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Campeggiare o sostare, questo è il dilemma...

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4 20 161
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/09/2010 alle: 18:33:00
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  17:29:07 Grazie per la correzione in effetti intendevo proprio il regolamento 561 che se lei andasse a leggere le direbbe che lei fatto un'affermazione falsa. Infatti l'art. 8 comma 8 del regolamento testualmente recita: 8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. Come vede professore HA TOPPATO! >
> Succede nelle migliori famiglie non ho difficoltà ad ammettere l'errore quando mi viene contestato in modo inequivocabile come in questo caso.
quote: Falso, o non è sempre vero. Anzitutto la Circolare 277 tanto invocata contiene un passaggio che smentisce questa cosa che ha detto lei, e si ricordi che io ho citato i comuni turistici che poi sono quelli più aggrediti dal traffico veicolare dei turisti in arrivo. La circolare 277 che lei non ha letto, afferma quanto segue: Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. Come vede prevede due alternative (ovvero, oppure) tra cui una è quella di far convivere e l'altra è quelldi di dividere. Riservare un'area. >
> Intanto, detta circolare auspica l'attivazione della sosta a tempo determinato A PRESCINDERE dal veicolo. Poi segue la parte OVVERO e cioè la realizzazione di aree di SOSTA riservate alle autocaravan PURCHé posizionata a distanza RAGIONEVOLE dalla zona di interesse. OVVERO (dal GARZANTI: Definizioneant. o vero, cong. (lett.) 1 ossia, cioè (si usa per precisare o correggere un concetto precedentemente espresso): l'autore dei «Promessi Sposi», ovvero Alessandro Manzoni; questa notte, ovvero questa mattina presto 2 (rar.) o, oppure (con valore disgiuntivo). La seconda accezione è RARA e, se vera, renderebbe IMPUGNABILE la circolare perché entrerebbe in contrasto con l'art. 185 comma 7 che prevede SENZA LIMITARE LA SOSTA ALTROVE la creazione di appositi parcheggi per le autocaravan. Io vedo solo OVVERO. Non esiste in TALE CIRCOLARE il termine OPPURE con valore DISGIUNTIVO. Infatti OPPURE sempre dal GARZANTI Definizioneant. o pure, cong. 1 forma rafforzata della congiunzione o (con valore disgiuntivo): vuoi un libro oppure un disco? 2 con il valore di altrimenti, in caso contrario: dovrai affrettarti, oppure perderai il treno | in apertura di frase, per introdurre una nuova possibilità o ipotesi: oppure, non potresti pensarci tu?.
quote: Ma la circolare 277 incontra un limite, perché come lei ben dovrebbe sapere sull'argomento possibilità di divieti solo per autocaravan, c'è un interpretazione della Cassazione circa il divieto per categorie di utenti. La Corte di Cassazione Civile sez. I 28/8/2001 n. 11278, ha indicato che il potere del sindaco di vietare a determinate categorie di utenti e per motivi di igiene è insindacabile da parte dell'AGO. In questa sentenza è stata esaminata una ordinanza di divieto di sosta per autocaravan del Comune di Orosei che a me risulta ancora in vigore. >
> Sull'argomento ho già a suo tempo espresso innumerevoli volte concetti inequivocabili in risposta ad "o' nonno" (alias Franco Antonio Morelli) che lei certamente conoscerà portando avanti gli stessi autolesionistici concetti, con le stesse parole e attaccandosi sempre alle stesse cose! Può fare una ricerca su COL e troverà tutte le mie risposte sull'argomento.
quote: Dimostrare. Citazione priva di prova. E comunque la cosa possiamo esaminarla a parte. Al più, secondo me, si applicherebbe la norma regionale anche a loro perché soggiornano a bordo di mezzi mobili. Come ai saccopelisti sulla spiaggia di Spotorno o quelli che si fanno il week-enda al mare dormendo in automobile. Ma prima dimostrare di aver fotografato un pulmann di musicisti romeni in sosta con i musicisti che dormivano dentro il pullmann. Capitano tutte a lei. >
> Se le frequentasse gli ambienti musicali ne avrebbe avuto palese prova. Io non devo dimostrare nulla a nessuno. Alzi le chiappette a vada ovunque trova un concerto con orchestre romene o di paesi dell'est e potrà verificare di persona!
