quote:Originally posted by vertigo> Esattamente quello che ti avevo scritto io nell'altro 3D. Ma non si tratta di campeggio. E' attività edilizia. ciao angelo
D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380 (T.U. in materia urbanistica)parte1,titolo1,capo1 "Attività edilizia"; art3 "definizioni degli interventi edilizi", lettera e.5): (sono definiti interventi edilizi, ecc.) l'installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioniche siano utilizzate come abitazioni(omissis...) e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Mario PS, notare l'uso della definizione "CAMPERS", abbastanza insolita nel nostro ordinamento Salutiid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
quote:Originally posted by carlo965 Credo, nel caso specifico premettendo che non è mia materia, che la sosta, stanziale o meno, di un camper -roullotte, non possa essere vietata se l'area utilizzata è proprietà privata...e se è privata, sempre nel pieno rispetto dell'educazione , delle reciproche identità e delle Leggi vigenti, ci faccio quello che mi pare..>> In un altro 3D , mi pare (se erro che qualcuno smentisca) che gli "esimi" si siano espressi in modo differente su tale tema, ovvero che se c'e' divieto di campeggio questo vale anche sui terreni privati... Ovvero anche qui si ritorna al tema del 3D "Se dormire in camper costituisce campeggio" : da quanto ne salta fuori in queste discussioni, praticamente sul mio camper non posso dormirci in sosta libera su pertinenze stradali, ne' in AA, e neanche su un mio terreno privato ma bensi' solo in campeggio [:(] [:D][:D][:D] Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> 1) SI, se non c'è divieto di campeggio libero. Purché a fine stagione prendi baracca e burarattini e te ne torni a casa. Nelle aree private comunque non si applica il 185 co. CdS, quindi niente sosta, ma campeggio. 2) SI se hai la licenza di campeggio, puoi ospitare chi ti pare. Altrimenti, potrebbero farti storie per esercizio abusivo di attività turistica. E poi so' problemi tuoi!
A me non pare poi tanto un OT e quindi non capisco xche' si deve chiuderlo... p.e. se io possiedo un terreno al mare non ho capito da quanto sopra scritto se: 1) - posso trascorrerci le ferie (le mie a luglio, quelle di mia suocera a giugno e quelle di mia madre ad agosto e magari quelle di amici a settembre; ovvero per 3/4 mesi) in camper 2) - posso ospitare altri camper di amici Ciao, Ivano. id="blue"> >
quote:Originally posted by vertigo> Esattamente![;)]id="blue">
credo che in realtà l'intento del legislatore sia stato più che altro quello di evitare che alcuni, nell'intento di aggirare le normative urbanistiche, stabiliscano su terreni agricoli e/o vincolati paesaggisticamente, delle "case mobili", ancorchè su ruote e con relativa targa. Vabbè, s'è arzigogolato un po', torniamo nei ranghi a polemizzare come si deve!!! Marioid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
quote:Originally posted by vertigo> Esatto mario. Ci fu una sentenza del TAR (Umbria) su un terreno agricolo destinato a parcheggio invece ospitava camper per il quale il TAR disse che si trattava di campeggio e connotò cosa fosse l'attività di campeggio con riferimento alle strutture ricettive. Ora quando la trovo la ripropongo. Mi fa piacere che stai entrando nei temi normativi che non sono nient'affatto usati per remare contro, ma solo per far capire quale sia la realtà a più camperisti possibile.
credo che in realtà l'intento del legislatore sia stato più che altro quello di evitare che alcuni, nell'intento di aggirare le normative urbanistiche, stabiliscano su terreni agricoli e/o vincolati paesaggisticamente, delle "case mobili", ancorchè su ruote e con relativa targa. Vabbè, s'è arzigogolato un po', torniamo nei ranghi a polemizzare come si deve!!! Marioid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
quote:Originally posted by ngeloco> Quindi, considerato che praticamente tutte le regioni vietano il campeggio libero (se non tranne qualche eccezione, che io sappia la Calabria), non posso farlo... Ovvero (ripetendomi da un mio precedente post) anche qui si ritorna al tema del 3D "Se dormire in camper costituisce campeggio" : da quanto ne salta fuori in queste discussioni (da "matti" [:o)]), praticamente sul mio camper non posso dormirci in sosta libera ne' su pertinenze stradali, ne' in AA, e neanche su un mio terreno privato ma bensi' solo in campeggio [:(] [:D][:D][:D] id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> 1) SI, se non c'è divieto di campeggio libero.
