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Categoria autocaravan

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SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 11/10/2010 alle: 17:05:17
Aggiorno quanto avevo scritto in origine per tenere conto di alcuni contributi emersi dalla discussione. A) Ai fini dell'omologazione e dell'immatricolazione La definizione vigente delle categorie dei veicoli, già data nel 1970 e recepita da un DM del 1974, è stata aggiornata con la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recepita a sua volta nell'ordinamento italiano con Decreto 28 aprile 2008 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2008. La direttiva è scaribile da: [url]

http://eur-lex.europa.eu/LexUri...

Il decreto si può scaricare da: [url] http://www.studiolegalepirruccio.it/pagina.php?id_pagina=525 (circa 180 pagine in totale). Le definizioni sono date nell'Allegato II, Definizione delle categorie; sinteticamente (tra parentesi i codici delle carrozzerie):
  • punto 1: M, M1, M2, M3 (carrozzerie AA-AF per le autovetture/M1, CA-CW per M2 o M3);
  • punto 2: N, N1, N2, N3 (BA-BD)
  • punto 3: 0, 01, 02, 03, 04 (carrozzerie DA-DC)
  • punto 4: G (veicoli fuoristrada)
  • punto 5: Veicoli per uso speciale, tra cui:
    • autocaravan, ambulanze e autofunebri, che sono di categoria M (carrozzeria, risp., SA, SC, SD);
    • veicoli blindati (SB);
    • veicoli con accesso per sedie a rotelle: categoria M1 (SH);
    • caravan: si rinvia alla norma ISO 3833:77 (SE);
    • gru mobili: categoria N3 (SF);
    • altri (SG).
Per i codici dei veicoli per uso speciale si rinvia al punto 5 della parte C dell'Allegato, relativa alle carrozzerie. Per brevità, li ho scritti sopra tra parentesi. Le categorie si "incrociano" in vario modo, dando vita a nuove categorie. In particolare:
  • un veicolo rientrante nelle categorie ai punti 1 e 2 può anche essere G e in questo caso la lettera G va aggiunta alla lettera M o N; ne segue che un veicolo fuoristrada può appartenere alle categorie M1G, M2G, M3G, N1G, N2G, N3G (l'esempio che fa l'allegato è N1G);
  • la categoria "veicoli per uso speciale" si incrocia con quasi qualsiasi altra; l'elenco completo delle categorie risultanti dalle combinazioni si trova nell'Allegato XIX; in particolare, prescindendo dall'ulteriore articolazione per veicoli incompleti, completi o completati:
    • M1;
    • Veicoli per uso speciale della categoria M1;
    • Veicoli per uso speciale delle categorie N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4.
    Si hanno quindi le categorie M1, M1 per uso speciale, M2, M2 per uso speciale ecc.
In concreto, basta leggere quanto scritto sulla carta di circolazione della propria autocaravan. Nella mia (ma credo in tutte, almeno in tutte quelle italiane) c'è scritto: (J) M1 (J.1) AUTOCARAVAN - USO PROPRIO (J.2) SA (AUTOCARAVAN) Sul retro la decodifica: (J) categoria del veicolo --- (J.1) destinazione ed uso --- (J.2) carrozzeria. Quindi i punti J.1 e J.2 articolano il punto J e si può intendere: M1, con destinazione "veicolo per uso speciale Autocaravan", ad uso proprio, con carrozzeria SA che identifica appunto l'autocaravan nell'ambito della categoria "veicoli per uso speciale". In sostanza: M1 per uso speciale (la seconda della tabella riportata nell'allegato XIX). B) Ai fini della circolazione Il Codice della Strada richiama espressamente all'art.47 comma 2 le categorie principali (M per trasporto persone, N per trasporto cose, O per rimorchi), ignora i fuoristrada e riprende, adattandole, alcune delle altre articolazioni vigenti ai fini di omologazione e immatricolazione solo lì dove rilevanti per la circolazione stradale. Classifica infatti i veicoli in 12 classi nel primo comma dell'art. 47 (in cui compaiono anche veicoli non soggetti a omologazione) e le dettaglia in proprie categorie negli articoli dal 48 al 60. Che si tratti di categorie (diverse da quelle internazionali e appositamente introdotte ai fini della circolazione) è detto chiaro più volte (artt. 55 comma 2; 60 commi 1, 2 e 4; 67 comma 1; 107, da leggere insieme all'art. 292 del Regolamento), mentre i rari riferimenti alle categorie internazionali sono espliciti (art. 99 commi 1-bis e 1-ter). Per quanto riguarda gli autoveicoli, l'art. 54 distingue tra le categorie "autovettura" (corrispondente a M1), "autobus" (corrispondente sia a M2 che a M3 perché non vi sono limiti di massa), "autoveicoli per trasporto promiscuo" (né M né N e con propri limiti di massa se a trazione elettrica) ecc. e anche "autocaravan" (M1 per uso speciale, peraltro non coincidente con M1 per il minor numero di persone trasportabili: sette invece di nove). Anche il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, quando si occupa di divieti e limitazioni (nel Titolo II), non fa mai riferimento alle categorie internazionali, ma sempre o alle categorie definite dal Codice negli articoli 48-60, o a caratteristiche dei veicoli che prescindono dalla categoria (lunghezza, larghezza, massa, tipo del carico). Infine, per quanto riguarda le autocaravan, il Codice da un lato stabilisce le condizioni alle quali vanno considerate come qualsiasi altro veicolo (art. 185 primi due commi), dall'altro disciplina le differenze (tariffe maggiorate per sosta/parcheggio a pagamento, previsione di aree riservate appositamente attrezzate).

