quote:Originally posted by Giovanni Ne desumo che il cartello dei carichi sporgenti vada sempre e comunque installato quando il carico sporge dalla misura trascritta sulla CdC, sia la sporgenza data da un portabici sia da uno pseudo-portamoto: sporgono posteriormente dalla sagoma del veicolo trascritta sulla CdC. Nel caso di portamoto trascritto sul libretto, invece, il cartello non è obbligatorio purchè il carico non sporga da questa nuova misura.>> Ottima ed ineccepibile deduzione!
quote:Originally posted by Giovanni Ne desumo che il cartello dei carichi sporgenti vada sempre e comunque installato quando il carico sporge dalla misura trascritta sulla CdCid="red"> ...>> Soltanto che il carico ... puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.id="green"> Cioe' la sporgenza e' consentita dal legislatore soltanto nel caso in cui il "càrico" risulti costituito da cose indivisibiliid="green">. Nei lìmiti della mia conoscenza della lingua italiana, l'indivisibilita' e' da intendersi riferita a cose la cui lunghezza sia superiore a quella del veicolo utilizzato per trasportarle. Ma la mia e' soltanto un'opinione; e' ovvio che compete esclusivamente al giudice l'interpretazione della legge, secondo l'art. 12 delle Preleggi: Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese - dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e - dalla intenzione del legislatore.id="green">