CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Informarsi
  3. Normative
Galleria

Bombolone gas

Nuovo
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
1 20 29
tato55
tato55
-
Inserito il 19/01/2011 alle: 02:55:26
Salve, ho sentito che il bombolone nn è piu legale...è vero? visto che ho letto che qualche usato è stato dotato di novo bombolone...e ...se nn è vietatoo in Italia è possibile che si possa avere problemi andando fuori nei paesi europei? Rimgrazio anticipatamente a chi per cortesia e competenza vorra' rispondermi...grazie ancora...
18
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 19/01/2011 alle: 08:46:06
quote:Risposta al messaggio di tato55 inserito in data 19/01/2011  02:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non ho letto ancora nessun Decreto o Circolare Ministeriale in proposito. Credo, salvo essere smentito da più informati, che non ci sia nessun divieto. Io ho dal 2004 montato in origine sul mio camper un bombolone da 50 kg di GPL, con documenti di conformità come costruzione e di montaggio, finora nessuno mi ha mai negato il pieno di gas, mi trovo benissimo e quando scadrà la sua validità (10 anni) penso di sostituirlo con uno nuovo. Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
18
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 19/01/2011 alle: 10:01:40
quote:Risposta al messaggio di tato55 inserito in data 19/01/2011  02:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Inoltre, mi stavo dimenticando, in Francia, due volte mi sono fatto da solo il pieno, svitato coperchietto, inserito pistola, quando è scattata l'ho tolta, sono andato alla cassa ed ho pagato! Meglio di così. Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
21
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 19/01/2011 alle: 20:35:21
La risposta io me la sono data da solo: le bombole ( quelle amovibili , trasportabili, quelle che si comprano già cariche insomma) sono controllate dalle varie società proprietarie autorizzate come Liquigas, Butangas eccetera i serbatoi e gli impianti delle auto alimentate a gas, che si possono ricaricare alle colonnine dei distributori stradali ( in alcuni stati esteri anche in self service) sono verificati al primo impianto e periodicamente in occasione dei collaudi presso le motorizzazioni civili. Chi controlla i serbatoi per il riscaldamento dei camper? nessuno Vedi tu se ti sembra regolare.... p.s. Anche io ho girato con la patente scaduta per tre anni senza saperlo, e nessuno mi aveva mai fermato, nemmeno all'estero.... saluti Franco
simone63
simone63
-
Inserito il 19/01/2011 alle: 20:43:13
Io ho un camper del 1991 comperato all'epoca da mio padre nuovo e con il bombolone. Abbiamo sempre girato anche per tutta l'europa e nessuno ha obbiettato nulla, ne polizia dei vari stati, ne alle varie dogane ecc. Si fa regolarmente la revisione del camper da parte degli addetti della motorizzazzione e nulla, certo però leggendo i vari post sulla questione uno rimane perplesso. So solo che sia mio padre che io, facciamo controllare sempre il tutto, compresi i vari attacchi e tubi vari , a un nostro amico che monta bomboloni sulle auto e pertanto per lui e per noi è tutto ok. Simone
Viaggio in Romania in camper
Viaggio in Romania in camper
Germania del nord in camper 2017
Germania del nord in camper 2017
Cornovaglia in Camper - II episodio
Cornovaglia in Camper - II episodio
Belgio e Paesi Bassi in camper
Belgio e Paesi Bassi in camper
Natale in Alsazia
Natale in Alsazia
Previous Next
16
salito
salito
rating

21/03/2009 28532
Inserito il 19/01/2011 alle: 21:05:39
quote:Risposta al messaggio di simone63 inserito in data 19/01/2011  20:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> rilascia una certificazione scritta ? a parole...
19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:43:52
quote:Risposta al messaggio di simone63 inserito in data 19/01/2011  20:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo bombolone, come tutti quanti scade dopo 10 anni dalla data di installazione e se non ci sono documenti in merito, scade dalla data di costruzione che è stampigliata sul bombolone, quindi il tuo bombolone , se hai ancora quello a bordo oramai ha 20 anni ed è scaduto già da 10 anni. I Distributori si rifiutano di rifornirli per questo motivo...perchè siccome non li controlla nessuno e non sono soggetti a revisione ( ma solo perchè nessuno sa della loro esistenza a bordo)possono essere pericolosi. Con la nuova normativa devono essere sostituiti non solo i bomboloni per servizi scaduti, ma anche quelli da autotrazione montati uso servizi sui camper che non sono scaduti. Per dirla breve...sui camper DEVONO essere installati solamente serbatoi per servizi di bordo a doppia camera OMOLOGATI per tale scopo, tutti gli altri sono fuorilegge![;)]

