quote:Viene sancito in primo luogo il potere del Sindaco di limitare la circolazione e la sosta delle autocaravan sul proprio territorio con degli strumenti che non provengono dal CdS (art.7) ma dal Testo Unico delle leggi sull'orinamento degli Enti Locali>> E poi ci dicono che noi inquiniamo [:(!].. Dai Giordano, ridiamo per non piangere.
quote:Originally posted by jimbo65> No. Forse potresti aver risvegliato alcuni camperisti che non vogliono i camper per strada che stanno dormicchiando da alcune ore. Queste sentenze da un lato annullano il giudizio del Giudice di Pace, ma non dannor agione al comune di Numana e rinviano tutto al tribunale ordnario che è competente in materia di inquinamento. Quindi ancor atutto in gioco! ciao
leggo solo oggi sulla rivista Turit n°86, che la Suprema Corte ha accolto i ricorsi del Comune di Numana annullando le sentenze dei giudici di pace, che avevano dato ragione ai camperisti. Le sentenze in oggetto sono: 21173 del 29.09.2006 e 23503 del 31.10.2006. Viene sancito in primo luogo il potere del Sindaco di limitare la circolazione e la sosta delle autocaravan sul proprio territorio con degli strumenti che non provengono dal CdS (art.7) ma dal Testo Unico delle leggi sull'orinamento degli Enti Locali, ovvero facendo riferimento all'art 50 del D. Leg.vo 267/2000 .... che riguarda la tutela dell'igiene e della sanità del territorio. Inoltre la Cassazione ha ribadito il limite dei poteri del giudice ordinario di sindacare nella discrezionalità della Amministrazione pubblica (potere che ha solo il TAR). In pratica la Cassazione esorta i Sindaci a non fare alcun riferimento al CdS su ogni eventuale ordinanza "anti-camperista" Buoni km a tutti Giordano ps: spero di non aver annoiato nessuno con una notizia vecchia... >
quote:Originally posted by anassagora> Mi stupisce che le questioni di "pubblica sicurezza" affiorino solo oggi. La legge sulla pubblica sicurezza che obbliga i gli alberghi a segnalare alla questura la presenza di "alloggianti" risale al 1931. Oggi appare alquanto anacronistica anche perché nei Paesi europei è applicata solo ai cittadine extra europei. Per la cronaca l'Italia è stata sull'argomento richiamata gia tre volte dalla comunità europea. È anacronistica e fuori luogo soprattutto se si considera che moltissime persone si muovono a vanno ad alloggiare presso amici e parenti in barba a tale disposizione che ormai gli albergatori e i gestori dei campeggi usano per per carpire DATI PERSONALI da usarsi per l'invio di pubblicità. Sono stato in albergo a Verona nei giorni scorsi in un alberogo a 5 stelle e ho letteralmente litigato con i gestore (poco è mancato che si finisse alle mani) perché mi sono rifiutato di firmare il documento che mi veniva fornito in albergo che eran non conforme a quello voluto dalla legge per la consegna agli organi di PS. Quando ho minacciato di chiamare io la Polizia l'albergatore ha tirato fuori il fogliettino come previsto dalla legge. La legge sulla pubblica sicurezza però rigurada solo l'alloggio in alberogo e luoghi pubblici "chiusi" (come i campeggi). Non esiste norma che ti possa vietare di dormire in treno (infatti in carrozza cuccetta, carrozza letto o carrozza a sedere nessuno ti chiede documenti da inviare alla PS) o in automobile o in pulmann o addirittura in camper. Anche su questo argomento mi sono informato molto approfonditamente. Ciao P.S. riporto il testo dell'articolo 109 dlela legge riguadante la PS. Proma di leggere ti invito a riflettere che un viaggiatore su propria auto, camion, pulamann o camper non è né gestore di cosa pubblica ne affittacamere né altro che possa rientrare nei rigori della legge. (stessa cosa se alloggi da amici, parenti... o anche semplicemente dormendo in spiaggia su un lettino da mare). Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003) 109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Esimio prof Calosci, nell'assicurarLe che io facccio vacanze secondo " Calosci", Le assicuro altresì che in materia Lei è in errore. Per dirla in termini corretti nè io nè Lei nè altri abbiamo il diritto di pernottare e stanziarci al di fuori dei campeggi o aree adibite a questo nostro tipo di turismo. Io Le dico che non è solo per i richiamati motivi di igiene e sanità pubblica che ci sarebbe impedito di esercitare questo diritto, ma anche per vigenti leggi di pubblica sicurezza.Caro professore, pontificare è un piacere , ed è una efficace captatio benevolentiae in questo forum, ma danneggia la causa di tutti. La battaglia da fare deve essere finalizzata a pronuovere un programma , da parte delle regioni, di promozione del turismo itinerante attraverso la creazione di strutture idonee in tutti i comuni della penisola. Tutto il resto è compiacersi delle proprie posizioni e delle proprie argomentazioni su materie giuridiche di cui tutti sappiamo poco. Anzi nulla. La minaccia di spendere i nostri soldini altrove è sterile e voler sezionare la sentenza della Suprema corte lo è altrettanto.Le ragioni igienico sanitarie dei Sindaci sono inattaccabili, se appena motivate da una relazione deli vv.uu. e dei medici funzionari della ASL. Il resto sono esercitazionidi,anche se spesso piacevoli.Le posizioni Sue e quelle prevalemti del forum ci fanno apparire inadeguati a difendere la categoria e a costruire una vera e utile soluzione del problema che ci interessa tutti in egual misura. Con stima >
quote:Originally posted by anassagora> Anche quetsa parte merita ua precisa risposta. Non si seziona il contenuto delle sentenze. Le sentenze della Corte di Cassazione respingendo il giudizio del Giudice di pace NON SONO ENTRATE NEL MERITO DELLA VICENDA, ma hanno solo ravvisato un vizio procedurale. Ovvero in questioni di AMBIENTE E IGIENE PUBBLICA il GdP non è competente ma lo è il TRIBUNALE ORDINARIO. Per quanto concerne le questioni igienico sanitarie tutti sappiamo che un camper (come d'altronde per un pulmann dotato di bagno) il problema non si pone a meno che non si effettui lo scarico selvaggio che è tutto un latro discorso. I comuni che tentano in modo PRETESTUOSO di aggirare l'ostacolo del CdS usando la legge sull'inquinamento ambientale. Quando i tribunali ordinari emaneranno le loro sentenze avremo modo di sapere se in Italia il camperismo è definitivamente morto o (come credo) troverà nuova linfa vitalee. Ciao
Esimio prof Calosci, (...) Tutto il resto è compiacersi delle proprie posizioni e delle proprie argomentazioni su materie giuridiche di cui tutti sappiamo poco. Anzi nulla. La minaccia di spendere i nostri soldini altrove è sterile e voler sezionare la sentenza della Suprema corte lo è altrettanto.Le ragioni igienico sanitarie dei Sindaci sono inattaccabili, se appena motivate da una relazione deli vv.uu. e dei medici funzionari della ASL.>
quote:Originally posted by IvanoPP> A meno che non ti rechi in un comune che abbia disposto una specifica comunicazione al riguardo. Comunicazione prevista dall'ordinanza n. 18/2000 La Comunicazione prevista dall’Ordinanza Sindacale n. 18/2000 e' simile a quella della Legge 191/78, ma si rivolge a quei soggetti privati (esclusi quindi esercizi alberghieri, extralberghieri e affittacamere gia' obbligati dall'art. 109 del TULPS alla comunicazione presso i Carabinieri), che affittano o cedono in uso gratuito abitazioni per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni. La comunicazione va presentata entro 48 ore al Comando di P.M. e puo' essere prodotta sia dal cedente che dal cessionario. In essa, come in quelle previste dall'art. 109 TULPS, vanno riportati i dati anagrafici di tutte le persone che occupano l'alloggio. Con questa ordinanza il Comando di P.M. del comune in questione risulterebbe altresi' designato quale Autorita' di P.S competente per territorio, scavalcando Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri. Si accettano indicazioni sul nome del Comune.