A me non pare poi tanto un OT e quindi non capisco xche' si deve chiuderlo... p.e. se io possiedo un terreno al mare non ho capito da quanto sopra scritto se: 1) - posso trascorrerci le ferie (le mie a luglio, quelle di mia suocera a giugno e quelle di mia madre ad agosto e magari quelle di amici a settembre; ovvero per 3/4 mesi) in camper Ciao, Ivano. id="blue"> >
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Esatto mario. Ci fu una sentenza del TAR (Umbria) su un terreno agricolo destinato a parcheggio invece ospitava camper per il quale il TAR disse che si trattava di campeggio e connotò cosa fosse l'attività di campeggio con riferimento alle strutture ricettive. Ora quando la trovo la ripropongo. >> Sentenza TAR Umbria Perugia n° 239/2000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 555/1998 proposto da Enrico RONCETTI, rappresentato e difesa dagli avv.ti Maria Di Paolo, Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Perugia, presso lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli, via Vincioli n. 3; C O N T R O Il Comune di Stroncone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio E nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento a. del provvedimento del Comune di Stroncone di cui all’atto prot. n. 3525 dell’8 giugno 1998, con cui si nega l’autorizzazione per l’utilizzazione di un’area, sita in Stroncone, di cui il ricorrente ha la disponibilità, come parcheggio di camper, in quanto tale utilizzazione sarebbe contrastante con la normativa urbanistica del Comune di Stroncone; nonché, per quanto occorrer possa b) delle deliberazioni consiliari, di estremi sconosciuti, con cui è stata, rispettivamente, adottata ed approvata la variante al Programma di fabbricazione del Comune di Stroncone, limitatamente all’art. 13 delle N.T.A., là dove, inserendo l’area de qua nella zona destinata a protezione del verde si subordina qualsiasi intervento sulla medesima alla sola iniziativa pubblica e, comunque, nella parte in cui tale norma possa essere interpretata nel senso di impedire agli interessati la realizzazione di un parcheggio sull’area suindicata. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 15 dicembre 1999, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: F A T T O E D I R I T T O 1. Con istanza del 7 aprile 1998, l’attuale ricorrente si è rivolto al Sindaco di Stroncone, esponendo di avere la disponibilità di un terreno nella località “I Prati”, frequentata da turisti nella stagione estiva, e di avere intenzione di utilizzare tale area come “parcheggio per camper” (s’intende, a pagamento). Chiedeva pertanto l’autorizzazione comunale, sia pure a titolo tuzioristico, esprimendo per parte sua l’avviso che non occorresse alcuna autorizzazione, dato che l’utilizzazione in parola non comporta né l’installazione di alcuna attrezzatura, né alcuna modifica dello stato dei luoghi, né alcuna custodia. . 2. Con lettera dell’8 giugno 1998, il Sindaco di Stroncone ha risposto rigettando l’istanza. Il provvedimento è motivato con la considerazione che il terreno è urbanisticamente vincolato a “verde pubblico”; che, a norma dell’art. 185 del codice della strada e del relativo regolamento, le aree riservate alla sosta ed al parcheggio di camper devono essere dotate di impianti igienico – sanitari idonei, oltre ad un’adeguata sistemazione dell’area non riducibile al mero allaccio al sistema fognario; che per realizzare le opere necessarie, occorre il rilascio di un’apposita concessione edilizia; che l’attuale destinazione urbanistica dell’area non consente il rilascio di alcuna concessione edilizia. 3..L’interessato ricorre a questo Tribunale, deducendo, in buona sostanza, che la sua domanda è stata mal interpretata dal Comune, non essendo mai stata sua intenzione eseguire opere né chiedere la relativa concessione. Egli sostiene inoltre che le disposizioni citate dal Comune non sono pertinenti, perché riguardano i “campeggi” e le “aree attrezzate” per la sosta delle autocaravan, mentre il suo è un semplice parcheggio. Il Comune resiste al ricorso. 4. Il Collegio ritiene necessario definire, innanzi tutto, l’attività che il ricorrente intende esercitare e per la quale ha chiesto, di sua iniziativa, l’autorizzazione comunale. Stando alla descrizione che ne dà lo stesso interessato, si tratta di una vera e propria attività economica, esercitata continuativamente ed abitualmente (sia pure, per ragioni obiettive, limitatamente ad una stagione), e consiste nel consentire, a pagamento, la permanenza di un certo numero di camper e caravan su un terreno, recintato e munito di cancello, di cui egli ha la disponibilità. Il ricorrente deduce che egli si limita a mettere a disposizione dei terzi il nudo terreno, sprovvisto di impianti o servizi di alcun genere; nega, pertanto, che siano applicabili le disposizioni concernenti i campeggi oppure quelle concernenti le “aree attrezzate” per la sosta delle autocaravan. 