quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 16/04/2014 13:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> I due articoli non li collego perché riguardano due aspetti differenti. Il 167 riguarda la massa dell'intero veicolo mentre il 169 il carico trasportabile dal veicolo. Il problema è che tu non ammetti la possibilità che il 167 sia riferito anche ai camper mentre io ritengo che è riferito a tutti i veicoli a motore come è scritto nello stesso. poi ritieni che il termine "cose" sia riferito esclusivamente alle merci mentre io ritengo che sia riferito anche alle merci. Per convincermi non basta che tu dica che il 167 non si applica ai camper, o che le merci sono solo cose. Quello che tu sostieni lo devi motivare, non mi bastano le tue sole affermazioni.
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 16/04/2014 14:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> continuamo a girarci intorno, temo essenzialmente perchè non mi segui, prova a darti una spiegazione al comma 6 del regolamento art.371. ciao
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 16/04/2014 15:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> credo ora di aver individuato una lacuna, la davo per scontata, esistono due categorie di veicoli M e N veicoli M trasporto persone veicoli N trasporto cose il camper e' un veicolo M1 due assi 8 posti pertanto essendo un M1, trasportando persone art.169,ma ha sul libretto il punto F.2. la solita pappa: siccome che l'art.169 non parla di massa(F.2),da qui l'art,371.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 16/04/2014 16:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ebbene dopo dodici pagine di discussione abbiamo trovato una nuova definizione di autocaravan.Non c'è male.
quote:Risposta al messaggio di lupetto0008 inserito in data 16/04/2014 19:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...,,,,,,"",...,,,,,,.""...,,,,,...,"",,,,,...,,,,"",
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 17/04/2014 10:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sono daccordo e condivido, scusate ho scritto cose,il termine merci è quello idoneo, che vorresti dire che il camper è N, non M1.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/04/2014 10:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No voglio dire che le merci sono i beni destinati alla vendita e per trasportarli è necessaria una licenza, mentre le cose possono essere anche le merci, ma anche le attrezzature per il lavoro, le impalcature, la betoniera, il motorino, le biciclette, i mobili del trasloco, il bagaglio, le pentole, i piatti, ed i più svariati "oggetti". Difficile da capire?
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 17/04/2014 10:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma sti benedetti camper che sono? N o M. certo, ora vedo tanti camperini usati da donne poco di buono come alcova, non saprei come classificarlo,classe B, come B....llo avranno problemi di sovrappeso?
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/04/2014 11:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi ripeto con quello scritto in un precedente post: "Ti faccio un esempio: prendiamo un’autovettura, un autocarro e un’autocaravan. Secondo l’art. 54 queste tre tipologie rientrano nella categoria degli autoveicoli e precisamente alle lettere a) d) e m) dell’art. 54 (non confondiamo quindi autoveicoli ed autovetture perché hanno significati diversi: cioè un’autovettura, un autocarro e un’autocaravan sono tutti degli autoveicoli) Gli autoveicoli, bada bene, rientrano, ai sensi dell’art. 47 che tu hai citato, tra i veicoli ed in particolare tra i veicoli a motore di cui alla lettera g) dell’art. 47. Gli autoveicoli a motore di cui anche alla letta g) (quindi sia le autovetture, gli autocarri che le autocaravan) si classificano a loro volta come tu hai ben notato in diverse categorie tra cui la M1, M2, M3 oppure N1,N2 ecc. a seconda se trasportino persone oppure merci. Qui il legislatore è molto chiaro e parla di merci perché per trasportare merci in conto proprio o in conto terzi servono delle apposite licenze e si segue una specifica normativa che a noi non ci riguarda perché logicamente non trasportiamo, merci almeno si spera. Si è visto poi che con una direttiva europea si è reso possibile trasportare merci su autoveicoli di categoria M se muniti di licenza, ma questo non ci interessa. Guarda caso proprio le autocaravan quindi sono classificate alla lettera m minuscola dell’art. 54 come rientranti tra gli autoveicoli e come M maiuscolo dell’art. 54 come veicoli a motore destinati al trasporto di persone. L’autocaravan ai sensi del Codice della strada è un veicolo classificato autoveicolo ( lett. g dell’art. 47), che è distinto come veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (alla lett. m dell’art. 54) e che rientra nella categoria M1 in quanto destinato a trasportare persone.id="red">" Comunque ti ho inviato la e-mail di risposta alla tua precedente.
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 16/04/2014 14:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E se un camion trasporta 10 persone cosa succede? L'art. 167 regola questa fattispecie? Se non la regola, che articolo applico? Ciao!
quote:Originally posted by chorus E se un camion trasporta 10 persone cosa succede?>> Per quanto a mia conoscenza, dipende dalla "sistemazione" delle dieci persone. In particolare, si àpplica la sanzione di cui al comma: - 9 dell'art. 82 CdS, se le persone sono "sistemate" nel piano di carico dell'autocarro senza l'apposita autorizzazione; - 10 dell'art. 169 CdS, se le persone sono "sistemate" nell'abitacolo dell'autocarro, cioe' dove il costruttore ha approntato i posti a sedere in conformita' al Regolamento UNECE n. 17.