Modificato da jerrymouse il 27/01/2011 alle 08:39:27
19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/01/2011 alle: 23:54:31
quote:Risposta al messaggio di tato55 inserito in data 19/01/2011  02:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bombolone che non è più legale è quello per autotrazione modificato per essere usato per alimentare i servizi di bordo, quello anche se non scaduto, va sostituito, perchè non è omologato per essere installato sui camper. Basta però montarne uno di tipo omologato e farsi rilasciare copia del certificato di omologazione e la dichiarazione dell'installatore ed è OK.[;)]
tato55
tato55
-
Inserito il 21/01/2011 alle: 02:23:06
grazie a tutti e...come sempre ora sonmo piu tranquillo...le risposte sono state molto esaustuve per contro a cereti che spargono fesserie in giro dicendo che sopratutto in europa si puo rischaiare se si ha il bombolone...grazie
18
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:11:49
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 19/01/2011  22:43:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma hai un riferimento a qualche circolare Ministeriale, Decreto, Legge, insomma qualcosa di scritto su questa tua asserzione che i bomboloni anche se non ancora scaduti dei 10 anni devono essere sostituiti? Se si ti ringrazio se la pubblichi o ci dai la possibilità di consultarle. Grazie, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
21
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:54:54
Puoi anche gentilmente indicarmi in base a quale norma gli impianti per i camper sono autorizzati a rifornirsi presso i distributori stradali con serbatoio omologato" per camper " e dichiarazione dell'installatore ? grazie Franco
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 20/01/2011  23:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/01/2011 alle: 00:12:41
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 21/01/2011  18:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ragazzi!! Se andate su accessori e date un'occhiata alle pagine precedenti troverete tante , ma tante di quelle norme, leggi etc..etc.. che avrete da leggere per giorni, oppure date un'occhiata tramite il suo profilo, ai post di Giuliano49, che è uno di quelli che ne sa di più in merito, io sono un suo..."allievo", nel senso che prima di sostituire il bombolone, mi sono fatto una cultura in merito, però purtroppo non ho stampato niente!! Comunque eventualmente non riusciste a trovare quello che vi serve, appena avrò un pochino di tempo ve lo cerco io.[;)] Per quanto riguarda la sostituzione dei bomboloni auto anche se non scaduti, la cosa è semplice...non essendo omologati per uso servizi, non possono essere installati sui camper, o meglio, non ci dovrebbero essere a bordo, perchè non conformi per l'uso su quel mezzo . Ovviamente nessuno li andrà a controllare ( quando mai qualcuno vi ha fermati e chiesto di verificare il bombolone?? Mai!) I controlli però li fanno in caso di incidente,o di incendio, in quel caso, non so come andrebbe a finire!![xx(] Se mi mandi una mail,(perchè non mi riesced di inserirli nè come foto, nè come documento) ti mando la documentazione che ho...il certificato di omologazione e la dichiarazione della ICOM alla Motorizzazione e ai vigili del fuoco riguardo il rifornimento del serbatoio omologato.[;)]
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:09:56
Stampatela Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 ) La direttiva 2004/78/CE va letta come segue: Direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 . Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1.L'allegato i è modificato come segue: a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati: «1.2.1.Marca e tipo:.... 1.2.2.Componente e numero di omologazione, se del caso:...» c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da: «1.2.Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:» d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE» . 2.Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue: a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3» . b) La nota 2 è soppressa. PARTE B L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). 1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2). 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. 1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. (1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5). (2) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione. II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi. >SPAZIO PER TABELLA> (3) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).» ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1.All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. 2.L'allegato XI è modificato come segue: a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: «I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» «P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004; Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Ettomila
Ettomila
-
Inserito il 26/01/2011 alle: 15:44:30
Mah.. io come al solito non ci capisco nulla... Sto giusto seguendo un'altra discussione nel quale un altro utente mi ha scritto: "si possono ricollaudare SOLO i bomboloni di vecchia fattura come quello che ho io, quelli nuovi a doppia camera ed i toroidi (le ciambelle) NON SI POSSONO PIU' RICOLLAUDARE, QUESTA E' LEGGE il bombolone che ho ricollaudato l'ho portato in un centro specializzato a Merghera VE (autorizzato proprio la eurocollaudi) ed ha passato a pieni voti il collaudo. Ho dovuto smontarlo dal mezzo, togliere tutto il valvolame e portare solo la bombola ed il documento del bombolone, e ti assicuro che si può fare, è legale, e sicuro e mi ha rilasciato il foglio di collaudo, ed ha riscritto la data di scadenza sul bombolone, poi il titolare mi ha confermato che il collaudo va fatto in ogni caso alla scadenza, perchè ai fini di legge non interessa se lo si usa per trazione o per i servizi interni, è praticamente un impianto a gas solo che non fa girare un motore ma riscalda e cucina..." A questo punto, chi ha ragione? Questa ditta collauda i bomboloni "anziani" con tanto di certificazione, mica saranno dei fuorilegge? Scusami Giuliano, ma nella legge che hai inserito non ho trovato la risposta [:I][:I]
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/01/2011 alle: 18:12:23
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 26/01/2011  15:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ettomila il tuo serbatoio è fuorilegge, come lo sono quelli che non adottano la R67/01, Tu sei caduto in un tranello classicodel fai da te e purtroppò non è che lo dico io ma la legge., Loro hanno collaudato un contenitore che NON è DICHIARATO COSA NE FAI, ha un solo ciclo di vita di 10 anni e poi lo si getta, informati bene.(è DAL 2006 CHE DEVE ESSERE COSì. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. Dal 1 gennaio 2001 il certificato per serbatoi di GPL non viene più rilasciato in quanto gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 00 0000"ove: - la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3"); - i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione. Il serbatoio gpl, in questo caso ha validità decennale e secondo quanto previsto dalla circolare n. B76/2000/MOT del 16/11/2000 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture(disponibile nella sezione Normativa di settore) il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente: • dalla data del collaudo dell’impianto GPL in caso di installazione dello stesso successivamente all’immatricolazione del veicolo; • dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL. Anche in questo caso allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio Ettomila, una sola domanda, il tuo è omologato R67/01 NO, QUINDI SEI IN MULTA E FUORI NORMA DI LEGGE, E QUESTO VALE NELL'AMBITO EUROPEO, E I SOLDI LI HAI GETTATI DALLA FINESTRA, RINGRAZIA CHI TI HA CONSIGLIATO. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE. "1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su strada dei veicoli a motore"; "1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore". 3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si puo' considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti R67/01: a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico; b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente. 3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi: a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente; b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento puo' essere riavviato manualmente dal conducente; Tu non hai nulla di tutto ciò, segui l'amico che vai sul sicuro