quote: Professore segua attentamente, questa cosa gliela spiego così forse la capisce, ammesso che voglia capirla. Il titolo dell'art. 157 è Arresto, fermata e sosta dei veicolo. Il comma 1 contiene definizioni e esordisce con il dire: Agli effetti delle presenti norme: a) omissis.. b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; Non parla né si occupa delle persone a bordo e di quali attività possano o non possano fare. Tratta solo del conducente e ne parla per definire le diverse condizioni di sosta e di fermata del veicolo non per regolare le attività a bordo delle persone! Da qui non né può ricavare quanto lei sostiene. >
> Intanto un componente dell'equipaggio non è obbligato a scendere! Ed è quello che GUIDA. Figuriamoci gli altri che non GUIDANO se sono obbligati a scendere. Non sussistendo obbligo hanno pieno titolo a restare dentro il veicolo in SOSTA. Per quanto riguarda tutto il resto interviene per i camper l'art. 185 comma 2 che SENZA OMBRA DI DUBBIO chiarisce che la SOSTA delle autocaravan non costituisce SOGGIORNO DI TURISTI SOTTO ALLOGGI MOBILI.
quote: Ammetto di aver indicato il numero sbagliato del regolamento ma io l'ho letto ho e l'ho capito e riportato il senso corretto della norma sia prima che ora; ora l'ho riportata pure testualmente (sopra) perché appunto avevo letto il regolamento. Lei invece ha citato il numero giusto del regolamento ma o non lo ha letto o l'ha letto ma non lo ha capito. E non solo, si è anche dilungato in affermazioni sbagliate indicando che non possono. Ha toppato Professore! Non legge, chiacchiera senza andare ad approfondire. >
> Ho già ammesso il mio errore. Nella fretta qualche cosa può anche sfuggire. Ciò non inficia tutto il discorso sulla SOSTA delle autocaravan che MAI E POI MAI costituisce SOGGIORNO DI TURISTI SOTTO ALLOGGI MOBILI.
quote: Vede professore? Hanno il loro 185 (art. 8 comma 8 reg. 561). Professore sono tutelati dall'art. 8 comma 8 del regolamento 561 che lei non ha letto. Questa sua affermazione (i pullman e i tir no) è falsa. Vada a leggersi l'art. 8 comma 8 del regolamento. Ha TOPPATO! >
> Pallosino è lei!! Ho già ammesso l'errore! I TIR e i PULLMAN hanno il loro 185 inserito in un regolamento CE. Noi, il CAMPER per essere precisi, ha il 185 inserito proprio nel CdS nazionale!! LEGGE DELLO STATO. Ovvero l'autocaravan in SOSTA non costituisce SOGGIORNO DI TURISTI SOTTO ALLOGGI MOBILI. ---- Insiste sul trasporto dei cadaveri su autofunebre? Come già detto se non ha la licenza non può trasportarci cadaveri (ma che gusti ha lei??) Può comunque ESSENDO UN M1 trasportarci nel limite dei posti omologati CHI LE PARE e usare il vano "cadaveri" per trasportaci le sue valige o un contrabbasso!! Nessuno in questo caso potrà dirle NULLA. ---- Sulla parte finale del suo assurdo argomentare, salvo la cosa dove ho ammesso di aver commesso un errore, lei non ha smontato proprio un TUBO!! L'art. 185 stabilisce che la SOSTA della autocaravan (secondo le condizioni del 185 stesso) NON È soggiorno di turisti sotto alloggi mobili. L'art. 157 stabilisce che durante la sosta non sussiste OBBLIGO di abbandono del mezzo da parte del guidatore (figuriamoci se gliene frega qualche cosa di chi non guida). Motivi per i quali le leggi regionali sul turismo NON RIGUARDANO i camper in regolare sosta e i loro equipaggi. Come sostenuto da CUBETTO il TITOLO V del CdS (che contiene anche il 185) riguarda i COMPORTAMENTI che possono essere tenuti solo da PERSONE!!
