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Roberto66
Roberto66
rating

19/10/2003 22556
Inserito il 07/04/2010 alle: 22:09:26
si trova ai lati di una strada a Pessano con Bornago che ne dite ?
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dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 07/04/2010 alle: 22:44:46
Dunque secondo il CdS, tale segnale indicherebbe "divieto di fermata" se da solo. Integrato con i simboli del camper, roulotte e carro attrezzi non mi era mai capitato di vedere! Poi, con l'aggiunta della scritta "Divieto di parcheggio"! Ora, a memoria, mi pare che simile "mistura" di segnaletica non sia contemplata dal CdS. Dovrei guardare sul Codice, ma l'ho sul camper insieme ad altre normative, per poter far fronte ad "abusi" illegittimi che dovessero capitarmi per strada. Ciao Roberto. Elio Vita.
21
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 07/04/2010 alle: 23:10:44
quote:si trova ai lati di una strada a Pessano con Bornago>
> Conosco quel cartello e conosco Pessano (abitiamo vicini?). Non conosco di preciso la normativa ma sicuramente il motivo va ricercato nella vicinanza di un noto concessionario di camper, forse temono un sovraffollamento di vr nelle vicinanze. Aspettiamo il commento del collega prof. Calosci che sicuramente ci illuminerà. giocanta-moglie
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GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 08/04/2010 alle: 08:34:01
E' una chiara discriminazione e non è contemplato dal CdS. Se fosse motivato dagli ingombri del mezzo, non si capisce perchè -ad esempio- non ci siano i TIR. Inoltre è un divieto di fermata, per cui la scritta "divieto di parcheggio" è totalmente fuori luogo. Altra cosa che non capisco perchè i contravventori devono essere puniti con il CODICE PENALE: puoi fare una foto per vedere dove realmente si trova il cartello? L'art. 650 recita: "Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila." Ordine pubblico? Igene? Giustizia? Bah! Secondo me con una contestazione l'annullamento è garantito.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/04/2010 alle: 08:34:47
quote:Risposta al messaggio di giocanta inserito in data 07/04/2010  23:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ed ecco a voi la luce!! [:D][:D][:D] In verità la persona più indicata per spulciare la legittimità dei cartelli è THE DEVIL che spero intervenga presto. A mio avviso tale cartello è illegittimo per vari motivi. Il più evidente, a mio avviso, è la violazione degli artt. 6 e 7 del Cds che non può discriminare all'interno di una STESSA CATEGORIA (il camper è M1 come le autovetture). Viena anche violato la'rt. 185, comma 1, del CdS. Inoltre il cartello di per se è illegittimo perché non previsto dal CdS e vari allegati. A memoria, chiedo l'aiuto di THE DEVIL, mi sembra che l'unico cartello aggiuntivo con il disegno del camper sia quello che indica la possibilità di scarico (Camper con sotto freccia nera orientata verso il basso). Ciao
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antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/04/2010 alle: 10:34:26
Calmi!! state tranquilli, è un modo per buttare i soldi dei contribuenti. Pessano è tempestata da quei cartelli ed è anche piena dicamper posteggiati ovunque. Il motivo dei cartelli credo che sia per evitare la fermata dei nomadi, peccato che tali personaggi se ne fregano dei cartelli. Ciao Antonio
22
Roberto66
Roberto66
rating

19/10/2003 22556
Inserito il 08/04/2010 alle: 13:51:21
quote:Risposta al messaggio di giocanta inserito in data 07/04/2010  23:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> evidentemente abitiamo vicini , ad ogni modo anche io avevo notato la cosa ma nonvado perche' si debba voler discriminare a tal modo ... Non penso che il conce in quella via ci facesse l' esposizione dell' usato...
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 08/04/2010 alle: 18:11:36
Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igieneid="red">, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. id="limegreen"> id="size1"> Non escludendo la remota possibilità di essere denunciato per la violazione di cui all'art. 650 C.P. per la semplice sosta di un camper, non riesco a vedere quale sia la ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene.... In ogni caso il reato si perfeziona nel momento in cui non si osserva un provvedimento legalmenteid="red"> dato dall'Autorità...
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dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 08/04/2010 alle: 22:18:59
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 08/04/2010  18:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ""In ogni caso il reato si perfeziona nel momento in cui non si osserva un provvedimento legalmenteid="red"> dato dall'Autorità..."" Ma siccome, ed evidentemente, l'ordine che il cartello da è palesemente ILLEGALE, pur non osservando GLI ordini dati dalla mistura di quel cartello, a mio avviso, non si configura il reato contemplato dall'art. 650 CP. La giunta comunale di quel comune ha interpretato le leggi italiane ""ad ****onem"" oltre che ""ad personam"", con il chiaro intento che, per evitare l'invasione degli zingari, come qualcuno ha detto, si taglia la testa al toro vietando ed ordinando l'impossibile nella più totale illegittimità e persino illegalità. Elio Vita.
