quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 31/03/2014 13:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> al di là delle congiunzioni , non ritenete strano che con questo comma 7 dell'Art.169 non si perdono punti della patente? mentre un autoveicolo per sovrannumero delle persone ne perde 2, in questo caso del comma 7 ,sei in sovraccarico per di più con passeggeri in eccesso,dovrebero darti la galera e buttare le chiavi,invece tela cavi con una semplice sanzione, cos'è un vuoto legislativo?
quote:Preleggi, Art. 12 "Interpretazione della legge" Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse,id="green"> [ndr, interpretazione letterale] e dalla intenzione del legislatoreid="green"> [ndr, interpretazione logica].>>
quote:Originally posted by lupetto0008 Per l'applicazione dell'art 167 sono completamente in accordo con TheDevil. Originally posted by lupetto0008 ... uso il buonsenso per l'interpretazione delle Leggi...>> Ti ringrazio e mi fa piacere anche l'altra tua affermazione citata. Per il compiuto rispetto dell'art. 12 delle Preleggi, occorre andare infatti ad individuare anche l'intenzione del legislatore e non c'e' niente di meglio che il ricorso ad un lògico buonsenso nell'approfondimento della documentazione appropriata.
quote:> Sia il precedente CdS/1959 che il vigente CdS/1992 sono stati scritti sostanzialmente da burocrati ministeriali, in ispecie del MIT. Ai parlamentari sono ascrivibili soltanto una parte, peraltro limitata, delle modifiche apportate in epoca successiva all'emanazione. In un altro forum ho abbozzato due discussioni -Originally posted by lupetto0008
Sono poi convinto che il codice della strada dovrebbe essere riscritto. La domanda che mi sorge spontanea è: riscritto da chi? E' ovvio dai parlamentari, credo.Originally posted by lupetto0008
Penso che il Codice della strada debba essere scritto nuovamente se non altro per renderlo intellegibile da tutti i cittadini.>
www.comuni.it/servizi/forumbb/v...
-www.comuni.it/servizi/forumbb/v...
che conto di riprendere entro breve.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 31/03/2014 19:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie per l'informazione sulla PDL riguardante la riforma del codice della strada. Ritengo che l'iter legislativo sarà il seguente: - approvazione di una legge delega al Governo - emanazione di un Decreto Legislativo da parte del Governo in forza della delega ricevuta. L'attuale codice della strada ha visto il seguente iter: - Legge Delega 13 giugno 1991, n. 190 (in Gazz. Uff., 28 giugno, n. 150). - Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale; - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio 1992, n. 114) - Nuovo codice della strada; - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495) Non conosco i tempi di formazione della citata Legge 190/1991; in ogni caso dalla Legge Delega al Regolamento è trascorso un anno e mezzo. La legge delega era costituita da 5 articoli, dunque non pensiamo di trovare risposte adeguate a tutti i nostri dubbi, visto che quasi sicuramente si limiterà a enunciare le linee guida.