5. Il Collegio ritiene, al contrario, che l’assenza di impianti, servizi igienici e quant’altro non è sufficiente per escludere che si tratti di un sia pur rudimentale campeggio, o comunque di una struttura soggetta alla disciplina dell’art. 185 codice della strada. Allo stesso modo, un soggetto che offra continuativamente, abitualmente e a pagamento, ospitalità ad un certo numero di viaggiatori, non può sostenere di non essere soggetto alla disciplina degli esercizi ricettivi, solo perché non offre alcuno di quei servizi collaterali che sono tipici degli alberghi e delle locande. Considerate le circostanze, si può ritenere, con sufficiente certezza, che gli ospiti del ricorrente sistemano i loro camper e caravan sul suo terreno con l’intento di soggiornarvi, utilizzando quei mezzi come alloggio, in conformità alla loro natura. Il terreno in questione si trova infatti in una località elevata e panoramica, a circa 1000 metri di altezza, ben nota per offrire un piacevole soggiorno, durante l’estate, a chiunque ami vivere all’aria aperta fuggendo il caldo e i disagi della città. E’ vero che al conducente di un’autocaravan non è vietato far sostare il veicolo anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati. Ed è vero pure che il proprietario di un terreno incolto non può essere sanzionato per il solo fatto di tollerare che occasionalmente vi vengano fatte sostare delle autocaravan. Ma il caso in esame è diverso. Come ampiamente descritto nel doc. 4 allegato al ricorso, il terreno non è di proprietà del ricorrente né è da lui coltivato; egli lo prende in affitto limitatamente alla stagione estiva, con il preciso ed unico scopo di gestirvi il parcheggio (o campeggio). E se lo spazio in questione, come dedotto dal ricorrente, è recintato e munito di cancello, è lecito pensare (poiché non è usuale in Umbria che i campi di grano vengano così recintati) che la recinzione sia stata approntata in funzione del campeggio (o parcheggio) al duplice scopo di proteggere la privacy e la sicurezza degli ospiti, e di agevolare il compito di chi deve riscuotere i pedaggi. Vi è, dunque, una sia pur embrionale organizzazione, per un’attività speculativa (non si vuol dire imprenditoriale) nella quale il ricorrente investe (quanto meno) il denaro dell’affitto del terreno, con lo scopo di remunerarsene con i pedaggi, e se possibile di lucrare un utile. 6. Il ricorrente deduce di aver ottenuto nella competente sede giurisdizionale il riconoscimento che la sua attività non configura la “rimessa di autoveicoli e vetture”, soggetta a licenza di pubblica sicurezza. Ma questo elemento non è rilevante nel presente giudizio, giacchè qui non si discute se occorra o meno la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 86, t.u.l.p.s., bensì solo se l’utilizzazione di quel terreno come spazio di sosta per le autocaravan, con quelle caratteristiche e modalità che si sono sopra descritte (continuità, abitualità, utilizzo delle caravan come abitazione mobile, etc.), comporti l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 185, comma 7, del decreto legislativo n. 285/92 (codice della strada) e dell’art. 378 del relativo regolamento. Ad avviso del Collegio, la risposta dev’essere affermativa. Quella disciplina si applica, infatti, alle aree (anche di proprietà privata) “riservate”, ossia continuativamente e programmaticamente adibite, dal proprietario o gestore, alla sosta delle autocaravan; e questo è il caso. Si potrebbe prospettare una interpretazione restrittiva dell’art. 185, comma 7, al fine di escludere quelle aree nelle quali le autocaravan sono semplicemente “depositate” nei lunghi periodi durante i quali non sono utilizzate. Ma, anche a voler ritenere (come pare ragionevole) che l’art. 185, comma 7, si riferisca solo alle aree sulle quali le autocaravan sostano mentre sono utilizzate come abitazione mobile, non si potrà negare che quest’ultima è l’ipotesi che si verifica nella fattispecie. 7 Con queste considerazioni il Collegio si limita ad affermare l’applicabilità delle disposizioni citate dal Comune. Rimane estranea alla materia del contendere la questione delle sanzioni eventualmente applicabili, allo stato non adottate né, a quanto sembra, preannunciate. Il problema delle compatibilità urbanistica verrà in rilievo, se e quando verranno adottati o richiesti provvedimenti inerenti a quest’ultima materia. 8. In conclusione, il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 1999 con l'intervento dei signori: Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente Avv. Annibale Ferrari Consigliere, estensore Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