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 19/09/2010 alle: 19:18:12
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/09/2010  18:33:00 Può comunque ESSENDO UN M1 trasportarci nel limite dei posti omologati CHI LE PAREid="green"> e usare il vano "cadaveri" per trasportaci le sue valige o un contrabbasso!id="red"> Nessuno in questo caso potrà dirle NULLA.>
> Rischiando la contestazione della violazione all'art. 82 comma 8,in quanto (testo da inserire nel verbale) "Il conducente utilizzava l'autoveicolo destinato al trasporto di feretri per una destinazione diversa. Nella circostanza veniva accertato che lo adibiva a trasporto di cose (valigie - contrabbasso)id="red"> e lo adibiva altresì al trasporto di persone diverse da quelle consentite per gli autoveicoli per uso specialeid="green">. La carta di circolazione viene ritirata e trasmessa .... ecc. ecc."
Surf83
Surf83
-
Inserito il 19/09/2010 alle: 19:18:30
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/09/2010  18:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La virgola prima di ovvero chiude il periodo precedente e nella parte seguente contiene un pensiero di senso compiuto. Al più, nel senso della precisazione da lei fatta, posso assumere che anche nella prima parte, per correggerla, abbia detto fare l'area destinata alle autocaravan. L'art. 185 comma 7 si occupa solo di far definire al regolamento le caratteristiche dell'area. La discriminazione può quindi avvenire per categorie di utenti. Già in altra occasione il ministero si era pronucniato in tal senso, credo proprio per Spotorno ove aveva detto che il comune non poteva vietare... in assenza di aree destinate all'autocaravan. Resta comunque la sentenza 11278 della Cassazione. Le ho dimostrato che gli autisti non campeggiano ma sono obbligati e hanno una legge esterna al CDS per stare a bordo. Come per le auto funebri e non c'è motivo valido per sostenere che il CDS abbia quindi la possibilità anche di favorire il turismo all'aria aperta con l'art. 185. Si coccupa solo che il camper in sosta non sia multato per attendamento. Deve leggere oltre al titolo V anche la parte che segue immediatamente ove riferisce i comportamenti agli UTENTI DELLA STRADA: TITOLO V Norme di comportamento Art. 140. Principio informatore della circolazione. 1. Gli utenti della strada id="red">devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono. Ora lei sta dicendo che i turisti in camper non sono turisti ma utenti della strada, pertanto non soggetti alla leggere regionale sul turismo all'aria aperta ma sono e restano utenti della strada. L'accendiamo?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/09/2010 alle: 19:59:31
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  19:18:30 La virgola prima di ovvero chiude il periodo precedente e nella parte seguente contiene un pensiero di senso compiuto. Al più, nel senso della precisazione da lei fatta, posso assumere che anche nella prima parte, per correggerla, abbia detto fare l'area destinata alle autocaravan. >
> OVVERO continua a non avere il senso di alternativa, ma di rafforzativo, altrimenti RIPETO va in contrasto non solo col 185, ma anche col 47, e soprattutto con i 6 e 7!
quote: L'art. 185 comma 7 si occupa solo di far definire al regolamento le caratteristiche dell'area. La discriminazione può quindi avvenire per categorie di utenti. >
> La discriminazione non può avvenire MAI. Il comma 1 del 185 è assolutamente inequivocabile! Come sono inequivocabili gli art. 47, 6 e 7 del CdS. Il comma 7, dettando le regole per creare A.A., non impone che in presenza di dette aree cessa il diritto di essere veicolo M1. Chiaro il quadro della situazione?
quote: Già in altra occasione il ministero si era pronucniato in tal senso, credo proprio per Spotorno ove aveva detto che il comune non poteva vietare... in assenza di aree destinate all'autocaravan. >
> E non poteva vietare anche in presenza di apposite A.A.
