Inserito il 06/07/2008 alle: 09:29:56
Di seguito, il ricorso al Ministero dei Trasporti del ************* ********** di Firenze per l'ordinanza di Carrara.
E' bello corposo.
Solo qualche dubbio ce l'ho sulla competenza del Ministero dei Trasporti a decidere di bellezze paesaggistiche e della possibilità di denunciare gli inottemperanti ai sensi dell'art. 650 codice penale.
Ma d'altra parte, è una precisa scelta dell'ANCC di ricorrere al Ministero piuttosto che ai giudici.
Sempre che non sarà proprio il Comune ad impugnare la decisione ministeriale, ove favorevole, come è avvenuto per esempio per Basiglio.
"RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno
Firenze, 5 luglio 2008
Al Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Ministero deLLE INFRASTRUTTURE E DEi Trasporti
via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
Al Sindaco del Comune di Carrara (MS)
Piazza 2 Giugno, 1
54033 Carrara (MS)
Al Prefetto di Massa Carrara
Piazza Aranci, 35
54100 Massa (MS)
Oggetto: Ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice della Strada, con le formalità previste dall’articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione inerente l’ordinanza del Comune di Carrara n. 401/08 prot. n. 28577 datata 26 giugno 2008 (fotocopia in allegato).
Riferimenti:
Direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.
Circolare prot. 0000277, datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo.
Circolare prot. 0050502, datata 16 giugno 2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II.
L’Associazione Nazionale ************* **********, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell’articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali che circolano in autocaravan,
CONSIDERATO CHE:
L’ordinanza n. 401/08 prot. n. 28577 datata 26 giugno 2008, ha vietato dalle ore 21.00 alle ore 08.00 nelle aree indicate al punto 1) la sosta a caravan e autocaravan, consentendola invece agli altri veicoli. Tale prescrizione risulta palesemente in contrasto con le norme del Codice della Strada in quanto gli articoli 6 e 7, richiamati nel testo dell’ordinanza, non prevedono la possibilità di istituire una siffatta limitazione. Invero la possibilità di limitare la sosta solo ad alcune tipologie di veicoli e rimorchi in un circoscritto ambito temporale non è contemplata dalle norme del Codice della Strada. Per quanto detto l’ordinanza è da ritenersi illegittima per carenza di potere.
CHIEDE AL MINISTERO DEI TRASPORTI
di valutare la legittimità della ordinanza n. 401/08 prot. n. 28577 datata 26 giugno 2008 emanata dal Comune di Carrara poiché ha disposto “Dalle ore 21.00 alle ore 08.00 nelle aree indicate al punto n. 1, è vietata la sosta a caravan ed autocaravan mentre è consentita agli altri veicoli”.
L’Associazione scrivente ricorda che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito al Sindaco del Comune di Carrara di revocare le ordinanze perché illegittime nel limitare e/o impedire la circolazione e sosta alle autocaravan, inviando le seguenti corrispondenze:
29 maggio 2006 - Risposta del Ministero dei Trasporti (Prot. 811) al Comune di Carrara e all’Associazione Nazionale ************* ********** avente per oggetto: esposto presentato dall’Associazione contro le ordinanze apposizione divieti di sosta e di circolazione per autocaravan n° 290 datata 3 luglio 2004, n° 49 datata 11 luglio 2005 e n° 221 datata 9 maggio 2006 del Comune di Carrara;
2 aprile 2007 – lettera Prot. 0031543 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII all’Associazione Nazionale ************* ********** ove si conferma la libera circolazione stradale e sosta delle autocaravan.
