quote:Originally posted by spike86 Le mie domande sono: - lo posso fare? [1]id="red"> - devo assicurare 7 posti o 5? [2]id="red"> - è vero che i "mobili" devono essere smontabili? [3]id="red">>> [1]id="red"> SI. In un veicolo di categoria M1 il numero totale dei posti a sedere riportato nella CdC ( voce S.1) deve intendersi quale numero massimo. Inoltre il numero dei posti anteriori, come riportato nelle CdC rilasciate fino al 23.11.1999, deve parimenti intendersi quale numero massimo. In altri termini, in un veicolo di categoria M1 e' consentita la rimozione di tutti i sedili (comprese le eventuali corrispondenti cinture di sicurezza), al di fuori ovviamente del posto di guida e senza alcuna specifica autorizzazione e/o annotazione al riguardo. [2]id="red"> L'assicurazione RC/AUTO si stipula in base ai dati riportati nella CdC. D'altra parte non mi risulta che il numero delle persone trasportabili intervenga nella determinazione del premio per la copertura assicurativa del veicolo. [3]id="red"> SI, in quanto devono risultare "oggetti" trasportati e non una parte strutturale del veicolo. Auguri.
quote:> Se e' omologato per il trasporto di 7 persone, ritengo che debba trattarsi di un veicolo necessariamente finestrato (commercialmente presentato come Pulmino oppure Minibus od anche Panorama) del tipo al centro diOriginally posted by spike86
... mi stanno regalando un furgoncinoid="red"> fiat 900t ... Il mezzo è omologato per 7 posti ...>
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. Per quanto a mia conoscenza, ilFIAT 900T Pulmino
veniva immatricolato, in via: - principale, come autovettura per trasporto di persone (art. 54/1/a CdS); - residuale, come autoveicolo per trasporto promiscuo (art. 54/1/c CdS). In entrambi i casi il veicolo si intende adesso classificato nella categoria internazionale M1.quote:Originally posted by spike86 ... l'assicurazione per uso promiscuo non esiste piu' ... [1]id="red"> Per il "mobilio" non so come mi devo muovere... [2]id="red">>> [1]id="red"> L'assicurazione non esiste piu' perche' gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono considerati "autovetture" di cat. M1 a far tempo dal 31 agosto 1998 (data di pubblicazione in G.U. del D.M. 4 agosto 1998 in recepimento della Direttiva 98/14/CE). Dalla stessa data e' infatti disapplicata la lettera <c> nel comma 1 dell'art. 54 CdS. [2]id="red"> Come per il trasporto di qualunque altro oggetto di tua proprieta' (ad esempio da casa tua al falegname oppure dalla casa di citta' a quella di campagna, etc.etc.). Tieni presente che, in applicazione dell'art. 164 CdS, il "carico" deve essere sistemato in modo tale che non subisca spostamenti durante la marcia del veicolo. E la scelta del sistema di fissaggio compete al conducente, purche' risulti evidente che il "carico" trasportato non sia comunque diventato parte strutturale del veicolo.