Dopo un’attenta lettura sia delle norme che di quanto scritto dai formidabili colleghi che con passione si accaniscono in questa arena, dopo ripensamenti su posizioni prese e nuove intuizioni anche suggerite, sono giunto ad una conclusione che al momento, senza peccare di presunzione, mi sembra essere la più plausibile.
La materia del contendere è se si applichi la tolleranza del 5% in caso di pesa dei nostri camper da parte dell'autorità.
Sembrerebbero due gli articoli del CdS che prevedono sanzioni in questo caso, ossia l’art. 167 e l’art. 169. Infatti entrambi gli articoli sono riferiti agli autoveicoli ( lett. g dell’art. 47) che sono classificati come veicoli a motore all'art. 54 e, nello stesso articolo alla lettera m) del comma 1, troviamo descritte proprio le autocaravan.
Gli stessi articoli (167 e 169) non fanno riferimento alla classificazione L per il trasporto merci né alla classificazione M per il trasporto persone (classificazione prevista dal comma 2 del 47) quindi possiamo ritenere che, se ci riferiamo al peso, in questo caso è ininfluente se si trasportino cose, merci, persone o bagagli.
Ora però quello che non è ininfluente è il fatto che il 167 si occupi di massa (
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione), mentre il 169, tra le altre cose, di carico (
….il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione).
La massa è il veicolo nell’insieme (quindi il peso totale del mezzo con tutto quello che c’è a bordo compreso persone, bagaglio o merci e ecc.) mentre il carico è ciò che trasporta il veicolo (cioè solo il peso delle persone, del bagaglio o delle merci e ecc.)
Penso che questo concetto espresso così in soldoni sia chiaro a tutti e possiamo quindi tralasciare tutte le altre considerazioni sulla massa massima consentita o tecnicamente ammissibile, o peso in ordine di marcia e così via dicendo.
A questo punto dobbiamo chiederci se i valori di massa e di carico siano riportati sulla carta di circolazione in quanto sia il 167 che il 169 prevedono di fare riferimento ai dati indicati sulla carta di circolazione.
Nella carta di circolazione del mio camper e della mia macchina non vi è alcun riferimento al carico ma solo alla
“massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione Kg” cioè alla lettera F2 e, in particolare, viene indicato la cifra 3.500 per il camper e 1485 per la macchina.
Come dicevo nulla è riportato sulla carta di circolazione riguardo al carico complessivo o massimo, però se andiamo a leggere il comma 3 del 169, esso prevede che “
tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli” e che al comma 6 dell’art. 371 del regolamento del CdS prevede: “
Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.”
Quindi il limite di carico deve essere calcolato in correlazione alle caratteristiche particolari del veicolo e alla massa massima ammissibile e riportata nella carta di circolazione. Sarà quindi indicato in alcuni mezzi particolari che necessitano di avere un chiaro limite sul carico trasportabile, che ne so, forse negli autobus per limitare il peso dei bagagli trasportabili (analogo sembrerebbe essere il caso degli ascensori in cui è indicato sia il limite di persone che il limite di peso, nel senso che se è omologato per 10 persone e per 800 kg, non potrà funzionare se si caricano ad es. 8 persone che pesino in totale 1100 kg.).
Comunque sia, questo limite di carico sarà sicuramente riportato tra i dati tecnici del nostro camper, però, di sicuro, non è riportato sulla carta di circolazione.
In conclusione, nell’eventuale controllo del nostro camper, gli agenti operanti potranno pesare con appositi strumenti l’intero veicolo con tutto il suo carico di cose e persone a bordo e poiché non è previsto nella carta di circolazione un carico massimo trasportabile, non dovranno pesare separatamente anche il carico del nostro camper.
Se dalle operazioni di pesatura risulterà un peso superiore a quello della lettera F2 della carta di circolazione, cioè la massa massima a carico ammissibile del veicolo, che nel mio caso è pari a 3500 kg, allora si dovrà applicare la sanzione del comma 3 del 167 che prevede anche la tolleranza del 5%.
Nel caso in cui un veicolo a motore riporti sulla propria carta di circolazione oltre alla massa massima a carico ammissibile, anche il valore del carico trasportabile, gli agenti operanti dovranno effettuare due pesature, una complessiva per le eventuali sanzioni del 167 e l’altra del solo carico per le eventuali sanzioni del 169.
Riporto per completezza il comma 6 dell’art. 62 del CdS:
“Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10 (trasporti eccezionali)”.
e la Convenzione mondiale sulla circolazione stradale (L. 5 luglio 1995, n. 308), che all'Art. 30 (Carico dei veicoli) cita:
“ Se per un veicolo è stabilita una massa massima autorizzata, il peso del veicolo carico non deve mai superare la massa massima autorizzata”.
P.S.
Anche la fantomatica circolare di Ippocampo citata da The Devil (che secondo me non è attinente al nostro caso perché riguarda i commi 8, 9 e 10 del 169), parlava comunque di sovraccarico e non di superamento della massa massima autorizzata.
Modificato da trinx1 il 27/03/2014 alle 19:24:37