31 luglio 2007 - Risposta del Ministero dei Trasporti (Prot. 0074904) al Comune di Carrara e p.c. a Fabio Mencucci avente per oggetto: istanza per la revoca delle ordinanze istitutive delle limitazioni della sosta delle autocaravan (esposto presentato da Fabio Mencucci il 17 maggio 2007);
31 luglio 2007 - Risposta del Ministero dei Trasporti (Prot. 0074942) al Comune di Carrara e p.c. a Fabio Mencucci, al Prefetto di Massa – Carrara ed Associazione Nazionale ************* **********, avente per oggetto: istanza per la revoca delle ordinanze istitutive delle barriere imitatrici per altezza presentato dal Sig. Fabio Mencucci (nota del 19 maggio 2007);
14 gennaio 2008 - Circolare prot. n. 277 del Ministero dell’Interno, che ha impartito ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione delle autocaravan,
31 gennaio 2008 - Circolare 1/08/GAB Prot. n. 13/08/Area III Dep CdS della Prefettura di Massa Carrara per comunicare alle Polizie la circolare 277/2008 del Ministero dell’Interno
16 giugno 2008 – Con lettera prot. Prot. 0050502 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde all’Associazione Nazionale ************* **********, inviandola per conoscenza all’ANCI e UPI, chiarisce quando e come un Sindaco può limitare la circolazione stradale
Con l’occasione si completa l’analisi elencando di seguito i principali motivi di censura avverso l’ordinanza n. 401/08 prot. n. 28577 datata 26 giugno 2008 emanata dal Comune di Carrara che saranno sottoposti all’autorità giurisdizionale competente qualora gli organi accertatori elevino sanzioni a carico di chi circola e sosta con l’autocaravan. Nello specifico:
L’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 si basa sul presupposto della necessità di aree di sosta attrezzate di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del Codice della Strada. Nella motivazione dell’ordinanza si legge: “Premesso che nel territorio del Comune di Carrara non sono state ancora individuate aree di sosta e parcheggio attrezzate per caravan e autocaravan di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del Nuovo Codice della strada (…)”; “Considerato che in … località Lavello esiste un impianto atto a raccogliere i residui organici, le acque chiare e luride e che in località Marinella di Sarzana … esiste un’area attrezzata …”; “Valutato che Marina di Carrara è centro intensamente abitato e non esistono spazi che consentano di costruire un insediamento di grandi dimensioni, appositamente attrezzato per ospitare caravan e autocaravan…”; “Constatato che… non è possibile fornire ogni area di sosta degli impianti di smaltimento delle acque chiare e luride, nonché dei rifiuti organici di cui all’art. 185 del Nuovo Codice della strada…”;
Il Sindaco del Comune di Carrara ha evidentemente confuso il concetto di sosta con il comportamento di chi usufruisce degli impianti di smaltimento igienico-sanitari e inspiegabilmente ha dedotto lo smaltimento delle acque chiare e luride e dei residui organici dalla circostanza che una autocaravan o un caravan si trovino in sosta.
Inoltre il richiamo all’articolo 7, comma 1, lettera h), come specificato anche da codesto Ministero nella direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, non può costituire la base per limitare la circolazione stradale (circolazione e sosta) ma piuttosto costituisce un’opportunità di sviluppo per l’accoglienza del turismo itinerante.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara limita la sosta di caravan e autocaravan “Considerato che istituendo spazi riservati alla sosta di caravan è necessario garantire una rotazione ai turisti in transito lungo il litorale…”.
In relazione a tale motivazione, la limitazione contenuta nell’ordinanza costituisce vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta. Invero se la necessità è quella di garantire una rotazione, è auspicabile attivare una sosta limitata nel tempo, in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire degli stalli di sosta.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara limita la sosta alle autocaravan e alle caravan “preso atto che l’art. 136 del D.lgs n. 42 del 22/01/2004 tutela le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” e “considerato che il piano di indirizzo della Regione Toscana del 04/12/2006 nell’Allegato n. 3 richiamando il D.M. del 03/02/1969 identifica la zona di Marina di Carrara quale area vincolata da notevole interesse pubblico”.
A tal proposito si rileva che nell’ordinanza limitativa della circolazione nei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (articolo 7, comma 1, lett. b) Codice della Strada), si dovrà evincere la reale e necessaria opportunità di emanare tale provvedimento in conseguenza del risultato di un’attività istruttoria di analisi dello stato dei luoghi. Pertanto in mancanza di tale attività, si ravvisa un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Inoltre il potere di emissione di un’ordinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada, deve conformarsi alle direttive impartite dal Ministro dei Trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’Ambiente e il Ministro dei Beni culturali ed ambientali. Pertanto si rende necessario evincere dal testo di tali ordinanze la conformità alle direttive del Ministro dei Trasporti nonché la sussistenza dei pareri dei Ministri citati, per le rispettive competenze. Pertanto non conforme a legge è l’ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) senza che vi sia conformità alle direttive del Ministro dei Trasporti e in mancanza dei pareri dei Ministri citati per le rispettive competenze.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara limita la sosta a caravan e autocaravan “rilevato che (…) tali zone costituiscono punti di vista particolarmente indicati per godere delle bellezze naturali sia della costa di Marina di Carrara che delle Alpi Apuane e che la concentrazione i numerosi veicoli di altezza superiore a 2 metri potrebbe costituire un limite al godimento delle bellezze panoramiche marine e montane”. Trattasi di motivazioni del tutto generiche e sommarie, che manifestano un assoluto difetto di istruttoria.