quote:Originally posted by carlo965>ho tratto il testo riportato all'inizio del 3D dal seguente testo, preso dagli scaffali della mia libreria: Codice dell'edilizia e dell'urbanistica 2007 a cura di Luigi Tramontano ed. HOEPLI codice ISNB 8820337377 €47,00. Dice delle cose interessanti in materia urbanistica, lo puoi trovare nelle librerie specializzate o direttamente dalla Hoepli. Un saluto, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
a pochissima distanza dalla casa al mare dei miei, un uomo ha risolto un enorme problema.. non essendo alla distanza regolamentare dalla battiglia, ha utilizzato il pianale di un semirimorchio sul quale ha saldato due container, successivamente aggiustati ed ingentiliti sia all'esterno che all'interno... Nel corso di una riunione di condominio,il solito soggetto che non si fà i fatti suoi per il puro gusto di dar fastidio riferì che per quello sconcio avrebbe fatto intervenire le autorità ( in vero è un suo confinante e non gli andava giù che il proprietario non volesse cedergli il pezzetto di terra ove aveva intenzione il manifestante di costruirsi Box e piscina...) Dopo pochi giorni vennero CC e VV:UU a verificare = ricordo ancora la faccia del vecchietto diverito che coprendo le " bandelle laterali" della sua costruzione fece osservare la presenza delle ruote del semirimorchio... le autorità , verificati documenti di proprietà del terreno e l'assenza di " attacchi stabili" si allontanarono scusandosi.. Non appena vado in zona, farò delle foto a quella che nel viale chiamiamo " la casa delle scene oscene perchè è traticamente un totem di bricolage..:!!!)e se vorrete le posterò.. . Credo, nel caso specifico premettendo che non è mia materia, che la sosta, stanziale o meno, di un camper -roullotte, non possa essere vietata se l'area utilizzata è proprietà privata...e se è privata, sempre nel pieno rispetto dell'educazione , delle reciproche identità e delle Leggi vigenti, ci faccio quello che mi pare.. >
quote:Originally posted by vertigo> Non mi pare la stessa cosa che ha scritto ngeloco qualche post piu' sopra. Ovvero alla mia domanda "se io possiedo un terreno al mare posso trascorrerci le ferie in camper ?"id="black"> ngeloco ha risposto "SI, se non c'è divieto di campeggio libero"id="black"> e di conseguenza considerato che praticamente tutte le regioni vietano il campeggio libero (se non tranne qualche eccezione, che io sappia la Calabria) non posso stare nel mio camper sul mio terreno privato per dormirci, cucinarci e quant'altro (ovvero campeggiare)... Non avevo capito quale e' la "vera verita'" (o la vera interpretazione della verita'...) , motivo per cui avevo riproposto il quesito... (aggiungo che non l'ho ancora capito nemmeno ora, sai come dice qualcuno sono "confuso") Ciao, Ivano. id="blue">
no, puoi stare nel tuo camper (o roulotte, o casa viaggiante...) sul tuo terreno privato, per dormirci, cucinarci e quant'altro, ma non puoi renderlo STANZIALE, fondamentalmente perchè non saresti in regola con le norme igienico sanitarie. mario id="Georgia">id="blue">id="size3"> >
quote:Originally posted by IvanoPP Non mi pare la stessa cosa che ha scritto ngeloco qualche post piu' sopra. Ovvero alla mia domanda "se io possiedo un terreno al mare posso trascorrerci le ferie in camper ?"id="black"> ngeloco ha risposto "SI, se non c'è divieto di campeggio libero"id="black">id="blue"> >> https://www.camperonline.it/for... Post di TheDevil del 21/03/2007 h.23:23:53 nel 3d "sostare in aree private", che già esisteva prima che tu aprissi questo "campeggiare su proprietà privata". Immagino che adesso che aprirai i 3d "dormire & mangiare su proprietà privata" e "andare per funghi in area privata", dove potrai sollevare sempre il medesimo quesito. Adesso spero che la smetterai di duplicare i 3D e di ripetere sempre la stessa domanda. Te lo ripeto: stai un poco confuso. Leggi prima di scrivere, così eviti di fare la figura di quello che non capisce (o che fa finta di non capire...)