quote: Resta comunque la sentenza 11278 della Cassazione. >
> Come ebbi modo di dirLE anni fa in merito alla sentenza della Cassazione 11278 fu errato il modo di impostare il tutto non utilizzando il fatto che la CATEGORIA è M1 e non vi possono essere discriminazione per stesse categorie! Gli art. 6 e 7 parlano di CATEGORIE DI UTENTI. Chi guida ed usa un veicolo M1 appartiene alla STESSA categoria di utente! Punto. Se un avvocato imposta male la causa casca come una pera marcia!
quote: Le ho dimostrato che gli autisti non campeggiano ma sono obbligati e hanno una legge esterna al CDS per stare a bordo. Come per le auto funebri e non c'è motivo valido per sostenere che il CDS abbia quindi la possibilità anche di favorire il turismo all'aria aperta con l'art. 185. Si coccupa solo che il camper in sosta non sia multato per attendamento. >
> Il 185 non si occupa di turismo! Il 185 SOTTRAE alla giurisdizione regionale circa il TURISMO le autocaravan perché NON EFFETTUANO EFFETTUANO SOGGIORNO DI PERSONE SOTTO ALLOGGI MOBILI. Le entra in testa o no questo semplicissimo concetto?
quote: Deve leggere oltre al titolo V anche la parte che segue immediatamente ove riferisce i comportamenti agli UTENTI DELLA STRADA: TITOLO V Norme di comportamento Art. 140. Principio informatore della circolazione. 1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. >
> Giusto
quote: 2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono. >
> Che seguono dove? Nello stesso CdS. NON ALTROVE. In fondo siamo solo all'art. 140
quote: Ora lei sta dicendo che i turisti in camper non sono turisti ma utenti della strada, pertanto non soggetti alla leggere regionale sul turismo all'aria aperta ma sono e restano utenti della strada. >
> Primo. Io non parlo mai di TURISTI, ma di UTENTI DELLA STRADA. Il camper non è detto che sia usato per essere TURISTA. Io l'ho usato per lavoro, terapie, turismo, ecc.. Sto dicendo, con lei meglio precisare altrimenti come al solito travisa, che l'UTENTE DELLA STRADA che resta a bordo del CAMPER a farsi gli affari suoi (NEL RISPETTO DEL 185) son sempre utenti della strada e NON SONO MAI turisti che SOGGIORNANO sotto alloggio mobile. Qui sono e qui non mi muovo!
Tour dell'Arco Alpino: da ovest a est
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Il paradiso può attendere, la Sardegna
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/09/2010 alle: 20:49:32
Questo non è rendere pubbliche le proprie opinioni, vedo che la cosa più semplice è dire che da una cosa scritta semplicemente si va ad un delirio nel senso del termine. Sul camper qual'è il fine, lo scopo, fare in modo di circolare e di essere autonomo, esente da nessun impedimento, automezzo speciale, senza limitazioni, a differenza di altri veicoli, tipo roulotte. Il ministero che è preposto ha dato ogni spiegazione al riguardo. "L'ossesione" porta a delle conseguenze, scorporare le finalità, e deturpando i significati per cui si indica che la sosta, è campeggiare, ma quando mai. L'attività del campeggiare esce nel vero senso del termine e confine, al di fuori dell'alloggio, quale attività c'è al di fuori di un camper, chiuso, che poggi sulle sole ruote, mantenendo la sagoma o struttura d'origine?. Lo dico, umano e sbagliare diabolico è perseverare, e tutti sbagliano, essendo nessuno super parte, non è la prima volta. Non vado oltre, ma chi ci pensa un'attimo può senz'altro capire. La storia dei semafori, autovelox, striscie blù, e ora:

http://www.repubblica.it/econom...

http://www.repubblica.it/2009/0...

http://www.repubblica.it/econom...

Se si pensa un'attimo,DOPO AVER LETTO, essendo distaccati da qualsiasi idea personale, forse capirete in quali mani siamo, voglia e non voglia.

Modificato da giuliano49 il 19/09/2010 alle 21:02:02
Surf83
Surf83
-
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:01:46
Prendo come posizione del campersita di cultura medio-alta la posizione di giuliano e di Calosci e presto la utilizzerò fuori da questo forum per dire la mia in materia in posti ove ciò che si dice conta ed ha un senso. Per me questa discussione finisce qui. Ormai abbiamo detto tutto ciò che c'era da dire. Cordiali saluti.