Modificato da giuliano49 il 26/01/2011 alle 19:02:40
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/01/2011 alle: 19:00:31
Per darti l'idea della durata guarda un pò qui. [PDF] Bassi (1). - FederchimicaFormato file: PDF/Adobe Acrobat - Visualizzazione rapida #963;trazione#8773; 50 kg/mm2. • Durata in esercizio 10 anni (senza revisioni) ... ECE- ONU R.67/01. • Il serbatoio riempito all'80% di GPL è provato in posizione ... assogasliquidi.federchimica.it/assogasliquidi/News.../Bassi%20(1).pdf - SimiliSistema ZAVOLILe multivalvole sono omologate secondo le normative eupopee R67-01, vanno installate solo su serbatoi R67-01. Per serbatoi cilindrici viene prodotta nella ... www.totorizzo.com/index.php?opt... - Copia cache - SimiliImpianti a Gas G.P.L.Il serbatoi G.P.L. non devono essere revisionati, hanno una durata di 10 anni ... Le auto alimentate a G.P.L. con dispositivi a normativa R67/01 (entrata in ... www.laziogas.it/site/index.php?... - Copia cache[PDF] impianti e serbatoi metano e gplFormato file: PDF/Adobe Acrobat - Visualizzazione rapida controllata la validità delle bombole installate risultante dal cartellino GFBM ... secondo il regolamento ECE/ONU R67-01 (obbligatorio per le installazioni ... www.sulpm.net/.../impianti%20e%... NuovaElettrauto: CHEVROLET ECO LOGIC GPLPer questo motivo, le vetture a GPL a norma R67/01 possono essere parcheggiate anche ... I serbatoi installati sulle vetture hanno una durata di dieci anni, ... www.nuovaelettrauto.com/news.ph... - Copia cache - SimiliImpianti GPL e Metano, ecologia e risparmio al servizio della naturaSì. La normativa attuale prevede che la durata di un serbatoio GPL sia di 10 anni ... I veicoli alimentati a GPL e non rispondenti alla norma R67/01 devono ... www.autobonaita.it/faq.php - Copia cache - SimiliF.A.Q. - Domande frequenti sui nostri prodottiI veicoli alimentati a GPL e rispondenti alle norme ECE/ONU 67-01 possono ... I serbatoi per il GPL non devono essere revisionati. Hanno una durata di dieci ... www.blu-gas.it/prodotti-faqs.php - Copia cache - SimiliPiemmenews - Piemmenews Forum::Codice della strada::Codice della ...Per cui un bombolone la cui validità è scaduta, non vedo come associarlo ad una ... serbatoi scaduti da tempo, o non rispondenti alle nuove norme R67/01. ... www.piemmenews.it/index.php?opt...