quote:> L'argomento era gia' trattato nell'altra contemporanea discussioneOriginally posted by chorus
... riportando per comodità di lettura il comma 2-bis dell'art. 167 del cds... Ricordo altesì che nella fase finale della precedente legislatura vi fu una norma approvata da un ramo del Parlamento che prevedeva una tolleranza analoga a quella prima citata ma esclusivamente riservata ai camper di nuova immatricolazione...Originally posted by chorus
Analoga norma e' prevista in un comma successivo per i veicoli con massa inferiore a 10 tonnellate.>
https://forum.camperonline.it
/#=190414" target="_blank">https://forum.camperonline.it
/#... . Al riguardo ho espresso la mia opinione nell'interventohttps://forum.camperonline.it
#3418717 .quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 31/03/2014 19:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gli ultimi interventi legislativi integrano l'art 167: evidentemente per il legislatore questo articolo costituisce la norma di riferimento sulla sanzionabilita' di tutti i veicoli in sovrappeso. Ciao
quote:Legge 190/1991 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale" Art. 2. Il Codice della strada dovra' essere informato [...] ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa comunitaria, agli accordi internazionali...id="green">>>
quote:> Io pongo l'uguaglianza tra le espressioni trasporto di cose e trasporto di merci. Trovi la prima espressione, ad esempio, nella rùbrica del citato art. 167 (al plurale) oppure nella definizione degli "autocarri" nell'art. 54. Trovi la seconda espressione nel comma 2 dell'art. 47, nella definizione dei veicoli classificati in categoria N. Ai sensi del primo criterio direttivoid="green"> al quale improntare la redazione del CdS/1992, i burocrati ministeriali avrebbero dovuto riscrivere totalmente il CdS ed utilizzare la classificazione comunitaria dei veicoli, a partire dagli artt. 52-58, in tutti gli articoli dove risulta necessario individuare i veicoli soggetti alle varie disposizioni (ad esempio il terzo comma dell'art. 142 oppure gli artt. 167 e 169 qui discussi). Da emeriti "scansafatiche" hanno invece mantenuto l'esposizione descrittiva di cui al precedente CdS/1959 ed hanno fatto finta di ottemperare al predetto criterio direttivoid="green">, limitandosi a riportare la classificazione comunitaria dei veicoli nel comma 2 dell'art. 47, con semplice funzione informativa e senza, quindi, alcun sostanziale adeguamentoid="green"> del CdS alle disposizioni internazionali/comunitarie sulle definizioni dei veicoli. Non devi soffermarti sul solo termine "cosa" che, nella lingua italiana, serve un po' a tutto, ma sull'espressione trasporto di cose che nel 1992 e' stata ancora utilizzata dal "legislatore" per caratterizzare una delle due categorie nelle quali sono suddivisi gli "autoveicoli". Categoria che, nella terminologia comunitaria, e' stata sempre caratterizzata dall'espressione trasporto di merci sin dalla Direttiva 70/156/CEE e come, da ultimo, nell'Allegato II alla Direttiva 2007/46/CE. Ti ho gia' ampiamente manifestato il mio pensiero nell'interventoOriginally posted by TheDevil
Originally posted by trinx1
Quello che non mi convince del tuo discorso è l'uguaglianza assoluta che tu poni tra cose e merci. Se fosse vera questa uguaglianza, allora avresti sicuramente ragione.>
https://forum.camperonline.it
#3415617 . Non ritengo che possa essere di utilita' per il lettore continuare a confermare le nostre rispettive posizioni. E' evidente che soltanto uno di noi due ha ragione nella lettura della norma qui discussa. Ritengo che ogni lettore del forum abbia ormai ampia documentazione per maturare il proprio personale convincimento al riguardo.
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 01/04/2014 00:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La questione che a me interessa è l'interpretazione della norma, cosa piuttosto ardua quando c'è di mezzo il codice della strada. D'altra parte questa sezione del forum si chiama "Leggi" cosa possiamo scrivere se non in merito all'interpretazione (beninteso personale) di una legge? Per quanto riguarda l'estero, ho letto più volte di colleghi camperisti pesati in Austria e in Svizzera, Stati dove vige una tolleranza, seppur minima. In Italia, invece, la maggior parte di chi scrive in questa sezione ritiene che non ci sia alcuna tolleranza. E' questo il punto.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 01/04/2014 09:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono anch'io convinto che i camperisti europei siano nelle nostre medesime condizioni. Personalmente voglio essere in regola con la legge, non mi basta esserlo solo con la sicurezza. Ciao!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 01/04/2014 11:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> concordo, ma bisogna avere il coraggio di fare un passo indietro, anzi due, e forse pure tre, oramai quello che producono a mala pena è ammissibile per due persone. Ricordarsi della regola del carico 90kg a persona , cosi' divisi 70 + 20 di effetti personali, Roberto