Modificato da SergioRM il 25/10/2010 alle 14:21:32
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 08:51:19
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 11/10/2010 17:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Sembra strettamente connessa al tema la curiosa domanda "dove vuoi andare a parare?" >
> Ti riferisci a me ? [:0] Cio' detto, ma dove vuoi andare a parare ? [:D] Ivanoid="blue">
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 11:28:24
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 13/10/2010  08:51:19 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Semplice: trovi errori o omissioni nella mia sintesi? A me sembra una sintesi fedele. Se qualcuno trova qualche pecca, grazie. PS: Non mi riferivo a te, ma a Prof. Antonio Calosci ([url]

https://forum.camperonline.it/#...

pag. 3).

Modificato da SergioRM il 13/10/2010 alle 11:30:50
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 11:43:21
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 13/10/2010  11:28:24 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) PS: Non mi riferivo a te, ma a Prof. Antonio Calosci (

https://forum.camperonline.it/#...

pag. 3)
>
> Cmq, se non vado errato, tale frase l'ho scritta anche io ... [;)][}:)] Ivanoid="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 12:45:10
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 11/10/2010  17:05:17 la categoria "veicoli per uso speciale" si incrocia con quasi qualsiasi altra; l'elenco completo delle categorie risultanti dalle combinazioni si trova nell'Allegato XIX; in particolare, prescindendo dall'ulteriore articolazione per veicoli incompleti, completi o completati:>
> Ho letto e riletto decine di volte il tuo post. Davvero non comprendo né cosa vuoi dimostrare né dove vuoi parare! Innanzi tutto la CATEGORIA è sempre unica e non ha sottocategorie. Quella dei veicoli usi speciali non è categoria. Al punto J è riportata la categoria di appartenenza del veicolo. Le altre voci J. sono solo indicazioni sussidiarie. Anche le normali autovetture hanno molteplici indicazioni di carrozzeri. Non per questo vengono discriminate perché una ha carrozzeria chiusa e un'altra ce la ha aperta oppure è carrozzeria multicarico o come cavolo si chiama! Il camper è Categoria secca M1. Il fatto che è anche SA è irrilevante ai fini della circolazione e sosta.
quote: Il Codice della Strada riprende espressamente all'art.47 le categorie principali (M per trasporto persone, N per trasporto cose, O per rimorchi) e riprende le articolazioni vigenti ai fini di omologazione e immatricolazione solo lì dove rilevanti per la circolazione stradale; in particolare, nell'art. 54 distingue tra autovettura, ambulanza, autocaravan ecc. e, per quanto riguarda le autocaravan, da un lato stabilisce le condizioni alle quali vanno considerate come autovetture (art. 185 primi due commi), dall'altro norma le differenze (tariffe maggiorate per sosta/parcheggio a pagamento, previsione di aree appositamente attrezzate ecc., tutte cose che ovviamente non avrebbero senso se un'autocaravan fosse solo M1, solo un'autevettura). >
> Peccato che con tanti distinguo che sei andato a cercare non hai trovato un solo punto nel quale la CATEGORIA M1 (ma anche la N1) possa considerare i CAMPER facenti parte di una SPECIALE categoria M1 CHE NON ESITE. I CAMPER sono e restano categoria M1 e come tali sono la stessa identica cosa delle autovetture, delle autovetture blindate e sono la stessa cosa di qualunque altro veicolo M1 ai fini della circolazione, sosta, fermata, ecc... Nessuna discriminazione è consentita rispetto ad altri veicoli della stessa categoria!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 17/10/2010 alle 14:05:56
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SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:19:49
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 13/10/2010  12:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quella dei veicoli usi speciali non è categoria. >
> Non mi torna proprio. L'allegato II contiene le definizioni delle categorie nella parte A, che è articolata in 5 punti, quelli che ho riportato sopra. Al punto 5 c'è scritto: «5. Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle.» Come si fa a dire che "veicoli per uso speciale" non è una categoria?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 14:01:39
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 13/10/2010  13:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si fa perché nella legge madre ovvero il CdS non è prevista nessuna altra categoria. Sarebbe come avere carta bianca per dare e/o togliere privilegi alla "categoria" (tua supposizione) dei veicoli speciali attrezzati per la salita di carrozzine! Il privilegio (se è lecito chiamarlo così) è dato dal possesso del contrassegno H per altro usabile anche su una motobetoniera!
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 14:44:14
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 13/10/2010  14:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Si fa perché nella legge madre ovvero il CdS non è prevista nessuna altra categoria. >
> L'unica "legge madre" che conosco è la Costituzione. Per il resto, è lo stesso CdS che, all'art. 229, dispone che le direttive comunitarie (in questo caso la 2007/46/CE) siano recepite con decreti ministeriali (in questo caso il DM 28/4/2008) «non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea». Quindi la direttiva e il DM che ho citato non hanno affatto valenza minore rispetto al CdS. Come se non bastasse, il CdS è coerente con quanto dicevo. Un paio di esempi: 1) l'art. 54 distingue espressamente tra autovettura e autocaravan; 2) se tu avessi ragione, l'art. 84 coma 4 reciterebbe: «4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: [...] b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone [cioè gli M1], nonché i veicoli per il trasporto promiscuo, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive». E invece recita: «b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive». Che senso avrebbe aggiungere «e le autocaravan» se queste fossero, come sostieni, "Categoria secca M1"? Nessuno. Se qualcuno avesse obiezioni meglio fondate, grazie.