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 17/04/2014 12:54:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> tanto per completare quanto hai scritto, a riprova, nell'art.169 c'è un distinto comma per sanzionare la vettura in caso di sovrannumero dei passeggeri.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/04/2014 15:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Appunto, si applica a tutti i veicoli a motore. Poi il legislatore può prevedere particolari situazioni nelle varie sottocategorie (vedi il caso delle autovetture del comma 9: Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.) Mi preme ricordare che l'autovettura è indicata alla lett. a) dell'art. 54 e fa parte degli autoveicoli (Art. 54. Autoveicoli. 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a)autovetture.... b)autobus... ... m)autocaravan...)
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 17/04/2014 15:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi riferivo a persone sistemate nell'abitacolo del camion. Dunque: - se un veicolo destinato a trasporto persone ha un sovraccarico applico l'art. 169 - se un veicolo destinato a trasporto di cose trasporta un sovrannumero di persone applico l'art. 169. Non sono d'accordo. Naturalmente tralascio le solite, annose discussioni, abbondantemente richiamate su questo thread. Ciao!
quote:> Non sempre, in quanto dipende dalla causa del "sovraccarico". Premesso che il vigente CdS e' stato emanato nel 1992, il legislatore ha scritto le norme al fine di applicare l'art. 169 CdS in caso di "sovraccarico" su un veicolo di cat. M causato da: 1) trasporto di persone (evidentemente obese) nel numero di cui alla voce S.1; 2) trasporto di persone in numero superiore a quello di cui alla voce S.1; 3) trasporto di oggetti di natura personale o destinati all'uso proprio e familiare (ivi ricomprendendo depliants, opere di letteratura scientifica, piccoli omaggi pubblicitari, campioni gratuiti a fini non commerciali, beni in conto campionario non destinati alla vendita). Nel 1992 il legislatore non ha previsto l'ipotesi di "sovraccarico" su un veicolo di cat. M causato dal trasporto di cose (ossia merci nella terminologia comunitaria) per il semplice motivo che sui veicoli di cat. M il trasporto di cose era vietato e sanzionato ai sensi dell'art. 82 (commi 8 e 10) CdS. Dal 3 febbraio 2000 il trasporto di cose e' ammesso sui soli veicoli di cat. M1 (compresi, ovviamente, i camper) mentre resta vietato sui veicoli di cat. M2 ed M3. Di conseguenza, da tale data, ad un veicolo di cat. M1 si àpplica l'art. 167 CdS soltanto nel caso in cui il "sovraccarico" risulti causato da un trasporto di cose. E le cose per il cui trasporto in "sovraccarico" si àpplica l'art. 167 sono le stesse cose il cui trasporto e' stato vietato e sanzionato sui veicoli di cat. M fino al 3 febbraio 2000. Non sono le "cose" il cui trasporto su un veicolo di cat. M non avrebbe determinato l'applicazione dell'art. 82 CdS neanche prima di detta data. -------------------- p.s. Puoi eventualmente valutare l'opportunita' di rispondere al quesito che ho posto qualche anno fa inOriginally posted by chorus
Dunque: - se un veicolo destinato a trasporto persone ha un sovraccarico applico l'art. 169id="red"> - se un veicolo destinato a trasporto di cose trasporta un sovrannumero di persone applico l'art. 169.>
www.comuni.it/servizi/forumbb/v...
.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 17/04/2014 19:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> qual'è la norma o l'art.del CDS per cui è consentito dal 2000 ai veicoli M1 di trasportare "cose".
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 18/04/2014 08:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono un avvocato e non credo, oggi, ci siano utenti avvocati su questo forum frequentatori di questa sezione; anzi, ti dico che, in questo thread, con tutto il rispetto che mi è proprio, non leggo in nessun messaggio il linguaggio con cui si esprime un avvocato. Ciò detto la tua domanda è molto particolare, al punto che se la leggesse un avvocato forse ti scriverebbe in privato per proporti una valutazione preliminare, dubito ti risponderebbe su un forum pubblico. Sappi poi che in un eventuale contenzioso legale l'esito è sempre molto incerto. Sulla fattispecie da te evidenziata, c'è da considerare che i cataloghi sono da alcuni anni strutturati in un modo che, tra le righe e senza alcuna difficoltà, si leggono i pesi del veicolo nudo ma perfettamente idoneo all'uso per il quale è venduto, per cui il contenzioso lo vedo in salita. Per farti un esempio, spesso accessori considerati irrinunciabili o molto diffusi come il condizionatore in cabina, il telaio rinforzato, la motorizzazione maggiorata, l'autoradio, per non parlare del tendalino, della seconda batteria, dell'antenna satellitare, ecc. non sono funzionali alla destinazione del veicolo ma irrimediabilmente ne aumentano il peso. La valutazione dell'instaurazione di un contenzioso deve essere ben ponderata con un legale che conosce a fondo la materia. Potrebbe anche capitare che una volta iniziato il contenzioso il giudice, che è un tecnico di procedure giudiziali, chieda la nomina di un consulente tecnico d'ufficio con spese a carico delle parti. In altre e più chiare parole, io ci andrei molto cauto e seguirei il consiglio di un legale, possibilmente di uno studio specializzato, riconoscibile anche dalla numerosità degli avvocati di cui è composto. Ciao! PS ho risolto il problema peso conseguendo la patente C, acquistando un camper omologato 40 quintali e riducendo all'osso le cose caricate.