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Calosci, ciclomotori, ambulanze ed autocaravan

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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/07/2008 alle: 21:39:00
L’art. 185, comma 1, stabilisce che le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Calosci interpreta la norma nel senso che l'articolo n. 185 equipara le autocaravan anche alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera a). Quindi secondo Calosci la sosta, ove riservata alle autovetture, è consentita anche alla autocaravan, perchè entrambi sono veicoli. Anche i ciclomotori sono veicoli: artt. 47 e 52 cds. Quindi, in un parcheggio riservato ai ciclomotori, si può parcheggiare con le autocaravan. Lo dice Calosci: in forza del co. 1 dell'art 185 CdS le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli e dunque anche dei ciclomotori. Sono equiparate!

Modificato da ngeloco il 12/07/2008 alle 12:23:01
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 11/07/2008 alle: 21:49:51
quote:Originally posted by ngeloco
L’art. 185, comma 1, stabilisce che le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Calosci interpreta la norma nel senso che l'articolo n. 185 equipara le autocaravan anche alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera a). Quindi secondo Calosci la sosta, ove riservata alle autovetture, è consentita anche alla autocaravan, perchè entrambi sono veicoli. Anche i ciclomotori sono veicoli: artt. 47 e 52 cds. Quindi, in un parcheggio riservato ai ciclomotori, si può parcheggiare con le autocaravan. Lo dice Calosci: in forza del co. 1 dell'art 185 CdS le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli e dunque anche dei ciclomotori. Sono equiparate! >
> E da quando i motocicli sono categoria M1? Un motociclo non è un AUTOVEICOLO, ma (art. 54) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in..... Vero che il 185 parla di VEICOLI e non di autoveicoli... Mi risulta difficile riuscire a spingere per vincere un ricorso per essermi parcheggiato dove c'è un simile cartello! Comunque potrebbe essere una interessate chiave di lettura. Come per le slitte, le ambulanze e qualunque tipologia di VEICOLO. Grazie per la segnalazione.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 11/07/2008 alle: 22:01:18
L'art. 185 comma 1 è una premessa pleonastica rispetto al comma 2. Non serve. Si può tranquillamente togliere. E' lapalissiano, che tutti i veicoli indicati nell'art. 54 siano soggetti alla legge allo stesso modo di tutti gli altri veicoli. Poi ci sono le categorie di veicoli e le categorie di utenti.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 11/07/2008 alle: 22:02:41
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
L'art. 185 comma 1 è una premessa pleonastica rispetto al comma 2. Non serve. Si può tranquillamente togliere. E' lapalissiano, che tutti i veicoli indicati nell'art. 54 siano soggetti alla legge allo stesso modo di tutti gli altri veicoli. Poi ci sono le categorie di veicoli e le categorie di utenti. >
> Se fosse per te toglieresti tutto l'art. 185!!!!
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 11/07/2008 alle: 22:22:22
quote:Originally posted by ngeloco
Quindi, in un parcheggio riservato ai ciclomotori, .....>
> Sei andato a scegliere un segnale illegittimo. Il parcheggio riservato ai ciclomotori va segnalato con la combinazione della ormai nota figura II.76 con un pannello integrativo (II.4/a) contenente il "profilo" del ciclomotore Il segnale della fotografia e' il segnale composito di ECCEZIONE AL DIVIETO DI SOSTA per particolari categorie di veicoli, che puo' essere utilizzato soltanto per: - veicoli degli invalidi (fig. II.79/a); - ambulanze (fig. II.79/b); - veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c). Per quanto a mia conoscenza.
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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/07/2008 alle: 22:38:26
quote:Originally posted by TheDevil Sei andato a scegliere un segnale illegittimo. >
> E se fosse un segnale per consentire eccezionalmente la sosta ad una determinata categoria di veicoli in un luogo dove la sosta è normalmente vietata? Per esempio su un marciapiede?