Modificato da SergioRM il 13/10/2010 alle 15:47:58
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 13/10/2010 alle: 17:15:22
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 13/10/2010  14:44:14 L'unica "legge madre" che conosco è la Costituzione. >
> Allora diciamo LEGGE DA CUI DISCENDE...
quote: Per il resto, è lo stesso CdS che, all'art. 229, dispone che le direttive comunitarie (in questo caso la 2007/46/CE) siano recepite con decreti ministeriali (in questo caso il DM 28/4/2008) «non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea». Quindi la direttiva e il DM che ho citato non hanno affatto valenza minore rispetto al CdS. Come se non bastasse, il CdS è coerente con quanto dicevo. Un paio di esempi: 1) l'art. 54 distingue espressamente tra autovettura e autocaravan; >
> Appunto: DISTINGUE Di certo NON DETERMINA categorie.
quote: 2) se tu avessi ragione, l'art. 84 coma 4 reciterebbe: «4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: [...] b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone [cioè gli M1], nonché i veicoli per il trasporto promiscuo, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive». E invece recita: «b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive». >
> Come tu sai il CdS è stato modificato nel tempo adottando le direttive europee. Non hanno nell'adottare i regolamenti EUROPEI modificato tutti gli articoli. Qualcuno gli sarà sfuggito!
quote: Che senso avrebbe aggiungere «e le autocaravan» se queste fossero, come sostieni, "Categoria secca M1"? Nessuno >
> Infatti, non ha senso. Ma come detto ADOTTANDO IL REGOLAMENTO europeo non hanno modificato gli articoli. Tanto per essere chiari. Che senso ha oggi il 143 comma 3 lettera "f" dove dice "autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t..." quando tutti i pullman immatricolati dopo il 2001 devono OBBLIGATORIAMENTE avere istallato il limitatore impostato a 100 Km/h? Che senso ha mantenere una divisione per veicoli trasporto persone oltre le 9 compreso l'autista la divisione a cavallo delle 8 t.? Che senso ha in considerazione del fatto che TUTTI devono viaggiare a 100 a causa del limitatore e che le categorie INTERNAZIONALI M2 ed M3 sono tra loro separate a cavallo delle 5 t.?? Ovvio! NESSUNO! Perché? Perché nel recepire e adottare le direttive europee non hanno aggiornato la corretta scrittura del CdS alle nuove adozioni. Il solito PAPOCCHIO all'italiana!
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 17:31:41
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 13/10/2010  17:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Infatti, non ha senso. >
> Mi basta. Grazie.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 13/10/2010 17:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ma come detto ADOTTANDO IL REGOLAMENTO europeo non hanno modificato gli articoli. >
> Non ce n'era bisogno: il 54 distingue espressamente tra autovettura e autocaravan. E lo stesso 185 non avrebbe senso se l'autocaravan non fosse altro che un'autovettura. Altre obiezioni, oltre ad una pretesa uguaglianza autovettura = autocaravan palesemente insostenibile? Grazie.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 19:15:20
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 13/10/2010  17:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dove vuoi parare? Il 54 e il 180 sono stati introdotti prima della introduzione delle categorie internazionali. E poi non vedo perché non avrebbero senso! Il 54 fa solo delle descrizioni dei possibili veicoli Il 180 chiarisce cosa è campeggio e cosa no e impone divieti di scarico selvaggio! Il comma 1 non fa che rafforzare i concetti contenuti nei 6 e 7 che parlano di CATEGORIE.
18
chorus
chorus
05/10/2006 12062
Inserito il 13/10/2010 alle: 19:45:25
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 13/10/2010  19:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La direttiva 70/156/CEE - allegato II, dal titolo "Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli", pag. 53 e seguenti, definisce le varie categorie di veicoli. La direttiva è datata 6 febbraio 1970. Dunque le cosiddette categorie internazionali per l'omologazione dei veicoli a motore esistevano prima dell'emanazione dell'attuale cds. Prima si parlava di legge madre, poi di legge da cui discende. In effetti il Codice della Strada è un Decreto Legislativo, ovvero un atto normativo avente forza di legge (art. 76 della Costituzione) emanato per effetto della legge delega 13 giugno 1991, n. 190.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:00:47
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 13/10/2010  19:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A maggior ragione! Recepiscono le norme europee e non aggiornano tutti gli articoli. Comunque le descrizioni fornite nel 54 non sono in contrasto con le categorie internazionali riportate al punto J della CdC. P.S. Per legge madre intendevo proprio il CdS.

