In risposta al messaggio di liveline del 12/02/2019 alle 13:33:54
non vorrei sbagliarmi ma ricordo di aver letto da qualche parte che il mezzo su cui va installato il serbatoio gpl sia per alimentare il motore che per i servizi il suo totale del peso complessivo su strada non devesuperare quello per cui è omologato sul libretto, ora non sono al corrente se in fase di revisione alla motorizzazione civile possano pesare il mezzo ,ma sui camper che sono perennemente fuori peso andare nella tana del lupo c'e' il reale rischio che ti poi ti possano fermano il mezzo perchè troppo pesante oltre quello consentito . ci stavo facendo un pensiero al serbatoio gpl per avere più autonomia in inverno ma considerando il tutto credo monterò un webasto per evitare tutte queste menate . ad ogni modo fanno bene sugli impianti a gpl mettere tutti questi paletti i per la sicurezza di tutti ,pensate solo al fatto che su un traghetto cosa possa succedere se scoppiasse un impianto gpl fatto alla buona non a norma.
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/02/2019 alle 22:22:22Interessante il tuo nuovo ragionamento.
Non sbagli ma mi hai bruciato una sorpresa che contavo di far emergere in una fase successiva della discussione. Una semplice bombola da campeggio incide sulla portata del veicolo, ossia sulla capacita' di carico perdifferenza tra la massa massima omologata e la massa in ordine di marcia. Un serbatoio di GPL, installato per alimentare l'impianto di riscaldamento del veicolo, va ad incidere sulla massa in ordine di marcia e, quindi, riduce stabilmente la capacita' di carico. Di conseguenza l'UMC dovrebbe ricontrollare quanti passeggeri possono essere autorizzati, tenuto conto che la massa del serbatoio va considerata al 100% della relativa cubatura e che va rispettato il vincolo di omologazione derivante dal calcolo dell'eccedenza di carico. E' una questione che mi riservo di approfondire in una prossima lettera-aperta al Ministero tramite le pagine di questo forum.
In risposta al messaggio di ppjazz del 15/02/2019 alle 10:25:35
Interessante il tuo nuovo ragionamento. In tal senso inserisco quanto riportato nel catalogo con i dati tecnici del mio mezzo tedesco. Riguardo alla massa in ordine di marcia in una nota esplicativa c'è scritto che ...secondo la normativa europea 92/21 (+- 5%) e la normativa EN 1646-2 include conducente (75 kg), capacità serbatoio carburante (90%), capacità serbatoio acque chiare e gas (90%), oltre agli attrezzi, il Tire-Fit e il cavo esterno per la corrente. Se ho compreso bene, da questa nota deduco che anche il 90% di una bombola gas va a incidere sulla massa in ordine di marcia, mentre il restante gas (2^ bombola e forse il 10% della prima) va a incidere sulla portata del veicolo.
https://eur-lex.europa.eu/legal...
https://eur-lex.europa.eu/legal...
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/02/2019 alle 15:15:15Non ero assolutamente al corrente di queste nuove modifiche normative. Grazie alla tua competenza mi hai dato la possibilità di aggiornarmi.
Ti ringrazio innanzitutto per l'apprezzamento che hai ritenuto di manifestarmi. La nota trascritta ti conferma sostanzialmente la seconda ipotesi del mio intervento. A fronte di un serbatoio GPL installato su un veicolo,la massa dello stesso serbatoio e della sua capacita' (considerata al 100%) va ad incidere stabilmente sulla massa in ordine di marcia del veicolo, con la conseguenza gia' evidenziata riguardo alla rideterminazione del numero di posti a sedere. Al contrario la classica bòmbola da campeggio non rientra nella massa in ordine di marcia del veicolo ma incide soltanto sulla portata a disposizione del conducente, come qualunque bagaglio/oggetto trasportato unitamente ai passeggeri ammessi. Ho scritto sostanzialmente perche' la nota non e' aggiornata in quanto la Direttiva 92/21/CE e' abrogata ormai da alcuni anni ed, in materia di massa e dimensioni dei veicoli, occorre fare riferimento alla Direttiva-quadro 2007/46/CE ed al Regolamento (UE) n.1230/2012. Se ne hai voglia, puoi consultare i relativi testi agli indirizzi: - - nell'ultima versione consolidata alla data odierna. Dalla Direttiva 2007/46/CE ti serve, in particolare, la nota (h) apposta a pag. 47 e riportata a pag. 104. Dal Regolamento (UE) n.1230/2012 ti serve, in particolare, la definizione di massa in ordine di marcia (pag. 3) ed il punto 2.6.4.1.2 dell'Allegato I (pag. 10).