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/07/2008 alle: 22:40:50
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Vero che il 185 parla di VEICOLI e non di autoveicoli... Mi risulta difficile riuscire a spingere per vincere un ricorso per essermi parcheggiato dove c'è un simile cartello! Comunque potrebbe essere una interessate chiave di lettura. Come per le slitte, le ambulanze e qualunque tipologia di VEICOLO. Grazie per la segnalazione. >
> Vedo che piano piano cominci a ragionarci sopra. Ed il tarlo del dubbio comincia a colpirti. Ancora un piccolo sforzo, sei sulla giusta strada... [:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 11/07/2008 alle: 22:51:32
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Vero che il 185 parla di VEICOLI e non di autoveicoli... Mi risulta difficile riuscire a spingere per vincere un ricorso per essermi parcheggiato dove c'è un simile cartello! Comunque potrebbe essere una interessate chiave di lettura. Come per le slitte, le ambulanze e qualunque tipologia di VEICOLO. Grazie per la segnalazione. >
> Vedo che piano piano cominci a ragionarci sopra. Ed il tarlo del dubbio comincia a colpirti. Ancora un piccolo sforzo, sei sulla giusta strada... [:D]
>
> Non sperare troppo perché IN OGNI CASO camper e auto sono tra loro EQUIPARATI essendo entrambi M1 e resta in pedi l'impianto dei miei ricorsi PIENAMENTE accolti e che, alla bisogna, ripresenterei tali e quali!!!! E in ogni caso, avrai notato spero, avevo detto "potrebbe essere una interessate chiave di lettura". Nel senso.... se serve mi parcheggio anche sotto quel cartello e in caso di multa ricorro giocando sulla equiparazione!!!! Temo che tu abbia interpretato male il mio scritto!!!
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/07/2008 alle: 22:54:01
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Temo che tu abbia interpretato male il mio scritto!!! >
> L'ho interpretato bene e ti dico: ad rrampicarsi troppo sugli specchi prima o poi si scivola
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 11/07/2008 alle: 22:59:49
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Vero che il 185 parla di VEICOLI e non di autoveicoli... Mi risulta difficile riuscire a spingere per vincere un ricorso per essermi parcheggiato dove c'è un simile cartello! Comunque potrebbe essere una interessate chiave di lettura. Come per le slitte, le ambulanze e qualunque tipologia di VEICOLO. Grazie per la segnalazione. >
> Vedo che piano piano cominci a ragionarci sopra. Ed il tarlo del dubbio comincia a colpirti. Ancora un piccolo sforzo, sei sulla giusta strada... [:D]
>
> Non sperare troppo perché IN OGNI CASO camper e auto sono tra loro EQUIPARATI essendo entrambi M1 e resta in pedi l'impianto dei miei ricorsi PIENAMENTE accolti e che, alla bisogna, ripresenterei tali e quali!!!! E in ogni caso, avrai notato spero, avevo detto "potrebbe essere una interessate chiave di lettura". Nel senso.... se serve mi parcheggio anche sotto quel cartello e in caso di multa ricorro giocando sulla equiparazione!!!! Temo che tu abbia interpretato male il mio scritto!!!
>
> Allora ti consiglio di usare il casco! Al momento io continuo a parcheggiarmi dove c'è la "P" con icona dell'"autovettura" sotto!!!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 11/07/2008 alle 23:01:13
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 11/07/2008 alle: 23:54:35
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Quindi, in un parcheggio riservato ai ciclomotori, .....>
> Sei andato a scegliere un segnale illegittimo. Il parcheggio riservato ai ciclomotori va segnalato con la combinazione della ormai nota figura II.76 con un pannello integrativo (II.4/a) contenente il "profilo" del ciclomotore Il segnale della fotografia e' il segnale composito di ECCEZIONE AL DIVIETO DI SOSTA per particolari categorie di veicoli, che puo' essere utilizzato soltanto per: - veicoli degli invalidi (fig. II.79/a); - ambulanze (fig. II.79/b); - veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c). Per quanto a mia conoscenza.