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:10:24
Penso che tutto si può dire al di fuori di un forum, ma che il camper sia stato concepito come mezzo stradale speciale, che non può sostare, ne parcheggiare, solo rimanere nei capannoni delle ditte che li costruiscono, perchè inutile, costoso, perseguitato, discriminato, forse è la cosa più sensata che si può scrivere e manifestare, la non conoscenza, per non dire di peggio, in questo è sublime. LeggeteVi un pò gli indirizzi, e poi valutate.

Modificato da giuliano49 il 19/09/2010 alle 21:14:59
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chorus
chorus
05/10/2006 12990
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:12:40
@ Surf83, ho appena letto recenti ordinanze dei Comuni di Pelago e di Legnago (disponibili nei siti internet di entrambi i comuni) dove viene vietata la sosta con scopo di campeggio, richiamando il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008. Da una mia sommaria lettura, tale norma sembra vada a colpire fenomeni di occupazione di suolo pubblico anche temporaneo, propri delle etnie rom; secondo lei potrebbe avere riflessi negativi nei confronti di noi camperisti? Mi sembra molto significativa l'ordinanza del Comune di Pelago, che, richiamando la norma in parola, vieta l'utilizzo dell'autocaravan ai fini del pernottamento, al di fuori delle aree attrezzate. Grazie per una sua risposta ed eventualmente per trovare il tempo per approfondire l'argomento.
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:24:32
La vede questa foto fatta di recente, se tutti i comuni d'Italia l'adotta, Lei e il suo camper va in automatico in campeggio a vita. Non solo Rom ma cittadini italiani e stranieri, se non ho reso l'idea, forse devo imparare l'assurdo. Immagini, con la mancanza legislativa che si sostiene, è vietata sia la sosta, sia il parcheggio, sia il transito, questo in alcuni casi su tutto il terittorio, questo solo su certi comuni, mi dice che me ne faccio di un camper, dichiarato automezzo speciale.[?][?][?][?] Forse è meglio ripiegare alla roulotte, non crede[?][?][?][?] E' inoltre specificato che non si debbono avere furiuscite di qualsiasi natura, mi dice in inverno ed estate come fa[?][?][?][?]perchè questo è vietato, specificato in un corretto italiano. Se io dovessi adottare ciò che sostiene, i camper sono speciali solo ed sclusivamente, perchè oltre al costo iniziale del camper,14 anni fa 60 milioni, ora 120.oo € serve solo ad ingrassare lo stato con l'IVA e le ditte che li costruiscono, senza che l'acquirente lo possa usare per il fine per cui è stato costruito, oppure sono fuori strada. E mi sembra che ciò sia incontestabile.

Modificato da giuliano49 il 19/09/2010 alle 21:34:51
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:30:43
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 19/09/2010  21:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedo scusa se riepondo al posto dell' "esimio" ma anche "autolesionista" surf83 [:o)] Essi', usare il "decreto sicurezza" nei confronti di noi camperisti che notoriamente siamo un branco di malviventi/assassini/terroristi/echipiu'nehapiu'nemetta ... [:D][V][xx(] Ma per piacere ... tali divieti di sosta SOLO per camper sono e continuano ad essere ILLEGITTIMI Se proprio si vuole istituire il "coprifuoco" (sosta notturna vietata) che valga per TUTTI i veicoli e non solo per i camper. Oppure che si prendano SINGOLI provvedimenti nei confronti di chi in camper CAMPEGGIA non rispettando quanto indicato dall'art. 185 CdS (e anche solo passando e' facile vederlo/notarlo [;)] basta volerlo fare [}:)]) , e NON vietando a tutti preventivamente ed ILLEGITTIMAMENTE "punendo" cosi' anche chi si comporta a norma e soprattutto civilmente Ivanoid="blue">
Surf83
Surf83
-
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:55:46