..... - per quanto riguarda la publica sicurezza, non capisco il problema: se si hanno dei "dubbi" sulla mia "presenza" che mi si chiedano i documenti (che ho, a differenza dei nomadi...) ! e inoltre mi chiedo quale differenza ci sia se io mi reco al mare/montagna in autovettura (in giornata ovvero senza pernottare, oppure anche per piu' gg ospitato a casa di amici/parenti) in quanto in tal caso non mi pare che mi debba "registrare" presso qualcuno/qualcosa.id="size2">id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> Kabul ??? Scherzi a parte, continuo con l'OT ... OK per quanto riguarda "affitto o cessione in uso gratuito abitazioni per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni" (la cosa si puo' comprendere). Ma io intendevo "ospitato" nel senso che siano presenti anche i proprietari (amici, parenti), quindi non penso ricada in tale casistica. E poi penso continui a valere anche il ragionamento del turismo mordi-e-fuggi giornaliero: in tal caso nessun controllo particolare (se non la richiesta di documenti). Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> A meno che non ti rechi in un comune che abbia disposto una specifica comunicazione al riguardo. Comunicazione prevista dall'ordinanza n. 18/2000 La Comunicazione prevista dall’Ordinanza Sindacale n. 18/2000 e' simile a quella della Legge 191/78, ma si rivolge a quei soggetti privati (esclusi quindi esercizi alberghieri, extralberghieri e affittacamere gia' obbligati dall'art. 109 del TULPS alla comunicazione presso i Carabinieri), che affittano o cedono in uso gratuito abitazioni per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni. La comunicazione va presentata entro 48 ore al Comando di P.M. e puo' essere prodotta sia dal cedente che dal cessionario. In essa, come in quelle previste dall'art. 109 TULPS, vanno riportati i dati anagrafici di tutte le persone che occupano l'alloggio. Con questa ordinanza il Comando di P.M. del comune in questione risulterebbe altresi' designato quale Autorita' di P.S competente per territorio, scavalcando Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri. Si accettano indicazioni sul nome del Comune.
..... - per quanto riguarda la publica sicurezza, non capisco il problema: se si hanno dei "dubbi" sulla mia "presenza" che mi si chiedano i documenti (che ho, a differenza dei nomadi...) ! e inoltre mi chiedo quale differenza ci sia se io mi reco al mare/montagna in autovettura (in giornata ovvero senza pernottare, oppure anche per piu' gg ospitato a casa di amici/parenti) in quanto in tal caso non mi pare che mi debba "registrare" presso qualcuno/qualcosa.id="size2">id="blue">>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> incrociamo le dita Ciao
quote:Originally posted by jimbo65> No. Forse potresti aver risvegliato alcuni camperisti che non vogliono i camper per strada che stanno dormicchiando da alcune ore. Queste sentenze da un lato annullano il giudizio del Giudice di Pace, ma non dannor agione al comune di Numana e rinviano tutto al tribunale ordnario che è competente in materia di inquinamento. Quindi ancor atutto in gioco! ciao
leggo solo oggi sulla rivista Turit n°86, che la Suprema Corte ha accolto i ricorsi del Comune di Numana annullando le sentenze dei giudici di pace, che avevano dato ragione ai camperisti. Le sentenze in oggetto sono: 21173 del 29.09.2006 e 23503 del 31.10.2006. Viene sancito in primo luogo il potere del Sindaco di limitare la circolazione e la sosta delle autocaravan sul proprio territorio con degli strumenti che non provengono dal CdS (art.7) ma dal Testo Unico delle leggi sull'orinamento degli Enti Locali, ovvero facendo riferimento all'art 50 del D. Leg.vo 267/2000 .... che riguarda la tutela dell'igiene e della sanità del territorio. Inoltre la Cassazione ha ribadito il limite dei poteri del giudice ordinario di sindacare nella discrezionalità della Amministrazione pubblica (potere che ha solo il TAR). In pratica la Cassazione esorta i Sindaci a non fare alcun riferimento al CdS su ogni eventuale ordinanza "anti-camperista" Buoni km a tutti Giordano ps: spero di non aver annoiato nessuno con una notizia vecchia... >
>