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 13/10/2010 alle 20:07:45
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:22:57
Ma dove vuoi parare? Come già detto, a cogliere con esattezza le definizioni in vigore, nonché quello che c'è scritto sulla carta di circolazione. Il 54 e il 180 sono stati introdotti prima della introduzione delle categorie internazionali. Se ti riferisci agli articoli del codice della strada introdotto con Dlgs 285/1992 sbagli di quasi vent'anni. Mi bastava riferirmi alle definizioni in vigore, ma se vuoi risalire indietro nel tempo le categorie internazionali erano state recepite in Italia già con D.M. 29 marzo 1974 (G.U. 23 aprile 1974, n. 105), che recepiva la direttiva 70/156/CEE. Quella direttiva, per quanto riguarda le definizioni, era molto simile all'attuale: -- definizione delle categorie nella parte IV dell'allegato II, articolata in 5 punti con i "veicoli per uso speciale" al quinto; -- al punto 5.1 c'era «Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M» proprio come ora. Erano uguali, inoltre, i codici di carrozzeria e anche allora si diceva che, nell'ambito della categoria "veicoli per uso speciale", si distingue sulla base dei codici di carrozzeria. E infatti il CdS recepisce le categorie internazionali e distingue tra autovettura (codici di carrozzeria AA-AF anche allora) e autocaravan (codice SA anche allora). E poi non vedo perché non avrebbero senso! Per il semplice motivo che se fosse autovettura = autocaravan non avrebbe senso prevedere disposizioni specifiche per le autocaravan. Per fortuna non è così! Il 54 fa solo delle descrizioni dei possibili veicoli Il 54 integra il 47. Per fortuna. Il 180 chiarisce cosa è campeggio e cosa no e impone divieti di scarico selvaggio! Questo ai commi 2 e 4. C'è anche il primo comma: da una parte le autocaravan, col loro status, dall'altra gli ALTRI veicoli. Il comma 1 non fa che rafforzare i concetti contenuti nei 6 e 7 che parlano di CATEGORIE. No, il comma 1 dice «I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m)», cioè i veicoli per uso speciale con carrozzeria SA, quelli con (J)=M1 e (J.2)=SA sulla carta di circolazione, «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli». Ovvero: nonostante siano diversi, le differenze non rilevano ai fini dei divieti e limitazioni del 6 e 7. Le differenze rilevano solo ai fini di una distinzione tra sosta e campeggio (comma 2, che ha senso perché con un'autocaravan è possibile il campeggio, con un'autovettura... un po' meno), delle tariffe per la sosta/parcheggio a pagamento (comma 3, che ha senso perché la carrozzeria speciale delle autocaravan comporta ingombri e pesi maggiori, in media, di quelli di un'autovettura), per possibilità di scarichi che sono vietati (comma 4, che ha senso perché le autovettura, di norma, non scaricano rifiuti organici né acque chiare o luride). Il comma 1 dice quindi che, nonostante differenze tra autocaravan e autovettura che assumono rilevanza per altri aspetti trattati nei commi successivi, non si possono stabilire i divieti/limitazioni del 6 e 7 per un'autocaravan solo perché è un'autocaravan. Per fortuna.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 21:16:57
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 13/10/2010  20:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con divergenza di opinioni sul percorso alla fine abbiamo raggiunto lo scopo: i camper non possono essee discriminati. Io sostengo, e ci vinsi vari ricorsi al Prefetto, che sono identici alle auto perché stessa categoria M1. Tu giochi la pericolosa via della differenza perché sono uso speciale. In realtà ciò che conta è: J=M1 Non altro!
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4620
Inserito il 13/10/2010 alle: 21:20:56
quote:Originally posted by SergioRM Originally posted by SergioRM Originally posted by SergioRM Originally posted by SergioRM Originally posted by SergioRM Originally posted by SergioRM Originally posted by SergioRM>
> Intervengo soltanto per precisare che, da parte mia, non deve considerarsi applicabile il detto: chi tace acconsente. In attesa di poter disporre del tempo occorrente ad evidenziarti le differenze tra le nostre cognizioni nella materia qui discussa.
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 13/10/2010 alle: 21:32:39
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/10/2010  21:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio. Nessuna fretta da parte mia, tutt'altro. Credo sia chiaro che Prof. Antonio Calosci preferisce attenersi alla sua lettura del Codice della Strada perché ne ha tratto beneficio (personalmente non condivido, ma posso capirlo), invece a me preme una lettura corretta degli allegati al DM 28/4/2008. Credo, come ho detto, che il CdS sia assolutamente coerente, ma ovviamente non è questo il punto. Se puoi rilevare errori od omissioni nella mia sintesi (primo messaggio), oppure anche se solo ritieni più adeguate sfumature diverse, non posso che ringraziarti fin d'ora.