>
> Resta il fatto che il simbolo che hai appena evidenaziona è la figura 132 (forma e segno grafino) e non in pannello integrativo figura e forma II.4/a. Ti ricordo le le figure II.100 sono simboli destiati ai segnali di indicazione. Per i segnali di prescrizione la forma è la II.4/a art. 120 con riferimento alla figura II.76.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/07/2008 alle: 08:28:36
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
L'art. 185 comma 1 è una premessa pleonastica rispetto al comma 2. Non serve. Si può tranquillamente togliere. E' lapalissiano, che tutti i veicoli indicati nell'art. 54 siano soggetti alla legge allo stesso modo di tutti gli altri veicoli. Poi ci sono le categorie di veicoli e le categorie di utenti. >
> Infatti, tutta questa giostra: le ambulanze, le slitte, le autovetture, i ciclomotori, che sono "equiparati" la sto facendo per cercare di far capire a chi si incanta a sentire certi discorsi, per farlo arrivare piano piano, che il fondamento dell'"equiparazione" tra autovetture e autocaravan non sta nell'art. 185 co. 1 cds, che non dice che i camper possono sostare dove sostano le autovetture, ma dice solo che le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli. Il fondamento della presunta "equiparazione" sta negli artt. 47 e 54 cds, dove si parla di categorie di veicoli e si dice che nell'ambito della stessa categoria degli autoveicoli (ovvero la categoria M1) ci sono sia le autovetture che le autocaravan. Solo lì c'è l'"equiparazione" e non è neppure tanto pacifica. Quindi, l'art. 185 cds non c'entra niente. Perciò la cosa non è tanto elementare e non può essere spiegata in due parole e men che meno con i voli pindarici alla Calosci che dice: nell'art. 185 c'è scritto che le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli, quindi hanno gli stessi diritti delle autovetture. Perché allora le autocaravan avrebbero pure gli stessi diritti delle ambulanze, delle slitte, degli autobus urbani (Calosci: puoi sostare pure allo stazionamento del 49 barrato e circolare sulle preferenziali) e dei ciclomotori. Ma, chiunque sia dotato di un minimo di buon senso, capisce che questa è soltanto una bufala.

Modificato da ngeloco il 12/07/2008 alle 08:49:11
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 12/07/2008 alle: 08:51:20
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
L'art. 185 comma 1 è una premessa pleonastica rispetto al comma 2. Non serve. Si può tranquillamente togliere. E' lapalissiano, che tutti i veicoli indicati nell'art. 54 siano soggetti alla legge allo stesso modo di tutti gli altri veicoli. Poi ci sono le categorie di veicoli e le categorie di utenti. >
> Infatti, tutta questa giostra: le ambulanze, le slitte, le autovetture, i ciclomotori, che sono "equiparati" la sto facendo per cercare di far capire a chi si incanta a sentire certi discorsi, per farlo arrivare piano piano, che il fondamento dell'"equiparazione" tra autovetture e autocaravan non sta nell'art. 185 co. 1 cds, che non dice che i camper possono sostare dove sostano le autovetture, ma dice solo che le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli. Il fondamento della presunta "equiparazione" sta negli artt. 47 e 54 cds, dove si parla di categorie di veicoli e si dice che nell'ambito della stessa categoria degli autoveicoli (ovvero la categoria M1) ci sono sia le autovetture che le autocaravan. Solo lì c'è l'"equiparazione" e non è neppure tanto pacifica. Quindi, l'art. 185 cds non c'entra niente. Perciò la cosa non è tanto elementare e non può essere spiegata in due parole e men che meno con i voli pindarici alla Calosci che dice: nell'art. 185 c'è scritto che le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli, quindi hanno gli stessi diritti delle autovetture. Perché allora le autocaravan avrebbero pure gli stessi diritti delle ambulanze, delle slitte, degli autobus urbani (Calosci: puoi sostare pure allo stazionamento del 49 barrato e circolare sulle preferenziali) e dei ciclomotori. Ma, chiunque sia dotato di un minimo di buon senso, capisce che questa è soltanto una bufala.
>
> Per questo è per tutti gli alti motivi che io gli contesto dico che Calosci è da prendere "con le molle" per tutto ciò che scrive qui dentro.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 12/07/2008 alle: 10:00:09
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
L'art. 185 comma 1 è una premessa pleonastica rispetto al comma 2. Non serve. Si può tranquillamente togliere. E' lapalissiano, che tutti i veicoli indicati nell'art. 54 siano soggetti alla legge allo stesso modo di tutti gli altri veicoli. Poi ci sono le categorie di veicoli e le categorie di utenti. >
> Infatti, tutta questa giostra: le ambulanze, le slitte, le autovetture, i ciclomotori, che sono "equiparati" la sto facendo per cercare di far capire a chi si incanta a sentire certi discorsi, per farlo arrivare piano piano, che il fondamento dell'"equiparazione" tra autovetture e autocaravan non sta nell'art. 185 co. 1 cds, che non dice che i camper possono sostare dove sostano le autovetture, ma dice solo che le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli. Il fondamento della presunta "equiparazione" sta negli artt. 47 e 54 cds, dove si parla di categorie di veicoli e si dice che nell'ambito della stessa categoria degli autoveicoli (ovvero la categoria M1) ci sono sia le autovetture che le autocaravan. Solo lì c'è l'"equiparazione" e non è neppure tanto pacifica. Quindi, l'art. 185 cds non c'entra niente. Perciò la cosa non è tanto elementare e non può essere spiegata in due parole e men che meno con i voli pindarici alla Calosci che dice: nell'art. 185 c'è scritto che le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli, quindi hanno gli stessi diritti delle autovetture. Perché allora le autocaravan avrebbero pure gli stessi diritti delle ambulanze, delle slitte, degli autobus urbani (Calosci: puoi sostare pure allo stazionamento del 49 barrato e circolare sulle preferenziali) e dei ciclomotori. Ma, chiunque sia dotato di un minimo di buon senso, capisce che questa è soltanto una bufala.