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 19/09/2010  21:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto diverse ordinanze ma non condivido il contenuto di quelle che indicano "la sosta a fini campeggistici" o quelle del tenore da lei indicato. E più o meno la maggior parte è di questo tenore. Salvo che non vogliamo essere benevoli nell'indicare sosta campeggistica come costituzione di un attendamento. Ritengo sia una "evoluzione" indicata nei comuni interni del nord, dalla necessità di avere uno strumento contro gli accampamenti di ROM, i quali se fossero furbi, si rivolgerebbero a qualche nostro amico il quale saprebbe certamente tutelarli con i suoi avvocati ad esempio consigliando loro di avere solo vetri a scorrimento nel camper e di mettere il generatore sul tetto e di soggiornare stando chiusi dentro e con il condizionatore acceso. Per il resto tutto ciò che loro metterebbero all'esterno del camper, non essendo certamente riferibile al veicolo, non sarebbe sanzionabile come campeggio perché sarebbe come il pic-nic delle autovetture che di certo non fanno campeggiano. Penso che questa potrebbe essere una risposta mutuata da diversi passati interventi in questo forum. Ma siamo sicuri? Io penso che una ordinanza lineare, priva di attacchi sia per la sosta, sia per il campeggio sia una che contempli più o meno le seguenti indicazioni; Visto l'art. 185 cds Visto l'art. 1, 3, 4, 5 L.R. che definisce le strutture ricettive all'aperto per i turisti muniti di mezzi o strutture mobili di pernottamento; Visto il disciplinare dlele vele blu che impone ai comuni ... Considerato che lo statuto del comune prevede la valorizzazione e l'armoniosa utilizzazione del territorio; Considerato che occorre regolare i flussi turistici per consentire a questo comune di essere in linea con la legge quadro sul turismo... Visto i rilievi della USL sui materiali e sugli scarichi nelle località di ... di e di .. che hanno evidenziato la presenza di... contenuta nei liquidi xxchem.. Vista la sentenza della Cassazione 6574 del 1996 che definisce la nozione di campeggio; Vista la sentenza 11278 del 28/1/2001 Cassazione Civile circa la potestà del sindaco di vietare per categorie di utenti e per motivi di igiene; Ai sensi e per gli effetti... Ordina: 1) Divieti e possibilità di sosta - E' vietata la sosta notturna delle autocaravan di proprietà di non residenti nel comune dalle ore 22:00 alle ore 10:00; La sosta diurna dell'autocaravan è consentita nelle vie... di e ... di , in corrispondenza della relativa segnaletica orizzontale e verticale e secondo la durata indicata per la sosta a tempo; 2) Divieto di costituire campeggi o attendamenti - Sono vietati gli attendamenti istituiti mediante la collocazione, installazione o predisposizione comunque intesa di tende, attrezzature ed altri strumenti o mezzi mobili destinabili a consentire l'alloggio di persone ivi incluse caravan, carrelli tenda, autocaravan che mettano deflussi (fluidi, ovvero liquidi o gassosi secondo le definizioni dell'enciclopedia Treccani o del vocabolario Devoto Oli) o che siano nella altre condizioni di cui all'art. 185 che costituiscono campeggio ai sensi del suo secondo comma. 3) E' vietato il soggiorno a bordo di qualsiasi mezzo salvo quando indicato nel Regolamento CEE 561/2006, art. 8 e salvo che nelle aree di sosta attrezzate di ... di ... e di .. e nelle strutture ricettive all'aria aperta autorizzate e presenti nel comune. Le trasgressioni al punto 1 saranno punite secondo le norme del CDS; Le trasgressioni al punto 2 saranno punite con la sanzione da euro ...a euro... per ogni distinto attendamento o campeggio abusivamente installato e con rimozione forzata. Il tutto posto in solido e a carico dei trasgressori identificati. Le trasgressioni individuali al punto 3 saranno punite con la sanzione da euro ... a euro... a carico di ciascuna persona fisica identificata. Ecco errore più errore meno questa è una ordinanza che penso sia difficile da smontare in giudizio e serva anche per contrastare i ROM. Fin qui la risposta a Chorus- Prego il Prof. Calosci e IVANOPP di fare le pulci così la perfezioniamo.[:D][:D][:D] Grazie. Scusate ma adesso divento provocatorio.[}:)][:D] P.S. Io credo che in un prossimo futuro, da quanto ne so io, qualcuno potrebbe orientarsi a fare una cosa del genere. Specie qualche comune toscano che si è rotto le [8][8][8][8][8][8].