quote:Originally posted by ngeloco> In primis questo 3D "campeggiare su proprietà privata" non l'ho aperto io, il "confuso" mi sa che sei tu [:D] Poi io ripeto la domanda in quanto non ho una risposta certa (p.e. tu dici una cosa e Vertigo un'altra, chi "interpreta" nel modo giusto ? inoltre il post da te citato di TheDevil trattava di caravan e non di camper [;)]; ovvero il "caos" piu' totale...). Ma se e' come dici tuQuindi, da quanto ne salta fuori in queste discussioni (da matti [:o)]) praticamente sul mio camper non posso dormirci in sosta libera : - ne' su pertinenze stradali - ne' in AA - e neanche su un mio terreno privato Ovvero sul mio camper posso dormirci solo in campeggio ROBE DE MATT ! (a meno che in quanto si sta qui discutendo non ci sia qualche interpretazione troppo "azzardata"...) PS: te lo dico (e magari te lo ripetero') tu stai un poco "rincojonito" (scherzo, ovviamente [:D] come immagino tu scherzi quando continui a darmi del "confuso" [;)]) id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP Non mi pare la stessa cosa che ha scritto ngeloco qualche post piu' sopra. Ovvero alla mia domanda "se io possiedo un terreno al mare posso trascorrerci le ferie in camper ?"id="black"> ngeloco ha risposto "SI, se non c'è divieto di campeggio libero"id="black">id="blue"> >> https://www.camperonline.it/for... Post di TheDevil del 21/03/2007 h.23:23:53 nel 3d "sostare in aree private", che già esisteva prima che tu aprissi questo "campeggiare su proprietà privata". Immagino che adesso che aprirai i 3d "dormire & mangiare su proprietà privata" e "andare per funghi in area privata", dove potrai sollevare sempre il medesimo quesito. Adesso spero che la smetterai di duplicare i 3D e di ripetere sempre la stessa domanda. Te lo ripeto: stai un poco confuso. Leggi prima di scrivere, così eviti di fare la figura di quello che non capisce (o che fa finta di non capire...)
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quote:Originally posted by IvanoPP In primis questo 3D "campeggiare su proprietà privata" non l'ho aperto io, il "confuso" mi sa che sei tu [:D] Poi io ripeto la domanda in quanto non ho una risposta certa (p.e. tu dici una cosa e Vertigo un'altra, chi "interpreta" nel modo giusto ? inoltre il post da te citato di TheDevil trattava di caravan e non di camper [;)]; ovvero il "caos" piu' totale...). Ma se e' come dici tuQuindi, da quanto ne salta fuori in queste discussioni (da matti [:o)]) praticamente sul mio camper non posso dormirci in sosta libera : - ne' su pertinenze stradali - ne' in AA - e neanche su un mio terreno privato Ovvero sul mio camper posso dormirci solo in campeggio ROBE DE MATT ! (a meno che in quanto si sta qui discutendo non ci sia qualche interpretazione troppo "azzardata"...) PS: te lo dico (e magari te lo ripetero') tu stai un poco "rincojonito" (scherzo, ovviamente [:D] come immagino tu scherzi quando continui a darmi del "confuso" [;)]) id="blue"> >> Okay il post non l'hai aperto tu, ma aspetto che apri quello dell'andare per funghi, mi piaceva assai. Mi ti immaginavo nell'area privata a chiederti se raccogliere funghi fosse campeggio. Comunque leggiti la sentenza del post di TheDevil, tutta tutta, fino alla fine; fino a dove parla dell'art. 185 CdS. Leggila tutta, non ti fermare ai primi righi, e forse ti si schiariranno le idee. Quanto alle espressioni colorite da te usate, purtroppo, non appartengono al mio modo di rapportarmi con il prossimo, né in ambito serioso, né amichevole, né scherzoso. Per cui, se ci riesci, astieniti dal farlo anche tu nei miei confronti. Io non lo faccio e non lo farò mai né verso di te, nè di chiunque altro. Perciò se intendi continuare a scambiare opinioni con me, per il futuro, evita. Altrimenti, fa niente, il discorso si chiude qui. Grazie.