>
> Sul 49 barrato fai solo delle ridicole e assurde divagazioni perché è un mezzo che svolge servizio di linea. Il camper è un mezzo privato e non svolge servizio di linea e soprattutto non è ad uso pubblico! Anche per le ambulanze vale lo stesso discorso! D'altronde le ambulanze hanno sirena e lucette lampeggianti blu e solo queste possono esserne dotate al pari dei mezzi delle forze dell'ordine. Un mezzo ad USO PROPRIO non può esserene dotato e non può avere nessuna licenza (al pari degli altri veicoli cui è equiparato) ad usare tali sistemi. Inoltre, anche una ambulanza senza sirene accese NONid="red"> è autorizzata a passare col rosso o a fare ciò che per altri veicoli sarebbe vietato!!! Il camper è equiparato quanto meno alle autovetture e solo tu ritieni questa una bufala!!! il camper USO PROPRIO non è autorizzato né a montare né ad utilizzare sirene e lucette!!!id="red"> Tanto è vero che nessuno dei mezzi da te citati è categoria M1. Il camper è M1 ESATTAMENTE CoME le autovetture. Nel mio ricorso dove parlavo di EQUIPARAZIONE ho specificato che il camper è equiparato e che ha diritto a SOSTARE mentre, prospettando l'omissione d'atti d'ufficio, non potevano sostare altri mezzi CHIARAMENTE non equiparati alle autovetture!!!! Sempre più chiare le tue posizioni che ci aprono gli occhi per tutti gli usi.

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 12/07/2008 alle 13:34:45
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/07/2008 alle: 12:22:17
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Inoltre, anche una ambulanza senza sirene accese è autorizzata a passare col rosso o a fare ciò che per altri veicoli sarebbe vietato!!! >
> Calosci, Calosci, continui a dire sciocchezze. Parli, parli e non sai cosa dici. Questa è un'altra delle tue. Dove l'hai letto, chi te l'ha detto, che le autoambulanze che non sono in servizio di emergenza, possono "passare col rosso e fare ciò che per altri veicoli è vietato"? Studia meglio Calosci, e non mettere in giro cose false. Chiedi ai tuoi avvocati.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/07/2008 alle: 12:37:52
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Sul 49 barrato fai solo delle ridicole e assurde divagazioni perché è un mezzo che svolge servizio di linea. Il camper è un mezzo provato e non svolge servizio di linea e soprattutto non è ad uso pubblico! Anche per le ambulanze vale lo stesso discorso! D'altronde le ambulanze hanno sirena e lucette lampeggianti blu e solo queste possono esserne dotate al pari dei mezzi delle forze dell'ordine. Un mezzo ad USO PROPRIO non può esserene dotato e non può avere nessuna licenza (al pari degli altri veicoli cui è equiparato) ad usare tali sistemi. >
> L'ambulanza c'ha le luci lampeggianti blu; Il 49 barrato percorre corso Garibaldi; L'autocaravan è dotata di serbatoi di ritenuta; Il ciclomotore della mia vicina c'ha l'adesivo di barbie; e se mio nonno c'aveva il trollo era un tram. Ora che abbiamo completato l'elenco delle differenze tra alcuni veicoli, mi vuoi dire dove hai letto nell'art. 185 CdS, perché è di questo che stiamo discutendo che le autocaravan possono sostare nei parcheggi riservati alle autovetture?id="red"> Di questo stiamo discutendo. Tu dici che è un concetto facile facile, che sta scritto nell'art. 185 cds. Ma io non lo trovo. Nell'art. 185 cds io leggo solo che le autocaravan hanno gli stessi diritti degli altri veicoli. Veicoli, Calosci. Veicoli, cioè nè autoveicoli, che è una categoria dei veicoli (art. 47 cds), né autovetture, che è un specie della categoria autoveicoli (art. 54). Mo' se è vero che i camper c'hanno gli stessi diritti degli altri veicoli. O sono tutti i veicoli, o non e' nessuno. Tutti, comprende: le autovetture, il 49 barrato, il ciclomotore, l'ambulanza ed il nonno con il trollo. O tutti o nessuno, Calosci.