Modificato da Surf83 il 19/09/2010 alle 22:14:27
Cubetto
Cubetto
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Inserito il 19/09/2010 alle: 22:22:06
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  21:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ordinanza del comune di Pelago fa espresso riferimento a quello che accade in occasione di manifestazioni organizzate sul territorio comunale, soprattutto il Festival On The Road - che ha suscitato proteste e polemiche: "installazione di tende, autocaravan o altri veicoli usati impropriamente", "abbandono di rifiuti, comportamenti indecorosi consistenti nell’espletamento delle funzioni fisiologiche, modalità di organizzazione di gruppi con emissioni musicali rumorose ed arrecanti disturbo anche in orari notturni". Sono quindi vietate "le attività e forme di campeggio abusivo mediante l’installazione di tende, autocaravan o altri veicoli usati impropriamente per tale scopo in forma singola o collettiva, ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni di legge". Non mi pare un'ordinanza anticamper (e nemmeno antirom). Quella del comune di Legnago è simile, ma aggiunge: "Ritenuto, altresì, di precisare che non è compresa in tale divieto e dunque resta consentita, nelle aree pubbliche del Comune dove il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta, la sosta dei suddetti veicoli qualora non siano ivi continuativamente utilizzati alla stregua di luogo di dimora e/o bivacco" ecc. Nemmeno questa mi sembra un'ordinanza anticamper.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 19/09/2010 alle: 22:22:07
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  21:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In tal caso l'ordinanza di divieto sosta SOLO per camper deve DIMOSTRARE l'effettiva esigenza di preservare la sicurezza pubblica, e quindi a meno che non si DIMOSTRI che i camperisti sono un branco di malviventi/assassini/terroristi/echipiu'nehapiu'nemetta ... Ivano PS: se invece cosi' dovesse essere e se le cartebollate non servono potrebbe succedere che persulserio i camperisti diventino un branco di malviventi/assassini/terroristi/echipiu'nehapiu'nemetta ... [:Did="blue">]
Surf83
Surf83
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Inserito il 19/09/2010 alle: 22:40:15
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 19/09/2010  22:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chi ha parlato di sicurezza pubblica? Rileggi! Motivi di igiene, sono coperti dalla Cassazione 11278/2001. Rileggi!!
Surf83
Surf83
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Inserito il 19/09/2010 alle: 22:41:59
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 19/09/2010  22:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora abbiamo centrato gli argomenti. E come vede Pelago è un comune che distingue già bene tra la sosta del mezzo e l'attività che possono fare a bordo gli occupanti. Ci siamo. Si stanno svegliando. [B)]
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 19/09/2010 alle: 23:06:32
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  22:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche in caso di divieti di sosta solo per camper per motivi di "igiene e salute pubblica" si deve DIMOSTRARE l'effettiva esigenza di preservare l'igiene e salute pubblica, e quindi a meno che non si DIMOSTRI che i camperisti sono un branco di maiali/incivile/zozzoni/echipiu'nehapiu'nemetta ... A tal riguardo faccio presente (ricordo, ripeto...) che gia' la direttiva del Min LL.PP. del 24 ottobre 2000 indicava per l'appunto che : “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottiniid="red">”id="black"> Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 19/09/2010 alle 23:11:40
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 19/09/2010 alle: 23:09:49
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  22:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ci siamo. Si stanno svegliando>
> Eccolo qui l'"autolesionista" [V]id="blue">
18
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 19/09/2010 alle: 23:31:51
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  22:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Allora abbiamo centrato gli argomenti.>