In risposta al messaggio di ppjazz del 15/02/2019 alle 10:25:35Ecco perchè in tanti camper un po pesanti viene montata la combi D e frigo a compressore e quindi solo una bomboletta da 3kg di gas, si risparmiano circa 50kg di peso delle bombole e facendo quei conti puo fare la differenza tra un posto in piu o in meno.
Interessante il tuo nuovo ragionamento. In tal senso inserisco quanto riportato nel catalogo con i dati tecnici del mio mezzo tedesco. Riguardo alla massa in ordine di marcia in una nota esplicativa c'è scritto che ...secondo la normativa europea 92/21 (+- 5%) e la normativa EN 1646-2 include conducente (75 kg), capacità serbatoio carburante (90%), capacità serbatoio acque chiare e gas (90%), oltre agli attrezzi, il Tire-Fit e il cavo esterno per la corrente. Se ho compreso bene, da questa nota deduco che anche il 90% di una bombola gas va a incidere sulla massa in ordine di marcia, mentre il restante gas (2^ bombola e forse il 10% della prima) va a incidere sulla portata del veicolo.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/02/2019 alle 17:17:17Li vuoi stanare!?
Lettera aperta a MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 R O M A e, p.c.MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale R O M A Oggetto: INSTALLAZIONE DI SERBATOIO GPL SU VEICOLO A MOTORE Un serbatoio di GPL puo' essere installato su un veicolo a motore, assieme al relativo impianto, con la funzione di alimentare il: - motore di autotrazione ai sensi del Regolamento UNECE n. 67; - riscaldatore di abitacolo ai sensi del Regolamento UNECE n. 122. L'installazione dell'impianto GPL su un veicolo gia' immatricolato costituisce modifica delle caratteristiche costruttive con le quali il veicolo e' stato originariamente rilasciato dalla fabbrica, compreso il valore di massa in ordine di marcia di cui al Regolamento (UE) n. 1230/2012. Ai sensi dell'art. 78 CdS l'installazione in oggetto comporta la cosiddetta visita e prova presso un UMC e l'aggiornamento della Carta di Circolazione. Cio' premesso, si chiede conferma che la circolazione di un veicolo dotato di impianto GPL ma senza il corrispondente aggiornamento della CdC costituisce infrazione alle disposizioni di cui all'art. 78 CdS, a meno che: - la visita e prova sia stata almeno prenotata; - il serbatoio GPL venga mantenuto assolutamente vuoto, secondo le indicazioni di cui alla Vostra circolare prot. 14998/23.30 del 13 febbraio 2009 (peraltro riferita soltanto agli impianti GPL per autotrazione). Si chiede inoltre conferma che l'installazione in oggetto (con l'aumento del valore di massa in ordine di marcia) comporta l'eventuale rideterminazione del numero di posti a sedere nei veicoli classificati camper ai sensi del punto 2.6.4.1.2 nell'Allegato I del gia' citato Regolamento (UE) n. 1230/2012, in sede di aggiornamento della Carta di Circolazione. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/02/2019 alle 17:17:17
Lettera aperta a MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 R O M A e, p.c.MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale R O M A Oggetto: INSTALLAZIONE DI SERBATOIO GPL SU VEICOLO A MOTORE Un serbatoio di GPL puo' essere installato su un veicolo a motore, assieme al relativo impianto, con la funzione di alimentare il: - motore di autotrazione ai sensi del Regolamento UNECE n. 67; - riscaldatore di abitacolo ai sensi del Regolamento UNECE n. 122. L'installazione dell'impianto GPL su un veicolo gia' immatricolato costituisce modifica delle caratteristiche costruttive con le quali il veicolo e' stato originariamente rilasciato dalla fabbrica, compreso il valore di massa in ordine di marcia di cui al Regolamento (UE) n. 1230/2012. Ai sensi dell'art. 78 CdS l'installazione in oggetto comporta la cosiddetta visita e prova presso un UMC e l'aggiornamento della Carta di Circolazione. Cio' premesso, si chiede conferma che la circolazione di un veicolo dotato di impianto GPL ma senza il corrispondente aggiornamento della CdC costituisce infrazione alle disposizioni di cui all'art. 78 CdS, a meno che: - la visita e prova sia stata almeno prenotata; - il serbatoio GPL venga mantenuto assolutamente vuoto, secondo le indicazioni di cui alla Vostra circolare prot. 14998/23.30 del 13 febbraio 2009 (peraltro riferita soltanto agli impianti GPL per autotrazione). Si chiede inoltre conferma che l'installazione in oggetto (con l'aumento del valore di massa in ordine di marcia) comporta l'eventuale rideterminazione del numero di posti a sedere nei veicoli classificati camper ai sensi del punto 2.6.4.1.2 nell'Allegato I del gia' citato Regolamento (UE) n. 1230/2012, in sede di aggiornamento della Carta di Circolazione. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
In risposta al messaggio di Giovanni del 16/02/2019 alle 19:31:15Probabilmente ogni Motorizzazione si comporta a modo suo....