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 12/07/2008 alle: 13:02:47
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Inoltre, anche una ambulanza senza sirene accese è autorizzata a passare col rosso o a fare ciò che per altri veicoli sarebbe vietato!!! >
> Calosci, Calosci, continui a dire sciocchezze. Parli, parli e non sai cosa dici. Questa è un'altra delle tue. Dove l'hai letto, chi te l'ha detto, che le autoambulanze che non sono in servizio di emergenza, possono "passare col rosso e fare ciò che per altri veicoli è vietato"? Studia meglio Calosci, e non mettere in giro cose false. Chiedi ai tuoi avvocati.
>
> Caro prof. Calosci Ti stanno mettendo all'angolo, cerca però di non contribuire mettendoci del "tuo" . sulla classificazioni di veicoli sono d'accordo che nel art.47 sugli M1, "trasporto persone", ma se fosse solo così non ci sarebbe stata la necessità dell'art.54 che invece tra gli autoveicoli fà una definita classificazione. Se fossero la stessa cosa avrebbero avuto la stessa lettera, ma così non è. l'art. 185 sulla circolazione e sosta degli autocaravan non potrebbe dire cose diverse da ciò che è scritto, cioè che la sosta dove consentita,(vedi delibere motivate riguardanti gli art.6 e 7), è equiparata agli altri veicoli e non potrebbe essere altrimenti, ma non significa nulla, perchè se riservano la sosta alle autovetture entra in ballo l'art.54 e non il 47 poi si potrà dire che il pannello non è conforme, che non è previsto da altri articoli il tipo di segnaletica insomma si entra in una area grigia dove chi ci rimette è il camperista perchè si fà il sangue amaro. Altrettanto 'ngeloco e o'nonno secondo me sbagliano quando a spada tratta vorrebbero che nella sosta l'equipaggio deve necessariamente scendere, "NON E' SCRITTO DA NESSUNA PARTE". Quindi dove la sosta è consentita e quindi non è vietata si puo stare rispettando l'art. 185. tutto il resto è motivo di confusione. saluti
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 12/07/2008 alle: 13:09:40
quote:Originally posted by camperillo Altrettanto 'ngeloco e o'nonno secondo me sbagliano quando a spada tratta vorrebbero che nella sosta l'equipaggio deve necessariamente scendere, "NON E' SCRITTO DA NESSUNA PARTE". >
> Io non l'ho mai detto. ciao
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 12/07/2008 alle: 13:33:24
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Inoltre, anche una ambulanza senza sirene accese è autorizzata a passare col rosso o a fare ciò che per altri veicoli sarebbe vietato!!! >
> Calosci, Calosci, continui a dire sciocchezze. Parli, parli e non sai cosa dici. Questa è un'altra delle tue. Dove l'hai letto, chi te l'ha detto, che le autoambulanze che non sono in servizio di emergenza, possono "passare col rosso e fare ciò che per altri veicoli è vietato"? Studia meglio Calosci, e non mettere in giro cose false. Chiedi ai tuoi avvocati.
>
> Sei sempre il solito malpensante!!! Mi era sfuggito di aver OMESSO il NON. Ho provveduto a correggere quello che avevo scritto e confermo che le ambulanze sono autorizzate (per giunta parzialmente) a passare con i rossi e usare corsie d'emergenza solo se con luci e sirene in funzione e sole se per reale necessità.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 12/07/2008 alle: 13:49:51
quote:Originally posted by camperillo
Caro prof. Calosci Ti stanno mettendo all'angolo, cerca però di non contribuire mettendoci del "tuo" . >
> Figurati se mi mettono all'angolo!!!
quote: sulla classificazioni di veicoli sono d'accordo che nel art.47 sugli M1, "trasporto persone", ma se fosse solo così non ci sarebbe stata la necessità dell'art.54 che invece tra gli autoveicoli fà una definita classificazione. Se fossero la stessa cosa avrebbero avuto la stessa lettera, ma così non è. >
> L'art. 54 pone la DIFFERENZA tra autovettura e camper specificando che le autovetture possono avere fino 9 posti compreso il conducente, mentre il camper solo 7 che però è dotato di speciale carrozzeria!!!