> Per me non ha centrato un bel nulla, anzi, forse ha perfettamente sbagliato forum, questo non è il SoL (Sindaci on Line) e qui si sta rasentando la farneticazione. Io sono sempre più dell'idea che continuando a glissare le risposte "sconvenienti" e riproponendo altrettante opinioni personali, spacciandole per leggi infondate, si fa solo della grande confusione. La gente comune, come me, quella della strada, ben diffida dai "soloni" tutto bla bla e ninete di concreto. Facciamo un gioco: ognuno dice chiaramente dove vuole arrivare e qual è l'obbiettivo finale di un altro partecipante. Inizio io: io vorrei arrivare a fare chiarezza una volta per tutte sulle falsità riguardo la sosta libera su strada pubblica; l'obbiettivo di Surf83 è riuscire a fare una grande confusione nella testa di chi legge. Bye
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 19/09/2010 alle: 23:34:34
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/09/2010  20:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto interessante il finale del secondo articolo che hai segnalato! Li chiamano semafori intelligenti. Forse troppo: in Italia diversi funzionari di enti locali con le casse vuote, fiutato l'affare, hanno deciso di installarli. Poi hanno taroccato il meccanismo dimezzando da 6 a 3 secondi il tempo del giallo. Così sono riusciti a comminare 100 mila multe da 150 euro (in tutto 150 milioni), una manna per i bilanci comunali. Poi, a inizio 2009, è intervenuta la magistratura e oggi tutti i soldi incassati grazie a Semaforopoli sono a rischio sequestro. Nella repubblica dei verbali - c'è da scommetterlo - non ci sarà da aspettare molto: una multa scaccia l'altra. E tra poco, a colpi di nuove sanzioni, i Comuni interessati riusciranno a coprire anche questo buco inatteso.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 19/09/2010 alle: 23:51:33
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010  21:55:46 Ordina: 1) Divieti e possibilità di sosta - E' vietata la sosta notturna delle autocaravan di proprietà di non residenti nel comune dalle ore 22:00 alle ore 10:00; La sosta diurna dell'autocaravan è consentita nelle vie... di e ... di , in corrispondenza della relativa segnaletica orizzontale e verticale e secondo la durata indicata per la sosta a tempo; >
> Ordinanza impugnabilissima su questo punto. Eventuali multe ricorribilissime. Tale punto discrimina le autocaravan rispetto alle autovetture essendo entrambe M1. Per non essere impugnata tale divieto e tali orati e tali limitazioni stradali devono essere estese a tutte le autovetture di NON residenti.
quote: 2) Divieto di costituire campeggi o attendamenti - Sono vietati gli attendamenti istituiti mediante la collocazione, installazione o predisposizione comunque intesa di tende, attrezzature ed altri strumenti o mezzi mobili destinabili a consentire l'alloggio di persone ivi incluse caravan, carrelli tenda, autocaravan che mettano deflussi (fluidi, ovvero liquidi o gassosi secondo le definizioni dell'enciclopedia Treccani o del vocabolario Devoto Oli) o che siano nella altre condizioni di cui all'art. 185 che costituiscono campeggio ai sensi del suo secondo comma. >
> Impugnabile tramite OTTIMO avvocato. Io sono ben fornito e non temo nulla a costo di arrivare in Cassazione e se anche la va male mi rivolgerò alla Corte di Giustizia Europea!
quote: 3) E' vietato il soggiorno a bordo di qualsiasi mezzo salvo quando indicato nel Regolamento CEE 561/2006, art. 8 e salvo che nelle aree di sosta attrezzate di ... di ... e di .. e nelle strutture ricettive all'aria aperta autorizzate e presenti nel comune. >
> Il ricorso di vince ad occhi chiusi! In autocaravan, in base al 185, non sussiste SOGGIORNO per gli occupanti durante la SOSTA!
quote: P.S. Io credo che in un prossimo futuro, da quanto ne so io, qualcuno potrebbe orientarsi a fare una cosa del genere. Specie qualche comune toscano che si è rotto le [8][8][8][8][8] >
> E chi avrà il camper potrà ricorrere come e quanto vuole VINCENDO se si appoggia a bravi avvocati. Vedo che nonostante gli anni non ha perso la suo smalto quando con altro nome sosteneva che se si continua così alla fine saremo pieni di divieti e io le rispondevo "non mi metterò mai da solo un divieto per evitare che altri me lo mettano" Oggi a Siena tirava vento?
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