Nell’ordinanza vengono citati genericamente termini quali “concentrazione di numerosi veicoli di altezza superiore a 2 metri” senza distinguere se gli stessi siano in sosta o in transito.
Peraltro non è chiaro come l’altezza superiore a 2 metri di un veicolo possa ostacolare la visibilità delle bellezze marine e montane quando la visibilità delle stesse viene impedita, a fortiori, da costruzioni di altezza ben superiore quali edifici e strutture balneari.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara si riferisce a “frequenti e massicce presenze di autocaravan e caravan, costituite anche da intere carovane e da altre precarie installazioni quali tendaggi ed altro”.
Senza alcuna ragione logica riscontrabile, l’ordinanza in questione assimila le caravan e le autocaravan a “precarie installazioni quali tendaggi ed altro”.
Vale ricordare che le autocaravan sono autoveicoli ai sensi dell’articolo 54, comma 1 lett. m) del Codice della Strada mentre le caravan sono rimorchi ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lett. e) del Codice della strada, pertanto la suddetta equiparazione si rivela del tutto inappropriata. Privo di logicità è inoltre il riferimento alla necessità di “regolare tale afflusso senza negare la possibilità di sostare ad un numero ragionevole di tali veicoli, impedendo comunque la attività di campeggio”.
Come chiaramente indicato nell’articolo 185, comma 2 del Codice della Strada e ribadito da codesto Ministero con direttiva prot. 0031543 del 2 aprile 2007, la sosta delle autocaravan, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara richiama non meglio precisate “richieste e comunicazioni presentate dalle associazioni di camperisti” senza che sia possibile individuare l’identità di tali associazioni e quali istanze avrebbero presentato.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara considera l’opportunità di determinare aree riservate alla sola sosta temporanea di caravan e autocaravan, “salvaguardando le bellezze panoramiche, la pulizia e il decoro delle aree che circondano gli abitati ed in particolare quelle zone che, per ormai consolidata abitudine, sono oggetto di atteggiamenti che creano degrado, pericoli igienici e di sicurezza per i cittadini…”, richiamando problematiche inerenti la pulizia, il decoro, il degrado e i pericoli igienici e di sicurezza che nulla hanno a che vedere con la circolazione delle caravan e autocaravan.
L’ordinanza richiama gli articoli 6 e 7 del codice della Strada che prevedono la possibilità per i Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada di competenza o tratto di essa o per determinate categorie di utenti ed in particolare la possibilità di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Tali norme deputate a tutelare la circolazione stradale non sono applicabili per perseguire le affermate finalità di salvaguardia del decoro, dell’igiene e della sicurezza per i cittadini, ossia per interessi pubblici diversi, eventualmente tutelabili attraverso strumenti normativi diversi. Pertanto costituisce vizio di eccesso di potere per sviamento l’utilizzo delle norme del Codice della Strada per perseguire un fine pubblico diverso da quello tipico individuato dalla norma utilizzata.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara riferendosi al “parere del personale di Polizia Municipale” costituisce una motivazione per relationem e tuttavia non viene indicato né reso disponibile l’atto che si richiama.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara nell’intero testo dell’ordinanza in esame, dal generico termine “veicoli” passa ai termini “autocaravan” (autoveicolo) e caravan (rimorchi), violando i ripetuti inviti, circolari, atti che dagli anni ottanta i Ministri competenti hanno sempre invitato ai gestori della strada al fine di non accomunare i rimorchi agli autoveicoli e, in particolare, alle autocaravan.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara prescrive e limita dalle ore 08.00 alle ore 21.00, in specifiche aree indicate al punto 1), la sosta “di cui all’art. 7, comma 1, lett. h)”.
Il Sindaco del Comune di Carrara ha prescritto una limitazione impossibile in quanto le aree indicate nel provvedimento – come risulta anche dalla rappresentazione fotografica in nostro possesso – non costituiscono aree di sosta attrezzate di cui all’articolo 7, comma 1 lett. h).