Modificato da SergioRM il 13/10/2010 alle 22:04:08
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 14/10/2010 alle: 08:52:25
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 11/10/2010  17:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Desidero aggiungere una sola cosa che mi porta a definire assurda l'idea di considerare i camper differenti dalle autovetture. In matematica si chiama dimostrazione per assurdo. Le autovetture M1 hanno codici carrozzeria Ax (vari) Le autocaravan hanno codice SA Una auto blindata che codice ha? Dovrebbe essere SB INDIPENDEMENTE se autovettura trasporto persone o furgone valori. queste autovetture sono quelle con cui sono trasportati i nostri politici o alcuni vip. Bene, una Mercedes 500 blindata codice carrozzeria (presumo) SB non appartiene alla categoria delle autovetture? Se non appartiene siamo di fronte ad un assurdo intellettuale. Parimenti anche il camper è giuridicamente una autovettura indipendentemente dal codice carrozzeria. Anche la auto blindata è un veicolo per uso speciale!
18
chorus
chorus
05/10/2006 12062
Inserito il 14/10/2010 alle: 10:33:38
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 14/10/2010  08:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su internet è disponibile la Direttiva 2007/46, comunque ti riporto il paragrafo 5 dell'allegato II 5. Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. 5.1 Autocaravan 5.2 Veicoli blindati Per la definizione di autocaravan e di veicoli blindati rimando all'allegato della direttiva. Riprendo una frase del secondo periodo del paragrafo 5 (che sottolineo non mia ma della direttiva). Tale categoria di veicoli anzi lo ripeto Tale categoria di veicoli Per la direttiva in questione gli autoveicoli ad uso speciale sono una categoria di veicoli. Per la direttiva in questione l'autocaravan appartiene agli autoveicoli ad uso speciale. Lascio a voi le conclusioni.

Modificato da chorus il 14/10/2010 alle 10:34:44
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 14/10/2010 alle: 12:09:59
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 14/10/2010  10:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti sfido a trovare un solo tribunale capace di ritenere una auto blindata non appartenente alla categoria autovetture, ma facente parte di una CATEGORIA a se stante e quindi discriminabile! Auto-mobili, auto-caravan e auto-mobili blindate fanno parte di una STESSA ED UNICA categoria M1 pur avendo carrozzerie e allestimenti differenti! Sono la stessa IDENTICA COSA!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 14/10/2010 alle 12:47:09
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 14/10/2010 alle: 18:24:43
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 14/10/2010  12:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con calma, se ti va, prova a ragionare su un altro esempio. Prendi la carta di circolazione di un fuoristrada e vedi cosa c'è scritto.
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