quote:si trova ai lati di una strada a Pessano con Bornago>> Conosco quel cartello e conosco Pessano (abitiamo vicini?). Non conosco di preciso la normativa ma sicuramente il motivo va ricercato nella vicinanza di un noto concessionario di camper, forse temono un sovraffollamento di vr nelle vicinanze. Aspettiamo il commento del collega prof. Calosci che sicuramente ci illuminerà. giocanta-moglie
quote:Risposta al messaggio di giocanta inserito in data 07/04/2010 23:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...ed ecco a voi la luce!! [:D][:D][:D] In verità la persona più indicata per spulciare la legittimità dei cartelli è THE DEVIL che spero intervenga presto. A mio avviso tale cartello è illegittimo per vari motivi. Il più evidente, a mio avviso, è la violazione degli artt. 6 e 7 del Cds che non può discriminare all'interno di una STESSA CATEGORIA (il camper è M1 come le autovetture). Viena anche violato la'rt. 185, comma 1, del CdS. Inoltre il cartello di per se è illegittimo perché non previsto dal CdS e vari allegati. A memoria, chiedo l'aiuto di THE DEVIL, mi sembra che l'unico cartello aggiuntivo con il disegno del camper sia quello che indica la possibilità di scarico (Camper con sotto freccia nera orientata verso il basso). Ciao
quote:Risposta al messaggio di giocanta inserito in data 07/04/2010 23:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> evidentemente abitiamo vicini , ad ogni modo anche io avevo notato la cosa ma nonvado perche' si debba voler discriminare a tal modo ... Non penso che il conce in quella via ci facesse l' esposizione dell' usato...
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 08/04/2010 18:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ""In ogni caso il reato si perfeziona nel momento in cui non si osserva un provvedimento legalmenteid="red"> dato dall'Autorità..."" Ma siccome, ed evidentemente, l'ordine che il cartello da è palesemente ILLEGALE, pur non osservando GLI ordini dati dalla mistura di quel cartello, a mio avviso, non si configura il reato contemplato dall'art. 650 CP. La giunta comunale di quel comune ha interpretato le leggi italiane ""ad ****onem"" oltre che ""ad personam"", con il chiaro intento che, per evitare l'invasione degli zingari, come qualcuno ha detto, si taglia la testa al toro vietando ed ordinando l'impossibile nella più totale illegittimità e persino illegalità. Elio Vita.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 08/04/2010 18:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Penso la stessa cosa. Art. 650 c.p. in questo caso cosa centra. boooo....
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 17/08/2010 09:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per evitare l'abbandono delle auto incidentate o meno per strada non occorre un cartello/divieto specifico, considerata la legislazione ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti direi che il comune un appiglio legale lo trova. Il 650 cp è una c.d. norma penale in bianco utilizzata dai sindaci per punire le violazioni alle ordinanze che non trovano sanzioni nell'ordinamento giuridico. Pertanto, dovrebbe esserci un'ordinanza specifica del sindaco per imporre il divieto di sosta e di fermata ad Autocaravan Caravan ecc. Poi, si deve approfondire il tema del fondamento normativoa del potere di ordinanza sindacale e leggere che norme sono state richiamate. Certo che da un punto di vista giuridico è una bestialità, è possibile modificare la viabilità imponendo un divieto rifacendosi al CdS con le conseguenti sanzioni e nel rispetto della cartellonistica stradale esistente (senza dover inventare nulla), ma non si capisce perché invocare il potere di ordinanza sindacale al quale è connessa la sanzione penale ex 650 cp. Tra l'altro l'ordinanza è antica (2000) quando i sindaci non disponevano ancora dei poteri degli "sheriffi" in tema di ordine pubblico. Il potere di ordinanza del Sindaco è disciplinato dagli articoli 50, comma 5°, e 54, comma 2°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).