti fare come nel 2006 8così come hai scritto in un messaggio precedente), andare direttamente in una officina autorizzata e fare revisione e controllo fumi (perdi meno tempo)
quote:Originally posted by paologu ... ma allora, per noi che andiamo in motorizzazione con un over 35q, cosa dobbiamo fareid="blue"> se non eseguono la prova dei fumi?>> Riprendere la CdC con l'adesivo della REVISIONE REGOLARE, mettere in moto e tornare tranquillamente a casa! Non comprendo il motivo del tuo dubbio. Tu hai soltanto l'òbbligo di sottoporre il tuo veicolo a motore al controllo tecnico periodico di cui all'art. 80 CdS ed al DM 408/98. Se poi il soggetto autorizzato a tal fine, specie se istituzionale (come nel caso degli UMC), non esegue uno o piu' dei controlli specificati nell'allegato 2 al citato DM, non e' problema tuo. Ovviamente resta a tuo càrico il mantenimento del veicolo in condizioni di massima efficienzaid="green"> nell'osservanza dell'art. 79 CdS, che comporta - tra l'altro - un livello di emissioni inquinanti entro i lìmiti della classe ambientale di omologazione CEid="green"> di cui alla voce <V.9> della CdC.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 10/11/2012 23:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'UMC non deve consegnare alcun bollino blu.
quote:ART 11. BOLLINI PER I VEICOLI PESANTI SUPERIORI A 3,5 T E SOTTOPOSTI A REVISIONE ANNUALE Il rilascio del bollino blu per i veicoli pesanti avviene di norma da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione) e delle officine abilitate alla revisione dei veicoli superiori alle 3.5 tonnellate. E’ facoltà del proprietario richiedere il rilascio del bollino blu al costo di 3,00 euro a qualsiasi officina autorizzata al rilascio esibendo le prove dell’avvenuta revisione nell’anno in corso.>> la L.R. del Veneto n. 12/2006 ha introdotto l'art. 58-bis della L.R. n. 33/1985 il quale stabilisce che
quote:...dal 1° gennaio 2007 è vietata la circolazione su tutto il territorio regionale dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 5 febbraio 1996 “Prescrizione per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE”, in forza dell’attestazione di avvenuto controllo effettuato mediante rilascio di bollino autoadesivo di cui all’art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”.>> successivamente, in seguito a quanto prescritto dal D.L. n. 5/2012, convertito in legge 4/2/2012, n. 35, e precisamente dall’art. 11, comma 8, nella parte in cui viene stabilito che a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo, la Giunta Regionale Veneta ha emanato la Deliberazione n. 1188 del 25/06/2012 con la quale ha stabilito
quote:3. di prendere atto di quanto disposto dall’art. 11 comma 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 ovvero che a decorrere dal 1 gennaio 2012 il controllo dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli (bollino blu) è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo; 4. di stabilire, nelle more della modifica della L.R. 33/85, l’immediata applicabilità di quanto disposto dall’art. 11 comma 8 della L. 35/2012, prolungando la validità del “bollino blu” il cui rinnovo sarà contestuale alla revisione obbligatoria periodica del mezzo>> ora, se viene previsto il rinnovo del bollino ciò non significa che il bollino stesso è ancora previsto?... inoltre, e premesso che la legge nazionale innanzi citata non fa alcun cenno al bollino blu ma solo al fatto che l'esame dei fumi deve essere fatto unicamente al momento delle revisione periodica, e che l'obbligo di esposizione del bollino, oltre ad essere imposto dalla predetta L.R. è anche previsto dal D.M. 28-2-1994 il quale all'art. 2 recita
quote:2. L'attestazione dell'avvenuto controllo, valida su tutto il territorio nazionale, dovrà essere effettuata mediante rilascio di bollino autoadesivo, conforme all'allegato al presente decreto e da applicare sul parabrezza del veicolo interessato. Sul retro di detto bollino dovrà essere apposto il timbro dell'impresa di cui all'art. 1, comma 1.>> e che tale norma è tuttora vigente, mi piacerebbe sapere come si pensa sia possibile per le FF.OO. verificare che il veicolo rispetti i limiti di emissioni senza il bollino blu apposto sul parabrezza...si dovrebbero fermare tutti i veicoli e verificare la CdC? e per quelli in sosta?...
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 11/11/2012 09:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti ricordo che la materia del "bollino blu" è di competenza regionale, per cui ogni regione ha le sue norme...per il Veneto sono quelle di cui sopra, mentre per il Piemonte, almeno per il momento, non è più previsto...