quote:Originally posted by ngeloco> Io leggo, leggo... (e a differenza di te, ricordo anche... [:D]) Per quanto riguarda l'apertura del 3D "andare per funghi significa campeggiare ?" se proprio ti piace aprilo tu. Aggiungo che le domande su cosa sia o meno campeggio, le avete poste voi e non io... e ci sarebbe da capirne la ragione (per me e' sempre il soito "remare contro") Per quanto riguarda la sentenza del post di TheDevil: - ripeto che il veicolo interessato e' un caravan e non un camper (e la differenza non e' da poco, e anche qui non lo affermo solo io ma bensi' sia il CdS che il Ministero...) ma cio' nonostante la ricorrente cita l'art. 185 comma 2 del CdS (a qual pro ? se si tratta di caravan tale articolo non e' di alcun interesse in quanto riguardo solo ed esclusivamente i camper...) e quindi "giustamente" il giudice dice "... ma che caxxo centra..." - visto che tale sentenza indica che la sosta max consentita nello stesso posto e' di 48 ore e se ho ben capito sia che avvenga su terreni privati che su terreni pubblici (p.e pertinenze stradali), cio' sta a significare che sino a 48 ore potrei sostare/soggiornare (e addirittura anche campeggiare ?) anche in un normale parcheggio [:0] , o no ? - visto che la sosta max consentita nello stesso posto e' di 48 ore, se mai mi dovesse capitare un cosa simile ogni 36 ore sposterei il camper (o roulotte) tra i 4 angoli del terreno/proprieta' (ovvero il gioco dei 4 cantoni...) [:D] Per quanto riguarda le "espressioni colorite" io non faccio altro che seguire il tuo "esempio" (p.e. TU hai iniziato con "schiattare" e "confuso", io ti sono solo venuto dietro [;)] ) Per concludere ripeto che se e' come affermi tu, da quanto ne salta fuori in queste discussioni (da matti [:o)]) praticamente sul mio camper non posso dormirci in sosta libera : - ne' su pertinenze stradali - ne' in AA - e neanche su un mio terreno privato Ovvero sul mio camper posso dormirci solo in campeggio ROBE DE MATT ! (a meno che in quanto si sta qui discutendo non ci sia qualche interpretazione troppo "azzardata"...)id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP In primis questo 3D "campeggiare su proprietà privata" non l'ho aperto io, il "confuso" mi sa che sei tu [:D] Poi io ripeto la domanda in quanto non ho una risposta certa (p.e. tu dici una cosa e Vertigo un'altra, chi "interpreta" nel modo giusto ? inoltre il post da te citato di TheDevil trattava di caravan e non di camper [;)]; ovvero il "caos" piu' totale...). Ma se e' come dici tuQuindi, da quanto ne salta fuori in queste discussioni (da matti [:o)]) praticamente sul mio camper non posso dormirci in sosta libera : - ne' su pertinenze stradali - ne' in AA - e neanche su un mio terreno privato Ovvero sul mio camper posso dormirci solo in campeggio ROBE DE MATT ! (a meno che in quanto si sta qui discutendo non ci sia qualche interpretazione troppo "azzardata"...) PS: te lo dico (e magari te lo ripetero') tu stai un poco "rincojonito" (scherzo, ovviamente [:D] come immagino tu scherzi quando continui a darmi del "confuso" [;)]) id="blue"> >> Okay il post non l'hai aperto tu, ma aspetto che apri quello dell'andare per funghi, mi piaceva assai. Mi ti immaginavo nell'area privata a chiederti se raccogliere funghi fosse campeggio. Comunque leggiti la sentenza del post di TheDevil, tutta tutta, fino alla fine; fino a dove parla dell'art. 185 CdS. Leggila tutta, non ti fermare ai primi righi, e forse ti si schiariranno le idee. Quanto alle espressioni colorite da te usate, purtroppo, non appartengono al mio modo di rapportarmi con il prossimo, né in ambito serioso, né amichevole, né scherzoso. Per cui, se ci riesci, astieniti dal farlo anche tu nei miei confronti. Io non lo faccio e non lo farò mai né verso di te, nè di chiunque altro. Perciò se intendi continuare a scambiare opinioni con me, per il futuro, evita. Altrimenti, fa niente, il discorso si chiude qui. Grazie.
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