Modificato da giuliano49 il 26/01/2011 alle 19:05:46
Ettomila
Ettomila
-
Inserito il 26/01/2011 alle: 21:10:53
Giuliano non hai capito, non sono io che ho fatto così... E' un altro utente che mi ha scritto pari pari la risposta che ho messo tra virgolette. A questo punto: se LUI ha mandato il bombolone a Marghera e gliel'hanno collaudato, con tanto di certificazioni, hanno avuto loro un comportamento contrario alla legge? L'unica spiegazione che mi viene in mente è questa: la legge che citi potrebbe - come tutte le leggi - non essere retroattiva, e quindi i bomboloni montati prima dell'entrata in vigore sarebbero ancora collaudabili. Altrimenti non mi spiego come facciano queste aziende a certificarli [?]
19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/01/2011 alle: 23:41:12
Diciamo pure che qualcuno pur di risparmiare qualche centinaio di euro si autoconvince di essere nel giusto, ma in caso di incidente o di incendio poi sono cavoli amari! All'azienda che lo ha collaudato non potranno contestare niente, l'unico responsabile sarà chi ce l'ha sul camper ,che ha a bordo un aggeggio non omologato per tale scopo. Sul certificato del collaudo c'e scritto solo che ha superato le prove di tenuta, non che è omologato per essere installato sul camper![;)]

Modificato da jerrymouse il 27/01/2011 alle 08:38:49
Ettomila
Ettomila
-
Inserito il 27/01/2011 alle: 09:18:57
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/01/2011  23:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiarissimo, grazie jerrymouse [;)]
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/01/2011 alle: 10:02:38
Ettomila, è esattamente dal 2008 che scrivo queste cose, e ancora ci sono queste osservazioni, la legge ha definito come ultimo termine il 2007 in ambito europeo, come peraltro stà chiaramente scritto, dove Tu non riesci a trovare. Un contenitore PER gpl, viene costruito, si stabilisce la durata in vita, poi lo si getta, lo si sostituisce, A MAGGIOR RAGIONE SE NON PORTA I SISTEMI INNOVATIVI DELLA R 67/01, CHE NEL PASSATO NON ESISTEVANO. Una cosa che tutti gli italiani fanno, per cui TI ho postato quello che si trova nella rete, che dopo 10 anni, il serbatoio, e tutti i serbatoi che contengono GPL vanno letteralmente gettati al macero. In risposta alla tua:
quote:Sto giusto seguendo un'altra discussione nel quale un altro utente mi ha scritto: "si possono ricollaudare SOLO i bomboloni di vecchia fattura come quello che ho io, quelli nuovi a doppia camera ed i toroidi (le ciambelle) NON SI POSSONO PIU' RICOLLAUDARE, QUESTA E' LEGGE il bombolone che ho ricollaudato l'ho portato in un centro specializzato a Merghera VE (autorizzato proprio la eurocollaudi) ed ha passato a pieni voti il collaudo. Ho dovuto smontarlo dal mezzo, togliere tutto il valvolame e portare solo la bombola ed il documento del bombolone, e ti assicuro che si può fare, è legale, e sicuro e mi ha rilasciato il foglio di collaudo, ed ha riscritto la data di scadenza sul bombolone, poi il titolare mi ha confermato che il collaudo va fatto in ogni caso alla scadenza, perchè ai fini di legge non interessa se lo si usa per trazione o per i servizi interni, è praticamente un impianto a gas solo che non fa girare un motore ma riscalda e cucina..." >
> Se non si capisce ciò è grave, Lui almeno posta le leggi[?][?][?][?][?][?] HAI LETTO CIò DILLO AL TUO AMICO, ADEGUAMENTO = CAMBIARE, SOSTITUIRE, CAMBIARE COMPORTAMENTI, ADEGUARSI VOGLIA E NON VOGLIA. ECC..
quote:4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. >
>

Modificato da giuliano49 il 27/01/2011 alle 11:03:54
Ettomila
Ettomila
-
Inserito il 27/01/2011 alle: 13:35:42
Giuliano, il tuo ultimo messaggio e l'articolo di legge che hai messo riguardano i veicoli NUOVI. ok. Parliamo di quelli vecchi? Quelli degli anni 90 che montavano il bombolone? Dov'è la parte di legge che ne parla? (Non sto facendo polemica, sto cercando di capirci di più)
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2026 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link