quote: l'art. 185 sulla circolazione e sosta degli autocaravan non potrebbe dire cose diverse da ciò che è scritto, cioè che la sosta dove consentita, (vedi delibere motivate riguardanti gli art.6 e 7), è equiparata agli altri veicoli e non potrebbe essere altrimenti, ma non significa nulla, perchè se riservano la sosta alle autovetture entra in ballo l'art.54 e non il 47 poi si potrà dire che il pannello non è conforme, che non è previsto da altri articoli il tipo di segnaletica insomma si entra in una area grigia dove chi ci rimette è il camperista perchè si fà il sangue amaro. >
> No. Proprio perché l'art. 54 pone in essere alcune differenze l'art. 185 interviene per annullare eventuali speculazioni e quindi discriminazioni tra camper e veicoli suoi pari (M1). D'altronde i miei ricorsi sono stati tutti incernierati su questo preciso aspetto e tutti hanno avuto risposta positiva. È ovvio che se la sosta non è consentita ad altre categorie non è consentita neppure ai camper. ma se è consentita ai VEICOLI M1 è ovvio che è consentita anche ai camper. Ovviamente si parla di SOSTA non di campeggio. Se il camper rispetta l'art. 185 non fa campeggio, ma semplice SOSTA. L'equipaggio ai sensi del CdS è autorizzato (ma NON OBBLIGATO) a scendere dal mezzo!!! Il che significa, non essendo obbligato a scendere, che è libero di starci dentro (come accadrebbe in automobile) per tutto il tempo che desidera!!! Personalmente ho difficoltà a pretendere di sostare col camper ove c'è il cartello "P" con sotto l'icona del pullman o del camion in quanto pur veicoli in senso lato sono di categoria M2/3 o Nxx. Il Camper è UFFICIALMENTE categoria M1, guarda caso, la stessa delle AUTOVETTURE. Su questo punto vinsi i miei ricorsi. Ripeto VINSI. Altri, che qui criticano, prendono per i fondelli e in alcuni casi scendono sul piano delle offese, per il momento se la sono presa in quel posto PERDENDO i loro ricorsi. Ho il fondato sospetto, caro "camperillo", che lo abbiano fatto apposta per creare un ulteriore precedente!!!! Per il resto, tranquillizzati, non riusciranno mai a mettermi alle corde per il semplice fatto che sbraitano tanto, ma no hanno argomenti validi sotto nessun aspetto!!!! Ciao
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/07/2008 alle: 14:13:24
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
Caro prof. Calosci Ti stanno mettendo all'angolo, cerca però di non contribuire mettendoci del "tuo" . >
>Personalmente ho difficoltà a pretendere di sostare col camper ove c'è il cartello "P" con sotto l'icona del pullman o del camion in quanto pur veicoli in senso lato sono di categoria M2/3 o Nxx. Il Camper è UFFICIALMENTE categoria M1, guarda caso, la stessa delle AUTOVETTURE.
>
> Questa è la categoria di veicoli denominata autoveicoli, regolata dall'art. 54 CdS. Ci sono le autovetture, le autocaravan e tanti altri tipi di veicoli. Perché mai l'autocaravan, in quanto autoveicolo, dovrebbe essere equiparata solo all'autovettura e non a tutti gli altri autoveicoli? In quale norma Calosci trova il fondamento delle sue affermazioni? Misteri di Calosci! Art. 54. Autoveicoli 1. Gli autoveicoliid="blue"> sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: 1. autovetture:id="blue"> veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 2. autobus:id="blue"> veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; 3. autoveicoli per trasporto promiscuo:id="blue"> veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a tra zione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quel lo del conducente; 4. autocarri:id="blue"> veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; 5. trattori stradali:id="blue"> veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; 6. autoveicoli per trasporti specifici:id="blue"> veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; 7. autoveicoli per uso speciale: id="blue">veicoli caratterizzati dall'esse re muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 8. autotreni:id="blue"> complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 9. autoarticolati:id="blue"> complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; 10. autosnodati:id="blue"> autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; 11. autocaravan:id="blue"> veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; 12. mezzi d'opera:id="blue"> veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altres, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
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