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara prevede, nelle specifiche aree menzionate al punto 1), il divieto di sosta per caravan e autocaravan dalle ore 21.00 alle ore 08.00 consentendola invece agli altri veicoli.
Tale limitazione si caratterizza per la contraddittorietà con la motivazione indicata nella premessa, costituita dalla necessità di garantire la percezione e il godimento delle bellezze marine e montane impedita dalla sosta di veicoli di altezza superiore ai 2 metri.
Com’è possibile che un veicolo di altezza superiore a 2 metri in sosta durante il giorno garantisca la percezione e il godimento delle bellezze naturali mentre di notte ne limiti la visibilità?
Per quanto detto, il provvedimento risulta viziato da eccesso di potere quanto meno per manifesta illogicità e contraddittorietà.
Infine merita sottolineare che il riservare la sosta in via esclusiva a rimorchi e autoveicoli è ammissibile per ottimizzare alcuni parcheggi aventi geometrie diverse e stalli di sosta di dimensioni diverse tra loro.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara consente, in specifiche aree individuate e dalle ore 08.00 alle ore 21.00, la sosta esclusiva a caravan e autocaravan.
A tal riguardo vale ricordare che la fruibilità dello stallo di sosta non può dipendere dal tipo di veicolo. Infatti si ritiene ammissibile riservare la sosta in via esclusiva a rimorchi e autoveicoli solamente per ottimizzare la grandezza dello stallo di sosta senza che assuma alcun rilievo la specifica tipologia di autoveicolo o rimorchio.
Peraltro il prevedere una sosta esclusiva per autocaravan (autoveicolo) e caravan (rimorchio) senza indicare la grandezza dello stallo di sosta che ovviamente dovrebbe contenere anche l’autoveicolo che traina il caravan, in quanto lo stesso non può essere lasciato nel parcheggio per un periodo di tempo superiore a quello previsto dalle norme, evidenzia una manifesta illogicità.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara, fuori delle specifiche aree indicate al punto 1), vieta permanentemente la sosta a caravan e autocaravan nel perimetro del territorio del Comune di Carrara, dal confine con il Comune di Sarzana al confine con il Comune di Massa.
Orbene, la circostanza che siano previste della aree ex articolo 7, comma 1 lettera h) non può costituire la base per limitare la circolazione stradale di tali veicoli nelle altre aree del territorio comunale. Pertanto vi è un’evidente e ingiustificata discriminazione rispetto alla facoltà di sosta invece consentita alle altre categorie di veicoli.
Con l’ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara è del tutto ingiustificato e incomprensibile allorquando si riferisce alla eventuale “segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del Codice Penale” in caso di comportamenti in violazione dell’ordinanza in esame.
La norma incriminatrice contenuta nell’articolo 650 del codice penale prevede il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e punisce l’inosservanza a un “provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene”. Pertanto per la configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’articolo 650 c.p. per “provvedimento legalmente dato dall’autorità” deve necessariamente intendersi l’estrinsecazione di una potestà amministrativa atta ad incidere direttamente su situazioni soggettive. In tale norma penale il precetto acquista concretezza ed attualità solo al momento in cui è dato il provvedimento indicato nella norma stessa.
Risulta pertanto singolare che l’ordinanza preveda l’eventuale segnalazione di una notitia criminis, anticipando il provvedimento legalmente dato dall’autorità.
In virtù di quanto su esposto, si invita il Comune di Carrara a provvedere immediatamente all’annullamento d’ufficio per ragioni di legittimità o in alternativa la revoca d’ufficio per ragioni di merito dell’ordinanza n. 401/08 prot. n. 28577 datata 26 giugno 2008 nella parte in cui vieta la sosta alle caravan e autocaravan dalle ore 21.00 alle ore 08.00 nelle aree indicate al punto n. 1 della stessa ordinanza, nonché nella parte in cui vieta la sosta alle caravan e autocaravan all’interno del perimetro del territorio del Comune di Carrara, dal confine con il Comune di Sarzana al confine con il Comune di Massa così come specificato al punto 3) della medesima ordinanza, dandone riscontro all’Associazione scrivente entro e non oltre 30 giorni, con l’avvertimento che in caso di mancato tempestivo riscontro positivo, verrà presentato ricorso al Tar o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Cordiali saluti,
Isabella Cocolo"id="blue">