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 01/04/2014 16:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> oppure fare un passo avanti immatricolando il camper ad un peso superiore [;)] Ciao!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 30/03/2014 13:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sul piano fattuale, dire che la patente C e la conseguente omologazione oltre 35 quintali siano sufficienti per essere in regola e' affermazione molto forte. In assetto da vacanza, un camper omologato 40 quintali non è detto che rispetti il peso al kg. Ecco che la tolleranza fa comodo anche a questi camperisti virtuosiid="blue"> Ti do pienamente ragione, il mio è a 3850kg ma in viaggio pesa sui 4000kg. Ma nonostante la buona volontà di reimmatricolarlo, di piu non mi davano [:(] Però ho ottenuto un piccolo risultato, almeno ora non supero quel 10% entro il quale in Austria ci se la cava con poco. Quello che mi darà fastidio, il giorno che capiterà, sarà essere tirato per le orecchie da un agente e non potere fare altro che provare vergogna e farmi piccolo piccolo....la sanzione psicologicamente passa in secondo piano. Il prossimo anno ho intenzione di cambiarlo, quello nuovo dovrebbe pesare sui 150kg in meno e lo immatricolerò direttamente a 42q, questa volta dovrei essere finalmente a posto [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di lupetto0008 inserito in data 01/04/2014 17:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> alla tua affermazione della inapplicabilità dell'art.167 per gli autocaravan, gradirei un tuo parere di quanto affermato nel REGOLAMENTO dell'art.169, art.371 al comma 6. inoltre per tua osservazione,ritieni plausibile la violazione del comma 7 dell'art.169 senza perdita di punti?mentre un'autovettura ne perde 2. Roberto
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 01/04/2014 11:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai perfettamente ragione sul fatto di essere documentati ed informati sulla norma, e sapere che esiste un certo tipo di tolleranza piuttosto che un altro, ci permette, se possibile, di scegliere in quali scarpe camminare Resta il fatto che non è conveniente (preferirei NON DOBBIAMO, ma è troppo imperativo), tutte le volte sperare in una tolleranza, più o meno presente o applicabile Converrebbe, ove possibile, portarsi abbondantemente in un range di sicurezza, sufficientemente lontano da valori al limite della tolleranza (con i nostri mezzi attuali la vedo dura) Tutte le volte tirare i bussolotti su cosa portare, comincia a non essere vacanza - se poi stiamo a vedere, ho sentito di configurazioni ferie, che dire eccessive, potrebbe essere un eufemismo Quindi in parole povere, riferendoci a meccaniche tipicamente 3500 e patente "b", mi viene da pensare che ho tre possibilità: 1 - sicuramente e magari abbondantemente sotto il limite 3500, no problem - anche se decido di avere occasionalmente un passeggero in più, un extra carico, è una situazione rara, quindi se proprio va male sforo nella tolleranza (se c'è) 2 - situazione sempre e costantemente over 3500 - tanto vale che passo ad altra patente e tipo/omologazione del mezzo - senza tale passo, sarebbero sanzioni sicure, soldi regalati allo stato consapevolmente (inoltre senza considerare eventuali rischi sicurezza se il mezzo non consente pesi superiori) 3 - situazione quasi sempre a cavallo dei 3500, la più spinosa e difficile da gestire - ogni volta sarà un terno al lotto, nello scegliere cosa portare e nello sperare della benevolenza della pattuglia se la bilancia ci vuole male Se uno dei due articoli ci darà la possibilità di essere esenti da multa, ben venga, ma dovremo considerarlo come "grazia pervenuta" Se invece saremo fuori tolleranza, sarà "colpa" del 167 o del 169, sapremo comunque che ci sarebbe arrivato prima o poi tra capo e collo, una "punizione" per sovrappeso, e quindi come tale, al massimo avremo scelto di sforare per alcune condizioni piuttosto che per altre Ma ripeto, sforare più o meno consapevolmente, sperando nella presenza di questa o quella tolleranza, non mi sembra un discorso degno di lode E' più che giusto essere documentati sulle leggi, e quindi consapevoli, ma non devo farmene scudo volutamente per errare deliberatamente La tolleranza è giusto che possa esserci ed essere sfruttabile, purchè ci sia un discorso di occasionalità - confidare sistematicamente nel paravento dietro cui ripararsi... - IMHO
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 31/03/2014 17:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Effettivamente è come dici tu, però la norma è scritta così e così va intesa, quindi noi possiamo esprimere tutti i giudizi che vogliamo ma tanto questi non andranno ad incidere sugli effetti del disposto normativo.