19
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/04/2010 alle: 20:57:53
Pessano non mi risulta essere un luogo turistico, io non mi fermerei mai [:)], il cartello non è contro i camperisti.. e se non sbaglio sono installati solo nella zona del concessionario, quindi..
19
litnute
litnute
20/04/2006 132
Inserito il 09/04/2010 alle: 22:33:55
è una segnaletica non legittima per vari motivi, per primo non si possono inventare i cartelli stradali ma devono rispondere a precise disposizioni del Ministero LL.PP., poi è evidente che non si può vietare il parcheggio con un cartello di divieto di fermata ad una determinata categoria di veicoli e in più per la principalità delle leggi una ordinanza (sindaco) non può modificare il codice della strada (stato). Per quanto riguarda la violazione dell'art.650 C.P. ci può stare perche il Sindaco, nel proprio Comune è anched Autorità di P.S. (in mancamnza di un Comissariato Polizia di Stato), ma sarebbe interessante visionare gli estremi dell'ordinanza e vedere che problemi adduce per vietare il parcheggio ai veicoli indicati nel cartello.
21
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 14/04/2010 alle: 11:59:34
per quel che mi ricordo il cartello la parte comprensibile per intenderci significa divieto di sosta e di fermata ciao romeo
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samagige
samagige
01/03/2010 773
Inserito il 15/04/2010 alle: 00:21:39
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 08/04/2010  18:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso la stessa cosa. Art. 650 c.p. in questo caso cosa centra. boooo....
15
samagige
samagige
01/03/2010 773
Inserito il 15/04/2010 alle: 09:07:17
Secondo quanto recita "questo insieme di segnaletica stradale" se parcheggi il camper, viene il vigile ti fa la contravvenione ai sensi dell'art.7 lett. h e 14 con sanzione amm.va di 38,00 euro, ti deferisce, ovvero ti denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art 650 c.p. perchè non hai osservato un provvedimento dell'autorità locale (in questo caso il Sindaco). Quindi a questo punto ti deve fare il verbale di elezione di domicilio, dove indicherai il domicilio dove intendi farti arrivare tutte le carte del procedimento penale che ha inizio, un verbale di nomina dell'avvocato, dove indicherai il nome del tuo legale di fiducia e poi andrai a fare una causa dove verrai chiamato "Imputato". Se poi ti trovano anche una finestra aperta.... Be a questo punto ti mettono direttamente dietro le sbarre e buttano le chiavi.... [:D][:D][:D] Una mancata osservazione di un'ordinanza del sindaco, quale divieto di sosta (giusto o sbagliato che sia) non è contemplata dal codice penale con l'art 650, ma è solo punibile dal codice della strada con ammende e sanzioni accessorie è basta. Se fossi un vigile di quel paese, sarei il primo ad indignarmi d'avanti a questo cartello che li fa apparire tutti degli imbecilli.