Hai scritto: Ai sensi dell'art. 78 CdS l'installazione in oggetto comporta la cosiddetta visita e prova presso un UMC e l'aggiornamento della Carta di Circolazione. Non voglio mettere in dubbio la tua estrema competenzasu queste ed altre questioni tecnico-legali ma, solo per parlarne, quando sono andato alla Motorizzazione per definire la mia situazione, a me hanno detto che il camper non vogliono neanche vederlo: a loro basta presentare la Carta di Circolazione, la dichiarazione del Costruttore, la dichiarazione dell'Installatore ed la documentazione relativa al bombolone e, se tutto in regola, appongono la pecetta sulla CdC. Ripeto, non contesto quanto scrivi, anzi!, amplio solo il panorama informativo. Giovanni
http://www.aci.it/i-servizi/nor...
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/02/2019 alle 13:33:43Ma usare le Alugas non è una modifica del mezzo.
inizio a credere che le tanto amate /odiate alugas ricaricabili siano arrivate al loro capolinea in italia .. se ho ben capito chi le continuerà ad utilizzare rischia grosso ! peccato siamo giunti in italia a questaamara realtà mentre al di fuori dei nostri confini di stato le utilizzano senza alcun problema perchè le varie normative di altri paesi UE lo permettono avendole distinte dai più complessi serbatoi gpl fissi montati sul veicolo.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/02/2019 alle 14:26:47Stessa cosa che ho pensato io dopo aver letto quel post.Il problema non me lo pongo fino a quando chi fa le regole è anche capace di capirle.
Ma usare le Alugas non è una modifica del mezzo. L unica differenza rispetto a usare normali bombole è la moalità di ricarica. Le bombole normali vengono riempite dalla ditta proprietaria delle bombole stesse, le bombole ricaricabili vengono riempite alla pompa GPL, questa è l unica differenza.
In risposta al messaggio di orlegno del 17/02/2019 alle 17:40:14Dove hai acquistato le Alugas.
Ho installato da solo le Alugas sostituendo il cinghie in tessuto con le staffe incluse nel Kit senza nemmeno dover forare niente. Quindi non ho modificato il telaio, l'unico foro l'ho fatto nella bandella di alluminio perfissare l'attacco di carico. Mi pare che ciò che è omologato in Europa DEVE esserlo anche il Itaglia quindi io continuo ad usarle senza farmi tanti problemi. Qui l'unico problema sono i burocrati incompetenti che agiscono nell'ignoranza o magari guidati da qualche mazzetta, opps regalo. Per regolamentare una sciocchezza si va sempre a finire in un gran casino. Mandi Paolo
http://www.gasfachfrau.eu
DPR 340/2003
).In risposta al messaggio di orlegno del 17/02/2019 alle 17:40:14temo che se le fissi in maniera permanente poi vengono equiparate ai serbatoio gpl con tutto quello che ne consegue.
Ho installato da solo le Alugas sostituendo il cinghie in tessuto con le staffe incluse nel Kit senza nemmeno dover forare niente. Quindi non ho modificato il telaio, l'unico foro l'ho fatto nella bandella di alluminio perfissare l'attacco di carico. Mi pare che ciò che è omologato in Europa DEVE esserlo anche il Itaglia quindi io continuo ad usarle senza farmi tanti problemi. Qui l'unico problema sono i burocrati incompetenti che agiscono nell'ignoranza o magari guidati da qualche mazzetta, opps regalo. Per regolamentare una sciocchezza si va sempre a finire in un gran casino. Mandi Paolo
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/02/2019 alle 13:33:43Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
inizio a credere che le tanto amate /odiate alugas ricaricabili siano arrivate al loro capolinea in italia .. se ho ben capito chi le continuerà ad utilizzare rischia grosso ! peccato siamo giunti in italia a questaamara realtà mentre al di fuori dei nostri confini di stato le utilizzano senza alcun problema perchè le varie normative di altri paesi UE lo permettono avendole distinte dai più complessi serbatoi gpl fissi montati sul veicolo.
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2019 alle 19:19:19potresti specificare con tutta certezza a quale normativa sono equiparate le bombole ricaricabili amovibili tipo alugs ed eventualmente la specifica normativa che ne vieta il loro libero rifornimento - Grazie -
IZ4DJI ha scritto: ... le bombole ricaricabili vengono riempite alla pompa GPL... ============================== ... in violazione del divieto assoluto di rifornire recipienti mobili presso gli impianti di distribuzione stradale di GPL (DPR 340/2003).