16
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 17/08/2010 alle: 09:36:43
Ieri ero a Pessano alla disperata ricerca (a ferragosto non si trova nulla) di un portatarga anteriore dell'auto che mi hanno rovinato e ho visto il famigerato cartello. Senza entrare nella questione della legittimità o no volevo fare una considerazione, e cioè che nella zona in questione oltre a Corbar c'è anche una grossa attività do demolizione auto (proprio quella che speravo di trovare apertà x acquistare il portatarga) e nonstante l'attività fosse chiusa c'erano diverse auto con targa e non chiaramenta danneggiate gravemente o distrutte abbandonate in strada. Mi è sorto il dubbio che il cartello fosse anche per disincentivare questi abbandoni, cosa centri poi anche la questione camper e roulotte non lo capisco; x informazione le strade sono amplissime e la sosta non è un problema. Ciao
18
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 18/08/2010 alle: 16:28:40
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 17/08/2010  09:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per evitare l'abbandono delle auto incidentate o meno per strada non occorre un cartello/divieto specifico, considerata la legislazione ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti direi che il comune un appiglio legale lo trova. Il 650 cp è una c.d. norma penale in bianco utilizzata dai sindaci per punire le violazioni alle ordinanze che non trovano sanzioni nell'ordinamento giuridico. Pertanto, dovrebbe esserci un'ordinanza specifica del sindaco per imporre il divieto di sosta e di fermata ad Autocaravan Caravan ecc. Poi, si deve approfondire il tema del fondamento normativoa del potere di ordinanza sindacale e leggere che norme sono state richiamate. Certo che da un punto di vista giuridico è una bestialità, è possibile modificare la viabilità imponendo un divieto rifacendosi al CdS con le conseguenti sanzioni e nel rispetto della cartellonistica stradale esistente (senza dover inventare nulla), ma non si capisce perché invocare il potere di ordinanza sindacale al quale è connessa la sanzione penale ex 650 cp. Tra l'altro l'ordinanza è antica (2000) quando i sindaci non disponevano ancora dei poteri degli "sheriffi" in tema di ordine pubblico. Il potere di ordinanza del Sindaco è disciplinato dagli articoli 50, comma 5°, e 54, comma 2°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Modificato da wwwexalto il 18/08/2010 alle 16:38:53
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wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 18/08/2010 alle: 16:43:28
Gli artt. 54 e 50 del T.U. attribuiscono al Sindaco lo stesso tipo di potere; il primo fa riferimento ad un'ipotesi più generica, ossia alla tutela dell'incolumità dei cittadini. Il secondo, invece, fa riferimento ad un ambito circoscritto e più delimitato, ovvero la sanità e l'igiene pubblica. Si tratta di ordinanze contingibili e urgenti, contingibili in quanto non derogabili, in ogni caso connotate dalla temporaneità (indicazione del termine, la giurisprudenza richiede la circostanzialità, pertanto nella motivazione debbono essere richiamati gli accertamenti eseguiti e i presupposti eccezionali alla base dell'ordinanza), in quanto si tratta di un rimedio eccezionale, e se si prolunga nel tempo non può essere considerato come tale.
18
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 18/08/2010 alle: 16:50:15
Essendo una ordinanza del 2000, emessa prima del pacchetto sicurezza (2008), e vista la sanzione ex 650 cp è una ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE pertanto è "assolutamente pacifico il carattere provvisorio delle ordinanze e la giurisprudenza in tal senso era univoca: tali ordinanze, “oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicchè oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (T.A.R. Lazio, Roma, 15 settembre 2006, n. 8614). Alla stregua di tale principio, è stata dichiarata illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco ordinava al titolare di un esercizio pubblico la “riduzione di orario di attività per situazioni di disturbo alla pubblica quiete e di pericolo per la pubblica incolumità”, in quanto priva di una scadenza finale adeguatamente prestabilita (T.A.R. Veneto, 30 novembre 2007, n. 3807). Al contempo, veniva precisato che, “pur non essendo dubitabile che le ordinanze d’urgenza siano necessariamente provvisorie, non essendo idonee, per il loro carattere extra ordinem, a disciplinare in modo stabile la situazione concreta sulla quale incidono, la necessaria previsione di un termine di efficacia può essere realizzata non solo mediante l’indicazione di una data fissa, ma anche in correlazione con la durata dell’urgenza” (così, T.A.R. Piemonte, 2 luglio 2008, n. 1441). "
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piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 20/08/2010 alle: 12:21:29
in italia non esiste più la certezza del diritto. detto questo, 1° la sosta o fermata irregolare prevede una sanzione stabilita dal codice della strada, legge speciale che regola la materia. A una violazione del codice della strada deve conseguire una sanzione prevista da esso. 2° in tutto il Codice della Strada lo stazionamento di un veicolo è chiamato SOSTA o FERMATA. Il parcheggio è l'area destinata a tale scopo. Ne consegue che dovrebbe essere ipoteticamente multato chi ha deliberato e creato detta area. 3° per l'applicazione del 650 Codice Penale, rimando a quanto già detto da altri, ma sicuramente non è applicabile in questo caso. UNA COSA TENGO A SOTTOLINEARE. PER OPPORSI A QUESTI SOPPRUSI, BISOGNA FARE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE E IN CASO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AL PREFETTO O GIUDICE DI PACE CON CONSEGUENTI COSTI, CHE NOI PAGHIAMO. GLI AMMINISTRATORI E SOTTOPOSTI INVECE IN CASO DI RICORSI VARI NON SBORSANO UNA LIRETTA, ANZI I COSTI SI RIPERQUOTONO SEMPRE SULLA COMUNITA' Le Prefetture, che in linea molto teorica sopraintendono all'operato dei Comuni, QUANTO TEMPO ASPETTANO ANCORA AD INTERVENIRE?!
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